Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA DIFESA Concorsi per l'ammissione di cinquecentoquattro...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi per l'ammissione di cinquecentoquattro giovani ai corsi
allievi ufficiali di complemento per il conseguimento della nomina a
sottotenente di complemento nelle Armi e nel Corpo di amministrazione
e di commissariato.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 6/8/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E06033
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/8/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
del'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988,
n. 62, che approva il regolamento concernente i criteri e le
modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonche',
la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze
armate e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha
ridotto a quattordici mesi la ferma di leva per gli ufficiali di
complemento;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) ed h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999,
n. 188, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2003 partecipazione di
personale femminile ai concorsi per l'ammissione ai corsi per allievi
ufficiali di complemento dell'Esercito;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della piu' volte citata
legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con
annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti per l'anno 2003 concorsi per l'ammissione di
cinquecentoquattro giovani ai sottonotati corsi allievi ufficiali di
complemento (A.U.C.) per il conseguimento della nomina a sottotenente
di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni, Arma dei trasporti e materiali, Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito, con il numero di
posti e con le date di inizio a fianco di ciascun corso indicati:
190 corso: 126 posti, incorporazione 8 gennaio 2003;
191 corso: 126 posti, incorporazione 2 aprile 2003;
192 corso: 126 posti, incorporazione 2 luglio 2003;
193 corso: 126 posti, incorporazione 1 ottobre 2003.
2. Il numero dei posti disponibili per ciascun corso potra'
subire modificazioni fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli
ufficiali di complemento.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale
11 febbraio 1988, n. 62, citato nelle premesse, il Ministero della
difesa ha facolta' di sopprimere qualsiasi corso indetto con il
presente decreto e di trasferire giovani da un corso all'altro.

                               Art. 2.
 
