Mininterno.net - Bando di concorso CENTRO DI STUDIO SULLA MICOLOGIA DEL TERRENO DI TORINO Pubblica selezi...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

CENTRO DI STUDIO SULLA MICOLOGIA DEL TERRENO DI TORINO

Pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche
nel campo delle scienze agrarie da usufruirsi presso il Centro di
studio sulla micologia del terreno del CNR nell'ambito della
convenzione CNR/Toro assicurazioni. (Bando n. 113.17.BS.1).

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.82 del 15/10/1999
Ente:CENTRO DI STUDIO SULLA MICOLOGIA DEL TERRENO DI TORINO
Località:-
Codice atto:099E8244
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/11/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
Vista la delibera n. 225 del Consiglio di Presidenza del 30 aprile
1998, con la quale e' stata emanata la direttiva generale per la
predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e
decentrato dell'ente;
Viste le delibere del consiglio scientifico del Centro di studio
sulla micologia del terreno in data 21 giugno 1996 e 9 giugno 1998;
Dispone:
Art. 1.
E' indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, ad una borsa di studio per laureati, per
studi e ricerche nel campo delle scienze agrarie da usufruirsi presso
il Centro di studio sulla micologia del terreno del CNR di Torino
nell'ambito della seguente tematica "Ricerca sul calo di produzione
del tartufo bianco pregiato".
Titolo di studio richiesto: laurea in scienze naturali, scienze
biologiche, scienze forestali.
La borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha
una durata massima di dodici mesi e non e' rinnovabile.

                               Art. 2.
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari con o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
La borsa non puo' essere cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico o privato tranne i casi previsti dal successivo art. 3,
ultimo comma.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni del CNR.
All'assegnatario di borsa, comandato in missione per missioni
inerenti l'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il
trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del
CNR, settimo livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'organo
CNR presso il quale viene fruita la borsa.
L'assegnatario della borsa, ove soggetto all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, e' assicurato, a norma delle disposizioni contenute
nella legge 29 dicembre 1941, n. 1659, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche,
presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul
lavoro (INAIL).
L'assegnatario della borsa non soggetto all'assicurazione
obbligatoria di cui sopra gode di assicurazione a carico del CNR per
gli infortuni in cui puo' incorrere nell'espletamento delle attivita'
connesse con la fruizione della borsa stessa.

                               Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita'
o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da una
universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
b) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero
periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della
stessa.
Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di
prima e seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori
universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.
Puo' partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola, che
puo' usufruire della borsa previa autorizzazione del competente
provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
e inviata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al:
Centro di studio sulla micologia del terreno - Viale Mattioli, 25 -
10125 Torino, entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando stesso. A tal fine
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il
termine di presentazione della domanda venga a scadere in un giorno
festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per le domande di ammissione al concorso presentate a mano al
Centro di studio sulla micologia del terreno durante l'orario di
lavoro, sara' rilasciata ricevuta.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano indicate
le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la votazione
dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo (ai sensi della legge
n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n.
403/1998 il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione).
2) tesi di laurea;
3) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
responsabile dell'organo CNR presso il quale lo stesso candidato
intende svolgere la ricerca (come da fac-simile allegato);
4) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il
nome di eventuali collaboratori;
5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa;
6) curriculum vitae et studiorum;
7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del bando al quale il candidato intende
partecipare.
Non si terra' conto dei documenti e delle domande inviate o
consegnate dopo il termine dei quaranta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, anche se trattasi di lavori stampati
presentati in sostituzione di bozze di stampa.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del
presente articolo.

                               Art. 5.
I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal
direttore dell'organo CNR.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i
candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla
commissione l'esame colloquio, la stessa provvede a convocare a
colloquio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con almeno quindici giorni di preavviso, i candidati che abbiano
ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli.
Nessun rimborso e' dovuto dall'ente ai candidati che sostengano il
colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del voto
a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una
votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui
la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione in ogni pagina del presidente, dei componenti e del
segretario.

                               Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato.
La borsa che resti interamente disponibile per rinuncia o decadenza
del vincitore puo' essere assegnata ai successivi idonei secondo
l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o decadenza
del vincitore e, comunque non oltre i sei mesi dalla data di
approvazione della graduatoria.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio
dell'attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in
base alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione
scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.

                               Art. 7.
Il direttore competente provvede a comunicare a ciascun concorrente
l'esito della selezione restituendogli, nel contempo, parte della
documentazione presentata per l'ammissione alla stessa ad eccezione
della seguente documentazione:
1) certificato di laurea;
2) dichiarazione di accettazione del responsabile dell'istituzione
scientifica;
3) programma di ricerca;
4) elenco dei titoli presentati;
5) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
6) curriculum vitae et studiorum.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli
studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal
Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa.
Il CNR non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale
dispersione di comunicazioni da parte dell'Ente, dipendente da
inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito
da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per
eventuali disguidi postali.

                               Art. 8.
La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal 1 o dal 15 del mese.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso che
il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente
comprovati.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta del responsabile della ricerca o tutore che gli e' stato
assegnato, e' dichiarato decaduto con motivato provvedimento del
direttore competente del CNR dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione
all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in una
archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza,
verra' data motivata comunicazione all'interessato.

                               Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o
tutore ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato
l'attivita' presso la sede prescelta.
Le rate successive sono erogate anticipatamente a meno che il
responsabile della ricerca o tutore non comunichi che si siano
verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata
dal direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovra'
essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.

                              Art. 10.
Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
dovra' trasmettere al direttore competente una particolareggiata
relazione sulle ricerche compiute.
La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto in
riviste a cura del CNR.

                              Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche, per le
finalita' di gestione della selezione e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata per le finalita' inerenti la selezione e la
gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Il responsabile del trattamento e' il direttore del Centro di
studio sulla micologia del terreno.
Torino, 22 settembre 1999
Il direttore: Bonfante
----------------------------------------

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!