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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di perito agrario per l'anno 2000
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.24 del 24/3/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E2666 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 23/4/2000 |
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IL DIRETTORE GENERALE
per l'istruzione tecnica
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche e
integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente
l'ordinamento professionale dei periti agrari;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, registrato
alla Corte dei conti il 13 maggio 1993 (registro n. 10 Istruzione,
foglio n. 380) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del
3 giugno 1993, con il quale e' stato approvato il regolamento
relativo agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di perito agrario;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del detto regolamento,
per il quale gli esami di Stato per l'abilitazione all'eserzio della
libera professione di perito agrario hanno luogo ogni anno in
un'unica sessione, indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione;
Viste la legge 4 gennaio 1968, n. 15; la legge 7 agosto 1990,
n. 241; il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 130; la legge 15 maggio 1997, n. 127; la legge 16 giugno 1998,
n. 191; il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Ordina:
Art. 1.
1. E' indetta la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di perito agrario per l'anno
2000.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati, in possesso
del diploma di maturita' tecnica agraria conseguito presso un
istituto tecnico agrario statale o legalmente riconosciuto, che
completano, entro la data stabilita dal successivo art. 5, comma 1,
il periodo triennale di attivita' tecnico agricola subordinata,
oppure quello biennale di praticantato, prescritti dall'art. 10,
comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54.
Art. 3.
Sedi di esame
1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli istituti tecnici agrari di Stato elencati
nell'allegato A alla presente ordinanza.
2. I candidati devono indirizzare la domanda di ammissione agli
esami all'istituto, indicato nel predetto allegato A, situato nella
regione sede del collegio dei periti agrari competente ad attestare
il soddisfacimento dei requisiti di cui al precedente art. 2 (per
Valle d'Aosta e Liguria, regioni prive di istituti tecnici agrari
statali, la sede d'esame e' quella del Piemonte).
3. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu'
commissioni operanti nella medesima localita'.
4. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame
nell'allegato A dovessero risultare inutilizzabili per motivi
contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel
caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita'
ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni
ubicate, ove necessario, anche presso istituti non menzionati nel
detto allegato.
5. Nell'ipotesi che il numero dei candidati, in sede nazionale,
sia tale da non consentire la formazione di piu' commissioni
regionali o interregionali, in base alle disposizioni contenute
nell'art. 9, comma 2, dell'anzidetto regolamento, viene disposto lo
spostamento di tutti i candidati in un'unica commissione presso
l'istituto tecnico agrario statale di Roma indicato nell'allegato A.
6. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi
3, 4 e 5 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite dei collegi provinciali dei periti agrari presso i quali,
secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le
domande.
Art. 4.
Domande di ammissione - Modalita' di presentazione
Termine - Esclusioni
1. Le domande di ammissione agli esami, redatte secondo le
modalita' stabilite dal successivo art. 5 ed indirizzate al preside
dell'istituto tecnico sede d'esame, devono essere inviate al collegio
provinciale dei periti agrari, competente ad attestare il
soddisfacimento dei requisiti di cui al precedente art. 2, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale,
unitamente ai documenti di rito.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se, entro il
termine indicato, risultino spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure, in alternativa, presentate a mano al collegio
competente.
3. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante; nella seconda, invece, fa fede la ricevuta che viene
rilasciata agli interessati dai collegi stessi, redatta su carta
intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle
istanze e la data di presentazione.
4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano prodotto
le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito,
quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei
requisiti prescritti dal precedente art. 2. L'esclusione puo' avere
luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche
durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5.
Domande di ammissione - Contenuto
1. Nella domanda di ammissione agli esami, redatta su carta
legale e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita' penale cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 26
legge n. 15/1968) e del fatto che la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (art. 11, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998), devono dichiarare:
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale si desidera che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di perito agrario, con indicazione: dell'istituto sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso dall'istituto
sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa
(se esistenti) dello stesso, apposti in calce a destra; della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi, apposti sul retro.
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali
circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo);
di essere iscritti nel registro dei praticanti (con indicazione
del collegio provinciale), nonche' di aver svolto la pratica
professionale ovvero il triennio di attivita' tecnico agricola
subordinata previsti dall'art. 10 della legge 21 febbraio 1991,
n. 54, alla data dell'11 ottobre 2000, giorno precedente l'inizio
delle prove d'esame;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Non e' richiesto che la firma del candidato, da apporre in
calce alla domanda unitamente alla data, sia autenticata;
l'interessato perfeziona la propria domanda con nuova sottoscrizione
da apporre, in sede iniziale di esame, in presenza del presidente
della commissione il quale, previa identificazione del candidato per
l'ammissione alle prove, da' conto di tale avvenuto adempimento con
apposita, contestuale annotazione datata e sottoscritta a latere.