R e q u i s i t i
 
1. Potranno concorrere a domanda per l'ammissione ai corsi A.U.C.
di cui al presente decreto i giovani non ancora sottoposti alla
visita di leva, i militari in congedo illimitato provvisorio, i
militari alle armi e i militari che abbiano gia' soddisfatto agli
obblighi di leva o che si trovino, comunque, in congedo illimitato e
che:
a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) compiano il diciottesimo anno d'eta' alla data di prevista
incorporazione del corso, e non abbiano compiuto il trentasettesimo
alla data del 31 dicembre 2003, se aspiranti al 190, 191 e 192 corso,
ovvero alla data del 31 dicembre 2004, se aspiranti al 193 corso;
d) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del
genitore esercente legittimamente l'esclusiva podesta' o del tutore,
a partecipare al concorso (modello di atto di assenso in allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto);
e) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito a seguito di frequenza di un corso di studi
quadriennale o quinquennale, o titolo di studio superiore.
L'accertamento della validita' dei titoli di studio ai fini della
partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi A.U.C. e'
demandato ai comandi di distretto militare di residenza (ai comandi
di Corpo per i militari alle armi). Detti comandi sono autorizzati,
tenendone informata la Direzione generale per il personale militare,
a non accogliere le domande, che dovranno comunque essere custodite
agli atti, di concorrenti che risultino non in possesso di alcuno dei
titoli di studio previsti.
In caso di dubbio sulla validita' di tali titoli, le domande
dovranno essere accettate con riserva, in attesa delle decisioni che
adottera' la Direzione generale per il personale militare, la quale
dovra' essere immediatamente interpellata in merito.
I titoli di studio conseguiti all'estero, compresi quelli
conseguiti presso gli istituti pontifici, saranno considerati validi
ai fini dell'ammissione ai corsi A.U.C. se riconosciuti equipollenti
ai titoli conseguiti in Italia.
Al riguardo, competente a pronunciarsi e' esclusivamente la
Direzione generale per il personale militare alla quale i titoli
dovranno essere in ogni caso inviati, dopo che gli interessati
abbiano direttamente provveduto a farli autenticare ed a farvi
apporre, da parte delle autorita' diplomatiche o consolari italiane
del luogo ove sono stati conseguiti, una dichiarazione che specifichi
se si tratti di titoli di studio universitari, oppure di titoli che
consentono l'accesso ad una facolta' universitaria nello Stato estero
che li ha rilasciati;
f) non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
g) non siano gia' stati giudicati non idonei in sede di
selezione fisio-psico-attitudinale prescritta per l'ammissione ad uno
dei precedenti corsi A.U.C. dell'Esercito.
Qualora gli interessati ritengano che le cause della non
idoneita' psico-fisica siano state rimosse, gli stessi, previa
presentazione di idonea certificazione medica rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, possono richiedere al distretto
militare di appartenenza di essere sottoposti a nuovi accertamenti
sanitari presso le competenti commissioni mediche di seconda istanza
allo scopo di ottenere la ridefinizione del proprio profilo
sanitario. Nel caso in cui tali accertamenti confermino quanto
certificato dalla struttura sanitaria pubblica, gli interessati
potranno produrre nuova domanda, opportunamente documentata, per
essere ammessi a partecipare ad un concorso per l'ammissione ad un
successivo corso A.U.C.
2. Non potranno essere ammessi a concorrere per l'ammissione ai
corsi A.U.C. di cui al presente decreto e, pertanto, i distretti
militari sono autorizzati a non accogliere eventuali domande,
che dovranno comunque essere custodite agli atti, prodotte dai
giovani che:
a) non siano in possesso dei requisiti richiesti al precedente
comma 1;
b) siano stati dispensati dalla chiamata alle armi per essersi
trovati in particolari condizioni previste dalle disposizioni in
vigore, a meno che rinuncino espressamente al beneficio concesso,
rilasciando apposita dichiarazione di rinuncia che formera' oggetto
di variazione matricolare.
Gli aspiranti definitivamente non ammessi o che rinuncino alla
frequenza dei corsi A.U.C. permangono nel godimento dei benefici
spettanti ai sensi della normativa regolatrice (ritardo, rinvio,
ecc.);
c) abbiano gia' conseguito l'inidoneita' alla nomina a
sottotenente di complemento in uno dei precedenti corsi A.U.C.
dell'Esercito;
d) abbiano potuto ottenere per due volte, anche non consecutive
l'ammissione ai corsi A.U.C. dello stesso tipo di quello per il quale
concorrono, per essersi classificati in posizione non utile nella
relativa graduatoria di ammissione;
e) abbiano gia' ottenuto di recedere per due volte, anche non
consecutive, dalla domanda di ammissione ai corsi A.U.C. dello stesso
tipo di quello per il quale concorrono, salvo casi di eccezionale
gravita' che dovranno essere segnalati dai comandi RFC alla Direzione
generale per il personale militare per le decisioni in merito;
f) abbiano riportato coefficiente "4" in una delle
caratteristiche somato-funzionali in sede di visita medica quali
militari di truppa, e non siano stati riformati.
3. Ai fini dell'esclusione dalla partecipazione ai concorsi per
l'ammissione ai corsi A.U.C. i motivi di cui alle lettere d) ed e)
del precedente, comma 2, si cumulano fra loro.
4. Ai fini dell'ammissione alla frequenza dei corsi allievi
ufficiali di complemento i concorrenti dovranno essere riconosciuti
in possesso dei requisiti di idoneita' fisio-psico-attitudinale
prevista dalla normativa vigente citata nelle premesse, da accertarsi
con le modalita' di cui al successivo art. 5.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi dei
vincitori, nonche' la nomina a sottotenente di complemento di cui al
successivo art. 7, sono inoltre subordinate all'accertamento, anche
successivo all'ammissione al corso o alla nomina, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella Magistratura, da accertarsi con le modalita' previste
dalla vigente normativa.
6. I requisiti di partecipazione, salvo quello relativo all'eta',
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione, indicato per ciascun
