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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 952 allievi
finanzieri, riservato, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto
2004, n. 226, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata
di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o
in congedo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.48 del 18/6/2010
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:0E005043
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/7/2010
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'articolo 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive
modificazioni, recante «Norme di principio sulla disciplina
militare», e il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1986, n. 545, e successive modificazioni, concernente «Approvazione
del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della legge 11 luglio 1978, n. 382»;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'articolo 3
della Legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia
di finanza»;
Viste le disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale sul
reclutamento degli allievi finanzieri, datato 14 dicembre 1995, e
successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante «Procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo», emanato ai sensi dell'articolo 16,
comma 3, della predetta legge n. 226/2004;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio -
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008,
al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie Autorita' gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo
1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», introdotto dall'articolo 2, comma 208,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2010)»;
Vista la programmazione quinquennale scorrevole relativa al
periodo 2010-2014, predisposta ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
della citata legge n. 226/2004, in base alla quale l'entita' del
personale reclutato ai sensi del presente bando, da incorporare dopo
aver prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario
in ferma prefissata quadriennale, e' stato quantificato in 266
unita';
Vista la nota n. 19604 del 31 marzo 2010, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria
Generale dello Stato - Ufficio Centrale di Bilancio ha inviato l'atto
di asseverazione del numero di cessazioni dal servizio avvenute nel
Corpo nell'anno 2009, individuando in 1244 le unita' da assumere per
il 2010, ai sensi del citato decreto legge n. 112/2008;
Ritenuto di dover riservare 6 dei posti da mettere a concorso ai
candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella scritta, venga ammesso un numero di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

Determina:


Art. 1


Posti messi a concorso


1. E' indetto, per l'anno 2010, un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di 952 allievi finanzieri della Guardia
di finanza, riservato, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226,
ai volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») ovvero in
rafferma annuale (c.d. «VFP1T») delle Forze armate che, se in
servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione, almeno sei mesi in
tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma.
Di questi:
a) n. 847 del contingente ordinario, di cui:
(1) n. 616 da immettere direttamente nel Corpo della Guardia
di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la ferma prefissata
di un anno (VFP1) nelle Forze armate;
(2) n. 231 da immettere nel Corpo della Guardia di finanza,
dopo aver ultimato il servizio, in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate;
b) n. 105 del contingente di mare, di cui:
(1) n. 70 da immettere direttamente nel Corpo della Guardia
di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la ferma prefissata
di un anno (VFP1) nelle Forze armate, cosi' suddivisi:
n. 25 per la specializzazione «Nocchiere»;
n. 40 per la specializzazione «Operatore di sistema»;
n. 5 per la specializzazione «Motorista navale»;
(2) n. 35 da immettere nel Corpo della Guardia di finanza,
dopo aver ultimato il servizio, in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, cosi' suddivisi:
n. 15 per la specializzazione «Nocchiere»;
n. 15 per la specializzazione «Operatore di sistema»;
n. 5 per la specializzazione «Motorista navale».
2. Sei dei 616 posti di cui al comma 1, lettera a), punto (1),
sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti
prescritti dall'articolo 2, a coloro che siano in possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n.
752, riferito al diploma di istruzione secondaria di primo grado o
superiore.
3. I posti riservati, di cui al comma 2, non coperti per mancanza
di concorrenti riservatari idonei, sono conferiti agli altri
candidati iscritti nella graduatoria per i posti di cui al comma 1,
lettera a), punto (1), secondo l'ordine della stessa.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta
multipla;
b) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) valutazione dei titoli.
5. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando Generale della Guardia di finanza.
6. Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia
di finanza, la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei
vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente
autorizzate dall'autorita' di Governo, nonche' di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se
non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
a) siano stati, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, arruolati nelle Forze armate, ai sensi
della legge 23 agosto 2004, n. 226, quali volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale e, se in servizio,
abbiano svolto almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in
congedo, abbiano concluso tale ferma;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta' alla data
del 1° gennaio 2010. Il limite massimo di eta' e' elevato di un
periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e,
comunque, non superiore a tre anni;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o
condannati per delitti non colposi ne' sottoposti a misure di
prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
h) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente o civilmente organizzati ne' destituiti dai pubblici
uffici.
2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere a), c), e) ed f), devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e
conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento nella Guardia
di finanza.
3. Non possono partecipare al concorso, i candidati che:
a) nel corrente anno, abbiano presentato domanda di
partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera iniziale di un
altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare;
b) abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente come
volontari in ferma breve (VFB) ovvero volontari in ferma annuale
(VFA).

