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UNIVERSITA' DI PAVIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca internazionale in ingegneria sismica - VII ciclo
nuova serie (XXI ciclo).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.36 del 6/5/2005
Ente:UNIVERSITA' DI PAVIA
Località:Pavia  (PV)
Codice atto:05E02376
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/6/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato
con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 1996;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto rettorale del 1° dicembre 2000, n. 5744, e
successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato
emanato il «Regolamento in materia di dottorato di ricerca»
dell'Universita' degli studi di Pavia;
Visto il decreto rettorale del 23 febbraio 2001, n. 5805, e
successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato
emanato il «Regolamento concernente la mobilita' e l'attivita'
didattica e di ricerca dei dottorandi»;
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di
ricerca internazionale in «Ingegneria sismica» - VII ciclo Nuova
serie (XXI ciclo) - con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Pavia, presentata dall'Istituto universitario di studi
superiori di Pavia (I.U.S.S.), ai sensi dell'art. 5 del «Regolamento
in materia di dottorato di ricerca» dell'Universita' degli studi di
Pavia;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione, a seguito
della verifica dei requisiti di idoneita' della struttura proponente
e della coerenza dei corsi con la programmazione formativa;
Visto il parere espresso dalla commissione di Ateneo per i
dottorati di ricerca, a seguito della valutazione dei contenuti
culturali, metodologici e scientifici della proposta di istituzione
del corso di dottorato di ricerca internazionale in «Ingegneria
sismica» - VII ciclo Nuova serie (XXI ciclo);
Vista la delibera del senato accademico, adottata nella seduta
del 14 marzo 2005, con la quale e' stata approvata l'istituzione del
corso di dottorato di ricerca internazionale in «Ingegneria sismica»
- VII ciclo Nuova serie (XXI ciclo) - avente sede amministrativa
presso l'Universita' degli studi di Pavia;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, adottate rispettivamente nella seduta del 14 marzo
2005 e nella seduta del 22 marzo 2005, con le quali e' stata
autorizzata la sottoscrizione della convenzione tra l'Universita'
degli studi di Pavia e l'Istituto universitario di studi superiori di
Pavia (I.U.S.S.) e della convenzione tra l'Universita' degli studi di
Pavia e l'European Centre for Training and Research in Earthquake
Engineering (EUCENTRE) per l'attivazione ed il funzionamento del
dottorato di ricerca internazionale in «Ingegneria sismica» - VII
ciclo Nuova serie (XXI ciclo) - avente sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Pavia;
Vista la convenzione stipulata in data 11 aprile 2005 tra
l'Universita' degli studi di Pavia e l'Istituto universitario di
studi superiori di Pavia (I.U.S.S.), con la quale l'Istituto
universitario di studi superiori di Pavia (I.U.S.S.) si e' impegnato
a finanziare due borse di studio per il corso di dottorato di ricerca
internazionale in «Ingegneria sismica» - VII ciclo Nuova serie (XXI
ciclo) - avente sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
di Pavia;
Vista la Convenzione stipulata in data 12 aprile 2005 tra
l'Universita' degli studi di Pavia e l'European Centre for Training
and Research in Earthquake Engineering (EUCENTRE), con la quale
l'European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering
(EUCENTRE) si e' impegnato a finanziare quattro borse di studio per
il corso di dottorato di ricerca internazionale in «Ingegneria
sismica» - VII ciclo Nuova serie (XXI ciclo) - avente sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Pavia;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo
alla indizione di pubblici concorsi, per titoli ed esami, per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in
«Ingegneria sismica» VII ciclo Nuova serie (XXI ciclo) avente sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Pavia;
Decreta:
Art. 1.
 
Istituzione
 
1. Nell'ambito del VII ciclo Nuova serie (XXI ciclo) dei corsi di
dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Pavia, e' istituito il dottorato di ricerca
internazionale in «Ingegneria sismica».
2. Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Pavia
pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione al predetto
corso di dottorato di ricerca. Vengono indicate di seguito l'area
scientifica ed i settori scientifico-disciplinari di riferimento del
corso, la sede del dottorato, il coordinatore, la durata del corso, i
posti messi a concorso, il numero delle borse di studio disponibili,
gli enti finanziatori delle borse di studio, i titoli che saranno
valutati dalla commissione giudicatrice, le modalita' di svolgimento
delle prove di ammissione, la data e la sede di espletamento delle
prove concorsuali, l'indirizzo web del dottorato.
 
DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN INGEGNERIA SISMICA
 
Area scientifica: ingegneria civile ed architettura;
Settori scientifico-disciplinari: ICAR/07; ICAR/08; ICAR/09;
MAT/06; GEO/05; GEO/11; ING-IND/22;
Sede: European Centre for Training and Research in Earthquake
Engineering (EUCENTRE) - Via Ferrata n. 1 - 27100 Pavia -
Telefono/Fax: +390382516932 - E-mail: rose@unipv.it
Coordinatore: prof. Gian Michele Calvi;
Durata: tre anni;
Posti: sei;
Borse di studio: sei;
Enti finanziatori: due borse di studio finanziate dall'Istituto
universitario di studi superiori di Pavia (I.U.S.S.) - quattro borse
di studio finanziate dall'European Centre for Training and Research
in Earthquake Engineering (EUCENTRE).
Titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:
a) diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito;
b) curriculum accademico e professionale;
c) lettere di presentazione;
d) pubblicazioni scientifiche;
e) risultati conseguiti in corsi di master;
f) ogni altro titolo o documento ritenuto utile dal candidato.
Prova scritta: giorno 27 giugno 2005, alle ore 9, presso European
Centre for Training and Research in Earthquake Engineering (EUCENTRE)
- Via Ferrata, 1 - 27100 Pavia.
Prova orale: giorno 29 giugno 2005, alle ore 9, presso European
Centre for Training and Research in Earthquake Engineering (EUCENTRE)
- Via Ferrata, 1 - 27100 Pavia.
Modalita' di svolgimento delle prove concorsuali: i candidati
dovranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
Sito web di approfondimento: http://www.roseschool.it>

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in
«Ingegneria sismica», senza limitazione di eta' e cittadinanza,
coloro che siano in possesso del diploma di laurea specialistica
ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 novembre
1999, n. 509, oppure di titolo accademico equipollente conseguito
presso universita' straniere, preventivamente riconosciuto dalle
autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari
di cooperazione e mobilita'.
2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
italiana, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al corso di
dottorato di ricerca internazionale in «Ingegneria sismica», farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa del documento di cui si richiede
l'equipollenza, tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze secondo le norme vigenti in materia di ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane,
nonche' dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza in parola.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, in
conformita' al modello allegato al presente bando, deve pervenire al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Pavia entro il
giorno 10 giugno 2005 con una delle seguenti modalita':
a) consegna all'ufficio protocollo dell'Universita' degli
studi di Pavia, sito al piano terra del Palazzo del Maino - Via
Mentana n. 4, aperto al pubblico con il seguente orario: dal lunedi'
al venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 12;
b) spedizione a mezzo posta al seguente indirizzo: Magnifico
rettore dell'Universita' degli studi di Pavia - Strada Nuova n. 65 -
27100 Pavia;
c) trasmissione a mezzo fax al seguente n. +390382516932 (Sede
dello European Centre for Training and Research in Earthquake
Engineering - EUCENTRE). In questo caso i documenti allegati dovranno
pervenire, entro il termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione, secondo le modalita' di cui ai precedenti
punti a) e b).
2. Per il rispetto del termine di cui al comma 1 fara' fede il
timbro dell'ufficio protocollo dell'Universita' degli studi di Pavia.
3. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua
italiana, il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero
telefonico, l'eventuale numero di fax e l'eventuale e-mail. I
cittadini stranieri devono indicare un recapito in Italia quale
domicilio eletto ai fini del concorso;
b) la propria cittadinanza;
c) il diploma di laurea o di laurea specialistica posseduta,
nonche' la data e l'universita' presso la quale e' stata conseguita
la laurea o la laurea specialistica, ovvero il titolo accademico
equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la
data dell'eventuale decreto rettorale con il quale e' stata
dichiarata l'equipollenza
oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato
dichiarato equipollente:
richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato (i
documenti dovranno essere presentati secondo le modalita' di cui
all'art. 2 comma 2);
d) i titoli conseguiti (limitatamente a quelli che potranno
essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice
ed indicati nell'art. 1);
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
h) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di
concorso.
4. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione
esclusivamente i titoli indicati nell'art. 1. Eventuali altri titoli
non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione
giudicatrice.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei
titoli e delle pubblicazioni presentate decorsi tre mesi dalla data
di pubblicazione della graduatoria di merito. Trascorsi sei mesi
dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito,
l'Universita' degli studi di Pavia non potra' essere ritenuta in
alcun modo responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate
dai singoli candidati.
5. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, devono
avanzare esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove di esame.
6. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni
indicate nel presente articolo nonche' quelle pervenute oltre il
termine indicato nel comma 1. Ai candidati la cui domanda sia stata
dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione dal
concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
7. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice sara' nominata ai sensi dell'art.
12 del «Regolamento in materia di dottorato di ricerca»
dell'Universita' degli studi di Pavia. La commissione giudicatrice e'
composta da tre commissari scelti fra i componenti del collegio dei
docenti del dottorato di ricerca internazionale in «Ingegneria
sismica».

                               Art. 5.
 