concorso nel successivo art. 3. Detti requisiti, nonche' quelli di
cui ai precedenti commi 4 e 5, devono inoltre essere mantenuti sino
all'ammissione al corso, per la durata dello stesso e fino alla
nomina a sottotenente di complemento.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
a) redatta in carta semplice secondo lo schema riportato in
allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto,
integrato per i soli concorrenti minorenni dall'atto di assenso
riportato nel gia' citato allegato C;
b) firmata per esteso dal candidato. La mancata sottoscrizione
della domanda determinera' il non accoglimento della medesima;
c) presentata:
(1) dal personale non alle armi: personalmente ovvero
spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio
reclutamento del distretto militare di residenza, a pena di
decadenza - nei periodi appresso indicati:
190 corso: entro il 30 agosto 2002;
191 corso: dal 31 agosto al 2 ottobre 2002;
192 corso: dal 3 ottobre 2002 al 7 gennaio 2003;
193 corso: dall'8 gennaio al 30 marzo 2003;
(2) dal personale alle armi: direttamente, entro i medesimi
termini sopra indicati - a pena di decadenza, al Reparto/Ente di
appartenenza che, dopo averla vistata, ne curera' l'immediato inoltro
all'ufficio reclutamento del distretto militare di residenza del
militare. In tal caso la data di presentazione sara' attestata dalla
dichiarazione del suddetto reparto/ente di appartenenza.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata fara' fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
I candidati residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro i termini sopra indicati, anche tramite l'Autorita' diplomatica
o consolare che ne curera' l'immediato inoltro all'ufficio
reclutamento del distretto militare di residenza del militare.
2. Nella suddetta domanda il candidato, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) il concorso cui intende partecipare;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
c) la residenza (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico);
d) il recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E' fatto
obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al distretto
militare presso il quale e' stata presentata la domanda, ogni
variazione del predetto recapito. E' fatto, altresi', obbligo ai
concorrenti che venissero incorporati per l'assolvimento degli
obblighi di leva successivamente alla presentazione della domanda, di
comunicare al predetto distretto militare il reparto/ente presso il
quale siano stati destinati a prestare servizio, nonche' ogni
variazione, anche temporanea, della sede di servizio;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi di leva;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
h) il titolo di studio posseduto con il relativo punteggio, con
l'indicazione dell'istituto scolastico/universitario presso il quale
il medesimo e' stato conseguito.
Il concorrente per i corsi A.U.C. Armi varie che intenda far
valere, oltre al diploma di istruzione secondaria di secondo grado
posseduto, eventuali esami universitari superati dovra' rilasciare
apposita dichiarazione sostitutiva, come da modello in allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, indicante
l'elencazione degli esami universitari sostenuti con relativa data,
voto, facolta' ed indirizzo dell'universita' frequentata;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso contrario
dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato.
Di impegnarsi, altresi', a comunicare alla Direzione generale per
il personale militare I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, qualsiasi variazione della
propria posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra;
l) l'esito della visita di leva, se gia' effettuata, ed il
profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di
congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita
medesima;
m) il Distretto militare o la Capitaneria di porto di
appartenenza;
n) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva; se
militare in servizio, la data di incorporazione, il grado rivestito,
la Forza armata/Corpo armato di appartenenza, la posizione di stato e
l'Ente/Reparto di appartenenza;
o) se sia o sia stato ammesso a prestare "servizio civile", la
data di inizio e l'Ente di servizio;
p) se sia stato dichiarato "obiettore di coscienza";
q) di essere a conoscenza di dover rinunciare, in caso di
ammisione al corso A.U.C., al grado rivestito (se militare);
r) di avere/non avere concorso per l'ammissione ad altri corsi
A.U.C. dell'Esercito o di altra Forza armata (in caso di
partecipazione specificare a quale concorso abbia partecipato o stia
partecipando);
s) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi previsti per
l'Arma/Corpo di assegnazione;
t) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative
al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
3. Gli uffici reclutamento dei distretti militari, per quanto di
competenza, potranno far regolarizzare le domande che, spedite o
presentate nei termini previsti, dovessero risultare formalmente
irregolari o non conformi al modello allegato al presente decreto.
4. I distretti militari sono autorizzati a non accogliere le
domande dei concorrenti privi dei prescritti requisiti, fornendo
nella relativa comunicazione precisa indicazione del motivo del non
accoglimento. Le domande dei giovani che fruiscono di un periodo di
temporanea inidoneita' fisica devono essere accettate con riserva.
5. La Direzione generale per il personale militare provvedera'
a verificare, anche attraverso specifica richiesta alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti, la veridicita' di
quanto dichiarato dai concorrenti vincitori nella domanda di
partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese a
corredo della medesima.
Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
6. Per i giovani interessati alle chiamate alle armi da
effettuare nel 2002 e nel 2003 le domande di partecipazione ai
concorsi per l'ammissione ai corsi A.U.C. comporteranno, comunque, la
sospensione dell'incorporazione solo se prodotte entro i termini
previsti dai relativi manifesti di chiamata alle armi. Tale
sospensione potra' essere concessa per la partecipazione ad un solo
concorso.

