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OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE
Concorso pubblico, per soli titoli, ad una borsa di studio per
ricerche nel campo della archiviazione di dati sismici marini da
usufruirsi presso l'Istituto di geologia marina del C.N.R. di
Bologna.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.88 del 5/11/1999 |
Ente: | OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE |
Località: | - |
Codice atto: | 099E8939 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 5/12/1999 |
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Art. 1.
E' indetto concorso pubblico, per soli titoli, ad una borsa, per
ricerche nel campo della archiviazione di dati sismici marini da
usufruirsi presso l'Istituto di geologia marina del C.N.R. di
Bologna.
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con o
senza assegni.
Non puo' essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di
qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato
salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
Art. 2.
La borsa di studio, dell'importo annuo lordo di L. 21.600.000,
avra' una durata di dodici mesi, rinnovabili al massimo per un
ulteriore periodo di dodici mesi.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico
all'Osservatorio geofisico sperimentale.
All'assegnatario della borsa di studio verranno comunque
rimborsate, nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti
dell'Osservatorio geofisico sperimentale inquadrati nel profilo di
ricercatore le spese di viaggio, vitto e alloggio qualora il medesimo
sia inviato a svolgere studi e ricerche al di fuori del luogo di
fruizione della borsa.
Il pagamento della borsa di studio e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata alla fine del mese in cui il titolare della
borsa ha iniziato ad usufruirne.
Il borsista sara' assicurato a cura dell'Ente contro gli infortuni.
La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali ne' a
valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche ne' a
riconoscimenti ai fini previdenziali.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo
finalizzato alla sola formazione professionale del borsista.
Art. 3.
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) laurea o titolo equipollente conseguito presso universita' o
istituti superiori italiani o universita' o istituti superiori
stranieri dichiarato equivalente da una universita' o istituto
superiore italiano o dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica (MURST);
b) eta' non superiore ai 40 anni;
c) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
d) documentata conoscenza della lingua inglese;
e) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
inoltre avere adeguata e documentata conoscenza della lingua
italiana.
I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza
dal termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
L'esclusione dal concorso per difetto dai requisiti prescritti
potra' essere disposta in ogni momento con provvedimento del
dirigente della direzione gestione risorse umane dell'OGS.
Non possono partecipare al concorso i professori universitari e
categorie equiparate ne' i ricercatori universitari ed i pubblici
dipendenti appartenenti a categorie equiparate.
Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice deve
essere presentata o fatta pervenire all'Osservatorio geofisico
sperimentale - Ufficio amministrazione del personale - Borgo Grotta
Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando di
concorso.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A
tal fine fara' fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.
Delle domande presentate a mano direttamente all'Ente durante il
normale orario di lavoro, sara' rilasciata ricevuta.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta e formulata secondo lo
schema allegato, l'aspirante deve dichiarare sotto la sua personale
responsabilita':
1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) residenza;
3) di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
4) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso
contrario, quali condanne abbia riportato;
5) titolo di studio conseguito, data e luogo del conseguimento e
votazione riportata nell'esame finale;
6) di quali altre borse di studio per l'interno o per l'estero
abbia usufruito ed il periodo di fruizione;
7) i propri interessi di ricerca nel campo della geologia marina;
8) di avere buona conoscenza della lingua inglese;
9) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
10) l'indirizzo al quale desidera che gli vengano fatte pervenire
le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia
diverso da quello del luogo di residenza, indicando il numero di
codice postale.
Saranno considerati titoli, se documentati:
esperienza nell'acquisizione, elaborazione ed interpretazione di
dati sismici monocanale;
esperienza nell'archiviazione di dati geofisici e gestione di
databases.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in
calce dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate
le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la votazione
dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo;
b) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, compresa la tesi di
laurea;
c) curriculum vitae et studiorum;
d) il programma di studio e di ricerca che il candidato intende
svolgere nel campo della archiviazione di dati sismici marini dal
titolo : "Archiviazione di dati sismici a riflessione, monocanale,
con supporti informatici." (max una pagina dattiloscritta);
e) elenco di tutti i documenti, titoli e lavori presentati, nel
quale sia precisato, per ciascun lavoro, il titolo, se si tratti di
pubblicazione o dattiloscritto ed il nome di eventuali collaboratori.
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per l'inoltro della domanda di ammissione e saranno
presentati in un plico chiuso e sigillato.
Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente
presentati al concorso potranno essere redatti in carta semplice;
potranno essere presentati anche in fotocopia purche' l'interessato
dichiari e sottoscriva la corrispondenza con gli originali.
