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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo
dell'Esercito italiano di sessantuno volontari in ferma prefissata
quadriennale, in qualita' di atleta e di otto volontari in ferma
prefissata quadriennale per l'accesso al Centro sportivo
dell'Esercito italiano in qualita' di istruttore.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.87 del 4/11/2005
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:05E06569
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:5/12/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni,
che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per il
reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta
inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi
sportivi delle Forze di polizia e delle Forze Armate;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' Militare che delinea il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con
direttiva del 10 aprile 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380 che, nel definire le Armi ed i Corpi dell'Esercito nei
quali potra' avvenire nell'anno 2005 il reclutamento di personale
femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale
che potra' essere immesso nei ruoli normali di ciascun Corpo con le
modalita' previste dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 23 agosto 2004, 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge
finanziaria 2005);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 113, concernente il regolamento per il reclutamento e il
trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle
Forze Armate;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a norma
dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226;
Ravvisata la necessita' di reclutare per l'anno 2005 atleti ed
istruttori per l'accesso al Centro Sportivo dell'Esercito Italiano;
Fatta riserva di esercitare la facolta' di revocare il presente
bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti disponibili, di sospendere
l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale dei vincitori in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in ragione di disposizioni o di ulteriori disposizioni
relative al contenimento della spesa pubblica;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti concorsi pubblici, per titoli, per l'accesso al
Centro Sportivo dell'Esercito Italiano di n. 61 volontari in ferma
prefissata quadriennale, in qualita' di atleta e di n. 8 volontari in
ferma prefissata quadriennale per l'accesso al Centro Sportivo
dell'Esercito Italiano in qualita' di istruttore, ripartiti nelle
discipline e nelle specialita' di seguito indicate:
ATLETI (61 posti).
a) «ATLETICA LEGGERA»:
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' dei «3.000
metri siepi»;
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' del «lancio
del peso»;
- n. 1 atleta di sesso femminile nel «lancio del martello»;
- n. 1 atleta di sesso femminile nel «lancio del giavellotto»;
- n. 4 atlete di sesso femminile nella specialita' dei
«3.000/5.000 metri»;
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' del «salto
lungo»;
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' dei «3.000
metri siepi»;
- n. 3 atlete di sesso femminile nella specialita' della
«velocita' 100/200/400 metri»;
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' degli «800
metri»;
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' dei
«800/1.500 metri»;
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' dei «10.000
metri»;
- n. 1 atleta di sesso maschile nella disciplina «100 km»;
b) «KARATE»:
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' del «kata»;
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' del «kata»;
- n. 1 atleta di sesso maschile kumitr kg. 65;
c) «JUDO»:
- n. 1 atleta di sesso femminile nella categoria kg. 48;
- n. 1 atleta di sesso femminile appartenente alla categoria
kg. 52;
- n. 1 atleta di sesso femminile appartenente alla categoria
kg. 64;
d) «PENTATHLON MODERNO»:
- n. 2 atlete di sesso femminile;
e) «NUOTO»:
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «gran fondo
25 km»;
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «200/400
metri misti» e/o «100/200 metri dorso»;
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' dei «50
metri delfino»;
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «fondo»;
- n. 1 atleta di sesso maschile 50/100 dorso;
- n. 1 atleta di sesso femminile «fondo»;
f) «SCHERMA»:
- n. 3 atlete di sesso femminile nella specialita' «spada»;
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «fioretto»;
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «sciabola»;
g) «PUGILATO»:
- n. 1 atleta di sesso femminile nella categoria 70 kg;
- n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria mini mosca;
- n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «69 kg.»;
- n. 1 atleta di sesso maschile nella categoria «64 kg.»;
h) «TIRO»:
- n. 2 atlete di sesso femminile nella specialita' olimpica del
«tiro a volo»;
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' olimpica
«tiro a volo» (skeet);
- n. 4 atlete di sesso femminile nella specialita' olimpica del
«tiro a segno»;
g) «LOTTA»:
- n. 1 atleta di sesso femminile nella categoria «53» kg;
j) «TRIATHLON»:
- n. 1 atleta di sesso femminile;
- n. 1 atleta di sesso maschile;
k) «SPORT INVERNALI»:
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' dello
«slalom speciale»;
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' del
«pattinaggio velocita' short track»;
- n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' del
«Biathlon»;
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' del
«Biathlon»;
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' dello «sci
alpinismo»;
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' dello «sci di
fondo».