                               Art. 4.
 
Commissioni
 
1. Per lo svolgimento delle operazioni concorsuali opereranno:
a) il Gruppo selettori speciale A.U.C. di Roma;
b) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la Commissione per la formazione delle graduatorie di
ammissione ai corsi.
2. Il Gruppo selettori speciale A.U.C. di Roma, costituito con
personale designato dalla Direzione generale della leva, reclutamento
e mobilitazione, sara' composto da:
Capo Gruppo;
Nucleo selezione psico-attitudinale;
Nucleo prove di efficienza fisica.
3. La commissione incaricata dell'effettuazione degli
accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera b),
nominata dal direttore del Centro militare di medicina legale di
Roma, sara' composta da:
un ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
due ufficiali medici in servizio permanente dei quali uno
potra' essere subalterno, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui
al precedente, comma 1, lettera c), sara' composta da:
direttore del Comando del servizio sanitario e veterinario di
Roma, presidente;
due ufficiali superiori medici dell'Esercito in servizio
permanente, membri.
Detta commissione, i cui componenti dovranno essere diversi da
quelli della commissione di cui al precedente comma 3, si avvarra'
del supporto di ufficiali medici specialisti della Forza armata o di
specialisti esterni che dovranno essere anche essi diversi da quelli
eventualmente consultati dalla commissione di cui al precedente comma
3.
5. La commissione per la formazione delle graduatorie di cui al
precedente comma 1, lettera d), nominata dalla Direzione generale per
il personale militare con successivo decreto dirigenziale, sara'
composta da:
un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore
a capitano, membri.
Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dall'ufficiale di
grado meno elevato ovvero, a parita' di grado, da quello meno
anziano.

                               Art. 5.
 
