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Concorsi pubblici, per esami, a complessivi sessantotto posti (di
cui sette a tempo parziale) nell'ex profilo professionale di
operatore amministrativo - area funzionale B (posizione economica
B2) - nel ruolo del personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della
pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici
delle regioni: Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e
Calabria.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.98 del 10/12/1999 |
Ente: | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 099E9926 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 68 |
Scadenza: | 9/1/2000 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e degli affari generali ed amministrativi
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 concernente il nuovo assetto
retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 concernente l'unificazione
e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento,
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione
del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali del
personale dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente le nuove norme a
favore dei privi di vista per l'ammissione ai concorsi nella pubblica
amministrazione;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 recante "Azioni positive per
la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro" e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi
correttivi di finanza pubblica";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 di "Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate";
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale dipendente dei ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica";
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla "tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
luglio 1996, registrato alla Corte dei Conti il 23 dicembre 1996
(registro n. 3 - foglio n. 185) concernente la rideterminazione delle
dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero
della pubblica istruzione;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo";
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'art.
39;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione della legge 15
maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l'art.
22;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 che reca norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la legge 15 febbraio 1996, n. 59, concernente l'istituzione
di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica
istruzione nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato,
Rimini, Verbania e Vibo Valentia;
Considerato che risultano previsti in organico, nei predetti uffici
scolastici provinciali, numero settantacinque posti nel profilo
professionale di "operatore amministrativo" - nel ruolo del personale
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica
periferica;
Visto il D.D.G. 25 settembre 1997, vistato all'Ufficio centrale del
bilancio il 5 maggio 1998 e registrato al n. 107/V, con il quale sono
stati indetti i concorsi pubblici, per esami, a complessivi
settantacinque posti di "operatore amministrativo", quinta qualifica
funzionale, nel ruolo del personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della
pubblica istruzione concernenti le regioni Piemonte, Lombardia,
Toscana, Emilia Romagna e Calabria.
Visto il D.D.G. 6 giugno 1998, vistato all'Ufficio centrale del
bilancio il 23 giugno 1998 e registrato al n. 277/V con il quale sono
state apportate alcune rettifiche alle disposizioni contenute nel
bando di concorso sopracitato, in materia di commissioni esaminatrici
e di prove di esame;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 1998,
concernente la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 39 della legge 27
dicembre 97, n. 449;
Considerato che con il sopracitato decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 1998 l'amministrazione della pubblica
istruzione e' stata autorizzata ad attivare, tra le altre procedure
concorsuali, anche quella concernente il reclutamento di "operatori
amministrativi", riducendo pero' il numero dei posti a concorso da
settantacinque a sessantotto;
Ritenuto opportuno rivedere il sopracitato D.D.G. 25 settembre
1997, oltre che per la decurtazione dei posti operata in sede di
autorizzazione, anche per l'adeguamento del provvedimento alla
normativa emanata successivamente;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse i DD.DD.GG. 25 settembre 1997
e 6 giugno 1998 sono revocati e sostituiti dal presente
provvedimento.
Art. 2.
Concorsi
Sono indetti i sottoindicati concorsi pubblici, per esami, a
complessivi sessantotto posti (di cui sette a tempo parziale) nell'ex
profilo professionale di "operatore amministrativo" - area funzionale
B (posizione economica B2) - nel ruolo del personale
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica
periferica del Ministero della pubblica istruzione, concernenti le
seguenti regioni e relativi ai provveditorati di nuova istituzione:
N.
d'ordine Regione N. posti
-- -- --
1 Piemonte 16 (di cui 2 a tempo parziale)
2 Lombardia 17 (di cui 2 a tempo parziale)
3 Toscana 8
4 Emilia-Romagna 9 (di cui 1 a tempo parziale)
5 Calabria 18 (di cui 2 a tempo parziale)
Una percentuale dei suddetti posti sara' coperta con contratto di
lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al
50% di quella a tempo pieno. Tale assunzione avverra'
prioritariamente su base volontaria. In assenza di richieste di
part-time o qualora le stesse risultassero inferiori alla percentuale
fissata, dovranno essere assunti in regime di part-time coloro che,
dichiarati vincitori, occuperanno le ultime posizioni di graduatoria.
All'atto dell'assegnazione della sede ai vincitori,
l'amministrazione si riserva comunque la facolta' di ridefinire, in
ambito almeno regionale, la localizzazione dei posti di cui sopra in
ragione della consistenza delle presenze presso gli uffici scolastici
periferici di nuova istituzione conseguente ai provvedimenti adottati
per la loro attivazione tra la data di costituzione degli uffici
stessi e quella di approvazione delle graduatorie generali di merito
di cui al presente bando.
I candidati, a pena di esclusione, potranno presentare domanda di
partecipazione per uno solo dei predetti concorsi.
