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SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

Corso-concorso, per esami, a quattro posti
di operatore di biblioteca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 24/8/1999
Ente:SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
Località:-
Codice atto:099E6516
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:23/9/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRIGENTE
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare l'art.
22;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i contratti collettivi nazionali del lavoro del personale non
docente delle universita' stipulati in data 21 maggio 1996 e 5
settembre 1996;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto dirigenziale n. 690 dell'11 novembre 1998 con il
quale il dirigente responsabile della Ripartizione degli affari
generali e del personale e' delegato alla sottoscrizione degli atti e
provvedimenti relativi alle procedure di selezione per l'assunzione
di personale tecnico ed amministrativo;
Visto il regolamento che disciplina le modalita' di accesso agli
impieghi del personale tecnico-amministrativo presso questo Ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 1368 del 4 aprile 1998, rettificato
con decreto rettorale n. 3189 del 29 settembre 1998 e con decreto
rettorale n. 1886 del 31 maggio 1999;
Visti gli articoli 26 e 33, comma 1, del predetto regolamento,
secondo cui per i posti fino all'ottava qualifica compresa, che
l'amministrazione ritiene di ricoprire, deve essere applicata la
riserva del 50% dei posti a favore del personale dipendente di questo
Ateneo, in servizio con la qualifica immediatamente inferiore della
stessa area funzionale;
Vista la delibera n. 7 del 12 marzo 1999 con cui il consiglio di
amministrazione di questo Ateneo, ha approvato l'assunzione di otto
unita' per l'anno 2000 di operatore di biblioteca, quinta qualifica
funzionale, area funzionale delle biblioteche;
Visto il decreto dirigenziale n. 146 del 7 giugno 1999 con il quale
- in esecuzione della suddetta delibera - e' stata autorizzata
l'emissione di apposito bando di concorso riservato per la copertura
di quattro posti da coprire non anteriormente al 1 gennaio 2000, con
relativo impegno di spesa;
Considerato che, ai sensi dell'art. 26 del suindicato regolamento,
i sopracitati quattro posti devono essere riservati al personale in
servizio presso questo Ateneo nel profilo di agente amministrativo
(area funzionale amministrativo-contabile, quarta qualifica
funzionale) agente degli uffici tecnici, agente di ristorazione,
agente di stamperia e agente dei servizi ausiliari (area funzionale
dei servizi generali tecnici ed ausiliari e delle biblioteche, quarta
qualifica funzionale) in possesso di una anzianita' di servizio di
almeno tre anni nei suindicati profili nonche' in possesso del titolo
di studio prescritto per l'accesso dall'esterno;
Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 27 del regolamento
sopracitato, deve essere organizzato dall'amministrazione di questo
Ateneo apposito corso di formazione pari a centocinquanta ore e le
lezioni dovranno essere tenute al di fuori dall'orario di lavoro;
Accertata la vacanza e la disponibilita' dei sopraindicati quattro
posti di operatore di biblioteca;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
E' indetto il corso-concorso, per esami, a quattro posti di
operatore di biblioteca, quinta qualifica funzionale, area funzionale
delle biblioteche, presso la seconda Universita' degli studi di
Napoli.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al corso-concorso di cui sopra e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910, ovvero diploma di qualifica professionale o attestato di
qualifica rilasciato, ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14,
inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, piu'
diploma di istruzione secondaria di primo grado;
b) essere inquadrato nella quarta qualifica funzionale, area
funzionale amministrativo-contabile, profilo di agente
amministrativo, o area funzionale dei servizi generali tecnici ed
ausiliari e delle biblioteche, profilo di agente degli uffici
tecnici, agente di ristorazione, agente di stamperia e agente dei
servizi ausiliari, con una anzianita' di servizio di almeno tre anni
in uno dei sopracitati profili ed essere in servizio presso questo
Ateneo.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al corso-concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al corso-concorso.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal corso-concorso per difetto dei requisiti
richiesti.

                               Art. 3.
Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al corso-concorso di cui sopra, redatte in
carta semplice in conformita' allo schema esemplificativo di cui
all'allegato n. 1, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno
essere indirizzate al dirigente della ripartizione degli affari
generali e del personale, di questa Universita' - Ufficio protocollo
- piazza Luigi Miraglia - palazzo Bideri - 80138 Napoli ed inviate
esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
La firma da apporre in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione, ai sensi della legge n. 127/1997.
Nella domanda di partecipazione al corso-concorso, redatta in carta
libera i candidati debbono dichiarare sotto la propria personale
responsabilita':
a) nome e cognome;
b) data e luogo di nascita;
c) il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del
presente bando.
Nella domanda di partecipazione al corso-concorso i candidati
dovranno indicare:
l'esatta indicazione del corso-concorso cui intendono partecipare;
il domicilio o recapito presso il quale desiderano che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni, con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale e del recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente;
l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parita' di merito
previsti dall'art. 8 del presente bando, posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
corso-concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i titoli
posseduti non saranno valutati.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992, nella domanda di partecipazione al corso-concorso
dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove di esame.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati che non abbiano inviato la domanda entro il termine
previsto, quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, nonche'
quelli che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti
a), b) e c) del presente articolo saranno esclusi - con provvedimento
motivato - dalla partecipazione al corso-concorso.
I candidati che non abbiano ricevuto, a cura dell'amministrazione,
comunicazione di esclusione dal corso-concorso, si intenderanno
tacitamente ammessi alle prove d'esame.
I dati personali dichiarati dai candidati nelle domande di
partecipazione al corso-concorso, ai sensi della legge 31 dicembre
1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per le finalita'
inerenti alla presente procedura.