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie
Speciale, allegando, per coloro che intendono fruire dell'elevazione
del limite di eta' prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c),
idonea documentazione attestante il periodo di servizio militare
prestato.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34,
00181 ROMA/APPIO.
4. I militari in servizio devono presentare la domanda, entro il
termine e con modalita' di cui ai commi 1 e 2, al Comando competente
per il luogo di residenza.
5. I militari in servizio impiegati all'estero, dalla data di
pubblicazione del presente bando fino alla scadenza del termine di
presentazione delle domande, possono presentare, entro il termine di
cui al comma 1, la domanda di partecipazione al Comando di
appartenenza, che provvede a trasmetterla, con il mezzo piu' celere,
al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, dopo avervi
apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi, quale data
di presentazione, fa fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte del Comando ricevente.
6. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1)
e disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito
internet http://www.gdf.it/, nella sezione relativa ai concorsi.
7. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto
se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
8. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non pervengono entro 60 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle more,
i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dall'articolo 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine
perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza.
L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto
termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
10. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente
archiviate.
11. Alle incombenze di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 provvede il
Comando Provinciale competente (Comando Regionale, per i residenti in
Valle d'Aosta), ovvero il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, per i residenti all'estero e per i militari in servizio
impiegati all'estero.
12. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale o equiparato della
Guardia di finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto
l'archiviazione ovvero al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, qualora l'archiviazione e' stata
disposta dal Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita,
nonche' luogo di residenza ed indirizzo completo del numero di codice
di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico;
b) posti per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato e di non aver subito condanne per
delitti non colposi, ne' di essere sottoposto a misura di
prevenzione;
f) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso;
h) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni. La certificazione comprovante il possesso
di tali titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le
modalita' e la tempistica indicate all'articolo 15, comma 3;
i) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente o civilmente organizzati ne' destituito dai pubblici
uffici;
l) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio;
m) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
n) la posizione militare quale volontario in ferma prefissata di
un anno ovvero in rafferma annuale con l'indicazione obbligatoria
delle seguenti informazioni:
(1) se in servizio o in congedo;
(2) la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina o Aeronautica);
(3) le date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo
da VFP1 e dalla eventuale rafferma annuale nonche' la denominazione e
la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio;
o) di non aver presentato, nel corrente anno, domanda di
partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera iniziale di un
altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare;
p) l'ordine di preferenza relativo alla forza armata (Esercito,
Marina ed Aeronautica) dove svolgere, eventualmente, la ferma
prefissata quadriennale in qualita' di VFP4, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 19, commi 2 e 3.
2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata
direttamente e nel modo piu' celere, al Comando Provinciale della
Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale
della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) o al
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti
all'estero e per i militari in servizio impiegati all'estero, i quali
non assumono alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di
recapito o da eventi di forza maggiore. Gli stessi reparti, inoltre,
non assumono alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione,
da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve,
infine, essere tempestivamente comunicata agli stessi reparti ogni
variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in relazione
agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
4. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'articolo 1, comma 2, devono compilare la domanda di
partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi ed il
livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti ed
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere la prova scritta.
5. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza che la prova scritta si svolgera' secondo le
modalita' stabilite all'articolo 10.

                               Art. 5 


Istruttoria delle domande.


1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'inizio del
corso di formazione.

                               Art. 6 


Commissione giudicatrice


1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo e per
la valutazione della prova di efficienza fisica, composta da otto
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici,
membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici
della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque,
con anzianita' superiore), membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Per l'eventuale valutazione della prova scritta dei candidati
che la sostengono in lingua tedesca, la competente sottocommissione
e' integrata da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore di
tale lingua.
4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi,
altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di
psicologi.
5. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
6. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.