I vincitori dei concorsi, salva la possibilita' di trasferimenti
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni
durante il quale non possono essere nemmeno comandati o distaccati
presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni caso non puo'
essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di
prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della
qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di
appartenenza non lo consenta espressamente.
Art. 3.
Riserve dei posti
Il 20% dei posti di ogni singolo concorso, e' riservato, qualora il
numero dei posti medesimi lo consenta, ai sensi dell'art. 3, comma 65
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 39, comma 15, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ai militari in ferma di
leva prolungata e ai volontari specializzati delle tre Forze armate,
congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale ed il
2%, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre
1980, n. 574, agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della
Marina e dell'Aereonautica, che abbiano terminato senza demerito la
ferma biennale.
Avranno altresi' diritto alla riserva, nella percentuale del 15%
calcolata sulla dotazione organica dell'ex profilo professionale di
"operatore amministrativo" e compatibilmente con le vacanze esistenti
a detto titolo nel relativo contingente, i candidati appartenenti
alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
Le riserve dei posti tuttavia non potranno superare la meta' dei
posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite sara'
necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa
verra' attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengano a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del
titolo che da diritto ad una maggiore riserva, ai sensi dell'art. 5,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni.
Coloro che intenderanno avvalersi delle riserve previste dal
presente articolo, ovvero che abbiano titoli di preferenza a parita'
di merito di cui all'allegato B) del bando, dovranno farne espressa
menzione nella domanda di ammissione al concorso.
Art. 4.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Per la valutazione dei titoli di studio conseguiti nell'ambito
dell'Unione europea si terra' conto di quanto previsto dall'art. 37
del decreto legislativo n. 29/1993.
I diplomi conseguiti all'estero debbono avere ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi
italiani rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;
2) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti a Stati membri dell'Unione europea. Sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneita' fisica all'impiego;
5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
6) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente;
7) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per il personale interno, in mancanza del titolo di studio previsto
per l'accesso dall'esterno, e' richiesta un'anzianita' di quattro
anni di effettivo servizio maturato nella quarta qualifica funzionale
(area B1).
Art. 5.
Presentazione delle domande - Termini - Contenuti - Modalita'
Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 2,
dovranno essere compilate secondo lo schema allegato A) e
indirizzate, rispettivamente:
a) per il concorso di cui al punto 1: alla Sovrintendenza
scolastica regionale per il Piemonte, con sede in Torino, corso
Matteotti, n. 32 a - c.a.p. 10121;
b) per il concorso di cui al punto 2: alla Sovrintendenza
scolastica regionale per la Lombardia, con sede in Milano, via
Gonzaga, n. 2 - c.a.p. 20123;
c) per il concorso di cui al punto 3: alla Sovrintendenza
scolastica regionale per la Toscana, con sede in Firenze, via P.
Toselli, n. 4 - c.a.p. 50144;
d) per il concorso di cui al punto 4: alla Sovrintendenza
scolastica regionale per l'Emilia-Romagna, con sede in Bologna,
piazza XX Settembre, n. 1 - c.a.p. 40121;
e) per il concorso di cui al punto 5: alla Sovrintendenza
scolastica regionale per la Calabria, con sede in Catanzaro, viale
dei Normanni, n. 77 - c.a.p. 88100.
Le domande, prodotte in carta libera, devono essere presentate o
spedite alla sovrintendenza scolastica interessata entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Si considerano prodotte in tempo utile anche le
domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine predetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate alla
Sovrintendenza scolastica competente sempre entro il predetto termine
di trenta giorni. La data di presentazione di queste ultime domande
e' stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio
accettante.
Non si terra' conto delle domande non firmate.
Considerato che la mancanza di una sola delle dichiarazioni
relative al possesso dei requisiti richiesti non consente
all'Amministrazione di valutare pienamente il possesso dei requisiti
medesimi da parte dei candidati, e' fatto obbligo agli stessi
dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita' ed a pena
di esclusione:
1) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la
domanda non sia dattiloscritta), luogo e data di nascita, domicilio e
recapito presso il quale il candidato desidera siano trasmesse le
eventuali comunicazioni con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali successive variazioni;
2) il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione
dell'istituto scolastico che lo ha rilasciato e della data in cui e'
stato conseguito;
3) di essere idonei al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego al quale si concorre;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
5) il godimento dei diritti politici, con l'indicazione del comune
nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della
mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
6) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario, indicare la condanna
riportata, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale, ecc) ed i procedimenti penali pendenti;
7) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di
leva;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego
pubblico;
9) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
10) di non aver prodotto analoga domanda di partecipazione in altra
regione;
I candidati dovranno inoltre dichiarare di essere disposti a
raggiungere la sede di servizio assegnata e a permanervi per un
periodo non inferiore a sette anni.