Selezione fisio-psico-attitudinale
 
1. La selezione per i concorrenti all'ammissione ai corsi A.U.C.
si effettuera' tenendo conto delle caratteristiche fisiche e
psico-attitudinali e, per gli ammessi, delle capacita' dimostrate
durante la frequenza dei corsi A.U.C.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali (presumibile durata
per il concorrente: quattro giorni) dovranno essere effettuati, di
massima, entro le seguenti date:
190 corso: 16 ottobre 2002;
191 corso: 22 dicembre 2002;
192 corso: 30 aprile 2003;
193 corso: 30 giugno 2003.
3. Ciascun concorrente ricevera', a cura del Distretto militare
competente, la cartolina-precetto modello SA/1 colore giallo per il
viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello
prescritto per la sede degli accertamenti sanitari e
psico-attitudinali.
Circa l'uso di tale cartolina valgono le disposizioni di cui alle
circolari ministeriali n. 16001/R/702-24 del 9 aprile 1952 e n. 1054
del 3 marzo 1994.
I concorrenti dovranno presentarsi nel luogo ed improrogabilmente
nei giorni in essa stabiliti, muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli
accertamenti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi
dal concorso.
Durante il periodo di permanenza presso la sede di effettuazione
degli accertamenti di cui sopra i concorrenti fruiranno di vitto ed
eventualmente di alloggio a carico dell'amministrazione militare,
compatibilmente con le esigenze e/o le possibilita' dell'Ente
ospitante.
4. Gli Uffici reclutamento dei distretti militari hanno facolta',
compatibilmente con i tempi tecnici di completamento degli
accertamenti di cui al precedente comma 2, di riconvocare i candidati
per i seguenti motivi:
a) effettuazione di esami di Stato, quali quelli di
abilitazione all'esercizio della professione, ovvero esame finale di
laurea;
b) esami universitari;
c) frequenza di corsi universitari e/o di specializzazione
presso istituti o strutture situate all'estero, da cui non e'
assolutamente consentito assentarsi per tutta la durata degli stessi
corsi;
d) concomitanza delle prove selettive con prove di concorsi
pubblici;
e) ricovero, selezioni durante, presso una struttura sanitaria,
ovvero avere in atto malattie infettive, oppure non essere in
condizioni di potersi muovere dalla propria residenza per grave
impedimento fisico, ovvero per convalescenza a seguito di incidenti o
delle predette malattie.
Eventuali richieste di riconvocazione per altri motivi
adeguatamente documentati saranno valutate di volta in volta dal
distretto militare.
Gli interessati che si trovino nelle predette condizioni dovranno
inviare al distretto militare apposita richiesta di riconvocazione,
corredata da idonea e completa documentazione probatoria, entro il
giorno di presentazione.
5. I candidati convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare
i seguenti documenti:
a) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, ovvero da struttura sanitaria convenzionata, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C;
c) eventuali lastre e referto di esame radiografico del torace
in due proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame
strumentale presso struttura sanitaria pubblica, anche militare,
ovvero struttura sanitaria convenzionata entro i tre mesi
antecedenti;
d) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera, rilasciato dai medici della Federazione
medico-sportiva italiana ovvero dal personale sanitario delle
strutture pubbliche o private convenzionate normativamente previste.
6. I concorrenti saranno sottoposti, a cura del Gruppo selettori
speciale A.U.C. di Roma, di cui al precedente art. 4, comma 1,
lettera a), ai seguenti accertamenti e prove da effettuarsi presso il
Centro di addestramento ginnico sportivo dell'Esercito:
a) batteria di test di personalita';
b) test culturale ad indirizzo matematico;
c) prove di efficienza fisica che consisteranno in:
corsa in piano di m 1000 tempo massimo: 5', 00 ;
trazioni alla sbarra: minimo due;
salto in lungo: minimo m 3 (tentativi a disposizione: due).
Il concorrente che consegua un risultato inferiore a quello
consentito in tutte e tre le prove sara' giudicato non idoneo ed
escluso dal concorso.
I risultati delle prove di efficienza fisica contribuiranno alla
formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 6;
d) accertamenti psico-attitudinali che comprenderanno:
(1) batteria di test volti a determinare l'efficienza
intellettuale e culturale;
(2) colloquio attitudinale individuale, dal quale sia
possibile ricavare indicazioni sul successivo impiego.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni dell'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
7. I concorrenti che avranno superato le prove di efficienza
fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al
precedente art. 4, comma 1, lettera b) ad accertamenti sanitari volti
al riconoscimento del possesso dell'idoneita' al servizio quali
allievi ufficiali di complemento. Nell'esecuzione di tali
accertamenti, che verranno eseguiti in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita ed a mente delle vigenti direttive,
la commissione dovra', per ciascun aspirante, attenersi a quanto
richiesto dallo specchio sanitario contenuto nel fascicolo SA/10 da
completare con tutti gli elementi rilevati obiettivamente o mediante
indagini speciali, nonche' accertare il possesso dei seguenti
requisiti fisici specifici:
a) statura non inferiore a m 1,65;
b) assenza di imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
c) profilo sanitario con coefficiente 1 o 2 in tutte le
caratteristiche somato-funzionali (psiche PS; costituzione CO;
apparato cardiocircolatorio AC; apparato respiratorio AR; apparati
vari AV; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI; vista VS; udito AU), attribuito
secondo le direttive vigenti.
8. Detta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, dispora' per tutti i candidati i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
cardiologo con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine completa con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo);
esame Rx del torace, qualora non venisse esibita la
documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c).
In ogni caso la commissione potra' eseguire tutte le indagini
ritenute utili per consentire una adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
9. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto a
ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sanitari,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di complemento
delle Armi varie/Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito";
"non idoneo all'ammissione quale allievo ufficiale di
complemento delle Armi varie/Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito" con indicazione del motivo.
10. Il giudizio della commissione per gli accertamenti sanitari
e' definitivo. Pertanto, i candidati giudicati fisicamente non idonei
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori eventuali prove di
selezione.
11. Tuttavia, potranno essere sottoposti ad ulteriori
accertamenti sanitari i candidati che, giudicati non idonei,
produrranno motivata istanza, allegando idonea documentazione,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'.
Tale documentata istanza dovra' essere spedita con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o presentata a mano al Comando
del Servizio sanitario e veterinario della Capitale improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica in cui
il candidato ha riportato giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non
idoneita' riportato al termine delle visite mediche si intendera'
confermato.
In caso di accoglimento dell'istanza la commissione di cui al
precedente art. 4, comma 1, lettera c), costituita presso il Comando
del Servizio sanitario e veterinario della Capitale, acquisiti dal
Gruppo selettori speciale i verbali ed i referti delle visite mediche
sostenute dai candidati medesimi, esprimeranno il loro giudizio a
seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di
ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di
ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Gli interessati riceveranno in ogni caso dalla predetta
commissione le relative comunicazioni.
I concorrenti dichiarati non idonei anche nella predetta
valutazione o negli ulteriori accertamenti sanitari, o che ad essi
abbiano rinunciato, saranno definitivamente esclusi dal concorso.
12. Decorso il periodo di tempo previsto per l'eventuale
ricezione di istanze di ulteriori accertamenti sanitari ovvero,
qualora necessario, al termine degli accertamenti sanitari stessi i
giovani giudicati non idonei ai corsi A.U.C. saranno trasferiti
presso i reparti osservazione dei competenti ospedali militari per
essere sottoposti a provvedimenti medico-legali quali militari di
truppa. Pertanto:
a) i militari alle armi giudicati fisicamente non idonei per
l'ammissione ai corsi A.U.C., ma in possesso dell'idoneita' come
militari di truppa, dovranno rimanere in servizio per completare gli
obblighi di leva; i medesimi qualora abbiano ottenuto in sede di
osservazione ospedaliera un provvedimento medico-legale circa
l'idoneita' quali militari di truppa, saranno avviati direttamente
dall'ospedale militare al proprio domicilio o restituiti ai reparti
od enti di provenienza per le ulteriori incombenze, secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni;
b) i giovani non ancora alle armi, giudicati fisicamente non
idonei, saranno fatti rientrare dall'ospedale militare alle sedi di
provenienza.
L'ospedale militare comunichera' l'esito delle visite mediche
effettuate al comando RFC interessato.
13. In ogni caso la Direzione generale per il personale militare
si riserva la facolta' di far sottoporre i candidati a visita medica
presso il collegio medico-legale.
14. Gli aspiranti gia' sottoposti alle prove di selezione
attitudinale per un corso A.U.C. che non sia quello immediatamente
precedente, in tal caso si applicano le disposizioni di cui al
successivo art. 7, comma 3, non dovranno ripetere le batterie di test
di cui al precedente comma 6, ma saranno risottoposti alla visita
medica, alle prove di efficienza fisica ed al colloquio attitudinale.
15. L'idoneita' conseguita al termine delle prove di selezione
previste dal presente decreto e' valida esclusivamente per il
reclutamento quale allievo ufficiale di complemento nell'Arma o Corpo
per il quale si concorre; essa costituisce, quando richiesta,
condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'eventuale successiva
immissione nel servizio permanente effettivo o per l'ammissione a
ferme prolungate.