                               Art. 7 


Adempimenti delle sottocommissioni


1. Le sottocommissioni previste all'articolo 6, comma 1, lettere
b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da
tutti i componenti.

                               Art. 8 


Esclusione dal concorso


1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo
2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 9 


Documento di identificazione


1. Ad ogni prova o visita i candidati devono esibire la carta di
identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato da
un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.

                               Art. 10 


Calendario e modalita' di svolgimento della prova scritta


1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova scritta di cultura generale, consistente in domande di
italiano, storia ed educazione civica, geografia, aritmetica e
geometria, riferite al programma di istruzione secondaria di primo
grado, presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale
Europa, n. 97, di Bari (Palese), secondo il seguente calendario:
a) lunedi' 26 luglio 2010, ore 09.00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «A» a «BRI»;
b) lunedi' 26 luglio 2010, ore 15.00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «BRO» a «CIO»;
c) martedi' 27 luglio 2010, ore 09.00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «CIP» a «DEP»;
d) martedi' 27 luglio 2010, ore 15.00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «DEQ» a «FOR»;
e) mercoledi' 28 luglio 2010, ore 09.00 per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da «FOS» a «LAM»;
f) mercoledi' 28 luglio 2010, ore 15.00 per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da «LAN» a «MEB»;
g) giovedi' 29 luglio 2010, ore 09.00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «MEC» a «PAV»;
h) giovedi' 29 luglio 2010, ore 15.00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «PAZ» a «ROR»;
i) venerdi' 30 luglio 2010, ore 09.00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «ROS» a «TAO»;
l) venerdi' 30 luglio 2010, ore 15.00 per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «TAP» a «Z»;
2. I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle
tornate di convocazione di cui al comma 1 e quelli che abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso di voler
effettuare la prova scritta in tedesco, devono presentarsi per
sostenere la prova venerdi' 30 luglio 2010, alle ore 09.00.
3. Quanto stabilito ai commi 1 e 2 ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati.
4. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
scritta munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
6. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet http://www.gdf.it/,
nella
sezione relativa ai concorsi.
7. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
scritta da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito internet http://www.gdf.it/, una mappa
dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
fermata «Tesoro» della metropolitana «Bari Centrale - Ospedale San
Paolo» alla sede di esame e ritorno.
8. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti, per sostenere la prova scritta, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
9. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto
ed ottenuto il differimento della prova, a norma dell'articolo 14,
non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione fissa,
in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle
prove dei candidati.
12. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi agli
accertamenti di cui al successivo articolo 11, i candidati
classificatisi nei primi:
2.540 posti della graduatoria del contingente ordinario;
315 posti della graduatoria del contingente di mare, cosi'
distinti:
(1) 120 per la specializzazione nocchiere;
(2) 165 per la specializzazione operatore di sistema;
(3) 30 per la specializzazione motorista navale.
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.
13. La sottocommissione attribuisce a ciascun candidato un punto
di merito da zero a trenta.
14. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per i
successivi accertamenti definitivi, entro il 15 novembre 2010,
debbono considerarsi esclusi dal concorso.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista, o
dalla data in cui la stessa esclusione si intende definita, ai sensi
dell'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 11 