Procedura di selezione
 
1. L'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale
in «Ingegneria sismica» avviene previo superamento di una idonea
procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la
capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
2. La procedura di selezione consiste nella valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati e nello svolgimento
dell'esame di ammissione.
3. La commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i titoli
indicati nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli presentati dai
candidati, la commissione giudicatrice dispone di venti punti.
4. I venti punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della
commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti
prima dell'esame delle domande di partecipazione presentate dai
candidati.
5. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento
della prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli
elaborati. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti
ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.
6. L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
ed in un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza della
lingua o delle lingue straniere indicate dal candidato nella domanda
di partecipazione al concorso. Per la valutazione di ciascun
candidato, la commissione giudicatrice dispone di quaranta punti per
ognuna delle due prove.
7. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su
argomenti afferenti alle materie del dottorato.
8. La commissione giudicatrice determina il tempo a disposizione
dei candidati per l'espletamento della prova scritta. Il tempo
concesso ai candidati per lo svolgimento dell'elaborato non puo'
essere inferiore a novanta minuti ne' eccedere le sei ore.
9. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a venti punti. I
risultati della prova scritta saranno resi noti ai candidati mediante
affissione all'albo del corso di dottorato di ricerca in «Ingegneria
sismica» il giorno 28 giugno 2005.
10. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno venti punti.
11. Al termine della seduta dedicata alle prove orali, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'Albo del corso di
dottorato di ricerca in «Ingegneria sismica».
12. Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice
redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i
giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun
candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito e'
formata sulla base della somma delle votazioni conseguite da ciascun
candidato nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel
colloquio. In caso di parita' nella graduatoria generale di merito
prevale il candidato che abbia ottenuto il punteggio piu' elevato
nella valutazione dei titoli. In caso di ulteriore parita' la
preferenza e' determinata dalla minore eta' anagrafica del candidato.
13. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi
al rettore a cura del presidente della commissione giudicatrice.
14. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del
bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati
riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per le prove
scritte ed orali solo se le date gia' precisate all'art. 1 dovessero
subire variazioni. In tal caso, il diario delle prove di ammissione,
con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato
agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
inviata almeno quindici giorni prima della data prevista.
15. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i
candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di
riconoscimento, valido a norma di legge:
a) carta di identita';
b) patente di guida;
c) passaporto.
16. La mancata presentazione alle prove di ammissione sara'
considerata come rinuncia al concorso.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi di dottorato
 
1. Il rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli
atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito
unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alla procedura di selezione.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano
la loro accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.

                               Art. 7.
 
Dipendente pubblico
 
1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi
di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca
senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario e'
utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.

                               Art. 8.
 
Iscrizioni al corso di dottorato
 
1. I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Universita' degli studi di Pavia - Ufficio borse e
dottorati di ricerca - Via Ferrata n. 1 - 27100 Pavia, entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione
al corso, la seguente documentazione:
a) domanda di iscrizione al primo anno di corso del dottorato
di ricerca, redatta su apposito modulo predisposto
dall'amministrazione;
b) una fotografia formato tessera;
c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita';
d) fotocopia del codice fiscale.
2. Dalla domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali:
a) nascita, residenza e cittadinanza;
b) diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito. I
vincitori in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero
sono tenuti ad allegare l'originale del titolo medesimo alla domanda
di immatricolazione.
3. Nella domanda di immatricolazione, il candidato risultato
vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o
di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
b) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora intenda intraprendere una attivita' lavorativa, anche
occasionale e di breve durata, a richiedere l'autorizzazione
preventiva del collegio dei docenti, oppure, di impegnarsi a
richiedere al collegio dei docenti l'autorizzazione per la
prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere al momento
dell'iscrizione al corso di dottorato;
c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
4. Nella domanda di immatricolazione, il candidato che risulta
assegnatario della borsa di studio dovra' inoltre dichiarare, ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 2000, n. 445:
a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
5. Gli iscritti al corsi di dottorato saranno tenuti al pagamento
dell'imposta di bollo, pari ad Euro 11,00, e della tassa regionale
per il diritto allo studio universitario. L'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario e le modalita' di
versamento della stessa e dell'imposta di bollo saranno comunicate
agli interessati con la lettera di ammissione al corso di dottorato
di ricerca.
6. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
del vincitore. Qualora da tale controllo emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
1. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle borse
di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13
agosto 1984, n. 476.
2. Il rettore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le
borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
4. Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
5. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare
la meta' della durata legale del corso di dottorato. Per periodi di
permanenza all'estero di durata pari o superiore a sei mesi e'
necessaria l'autorizzazione del collegio dei docenti mentre per
periodi di durata inferiore e' sufficiente il consenso del
coordinatore.
6. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
7. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 10.
 