Gli stessi dovranno, altresi', dichiarare il possesso di eventuali
titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina o quelli di
preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni di
cui all'allegato B;
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di
partecipazione al concorso i benefici previsti dall'art. 20 della
medesima legge, allegando, in originale o in copia autenticata
certificazione relativa allo specifico handicap, rilasciata dalla
commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n.
295, operante presso l'A.S.L. competente per territorio;
La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione.
La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i
requisiti non sara' ritenuta valida.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita'
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali
previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
487/1994 l'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato, dalla mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
Art. 6.
Termini per il possesso dei requisiti - Esclusione dal concorso
I requisiti di cui ai precedenti articoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione ai concorsi.
Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle
operazioni del concorso, cui pertanto i candidati vengono ammessi con
riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti,
l'esclusione dal concorso stesso con motivato provvedimento emanato
dal sovrintendente scolastico interessato, per difetto dei requisiti
prescritti e/o inosservanza delle disposizioni relative all'esatta
compilazione della domanda di ammissione e/o per l'inoltro della
domanda stessa oltre il termine prescritto dal precedente art. 5
Art. 7.
Commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al precedente art.
2, verranno nominate dal direttore generale del personale con
successivi provvedimenti secondo le disposizioni contenute nell'art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e nell'art.
22 del decreto legislativo n. 80/1998.
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni
esaminatrici, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne;
Art. 8.
Prove di esame
Le prove d'esame che saranno decise dalle rispettive commissioni
esaminatrici nominate ai sensi del precedente art. 7 e che si
svolgeranno contemporaneamente nelle citta' sedi delle sovrintendenze
scolastiche interessate, saranno costituite da:
1) una prova attitudinale, basata su una serie di quesiti a
risposta multipla miranti all'accertamento del grado di cultura
generale e specifica nonche' delle attitudini ad acquisire la
professionalita' oggetto del presente concorso, con particolare
riferimento a:
elementi di diritto pubblico;
conoscenza dei piu' diffusi programmi per il personal computer
(videoscrittura, foglio elettronico, banca dati);
2) un colloquio interdisciplinare che vertera' sulle materie
oggetto della prova attitudinale e sulle seguenti:
elementi di contabilita' di stato;
servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione;
disciplina del rapporto di pubblico impiego.
Con successivo avviso, che sara' pubblicato, a cura della divisione
prima della direzione generale del personale e degli affari generali
ed amministrativi, nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale
"Concorsi ed esami" - del 21 aprile 2000, saranno indicati i locali,
il giorno e l'ora in cui si svolgera' la prova attitudinale
suindicata nonche' la durata della stessa.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato
nella prova attitudinale una votazione di almeno 21/30.
L'avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno
sostenerlo e sara' loro comunicato il voto riportato nella prova
attitudinale.
Le sedute delle prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al
pubblico.
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.
Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal
segretario, e' affisso all'albo della sede di esame.
La votazione complessiva sara' determinata dalla somma del voto
conseguito nella prova attitudinale e della votazione ottenuta nel
colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere
muniti di idoneo documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia, in corso di validita'.
I candidati che avranno superato il colloquio ed intendano far
valere i titoli ai fini della preferenza a parita' di merito
(allegato B) o della riserva dei posti in ordine alla determinazione
della graduatoria dei vincitori, dovranno inviare al Ministero della
pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari
generali ed amministrativi - Divisione prima, via Carcani, n. 61 -
00153 Roma - entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrente dal giorno successivo a quello in cui i medesimi hanno
sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il
possesso dei predetti titoli gia' indicati nella domanda di
partecipazione al concorso o dichiarazione sostitutiva ai sensi della
normativa vigente.
Dai documenti predetti dovra' risultare il possesso dei titoli alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso.
I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della
legge 2 aprile 1968, n. 482 che abbiano conseguito l'idoneita',
potranno usufruire della riserva nei limiti stabiliti dalle norme
vigenti purche', ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n.
482/1968, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso
gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e
risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande sia all'atto della stipula del
contratto individuale di lavoro.
Art. 9.
Graduatorie generali di merito
Le singole commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al
precedente art. 2 formeranno le graduatorie generali di merito
secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita
da ciascun candidato e risultante dalla somma del voto conseguito
nella prova attitudinale e del voto conseguito nel colloquio ed
elencheranno in ordine alfabetico i candidati che si trovano a
parita' di punteggio.
Art. 10.
Adempimenti dei sovrintendenti
I sovrintendenti scolastici interessati provvederanno, oltre
all'emanazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 6,
all'organizzazione dell'intera procedura concorsuale con tutti gli
adempimenti connessi, curandone il corretto svolgimento ed inviando
alla direzione generale del personale e degli affari generali ed
amministrativi - Divisione prima, le graduatorie di cui al precedente
art. 9 e tutti gli atti concernenti le stesse.