Accertamento dell'idoneita' attitudinale e prova di efficienza fisica


1. I candidati che superano la prova scritta sono sottoposti
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale e alla prova di
efficienza fisica, presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della
Guardia di finanza di Roma (Loc. Castelporziano), via Croviana, n.
120, nella data indicata all'atto della convocazione.
2. Al fine di agevolare il raggiungimento della predetta sede da
parte dei candidati, sara' allestito un servizio di trasporto, con
bus navetta, con partenza dalla stazione metropolitana (Linea B) di
Eur Fermi.
3. Le prove hanno il seguente svolgimento:
a) 1° e 2° giorno: test e colloquio attitudinali;
b) 3° giorno: prova di efficienza fisica.
4. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo
ambito.
5. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
6. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, la sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b), fissa, con apposito atto, i criteri cui attenersi nello
svolgimento dello stesso, prevedendo la preclusione alla prosecuzione
nelle successive fasi della prova, con conseguente inidoneita', per i
candidati che nei test di cui al comma 5, lettera a), non raggiungono
determinati limiti di adeguatezza, preventivamente stabiliti.
7. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale sono ammessi alla prova di efficienza fisica, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
8. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto
del peso, corsa piana 1.000 m;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
9. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 2.
10. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio delle graduatorie uniche di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,40;
b) da 9,1 a 10 punti 0,60;
c) da 10,1 a 11 punti 0,80;
d) da 11,1 a 12 punti 1,00;
e) da 12,1 a 13 punti 1,20;
f) da 13,1 a 14 punti 1,60;
g) da 14,1 a 15 punti 2,00.
11. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
12. All'atto del sostenimento della prova fisica, i candidati
devono presentare, alla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma
1, lettera b), un certificato di idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato
da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana,
ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il
Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport.
13. La mancata presentazione di detto certificato comporta la non
ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
14. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della
prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
15. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, la competente sottocommissione non puo' procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo. Tali candidate
sono escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 15 dicembre 2010.
16. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una
delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della
sottocommissione,
sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed
insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2010.
17. I candidati che hanno ottenuto il differimento di cui al
comma 17 possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta,
essere ammessi, con riserva, a sostenere la visita medica
preliminare.
18. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica dei
candidati, la sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la
valutazione degli stessi.
19. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.
20. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.

                               Art. 12 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera c),
mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui
all'articolo 13, commi 7, 12 e 13. La richiesta di ammissione alla
visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono
ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause
che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.

                               Art. 13 


Requisiti psico-fisici


1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a giorni 60, rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle IgE totali.
La positivita' agli accertamenti di cui alle lettere a) e b)
comporta l'esclusione dal concorso.
La positivita' all'accertamento di cui alla lettera c) comporta
la sottoposizione agli ulteriori esami strumentali e di laboratorio
di cui al comma 16.
3. In sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, i
candidati dovranno, altresi', produrre un certificato (fac-simile in
allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
a) lo stato di buona salute;
b) la presenza/assenza di deficit di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2,
lettere a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del candidato
alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non
presentati secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro
di Reclutamento e comunicate agli interessati.
5. La mancata presentazione, in sede di visita medica
preliminare, del certificato relativo all'esito del dosaggio delle
IgE totali, di cui al comma 2, lettera c), comporta l'esclusione dal
concorso.
6. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
7. I candidati, all'atto della visita, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
(1) per i candidati che concorrono per il contingente
ordinario:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate;
(2) per i candidati che concorrono per il contingente di mare
per la specializzazione:
Nocchiere: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi
16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno senza
correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico
normale alle tavole pseudoisocromatiche;
Operatore di sistema: visus naturale 10/10 in ciascun
occhio; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
Motorista navale: visus corretto 10/10 in ciascun occhio;
la correzione della refrazione non dovra' superare tre diottrie per
la miopia, tre diottrie per l'ipermetropia, una diottria per
l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la correzione totale non
dovra', comunque, superare tre diottrie per l'astigmatismo miopico
composto, tre diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto con
lente cilindrica non superiore a una diottria, tre diottrie per
l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a una
diottria, due diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare.
8. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".
9. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle «a contatto».
10. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
11. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) per il contingente ordinario e per il contingente di mare
per le specializzazioni Nocchiere e Motorista navale:
1) monolaterale: 35 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 20%;
b) per il contingente di mare per la specializzazione Operatore
di sistema:
1) monolaterale: 24 dB;
2) bilaterale: P.P.T. 10%.
12. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
13. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
14. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
16. I concorrenti sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
17. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 7, 12 e 13, sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio non e' ammessa visita di revisione.
18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.
19. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
20. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio
2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
nel Corpo. Tali candidate sono escluse dal concorso, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove
lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 15
dicembre 2010.