- n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' dello
«slittino su pista artificiale».
l) «TAEKWONDO»:
- n. 3 atleti di sesso maschile nelle categorie «78 kg - 84 kg.
- + 84 kg»;
- n. 1 atleta di sesso femminile nella categoria «62 kg.».
ISTRUTTORI (8 posti)
a) «ATLETICA LEGGERA»:
- n. 1 allenatore di sesso femminile con qualifica di
«allenatore specialista settore salti» rilasciata dalla F.I.D.A.L.;
- n. 1 allenatore di sesso maschile con qualifica di istruttore
nella disciplina atletica leggera rilasciata dalla F.I.D.A.L.;
b) «KARATE»:
- n. 1 tecnico di sesso maschile della FIJLKAM (Federazione
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) di sesso maschile nelle
specialita' karate;
c) «SCHERMA»:
- n. 1 maestro nella specialita' «spada»;
d) «PUGILATO»:
- n. 1 tecnico di sesso maschile;
e) «SPORT INVERNALI»:
- n. 1 tecnico nella specialita' «sci alpino»;
- n. 1 tecnico nella specialita' «Biathlon»;
f) «TAEKWONDO»:
- n. 1 tecnico di sesso maschile della FITA (Federazione
Italiana Taekwondo) nella specialita' «taekwondo».
Qualora non dovessero essere ricoperti i posti per una o piu'
delle discipline/specialita' tra quelle sopra indicate
l'Amministrazione della Difesa si riserva la facolta' di devolvere
gli stessi ad altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al
precedente comma 1.
L'Amministrazione della Difesa si riserva la facolta' di revocare
il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di modificare, fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni contenute nella legge finanziaria per
l'anno 2006 o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale.

                               Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, i concorrenti che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana;
b. eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore
a trenta anni;
c. godimento dei diritti civili e politici;
d. diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e. assenza di sentenze penali di condanna per delitti non
colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di
procedura penale, di procedimenti disciplinari conclusi con il
licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni;
f. assenza di procedimenti penali pendenti per delitti non
colposi;
g. assenza di provvedimenti di proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedenti arruolamenti nelle Forze Armate, secondo le
normative vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
h. idoneita' fisica per l'accesso in qualita' di atleta ovvero
di istruttore ed assenza dalle imperfezioni ed infermita' previste
dall'elenco allegato al decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e,
successive modificazioni;
i. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
j. requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Gli aspiranti atleti, oltre ai suddetti requisiti ed a quelli
indicati all'art. 1, comma 1, devono avere conseguito nella
disciplina/specialita' prescelta, risultati agonistici almeno di
livello nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive
nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate
al CONI, dal Comitato sportivo militare.
3. Gli aspiranti istruttori, oltre ai suddetti requisiti ed a
quelli indicati all'art. 1, comma 1, devono essere in possesso della
laurea di secondo livello in scienze motorie, o titolo universitario
equipollente nonche' della qualifica di allenatore, istruttore,
maestro o titolo equipollente rilasciato dal CONI o dalle federazioni
sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o
affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare.
4. Nei confronti dei candidati che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra
quelli previsti dal presente decreto sara' disposta, con
provvedimento adottato dalla Direzione generale per il Personale
Militare, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza
dalla ferma, se gia' presentatisi presso gli Enti all'uopo designati
da ogni singola Forza Armata.
I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, fatta
eccezione per il requisito dell'eta', fino alla data di effettiva
immissione nella ferma prefissata quadriennale nell'Esercito.
5. Non possono partecipare ai presenti concorsi i militari in
sevizio permanente nella Forza Armata.

                               Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
a. redatta in carta semplice secondo il modello riportato in
allegato «A»;
b. firmata per esteso ed in forma autografa dall'aspirante (la
firma non richiede autenticazione); la mancata sottoscrizione della
domanda determina il non accoglimento della medesima;
c. presentata o fatta pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
alla Direzione generale per il personale militare, I Reparto, 3ª
Divisione, via XX settembre n. 123/A - 00187 Roma. La data di
presentazione coincide con la data di spedizione comprovata dal
timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, o da mancata ovvero tardiva comunicazione di
eventuali variazioni del recapito indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
2. I concorrenti residenti all'estero possono inoltrare la
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando entro
il suddetto termine di presentazione tramite l'Autorita' diplomatica
o consolare.
3. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare:
a. cognome e nome;
b. data e luogo di nascita;
c. codice fiscale;
d. di essere cittadino italiano;
e. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza;
f. titolo di studio posseduto;
g. recapito presso il quale trasmettere le comunicazioni
relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto recapito
dovranno essere segnalate tempestivamente alla Direzione generale per
il personale militare, I Reparto, 3ª Divisione 3ª Sezione, numero fax
06/47354458;
h. assenza di sentenze penali di condanna per delitti non
colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di
procedura penale, di procedimenti disciplinari conclusi con il
licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni;
i. assenza di procedimenti penali pendenti per delitti non
colposi;
j. assenza di provvedimenti di proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedenti arruolamenti nelle Forze Armate, secondo le
normative vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
k. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali o disciplinari pendenti a proprio carico;
l. eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni;
m. di essere, altresi', consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci rilasciate nel contesto della presente domanda
e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle
sanzioni penali richiamate dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, oltre che nella decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere.
4. Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno allegare, anche ai fini della valutazione dei titoli:
- per gli atleti certificazione, rilasciata dal CONI ovvero
dalle federazioni sportive nazionali ovvero per le discipline
sportive non federate o affiliate al CONI, dal comitato sportivo
militare, relativa al:
* conseguimento, nella disciplina prescelta, di risultati
agonistici almeno di livello nazionale;
* possesso dei titoli riportati al successivo art. 5, lettera
a).
- per gli istruttori, attestati ufficiali rilasciati dal CONI
o, per esso, dalle Federazioni sportive nazionali o dal Comitato
sportivo militare, relative all'attivita' sportiva svolta in qualita'
di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, a livello
nazionale nella disciplina/specialita' prescelta nei due anni
precedenti la data di pubblicazione del presente bando.
5. I candidati che alla data di presentazione della domanda si
trovino gia' in servizio a qualsiasi titolo nell'Esercito Italiano,
ad eccezione del personale appartenente ai ruoli del sevizio
permanente delle Forze Armate, dovranno presentare la domanda di
partecipazione al concorso presso il proprio Comando di appartenenza
il quale dovra' provvedere a trasmettere la stessa tempestivamente
alla Direzione generale per il personale militare corredata delle
certificazioni di cui al precedente comma 4 nonche' dell'attestazione
recante la verifica del possesso dell'idoneita' quale VFP4 atleta o
istruttore posseduto dai candidati rilasciata dal dirigente del
Servizio sanitario.
6. Gli aspiranti sono tenuti a segnalare tempestivamente
eventuali variazioni del recapito presso cui intendono ricevere
comunicazioni relative al concorso alla Direzione generale per il
personale militare, I Reparto 3ª Divisione - 3ª Sezione, via
XX settembre n. 123/A - 00187 Roma. Per gli aspiranti in servizio, i
Comandi dovranno comunicare ogni variazione/evento relativo agli
stessi.

                               Art. 4.
Commissioni esaminatrici
1. Alla valutazione dei titoli del personale di cui al comma 1
dell'art. 1, provvede una Commissione esaminatrice nominata dal
direttore generale per il personale militare composta da:
a. un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado
corrispondente, nominato su proposta dello Stato Maggiore
dell'Esercito, Presidente;
b. un ufficiale di grado non inferiore a tenente o grado
corrispondente, nominato su proposta dello Stato Maggiore
dell'Esercito, membro;
c. un funzionario Area C2 designato dalla direzione generale
per il personale militare, membro;
d. un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
2. La Commissioni esaminatrice procedera' alla valutazione dei
titoli secondo i criteri di cui al successivo art. 5 del presente
bando.

                               Art. 5.
Valutazione dei titoli sportivi
1. La Commissione di cui al precedente art. 4 provvedera' a
definire preventivamente i criteri di valutazione dei sottoindicati
titoli assegnando il relativo punteggio attenendosi ai valori a
fianco di ciascuno indicato:
a) ATLETI
Titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle federazioni
sportive nazionali ovvero per le discipline sportive non federate o
affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare:
1) medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30;
2) record olimpico: punti 30;
3) medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25;
4) record mondiale: punti 25;
5) vincitore coppa del mondo: 20;
6) medaglia ai campionati europei: fino a punti 15;
7) record europeo: punti 15;
8) vincitore coppa europea: punti 12;
9) medaglia alle universiadi, ai giochi del mediterraneo od in
competizioni di livello similare: fino a punti 10;
10) medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12;
11) record italiano: punti 12;
12) vincitore di coppa italiana assoluto: punti 10;
13) vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7;
14) campionati/trofei/di particolare rilevanza internazionale:
fino a punti 3;
15) campionati/trofei/di particolare rilevanza nazionale: fino
a punti 1,5;
16) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio
internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3;
17) vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio
internazionale dello Sport Militare): fino a punti 1,5;
b) ISTRUTTORI
Titoli di studio e abilitazioni professionali rilasciate da
istituto statale o universita' ovvero dal CONI ovvero dalle
federazioni sportive ovvero, per le discipline sportive non federate
o affiliate al CONI, dal comitato sportivo militare:
1) laurea breve con corso di studi di 3 anni: punti 3;
2) laurea specialistica con corso di studi di 5 anni: punti 5;
3) master universitario o parificato riconosciuto di II
livello: punti 4;
4) master universitario o parificato riconosciuto di I livello:
punti 3;
5) abilitazione all'esercizio della professione di tecnico
sportivo o di fisioterapista: punti 2;
6) corso di specializzazione post laurea: punti 2;
7) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo
grado: punti 2;
8) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti ai punti 1), 2) e 7) non sono cumulabili.
2. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.

                               Art. 6.
Accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale
1. L'accertamento dei requisiti fisio-psico-attitudinali e'
effettuato dai candidati civili o in congedo, presso il Centro di
Selezione VFP1 di Roma - via Damiata n. 1/A (adiacenze metro «A»
fermata Lepanto) - da una commissione nominata dalla Direzione
generale per il personale militare cosi' composta:
- Presidente: un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello;
- due membri, di cui:
* un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente;
* un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla
professione appartenente all'Amministrazione Difesa o convenzionato,
ovvero un Ufficiale perito selettore attitudinale;
- segretario: un Sottufficiale senza diritto di voto.
a. Accertamenti sanitari:
1) I candidati non in servizio, qualora non abbiano ricevuto
comunicazione di esclusione dai concorsi, dovranno presentarsi alle
ore 08,00 del giorno 19 dicembre 2005, presso il Centro di Selezione
di cui al comma 1, per l'accertamento dell'idoneita' al servizio
quale atleta o istruttore muniti di:
- valido documento di identificazione rilasciato da
Amministrazioni dello Stato in corso di validita';
- originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai
tre mesi precedenti la visita, dei seguenti esami del sangue:
- emocromo completo;
* VES;
* glicemia;
* creatininemia;
* trigliceridi e colesterolo;
* bilirubina totale e frazionata;
* gammaGT, ALT e AST;
* markers dell'epatite B (sia antigeni che anticorpi);
* markers dell'epatite C;
* G6PDH (metodo quantitativo).
- originale o copia conforme del certificato medico, in
corso di validita', attestante «l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica» rilasciata da un medico dello sport ovvero da struttura
sanitaria pubblica normativamente deputata al suo rilascio;
- originale o copia conforme del referto di esame
radiografico del torace, effettuato presso struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai sei mesi
precedenti la visita.
I concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
- originale o copia conforme del referto di ecografia
pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata
convenzionata in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita;
- originale o copia conforme del referto del test di
gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai cinque
giorni precedenti la visita.
2) La Commissione effettua una visita medica generale
preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati antropometrici.
Ove dalla visita medica preliminare non risultino cause di non
idoneita', la Commissione dispone l'effettuazione dei seguenti
accertamenti:
- visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- esame optometrico;
- esame audiometrico;
- radiografia del torace, nel caso non sia stato prodotto
il referto stesso;
- valutazione psichiatrica (con somministrazione di test di
personalita' e visita psichiatrica);
- esame delle urine con drug test;
- verifica dell'abuso di alcool, dell'uso di sostanze
stupefacenti anche saltuario od occasionale nonche' dell'utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3) La Commissione potra', qualora ritenuto necessario e prima
del giudizio finale, procedere ad ulteriori accertamenti diagnostici,
anche presso altre strutture sanitarie della F.A., ritenuti utili per
la formulazione del giudizio di idoneita'.
4) Al termine degli accertamenti sanitari potranno accedere
ai successivi accertamenti attitudinali di cui alla successiva
lettera b. i candidati riconosciuti:
- esenti dalle imperfezioni-infermita' previste dalle
vigenti normative quali causa di non idoneita' al servizio militare
nonche' da quelle che, seppure non contemplate, siano da ritenersi
incompatibili con l'espletamento del servizio quale atleta o
istruttore volontario in ferma prefissata quadriennale;
- in possesso del coefficiente «1» o «2» nella
caratteristica somato-funzionale «PS» del profilo sanitario.