Obblighi dei dottorandi
 
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno il
corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. Il corso di dottorato si varra' dei corsi attivati presso la
Scuola europea di studi avanzati in riduzione del rischio sismico
dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia (I.U.S.S.).
Ogni corso completato con successo comportera' l'assegnazione di sei
crediti. Verranno offerti almeno nove corsi per ciascun anno
accademico. Tutti i corsi saranno impartiti in lingua inglese.
3. Potranno essere organizzati studi individuali per studente che
dovranno concludersi con la presentazione di un elaborato scritto con
carattere di rapporto scientifico o progettuale, approvato da almeno
due membri del collegio dei docenti, di cui uno con funzioni di
relatore. Ogni studio individuale completato con successo comportera'
l'assegnazione di dodici crediti.
4. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e la ricerca svolta al collegio dei docenti, il quale
ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'
e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.
5. Il collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando a
compiere missioni in Italia ed all'estero per la realizzazione del
programma di ricerca e/o la presentazione di risultati a consessi
scientifici. Il trattamento di missione spettante ai dottorandi e'
disciplinato dal «Regolamento concernente la mobilita' e l'attivita'
didattica e di ricerca dei dottorandi» dell'Universita' degli studi
di Pavia.
6. L'Universita' degli studi di Pavia garantisce, nel periodo di
frequenza del corso di dottorato, la copertura assicurativa per
infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che
si riferiscono al corso.

                              Art. 11.
 
Attivita' didattica dei dottorandi
 
1. Il collegio dei docenti puo' autorizzare il dottorando allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa,
con un impegno annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e
non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
universita'.

                              Art. 12.
 
Sospensione e decadenza
 
1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa
nei seguenti casi:
a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) gravi e documentate ragioni di salute o personali per un
periodo globalmente non superiore ad un anno.
2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa
di studio.
3. La richiesta di sospensione viene presentata al collegio dei
docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al
rettore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con
erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al
termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo
tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i
dottorandi. Il collegio dei docenti definisce le modifiche del
programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al
fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla
sospensione.
4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano
esclusione dal corso di dottorato:
a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame
finale.
5. Il dottorando puo' essere inoltre escluso dal corso di
dottorato su circostanziata proposta del collegio dei docenti per
gravi e documentati motivi.
6. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione
delle rate gia' erogate della borsa di studio.

                              Art. 13.
 
Incompatibilita'
 
1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di
laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
2. I dottorandi possono frequentare la Scuola avanzata di
formazione integrata dell'Istituto universitario di studi superiori
di Pavia.
3. L'attivita' di dottorato non e' di norma compatibile con
impegni di lavoro. A richiesta del dottorando, il collegio dei
docenti, previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica
lo svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca approvata dal
collegio stesso, in casi particolari e con adeguata motivazione, puo'
consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare
il corso di dottorato. Per il periodo di svolgimento dell'attivita'
lavorativa, il dottorando non ha diritto alla borsa di studio.

                              Art. 14.
 
Esame finale e conseguimento del titolo
 
1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi di Pavia, si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta nell'anno immediatamente successivo.
2. L'ammissione all'esame finale comporta il preventivo
conseguimento di almeno novanta crediti, con un massimo di due studi
individuali, ed il completamento della tesi di dottorato, approvata
da almeno tre membri del collegio dei docenti.
3. I crediti acquisiti nel corso del master in Ingegneria sismica
promossa dalla Scuola europea in riduzione del rischio sismico o
presso una delle istituzioni ad essa convenzionate, potranno essere
interamente riconosciuti nell'ambito del percorso formativo previsto
dal corso di dottorato, sulla base di equivalenze in termini di
crediti e di impegno di studio.

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio
borse e dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Pavia e
trattati per le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale
procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La
comunicazione di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture amministrative dell'Universita' degli studi di Pavia ed
agli enti direttamente interessati alla posizione giuridico-economica
dei candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                              Art. 16.
 
Responsabile del procedimento amministrativo
 
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento amministrativo attinente al concorso e' il dott. Luigi
Basile - Ufficio borse e dottorati di ricerca dell'Universita' degli
studi di Pavia - Via Ferrata n. 1 - 27100 Pavia - Tel.
0382/985972-5937; Fax 0382/985996.

                              Art. 17.
 
Norme finali
 
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, dal
«Regolamento in materia di dottorato di ricerca», dal «Regolamento
concernente la mobilita' e l'attivita' didattica e di ricerca dei
dottorandi», nonche' dalle norme di gestione del corso, allegate alla
convenzione stipulata tra l'Universita' degli studi di Pavia e
l'Istituto universitario di sudi superiori di Pavia (I.U.S.S.) ed
alla convenzione stipulata tra l'Universita' degli studi di Pavia e
l'European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering
(EUCENTRE).
2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico per
via telematica nel sito http://www.roseschool.it e nel sito
http://www.unipv.it/ricerca/dottorati/dottorati.html> Pavia, 20 aprile 2005
Il rettore: Schmid

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