                               Art. 14 


Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova
scritta, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, la prova di
efficienza fisica e l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
previsti, rispettivamente, dagli articoli 10, 11 e 12, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere a), b), c) e d), hanno facolta', su istanza motivata, di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, deve essere
anticipata, via fax, al numero 06/24290674.

                               Art. 15 


Documentazione


1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede,
anche avvalendosi del Comando Provinciale della Guardia di finanza
competente (ovvero del locale Comando Regionale della Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), a richiedere nei
confronti dei candidati:
a) la dichiarazione del casellario giudiziale;
b) eventuale documentazione integrativa dell'estratto di cui al
comma 2, lettera a), se ritenuta necessaria dalla sottocommissione di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), ai fini della valutazione
dei titoli di cui all'articolo 16.
2. I candidati che superano la prova scritta, all'atto della
presentazione per sostenere l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale di cui all'articolo 11, devono produrre:
a) un estratto della documentazione di servizio previsto
dall'articolo 14-quater, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni (fac-simile in all. 4),
redatto e firmato:
(1) per i militari in servizio, dal Comandante del
Reparto/Ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere
chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso;
(2) per quelli in congedo, dall'Ufficiale
Responsabile/Funzionario del Distretto Militare/Centro documentale
militare competente per territorio o residenza;
b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni
disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite
esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di
formazione di base (o basico).
3. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti
definitivi devono presentare direttamente o far pervenire ai reparti
di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, entro venti giorni dalla data
di comunicazione dell'idoneita' stessa, i certificati rilasciati
dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali
stabiliti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
4. I vincitori del concorso per i posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 2, devono, inoltre, far pervenire al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta
Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso,
l'attestato indicato nel predetto articolo 1, comma 2.
5. I documenti di cui ai commi 3 e 4 si considerano prodotti in
tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.

                               Art. 16 


Valutazione titoli


1. La sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a), procede alla valutazione dei titoli, nei confronti dei candidati
risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui
all'articolo 12, secondo i seguenti criteri:
a) TITOLO DI STUDIO:
1) diploma di laurea (o laurea specialistica o laurea magistrale)
punti 4;
2) laurea (o diploma universitario) punti 3;
3) diploma di istruzione di secondo grado (durata quinquennale)
punti 2;
4) altro diploma di istruzione di secondo grado punti 1;
5) diploma di qualifica professionale punti 0,50.
Qualora il candidato e' in possesso di piu' titoli di studio, e'
preso in considerazione, ai fini della valutazione, solo quello che
da' luogo all'attribuzione del punteggio piu' elevato;
b) SERVIZIO PRESTATO, in qualita' di volontario in ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale:
1) per ogni mese (o frazione di mese superiore a quindici
giorni) di servizio effettivamente prestato, fino ad un massimo di
punti 2 punti 0,10.
Per i candidati ai posti relativi al contingente di mare che
abbiano prestato servizio nella Marina Militare tale punteggio e'
raddoppiato fino ad un massimo di 4 punti;
2) partecipazione a una o piu' missioni in territorio estero,
fino ad un massimo di punti1:
(a) sino a 90 giorni complessivi di permanenza punti 0,50;
(b) oltre 90 giorni complessivi di permanenza punti 1;
c) ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA:
1) eccellente o giudizio equivalente punti 2;
2) superiore alla media o giudizio equivalente punti 1,5;
3) nella media o giudizio equivalente punti 0,5;
4) inferiore alla media o giudizio equivalente punti 0.
Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da una
«dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica»
deve essere valutato il documento immediatamente precedente;
d) BENEMERENZE E RICOMPENSE, fino ad un massimo di punti 3:
1) medaglia d'oro al valor militare o al valor civile punti 3;
2) medaglia d'argento al valor militare o al valor civile punti
2,5;
3) medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile punti
2;
4) croce di guerra al valor militare punti 1,5;
5) encomio solenne punti 1;
6) encomio semplice punti 0,5;
7) elogio punti 0,3;
8) ogni altra benemerenza o riconoscimento iscritti a matricola,
esclusi quelli riferibili alla durata del servizio e le onorificenze
punti 0,3;
e) CONOSCENZA, SECONDO STANDARD NATO, DI UNA O PIU' LINGUE
STRANIERE certificate dalla S.L.E.E., fino ad un massimo di punti 3:
1) possesso del terzo livello - equiparato ad una somma dei
punteggi nelle voci L (listening), W (writing), S (speaking) e R
(reading) pari ad un minimo di 14 punti 2;
2) possesso del secondo livello - equiparato ad una somma dei
punteggi nelle voci L, W, S e R compresa tra 11 e 13 punti 1;
3) possesso del primo livello - equiparato ad una somma dei
punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8 punti 0,5.
2. Per i candidati ai posti relativi al contingente di mare, la
sottocommissione valuta altresi' le seguenti specializzazioni,
qualifiche e abilitazioni, conseguite durante il servizio prestato in
qualita' di volontario nelle Forze armate:
a) per coloro che concorrono per la specializzazione «Nocchiere»:
1) Sommozzatore punti 2;
2) Operatore del servizio sicurezza abilitato al lavoro in carena
punti 2;
b) per coloro che concorrono per la specializzazione «Operatore
di sistema»:
1) Radiotelegrafista punti 2;
2) Radarista punti 2;
3) Ricercatore elettronico punti 2;
4) Tecnico elettronico punti 2;
c) per coloro che concorrono per la specializzazione «Motorista
navale»:
1) Tecnico di Macchina punti 2;
2) Motorista Navale punti 2;
3) Montatore punti 2.
3. Eventuali sanzioni disciplinari riportate durante il servizio
comportano detrazioni dal punteggio totale risultante dalla
valutazione dei titoli, fino a concorrenza dello stesso, secondo le
seguenti indicazioni:
a) per ciascun giorno di consegna di rigore punti 1;
b) per ciascun giorno di consegna punti 0,5;
c) per ciascun rimprovero punti 0,3.
Sono presi in considerazione esclusivamente i provvedimenti
disciplinari inflitti durante il servizio effettivamente prestato,
con esclusione del corso di formazione di base (o basico).
4. Ai fini della formazione della graduatoria sono considerati i
titoli e le eventuali sanzioni, indicati ai commi 1, 2 e 3,
risultanti alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
6. Prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli, la
competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui
attenersi.