5) Qualora durante la visita preliminare o uno degli
accertamenti di cui ai precedenti punti 2) e 3), il candidato risulti
affetto da una delle patologie richiamate nelle disposizioni di cui
al precedente punto 4), la Commissione, senza procedere agli altri
accertamenti, adottera' il giudizio di non idoneita' comunicando
immediatamente al candidato le motivazioni e sottoponendo alla firma
dell'interessato apposito foglio di notifica del provvedimento.
6) Per tutti i casi di temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare o di temporanea
non idoneita', la Commissione dispone l'esclusione dall'arruolamento.
b. Accertamenti attitudinali
I candidati che hanno sostenuto con esito favorevole gli
accertamenti sanitari di cui alla lettera a. saranno sottoposti alla
verifica del possesso delle capacita' attitudinali come da direttive
tecniche della Forza Armata, tali da assicurare un corretto e
continuo svolgimento dei compiti previsti per gli atleti/istruttori.
Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti attitudinali e'
definitivo.
c. Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali di
cui alle lettere a. e b., la commissione formulera' un giudizio di
idoneita' quale atleta o istruttore militare.
d. Il giudizio sara' comunicato al candidato sottoponendo alla
firma di ciascuno apposito foglio di notifica.
e. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti e' definitivo
e, nel caso di non idoneita', comporta l'esclusione dal concorso.
f. L'esclusione dal concorso per effetto del suddetto giudizio
di non idoneita' avviene su delega della direzione generale per il
personale militare alla predetta commissione.
g. Avverso i suddetti giudizi di non idoneita' che comportano
l'esclusione dal concorso l'aspirante puo' proporre i ricorsi
previsti dalle disposizioni vigenti.
h. I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno
considerati rinunciatari al concorso. L'amministrazione si riserva di
differire ad altra data gli accertamenti fisio-psico-attitudinali in
presenza di comprovato e documentato impedimento, segnalato
tempestivamente dal candidato a mezzo fax al numero 0647354458 o
telegramma alla direzione generale per il personale militare. La
nuova data di presentazione non sara' suscettibile di ulteriore
proroga.
2. I candidati in servizio nell'Esercito all'atto della
presentazione della domanda, ad eccezione di quelli appartenenti ai
ruoli del servizio permanente, sono sottoposti ad una verifica
dell'idoneita' al servizio quale VFP4 atleta o istruttore certificata
dal dirigente del Servizio Sanitario dell'Ente di appartenenza da
allegare alla domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 7.
Graduatorie
1. Le commissioni esaminatrici di cui al comma 1 dell'art. 4,
formera' le graduatorie finali, suddivise per ciascuna delle
specialita' indicate all'art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun candidato nella valutazione dei titoli di cui al precedente
art. 5.
2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati
in possesso dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In
caso di ulteriore parita' e' data precedenza al candidato di piu'
giovane eta'.
3. Le suddette graduatorie sono approvate con decreto del
direttore generale per il personale militare e pubblicate sul sito
internet www.persomil.difesa.it.>

                               Art. 8.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria, nel limite
dei posti messi a concorso, sono convocati dalla direzione generale
per il personale militare a presentarsi ad un Ente della Forza Armata
per la frequenza di uno specifico corso formativo, mirato ad
acquisire le conoscenze militari di base.
2. All'atto della presentazione presso i suddetti Enti i
candidati vincitori saranno sottoposti ad una verifica del
mantenimento dei requisiti fisici da parte del dirigente del Servizio
Sanitario. Qualora risultati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, gli stessi saranno inviati presso il Centro di
Selezione VFP1 di Roma per la verifica dell'idoneita' posseduta.
3. I candidati convocati che non si presenteranno all'Ente di
assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno
considerati rinunciatari e ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione Difesa potranno essere sostituiti, in base
all'ordine di merito relativa alla stessa specialita' o in assenza di
ulteriori candidati idonei ad altra disciplina/specialita' secondo le
esigenze definite dalla Forza Armata, con altri candidati idonei
entro i primi 20 giorni dalla data di incorporazione.
4. All'atto della presentazione presso gli Enti di incorporazione
gli atleti ovvero gli istruttori qualora gia' militari, dovranno
sottoscrivere la rinuncia al grado posseduto.
5. La decorrenza giuridica quale atleta o istruttore e' fissata
alla data di convocazione presso gli Enti designati.

                               Art. 9.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
sonno raccolti presso il Ministero della Difesa - Direzione generale
per il Personale militare - I Reparto - 3ª Divisione, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della 3ª Divisione della Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 31 ottobre 2005
Amm. Sq.: Mario Lucidi

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