3. I candidati in situazione di handicap devono, ai sensi
dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in
relazione al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento
delle prove (ausili e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella
domanda, con autodichiarazione ex art. 39 della legge n. 448/1998,
l'esistenza delle condizioni personali richieste.
Art. 6.
Domande di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione della sessione d'esame, i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di perito
agrario;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di L. 96.000
(art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di L. 3.000 dovuto
all'istituto tecnico statale sede di esame a norma della legge 8
dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni;
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
Art. 7.
Adempimenti dei collegi dei periti agrari
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi dei periti agrari verificano la regolarita' delle
istanze ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, predispongono gli elenchi dei candidati
in possesso dei requisiti, ai fini degli adempimenti previsti
dall'art. 6 del regolamento approvato con il decreto ministeriale
16 marzo 1993, n. 168.
2. Entro il 15 maggio 2000, i collegi provinciali dei periti
agrari comunicano telegraficamente o via telefax al Ministero della
pubblica istruzione il numero dei candidati che hanno prodotto
regolare domanda di ammissione agli esami, al fine di consentire la
definizione del numero delle commissioni giudicatrici. Detta
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta alcuna domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi
collegi provinciali, anche al collegio nazionale dei periti agrari.
3. Alla comunicazione di cui trattasi gli stessi collegi fanno
seguito, entro il 27 maggio 2000, con l'inoltro dell'elenco
nominativo dei candidati per consentire al Ministero di provvedere
all'assegnazione dei candidati medesimi alle commissioni
giudicatrici.
4. Entro il 20 settembre 2000, i suddetti collegi provinciali
provvedono alla consegna delle domande e delle relative
documentazioni prodotte dai candidati ai presidi degli istituti
tecnici ai quali sono indirizzate, o ai presidi di quegli istituti
indicati dal Ministero della pubblica istruzione in caso di diversa
assegnazione disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai
propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami
di ciascun candidato.
5. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono
essere accompagnate da un elenco nominativo, sottoscritto dal
presidente del collegio dei periti agrari, che attesti anche la
regolarita' della loro presentazione. A ciascuna domanda i competenti
collegi allegano, d'ufficio, la certificazione in carta libera,
attestante l'iscrizione al registro dei praticanti e l'avvenuto
compimento del biennio di pratica o, comunque, l'assolvimento delle
condizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 10 della legge 21 febbraio
1991, n. 54, quali dichiarati dai candidati medesimi nelle domande,
asseverato con certificazione contributiva.
6. Nel predetto elenco, per ciascun candidato, vengono indicati
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Inoltre, soltanto
per quei candidati che, come previsto dal precedente art. 5, comma 1,
terminano il periodo di praticantato successivamente e, comunque,
entro il giorno immediatamente precedente l'inizio delle prove
d'esame, tale particolare circostanza deve essere sottolineata con la
dicitura "Praticantato non ancora concluso", unitamente
all'indicazione della prevista data di compimento. Successivamente,
il collegio avra' cura di far pervenire, entro e non oltre il decimo
giorno dall'inizio degli esami, direttamente alla commissione
esaminatrice, la comunicazione del compiuto o mancato completamento.
Art. 8.
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
10 ottobre 2000, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici per gli adempimenti previsti dal regolamento approvato
con il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, e da istruzioni a
parte;
11 ottobre 2000, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare delle commissioni esaminatrici;
12 ottobre 2000, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
13 ottobre 2000, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica;
14 ottobre 2000: inizio della valutazione degli elaborati da
parte delle commissioni esaminatrici.
2. La correzione degli elaborati prosegue secondo il diario
stabilito dalle commissioni esaminatrici in base al numero dei
candidati ed ai criteri contenuti nel regolamento suddetto.
3. Le prove orali hanno inizio non oltre il quindicesimo giorno
dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi prevista dall'art. 11
del regolamento stesso.
Art. 9.
Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso, alle
rispettive sedi di esame nel giorno e nell'ora indicati, per lo
svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di
valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegato B. Il tempo assegnato
ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte e/o
scritto-grafiche viene indicato in calce al tema.
3. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa
sessione di esami.
Art. 10.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento approvato con il decreto
ministeriale 16 marzo 1993, n. 168.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Si informa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, che i dati personali forniti dai candidati,
raccolti dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale
per l'istruzione tecnica - Roma (viale Trastevere), sono utilizzati
per le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti gli
esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i
correlati diritti di cui all'art. 13 della legge in argomento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2000
Il direttore generale: Trainito
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