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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche
nel campo delle scienze biologiche da usufruirsi presso l'Istituto di
medicina sperimentale e biotecnologie di Piano Lago - Mangone
nell'ambito del contratto "Identificazione di difetti genetici e
metabolici in soggetti con malattie ereditarie del sistema nervoso".
(Bando n. 126.143.BS.2).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.98 del 19/12/2000
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:00E11720
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/1/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
dell'Istituto di medicina sperimentale e biotecnologie
 
Vista la delibera n. 225 del consiglio di presidenza del
30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale
per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'Ente";
Vista la delibera del consiglio scientifico in data 29 novembre
2000;
 
Dispone:
 
Art. 1.
 
E' indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, a una borsa di studio per laureati, per studi
e ricerche nel campo della scienze biologiche da usufruirsi presso
l'Istituto di medicina sperimentale e biotecnologie - Contrada Burga
87050 Piano Lago Mangone (Cosenza), nell'ambito della seguente
tematica: biodemografia storica di isolati genetici.
Titolo di studio richiesto: laurea in storia, laurea in filosofia
indirizzo storico; laurea in scienze politiche indirizzo
storico-politico.
La borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha
una durata di 12 mesi e puo' essere rinnovata per la stessa durata.

                               Art. 2.
 
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari con o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
La borsa non puo' essere cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico o privato tranne i casi previsti dal successivo art. 3,
ultimo comma.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni del C.N.R.
All'assegnatario di borsa, comandato in missione per missioni
inerenti l'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il
trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del
C.N.R., settimo livello, esclusivamente a carico dei fondi
dell'organo C.N.R. presso il quale viene fruita la borsa.
Gli assegnatari delle borse, ove soggetti all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella legge 29 dicembre 1941, n. 1659, e decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, presso
l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(INAIL).
Gli assegnatari delle borse non soggetti all'assicurazione
obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a carico del C.N.R.
per gli infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento delle
attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.

                               Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita'
o Istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da una
universita' o Istituto superiore italiano o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero
periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della
stessa.
Non possono partecipare alla selezione i professori universitari
di prima e seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori
universitari e del C.N.R. ed altri pubblici dipendenti.
Puo' partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola,
che puo' usufruire della borsa previa autorizzazione del competente
provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
e inviata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al:
C.N.R. Istituto di medicina sperimentale e biotecnologie localita'
Burga - 87050 Piano Lago Mangone (Cosenza) entro e non oltre il
quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del bando stesso.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Qualora il termine di prestazione delle domande venga a scadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Per le domande di ammissione al concorso presentate a mano
all'Istituto di medicina sperimentale e biotecnologie localita' Burga
- 87050 Piano Lago di Mangone durante l'orario di lavoro, sara'
rilasciata ricevuta.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la
votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo; (ai sensi
della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione);
2) tesi di laurea;
3) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
responsabile dell'organo C.N.R. presso il quale lo stesso candidato
intende svolgere la ricerca (come da fac-simile allegato);
4) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il
nome di eventuali collaboratori;
5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa;
6) curriculum vitae et studiorum;
7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del bando al quale il candidato intende
partecipare.
Non si terra' conto dei documenti e delle domande inviate o
consegnate dopo il termine dei 40 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, anche se trattasi di lavori stampati presentati
in sostituzione di bozze di stampa.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione di documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del
presente articolo.

                               Art. 5.
I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal
direttore dell'organo C.N.R.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i
candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la rilevazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso sia stato, in via preliminare, previsto dalla
commissione l'esame colloquio, la stessa provvede a convocare a
colloquio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con almeno quindici giorni di preavviso, i candidati che abbiano
ottenuto il previsto punteggio minimo nella valutazione dei titoli.
Nessun rimborso e' dovuto dall'Ente ai candidati che sostengono il
colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria
distinte per ogni raggruppamento.
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto a ciascuno attributo soltanto i candidati che abbiano raggiunto
una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di
cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione in ogni pagina del presidente, di componenti e del
segretario.

                               Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del
candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei
secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o
decadenza del vincitore e, comunque non oltre i sei mesi dalla data
di approvazione della graduatoria.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio
dell'attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per incompatibilita' di cui l'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in
base alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione
scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto

                               Art. 7.
 
Il direttore provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito
della selezione restituendogli, nel contempo, parte della
documentazione presentata per l'ammissione alla stessa ad eccezione
della seguente documentazione:
1) certificato di laurea;
2) dichiarazione di accettazione del responsabile
dell'istituzione scientifica;
3) programma di ricerca;
4) elenco dei titoli presentati;
5) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati
6) curriculum vitae et studiorum.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio
agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dal Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa.
Il C.N.R. non assume alcuna responsabilita' sia in caso di
eventuale dispersione di comunicazione da parte dell'ente, dipendente
da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del
recapito da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
sia per eventuali disguidi postali.

                               Art. 8.
La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal primo o dal quindici del
mese.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque
debitamente comprovati.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata non la prosegua, senza giudicato e comprovato motivo,
regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta del responsabile della ricerca o tutore che gli e' stato
assegnato, e' dichiarato decaduto con motivato provvedimento del
direttore competente del C.N.R. dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione
all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
Delle conclusioni del procedimento, che potra' consistere o in
una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.

                               Art. 9.
 
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o
tutore ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato
l'attivita' presso la sede prescelta.
Le rate successive sono erogate anticipatamente a meno che il
responsabile della ricerca o tutore non comunichi che si siano
verificate le condizioni di cui l'art. 8 del presente bando.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata
dal direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovra'
essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.

                              Art. 10.
Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
dovra' trasmettere al direttore competente una particolareggiata
relazione sulle ricerche compiute.
La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del C.N.R.

                              Art. 11.
La borsa di studio puo' essere rinnovata per la stessa durata
iniziale di mesi dodici, con provvedimento del direttore competente,
previa richiesta del borsista.
Mangone, 29 novembre 2000
Il direttore: Quattrone

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