Le pubblicazioni scientifiche potranno essere prodotte in originale
ovvero in semplice fotocopia firmata in calce dal candidato con
l'attestazione di conformita' all'originale. La fotocopia non firmata
dal candidato non sara' presa in considerazione. Le fotocopie delle
pubblicazioni inoltre dovranno essere accompagnate da una nota con la
quale il candidato dichiari, sotto la propria responsabilita', la
paternita' dell'opera. Per i lavori stampati all'estero deve
risultare la data e il luogo di pubblicazione; i lavori in corso di
stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da
una dichiarazione dell'editore con la quale si attesti che sono stati
accettati per la pubblicazione.
Non si terra' conto dei titoli e dei documenti presentati o
pervenuti all'Ente dopo il termine di cui al primo comma del presente
articolo, ne' si terra' conto delle domande che, alla data di
scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta
documentazione; non sara' infine consentito, scaduto, il termine di
cui sopra, di sostituire i titoli ed i documenti gia' presentati,
ancorche' si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa
con i corrispondenti lavori stampati.
Qualsiasi difformita' fra la documentazione presentata e la
documentazione richiesta dal bando costituira' motivo di esclusione
dal concorso.
L'Osservatorio provvedera' a restituire a ciascun concorrente i
titoli ed i documenti presentati per l'ammissione al concorso non
prima di tre mesi a decorrere dalla data della delibera di
approvazione degli atti e della graduatoria del concorso stesso.
L'Osservatorio non assume alcuna responsabilita' in caso di
eventuale dispersione di comunicazioni dell'Ente, dipendente da
inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito
da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali.
Art. 5.
I concorrenti saranno giudicati da una commissione nominata dal
presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale.
Ai fini del giudizio di merito la commissione terra' conto dei
titoli, dei programmi di studio e di ricerca presentati dai candidati
valutando sia l'attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica,
sia la loro preparazione nel campo specifico degli studi che essi si
propongono di compiere.
Art. 6.
La commissione provvede in via preliminare a determinare il
punteggio complessivo a propria disposizione per la valutazione dei
titoli provvedendo a ripartire il medesimo punteggio complessivo tra
le categorie di titoli che essa riterra' di individuare, curando di
norma che il punteggio massimo di ogni categoria non abbia ad essere
superiore ad 1/3 di quello complessivo.
Al termine dei lavori, la commissione presentera' una relazione
contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria.
Sono compresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a
ciascuno attribuito, soltanto coloro che abbiano conseguito una
votazione non inferiore a 7/10 o equivalente del totale dei punti di
cui la commissione dispone.
Il giudizio di merito della commissione e' insindacabile.
Del risultato del concorso viene data notizia mediante affissione
della graduatoria di cui al successivo art. 7 all'albo dell'Ente.
Art. 7.
La graduatoria dei vincitori comprende nell'ordine i primi
classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello
delle borse messe a concorso.
Le borse sono conferite con provvedimento del presidente
dell'Osservatorio geofisico sperimentale
Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori, ai
sensi del successivo art. 8, potranno essere assegnate ai candidati
risultati idonei nell'ordine della graduatoria entro il termine di
dodici mesi dalla data di espletamento del concorso, con
provvedimento del presidente dell'Osservatorio geofisico
sperimentale.
Art. 8.
Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire
all'Osservatorio geofisico sperimentale entro il quindicesimo giorno
successivo a quello di ricevimento della comunicazione
dell'assegnazione, dichiarazione di accettare la borsa stessa e
coloro che, dopo averla accettata, non diano inizio, senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Osservatorio
geofisico sperimentale agli studi inerenti alle ricerche in
programma.
Il provvedimento di decadenza di cui al precedente comma viene
adottato dal presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale.
L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca in
programma, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed
ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda
responsabile di gravi o ripetute mancanze o che infine, dia prova di
non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, puo' essere
dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del presidente
dell'Osservatorio geofisico sperimentale dall'ulteriore godimento
della borsa.
Il provvedimento di decadenza di cui al precedente comma viene
adottato dal presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale su
segnalazione del direttore del dipartimento.
Il godimento della borsa di studio e' sospeso in via temporanea nel
caso che il suo titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva o assentarsi per gravidanza e puerpuerio, per malattia di durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.
Art. 9.
Al termine degli studi compiuti, l'assegnatario della borsa deve
trasmettere al presidente dell'Osservatorio una relazione
sull'attivita' scientifica svolta, vistata dal responsabile
scientifico della borsa medesima.
Art. 10.
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al
regolamento approvato con delibera del consiglio di amministrazione
n. 6.4.1.99 datato 16 febbraio 1999.
Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la direzione gestione risorse umane - Ufficio amministrazione del
personale dell'Osservatorio geofisico sperimentale per le finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati unicamente per le
finalita' inerente al concorso e alla gestione della borsa di studio
conseguente.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Borgo Grotta Gigante, 24 settembre 1999
Il direttore generale: Accerboni
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