                               Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' composta, ai sensi dell'art. 18 del
regolamento che disciplina le modalita' di accesso agli impieghi del
personale tecnico-amministrativo presso questo Ateneo, emanato con
decreto rettorale n. 1368 del 4 aprile 1998, rettificato con decreto
rettorale n. 3189 del 29 settembre 1998 e con decreto rettorale n.
1886 del 31 maggio 1999, cosi' come segue:
presidente: dirigente o docente almeno di seconda fascia o
ricercatore confermato o coordinatore generale delle biblioteche;
componenti: due impiegati con qualifica non inferiore all'ottava,
area funzionale delle biblioteche. Possono essere aggregati uno o
piu' esperti della materia;
segretario: impiegato con qualifica non inferiore alla settima,
area funzionale amministrativo-contabile.

                               Art. 5.
Corso di formazione
I candidati, per essere ammessi alle prove d'esame, devono
partecipare ad apposito corso di formazione, che sara' istituito
dall'amministrazione.
Il corso avra' la durata di centocinquanta ore, cosi' articolate:
n. 50 ore: utilizzo di personal computer;
n. 50 ore: elementi di legislazione universitaria;
n. 50 ore: elementi di bibliografia e biblioteconomia.
Le lezioni si svolgeranno al di fuori dell'orario di lavoro.
Per essere ammessi alle prove d'esame, i candidati devono essere
stati presenti ad almeno 3/4 del totale delle ore di lezione (n. 113
ore).

                               Art. 6.
Prove d'esame
Gli esami verteranno sulle seguenti prove:
prima prova scritta: cultura generale, tendente ad accertare la
conoscenza della lingua italiana;
seconda prova tecnico-pratica: produzione di un elaborato mediante
utilizzo di un personal computer con: sistema operativo Dos-Windows e
pacchetti Word-processing;
colloquio: vertera' sulle materie oggetto del corso di formazione
di cui al precedente art. 5.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in
ciascuna prova una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sara' data
comunicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova
tecnico-pratica.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nella prova scritta e nella prova tecnico-pratica e della
votazione conseguita nel colloquio.
Del diario delle prove con l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora in cui le stesse si svolgeranno, sara' dato avviso, a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell'inizio della prova scritta e della prova
tecnico-pratica e non meno di venti giorni prima dell'inizio del
colloquio.

                               Art. 7.
Approvazione della graduatoria
L'amministrazione, accertata la regolarita' delle procedure,
approva gli atti e formula la graduatoria generale di merito che
sara' affissa all'albo dell'Ateneo, pubblicata nel notiziario di
Ateneo e trasmessa all'ufficio relazioni con il pubblico.
La graduatoria generale di merito restera' valida per 24 mesi dalla
data del provvedimento formale di approvazione degli atti del
corso-concorso.
Dalla data di trasmissione all'ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 8.
Preferenza a parita' di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa amministrazione, entro il
termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno
successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la
prova orale, i documenti, in originale o in copia autenticata ovvero
le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorieta' di cui alle leggi n. 15/1968, n. 127/1997, e successive
modificazioni ed integrazioni e al decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, attestanti il possesso dei titoli di
preferenza a parita' di merito, gia' indicati nella domanda, dai
quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al corso-concorso.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 9.
Documentazione per l'assunzione
I vincitori del corso-concorso saranno invitati - a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento - ad attestare il possesso del
requisito richiesto per l'ammissione al corso-concorso - come
indicato al punto a) dell'art. 2 - entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, mediante
presentazione di documentazione o di dichiarazione sostitutiva di
certificazione, come previsto dalla legge n. 15/1968, dalla legge
127/1997, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

                              Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro
Constatata la regolarita' della documentazione presentata, si
procedera' alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato con i vincitori del corso-concorso ed alla
consequenziale immissione in servizio.
I vincitori assumeranno servizio con il profilo di operatore di
biblioteca in prova nell'area funzionale delle biblioteche, con
diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa
vigente, oltre gli assegni e le indennita' spettanti per legge.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di
prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di
indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione
deve essere motivato.

                              Art. 11.
Norma finale
Per tutto cio' che non e' espressamente previsto nel presente bando
si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonche' alle disposizioni contenute nei
contratti collettivi nazionali del lavoro del personale non docente
dell'Universita'.
Caserta, 26 luglio 1999
Il dirigente: Liguori
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