                               Art. 17 


Graduatorie finali di merito


1. La sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a), predispone distinte graduatorie finali di merito per il
contingente ordinario, per ogni specializzazione del contingente di
mare e per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti:
a) alla prova scritta di cui all'articolo 10;
b) alla prova di efficienza fisica di cui all'articolo 11;
c) alla valutazione dei titoli di cui all'articolo 16.
3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni, e quelle di cui
all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel
numero dei posti messi a concorso.

                               Art. 18 


Ammissione al corso di formazione


1. Dei concorrenti dichiarati vincitori:
a) sono ammessi direttamente al corso di formazione per allievi
finanzieri, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, previo
superamento della visita medica di incorporamento da parte del
Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di istruzione, i primi:
(1) 616 del contingente ordinario, tenendo conto della riserva
dei posti di cui all'articolo 1, comma 2;
(2) 25 del contingente di mare, specializzazione «Nocchiere»;
(3) 40 del contingente di mare, specializzazione «Operatore di
sistema»;
(4) 5 del contingente di mare, specializzazione «Motorista
navale»;
b) sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per
allievi finanzieri, nell'ordine delle rispettive graduatorie, dopo
aver prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario
in ferma prefissata quadriennale (VFP4), secondo quanto previsto
dall'articolo 16, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, i
successivi:
(1) 231 del contingente ordinario;
(2) 15 del contingente di mare, specializzazione «Nocchiere»;
(3) 15 del contingente di mare, specializzazione «Operatore di
sistema»;
(4) 5 del contingente di mare, specializzazione «Motorista
navale».
2. Entro 20 giorni dall'inizio del corso di formazione di cui al
comma 1, lettera a), il Comando Generale della Guardia di finanza
puo' ricoprire i posti resisi, eventualmente, disponibili:
a) convocando altrettanti candidati tratti da quelli di cui al
medesimo comma 1, lettera b);
b) nominando, conseguentemente, ulteriori vincitori,
nell'ordine delle rispettive graduatorie.
3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del comma 1, la non
idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli
interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30
giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 19 