Art. 11.
Approvazione degli atti
Con decreti del Direttore Generale del Personale, tenuto conto
delle norme che danno titolo alla preferenza o alla riserva, saranno
approvate, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso
dei requisiti per l'ammissione all'impiego, le graduatorie generali
di merito e quelle dei vincitori dei concorsi.
I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel
bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante apposito avviso
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica:
Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine utile
per le eventuali impugnative.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, le graduatorie dei vincitori rimangono
efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di
idoneita' ai concorsi.
Art. 12.
Presentazione dei documenti ed assunzione dei vincitori
L'amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, invita i vincitori a presentare la
documentazione sottoindicata, assegnando un termine non inferiore a
trenta giorni:
1) diploma originale del titolo di studio prescritto dal precedente
art. 3 o certificato sostitutivo di esso a tutti gli effetti;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana o certificato comprovante
la cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato medico, completo dei dati anagrafici, rilasciato
dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un
medico militare, dal quale risulti che l'aspirante e' fisicamente
idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il
quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del
sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837,
presso un istituto o laboratorio autorizzati. Nel caso che
l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovra'
contenere una esatta descrizione della medesima nonche' la
dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine del
candidato stesso all'impiego al quale concorre ed al regolare
svolgimento del lavoro.
I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono
produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una
dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che, per la
natura ed il grado della sua invalidita' non possa riuscire di
pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla
sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni
dell'impiego per il quale concorre.
Lo stato di handicap e la capacita' lavorativa del portatore e'
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 ovvero, nel caso tale accertamento non sia ancora
intervenuto al momento della presentazione della documentazione,
potra' essere documentato, in via provvisoria con certificazione
rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in
servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 27 agosto 1993, n. 324,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
I documenti di cui ai numeri 3 e 4 devono riportare la
dichiarazione attestante il possesso del requisito anche alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso; tale circostanza puo' essere attestata
dal candidato stesso in calce al certificato;
7) documento aggiornato relativo agli obblighi militari;
8) dichiarazione con la quale il candidato afferma, sotto la sua
responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o
privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. In caso contrario, unitamente ai documenti,
deve essere presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo
straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati che siano dipendenti civili di ruolo di pubbliche
amministrazioni sono tenuti a presentare i documenti di cui ai punti
1 e 6 del presente articolo nonche' copia integrale dello stato di
servizio civile aggiornato e dichiarazione di opzione per il nuovo
impiego.
I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in
carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali
appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare solo i
documenti di cui ai numeri 1, 2 e 5 del presente articolo nonche' un
certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono
comprovante la loro idoneita' fisica a ricoprire il posto al quale
aspirano. Tale certificato deve contenere, inoltre, la dichiarazione
che il candidato e' stato sottoposto all'accertamento sierologico del
sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Tutti i documenti suindicati, ad eccezione del certificato medico,
possono essere sostituiti da una dichiarazione ai sensi degli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
Le dichiarazioni di cui sopra, rese sotto la propria
responsabilita', saranno oggetto di verifica ed accertamento della
loro veridicita' ed esattezza - come previsto dall'art. 11 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, esse pertanto
dovranno essere complete di tutti gli elementi che consentano tale
verifica.
Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 26
della legge n. 15 del 4 gennaio 1968.
L'amministrazione, qualora il concorrente non presenti la
documentazione richiesta entro i prescritti trenta giorni
comunichera' all'interessato che non procedera' alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del
contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio
1995.
I candidati dichiarati vincitori, che risulteranno in possesso di
tutti i requisiti prescritti, saranno invitati a stipulare un
contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, con patto di prova, nell'ex profilo
professionale di "operatore amministrativo", area funzionale B,
posizione economica B2 - nel ruolo del personale dell'amministrazione
centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero
della pubblica istruzione.
Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento corrispondente
alla posizione economica B2, a norma delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali.
Ai candidati dichiarati vincitori che non si presentino, sebbene
regolarmente invitati, per la stipula del contratto nel giorno
fissato senza giustificato motivo, l'amministrazione comunichera' di
non procedere alla stipula del contratto.
L'assunzione in servizio dei vincitori e' subordinata, ai sensi
dell'art. 39, comma 3, della legge n. 449/1997, all'ottenimento della
prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Art. 13.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale
del personale e degli affari generali ed amministrativi - per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del
personale e degli affari generali ed amministrativi.
Responsabile del trattamento e' il direttore generale del personale
e degli affari generali ed amministrativi pro-tempore - Viale
Trastevere 53/A - 00153 Roma.
Art. 14.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni e
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni, nonche' le disposizioni contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigenziale del comparto ministeri e nel decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Dal giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni con ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta con ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente).
Roma, 23 novembre 1999
Il direttore generale: Paradisi
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