                               Art. 6.
 
Graduatorie generali di merito
 
1. Per ciascuno dei concorsi di cui al presente decreto i
concorrenti giudicati idonei al termine delle prove concorsuali
saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera d), in una graduatoria generale di merito in base
alla somma dei punteggi assegnati ad ogni concorrente per i seguenti
elementi:
a) qualita' fisiche:
(1) profilo sanitario:
psiche (PS);
apparato cardiocircolatorio (AC);
apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV);
apparato visivo (VS);
apparato uditivo (AU);
(2) prove di efficienza fisica:
corsa in piano di m 1000;
trazioni alla sbarra;
salto in lungo.
Resta fermo quanto gia' previsto nel precedente art. 5, comma 6,
lettera c);
b) accertamenti psico-attitudinali:
risultati della batteria di test volti a determinare
l'efficienza intellettuale e culturale di cui al precedente art. 5,
comma 6, lettera d) (1);
colloquio individuale di cui al precedente art. 5, comma 6,
lettera d)(2);
c) titolo di studio:
voto del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
numero degli esami universitari superati;
diploma universitario: durata in anni del corso di studi;
diploma di laurea: durata in anni del corso di studi.
Titoli di studio posseduti in aggiunta a quello minimo prescritto
per la partecipazione al concorso ed esami universitari eventualmente
sostenuti saranno considerati, ai fini dell'attribuzione di
punteggio, solo qualora indicati, rispettivamente, nella domanda di
partecipazione al concorso o nella dichiarazione sostitutiva di cui
al gia' citato allegato B rilasciata contestualmente alla domanda
medesima o, al massimo, entro il termine di scadenza previsto per la
presentazione della domanda stessa.
2. Le graduatorie generali di ammissione a ciascun corso saranno
approvate dalla Direzione generale per il personale militare che
provvedera' all'assegnazione dei concorrenti idonei alle
Armi/Corpi/specialita' fino alla copertura dei posti disponibili di
cui al precedente art. 1, comma 1, in relazione alle aliquote
stabilite di volta in volta dallo Stato Maggiore dell'Esercito, alle
risultanze della selezione fisio-psico-attitudinale, al titolo di
studio posseduto e, ove possibile, alla preferenza espressa dai
concorrenti medesimi.
3. Il numero dei giovani da ammettere a ciascuno dei corsi A.U.C.
di cui al precedente art. 1, comma 1, potra' essere maggiorato di una
adeguata aliquota per tener conto, corso durante, delle presumibili
perdite, calcolate su basi statistiche e delle esigenze di selezione.
Tale maggiorazione non comportera' tuttavia alcun aumento del numero
dei sottotenenti di complemento da nominare.
4. Qualora in uno dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, alcuni dei posti risultino non ricoperti per rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, la Direzione generale per il
personale militare ha facolta' di procedere ad altrettante ammissioni
fino al settimo giorno dall'inizio del rispettivo corso con le
modalita' di cui ai precedenti commi 2 e 3.
7. I posti che in ciascun concorso di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto non dovessero essere comunque ricoperti,
potranno essere portati in aumento a quelli del concorso successivo,
secondo le esigenze della Forza armata.
8. In ciascun concorso la graduatoria degli ammessi, approvata
dalla Direzione generale per il personale militare, sara' pubblicata
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Copia della graduatoria stessa sara' inoltre
posta in visione presso i distretti militari.
9. Informazioni sugli esiti dei predetti concorsi potranno essere
richieste, non prima di quindici giorni antecedenti la data di
incorporazione prevista per ciascun corso dall'art. 1 del presente
decreto, all'Ufficio relazioni con il pubblico della Direzione
generale per il personale militare - Palazzo Esercito, via XX
Settembre, 123/A - 00187 Roma, numeri 06/47355941, 06/47353444,
06/47353445.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi e svolgimento
 