Ammissione dei volontari alla ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate


1. Le graduatorie finali di merito, dopo il termine di cui
all'articolo 18, comma 2, sono inviate al Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare, che provvede
all'ammissione dei vincitori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b), alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate,
secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 6, della legge 23
agosto 2004, n. 226.
2. I vincitori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), punto
(1), sono ammessi alla citata ferma prefissata quadriennale
prioritariamente nell'Esercito Italiano e nell'Aeronautica militare,
a prescindere dalla preferenza indicata nella domanda di
partecipazione.
3. I vincitori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), punti
(2), (3) e (4), sono ammessi alla citata ferma prefissata
quadriennale prioritariamente nella Marina Militare, a prescindere
dalla preferenza indicata nella domanda di partecipazione.
4. Il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare puo' ricoprire i posti resisi, eventualmente,
disponibili, per rinuncia, esclusione o non idoneita' all'atto
dell'incorporamento in qualita' di VFP4, convocando altrettanti
candidati idonei, nell'ordine delle rispettive graduatorie, dandone
comunicazione al Comando Generale della Guardia di finanza, che
formalizza la nomina a vincitori degli interessati.
5. Ogni ulteriore informazione relativa all'ammissione dei
volontari alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) potra' essere
richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione
Generale per il Personale Militare - viale dell'Esercito n. 186,
00143 Roma - e-mail urp@persomil.difesa.it.

                               Art. 20 


Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4)
nel Corpo della Guardia di finanza


1. Nell'ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale nelle
Forze armate (VFP4), i candidati di cui all'articolo 19 sono
convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza
per essere sottoposti alla verifica del mantenimento dei requisiti
psico-fisici, tesa a cogliere segni di eventuali variazioni
peggiorative, intervenute nel tempo, delle condizioni psico-fisiche
dei candidati.
2. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di
verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e' sottoposta al test di gravidanza presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Per le concorrenti che, in tale sede, risultano positive al
test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente
sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve
esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, secondo
il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo.
4. Alla verifica di cui al comma 1 provvede una commissione
nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, presieduta da un
ufficiale superiore del Corpo e composta da un ufficiale della
Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri.
5. La commissione di cui al comma 4, prima dell'inizio dei
lavori, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi.
6. Il giudizio espresso, immediatamente notificato agli
interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.
8. I candidati giudicati idonei, dopo aver completato la ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, sono immessi nel
Corpo della Guardia di finanza ed avviati alla frequenza del corso di
formazione per allievi finanzieri, fermo restando quanto previsto
all'articolo 1, comma 6.

                               Art. 21 


Mancata presentazione al corso


1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del
corso, e' considerato rinunciatario al corso stesso qualora non si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio
del corso, al Comandante del Reparto di istruzione che li valuta e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati
sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate
al candidato tramite i Comandi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

                               Art. 22 


Spese di partecipazione al concorso


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.

                               Art. 23 


Trattamento economico degli allievi finanzieri


1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
2. Gli allievi finanzieri fruiscono del vitto, dell'alloggio e
della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) di carattere personale e straordinario.

                               Art. 24 


Assegnazione al termine del corso


1. Al termine del corso di formazione:
a) i finanzieri vincitori per i posti relativi al contingente
ordinario sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di
servizio lo richiedono, con obblighi di permanenza secondo le
disposizioni interne del Corpo.
b) i finanzieri vincitori dei posti relativi al contingente di
mare sono avviati al corso per il conseguimento della
specializzazione selezionata nella domanda di partecipazione al
concorso, in relazione alla quale sono impiegati nello specifico
comparto, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni interne
del Corpo.

                               Art. 25 


Sito internet ed informazioni utili


1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo
http://www.gdf.it/, nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito internet gli
elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova scritta e le
graduatorie finali di merito.

                               Art. 26 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' selettive e sono trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di
controllo.
Roma, 10 giugno 2010

Gen. C.A. Cosimo D'Arrigo

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