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente art. 6 saranno ammessi ai corsi con riserva
dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di
cui al precedente art. 2.
2. Gli ammessi riceveranno la cartolina precetto per il
raggiungimento della scuola di assegnazione da parte dei competenti
distretti militari e dovranno presentarsi il giorno indicato in detta
cartolina precetto, pena l'esclusione dal corso, muniti di carta
d'identita' in corso di validita', al fine di consentire
all'amministrazione di effettuare con immediatezza parte
dell'attivita' di verifica di cui al precedente art. 3, comma 5.
In caso di impossibilita' di presentazione, per uno dei motivi
gia' indicati nel precedente art. 5, comma 4, riconosciuto valido dal
distretto militare competente, essi potranno ottenere un differimento
della data di presentazione che, comunque, non potra' superare i
sette giorni, purche' ne sia data notizia entro il giorno stesso di
presentazione.
3.a) Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 6,
comma 4, lettera b), i giovani concorrenti per la prima volta per
l'ammissione ad un corso A.U.C., risultati idonei ma non ammessi al
corso stesso:
(1) riceveranno dal distretto militare una comunicazione con
cui verranno avvertiti di potersi avvalere della facolta' di essere
rinviati a concorrere per il corso successivo senza essere sottoposti
a nuovi accertamenti fisio-psico-attitudinali, purche' lo richiedano
al distretto medesimo entro trenta giorni dalla data di prevista
incorporazione del corso cui non sono stati ammessi. In tal caso essi
saranno inseriti nella graduatoria di merito con il punteggio loro
attribuito nel concorso precedente;
(2) qualora intendessero far valere un ulteriore titolo di
studio conseguito o altri esami universitari superati, dovranno
rilasciare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello
riportato nel piu' volte citato allegato B al presente decreto,
contestualmente alla richiesta di cui al precedente numero (1). In
tal caso il punteggio attribuito nel concorso precedente verra'
incrementato con quello attribuito a tali ulteriori titoli. Eventuali
istanze o dichiarazioni allo scopo presentate ai distretti militari
oltre il termine di cui al precedente numero (1) non saranno accolte.
b) I giovani che si siano avvalsi della facolta' di essere
rinviati al corso successivo, qualora non utilmente collocati nella
graduatoria di merito e pertanto non ammessi a detto corso, non
riceveranno alcuna comunicazione da parte del distretto militare e
rimarranno a disposizione del Ministero della difesa per l'eventuale
assolvimento degli obblighi di leva.
4. I sottufficiali ed i graduati di truppa, qualora ammessi ai
corsi, dovranno rinunziare per iscritto al proprio grado. Essi
saranno, pero', reintegrati nel grado precedentemente rivestito,
qualora vengano dimessi dai corsi ovvero non conseguano per un motivo
qualsiasi la nomina a sottotenente di complemento.
5.a) All'atto della presentazione alle scuole gli ammessi saranno
sottoposti a visita dal dirigente del servizio sanitario delle scuole
stesse, al fine di accertare la persistenza dell'idoneita' fisica
precedentemente riconosciuta. In tali accertamenti non dovranno
essere prese in esame, ai fini dell'idoneita', imperfezioni fisiche
gia' valutate dai sanitari che ebbero a pronunciarsi precedentemente.
b) Nei casi in cui le suddette imperfezioni si ritenessero
aggravate o fossero insorti fatti morbosi nuovi, si seguira'
l'ordinaria procedura dell'osservazione ospedaliera, segnalando il
caso al competente comando del Servizio sanitario e veterinario per
l'azione di controllo ad esso normalmente devoluta.
c) Gli ammessi potranno presentare, allo scopo di evitare
iperimmunizzazioni, una certificazione del proprio pregresso stato
vaccinale rilasciata dai soggetti sottoindicati:
anagrafi vaccinali presso i comuni di residenza per: tetano/
difterite, poliomielite, epatite B;
uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero della
sanita' 14 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio
1997) per: febbre gialla;
medico vaccinatore per: morbillo, parotite, rosolia, epatite A,
tifo addominale, meningite meningococcica e tutte le altre
vaccinazioni non obbligatorie. Tale certificazione dovra' essere
compilata su carta intestata, contenere le generalita' complete del
vaccinato, la data di vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed
il nome commerciale del prodotto impiegato ed essere firmata in calce
dal medico.
6. I corsi A.U.C. di cui al presente decreto avranno una durata
non inferiore a ventuno settimane.
7. Gli allievi potranno essere dimessi dal corso frequentato
perche' non ritenuti idonei in sede di valutazione ordinaria o
straordinaria, o per numerose assenze, o per perdita dei requisiti
previsti. Gli allievi non potranno essere dimessi a domanda dal corso
a meno di casi eccezionali, valutati di volta in volta dalla
Direzione generale per il personale militare, cui le relative istanze
dovranno in ogni caso pervenire tramite il comando della scuola
presso la quale e' in atto il corso.
Gli allievi dimessi, fatto salvo quanto previsto nel precedente
comma 4, saranno reimpiegati dallo Stato Maggiore dell'Esercito -
Impiego del personale, per l'eventuale completamento degli obblighi
di leva.
8.a) Al termine di ognuno dei corsi verra' compilata una
graduatoria di merito degli idonei per Arma/Corpo/specialita' e
verranno nominati sottotenenti di complemento gli allievi che,
nell'ordine di detta graduatoria, risulteranno compresi nei limiti
dei posti disponibili.
b) La nomina sara' conferita al termine di un periodo di licenza
speciale di fine corso di dieci giorni, ed i sottotenenti saranno
destinati ad un ente o reparto per prestare servizio di prima nomina
fino al compimento della ferma di leva di mesi quattordici, prevista
dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, citato nelle premesse. In
casi eccezionali, detta licenza potra' essere concessa agli
interessati durante l'espletamento del servizio di prima nomina.
c) Gli allievi idonei che non risulteranno compresi nei suddetti
limiti numerici, fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 4,
dopo la licenza speciale di fine corso, saranno reimpiegati dallo
Stato Maggiore dell'Esercito - Impiego del personale, per l'eventuale
completamento degli obblighi di leva.
9. Durante la frequenza del corso A.U.C. e durante l'espletamento
del servizio di prima nomina potranno essere concessi nulla osta al
transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato soltanto ai
vincitori di concorsi A.U.C. delle altre Forze armate per i quali e'
richiesto un titolo di studio superiore a quello necessario per
l'ammissione al corso di provenienza, ai vincitori dei concorsi per
l'ammissione ad una Accademia militare o ai corsi allievi ufficiali
piloti di complemento in ferma dodecennale nonche' agli ammessi
all'arruolamento per l'assunzione in servizio permanente, con
qualsiasi grado, nella Forza armata di appartenenza od in altra Forza
armata, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato,
nel Corpo della Polizia penitenziaria, nel Corpo della Guardia
forestale e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

                               Art. 8.
 
E s c l u s i o n i
 
1. I candidati che risultassero in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali
di complemento dell'Esercito saranno esclusi dal concorso, con
provvedimento motivato, dai distretti militari cui hanno presentato
domanda ovvero dalla Direzione generale per il personale militare.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i
candidati dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a sottotenente di complemento, a
seconda che il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato
durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la predetta
nomina.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso i competenti distretti militari e successivamente presso la
Direzione generale per il personale militare per le finalita' di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di servizio per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione ai corsi. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del reclutamento o alla posizione giuridico-economica del candidato,
nonche' in caso di esito positivo del reclutamento, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei
Comandanti dei competenti distretti militari e del direttore della
1a Divisione reclutamento ufficiali della Direzione generale per il
personale militare, responsabili del trattamento. Titolare del
trattamento e' il direttore generale della Direzione generale per il
personale militare.

                              Art. 10.
 
Prospettive di carriera
 
1. Al termine del servizio di leva gli ufficiali di complemento
dell'Esercito possono concorrere, a domanda, al concorso, per titoli,
per l'ammissione ad una ferma volontaria non rinnovabile di anni due
decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio
di prima nomina, per acquisire, in caso di ammissione alla ferma
medesima, il titolo per partecipare, qualora in possesso dei
requisiti richiesti dal relativo bando, ai concorsi per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali
dell'Esercito.

                              Art. 11.
 
R i n v i o
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 febbraio
1988, n. 62, citato nelle premesse, nonche' quelle, in quanto
compatibili, contenute nella pubblicazione 5347, edizione 1957,
recante norme per lo svolgimento dei corsi A.U.C. dell'Esercito e
successive modificazioni.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2002
Ten.Gen.: Simeone

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!