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UNIVERSITA' DI LECCE
Selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca in materiali e tecnologie innovative - XV ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.97 del 7/12/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DI LECCE |
Località: | - |
Codice atto: | 099E9859 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 6/1/2000 |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce emanato con
decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996;
Visto il regolamento didattico dell'Universita' degli studi di
Lecce emanato con decreto rettorale n. 2458 del 30 ottobre 1998;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1997 "uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre
1997, n. 387;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 settembre 1998 "determinazione
dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse concesse per
la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca";
Visto il decreto rettorale n. 2341 del 15 ottobre 1998;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224 "regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi
di dottorato di ricerca approvato dal senato accademico in data 25
giugno 1999;
Viste le delibere n. 198 dell'11 ottobre 1999 e n. 285 del 29
ottobre 1999, con le quali rispettivamente il senato accademico e il
consiglio di amministrazione hanno, tra l'altro, approvato
l'istituzione del corso di dottorato indicato in epigrafe e le borse
di dottorato a carico del finanziamento del progetto ISUFI;
Visto l'accordo di programma per l'istituto superiore universitario
di formazione interdisciplinare (ISUFI);
Tenuto conto che con successivo decreto saranno indette ulteriori
selezioni pubbliche per l'ammissione ai corsi di dottorato approvati
dal senato accademico (delibera n. 198 dell'11 ottobre 1999) e del
consiglio di amministrazione (delibera n. 285 del 29 ottobre 1999) di
questa Universita';
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XV ciclo di corsi di dottorato di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Lecce.
Art. 2.
E' indetta presso l'Universita' degli studi di Lecce, nell'ambito
del progetto per l'Istituto superiore universitario di formazione
interdisciplinare (ISUFI), una selezione pubblica per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca (XV ciclo) in materiali e tecnologie
innovative.
Il corso ha la durata di tre anni e prevede sei borse di studio
cosi' ripartite tra i diversi indirizzi di ricerca:
nanotecnologie per dispositivi avanzati: due borse;
combustione e conversione dell'energia: una borsa;
reti di comunicazione via satellite: una borsa;
tecnologie di calcolo elettronico ad alta prestazione: due borse.
Art. 3.
Requisiti per l'accesso ai corsi
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 2, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civli e
politici negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che siano
in possesso del diploma di laurea ovvero di analogo titolo accademico
conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita'
accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non sia gia' stato
riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca
a deliberare sull'equipollenza del titolo accademico conseguito
all'estero, ai soli fini dell'ammissione al corso.
Art. 4.
Domande di partecipazione
La domanda di ammisione, indirizzata al rettore dell'Universita'
degli studi di Lecce, redatta in carta semplice e sottoscritta,
secondo lo schema allegato al presente bando, di cui fa parte
integrante, dovra' essere presentata o fatta pervenire
all'Universita' degli studi di Lecce - servizio posta - viale
Gallipoli n. 49 - 73100 Lecce, entro il seguente termine perentorio,
a pena di esclusione: entro le ore 13 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sulla busta dovranno essere chiaramente riportati il nominativo del
mittente e la seguente dicitura: Selezione per l'ammissione al corso
di dottorato di ricerca in "materiali e tecnologie innovative".
L'Universita' di Lecce non terra' conto delle domande pervenute
dopo tale data, anche se spedite prima.
L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o
tecnici.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, con la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso una
universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
di indicare le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e
dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra dovranno essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione
degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita'
italiane.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati con handicap, riconosciuti ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, nella domanda di partecipazione al concorso
dovranno fare esplicita richiesta, in relazione alla propria
menomazione, dell'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita'
di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Art. 5.
E s c l u s i o n i
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito
dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino
all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente
articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il rettore
con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto conseguente
alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di cui al
precedente comma.
Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 6.
Prove di ammissione al corso di dottorato
Le prove d'esame saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
Le prove possono essere svolte anche in lingua inglese.
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed in un
colloquio.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della o
delle lingue straniere indicate dal candidato.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella
prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60. L'espletamento della prova scritta,
con l'indicazione della sede, del giorno, del mese e dell'ora in cui
la medesima avra' luogo, sara' comunicata ai candidati, ai quali non
sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento inviata quindici giorni prima della data
fissata per la prova o a mezzo telegramma.
La convocaziolle per l'orale avverra' ugualmente a mezzo lettera
raccomandata che verra' inviata, a coloro che avranno superato la
prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova
orale, o a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice, in caso di rinuncia, da parte di tutti i
candidati presenti alla prova orale, ai previsti termini di
preavviso.
La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla
fine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione e' affisso all'esterno
dell'aula ove si e' svolta la prova orale.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento validi:
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) passaporto.
Art. 7.
Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria
Il rettore nomina la commissione giudicatrice in base alla
normativa vigente.
La commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati e' composta da tre membri scelti tra i professori o
ricercatori universitari di ruolo, scelti all'interno dei settori
disciplinari afferenti al dottorato, cui possono essere aggiunti non
piu' di due esperti. Tali esperti devono appartenere a universita',
anche straniere, non parte-cipanti al dottorato, a strutture di
ricerca pubbliche e private, anche straniere, e non devono essere
componenti del collegio dei docenti.
Al tennine delle prove d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito per l'ammissione al corso e per il
conferimento delle borse di studio.
Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato
tra gli ammessi al corso decade qualora non esprima la propria
accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso. In tal caso gli subentra altro candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
Art. 8.
Modalita' di iscrizione al corso
I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per ciascun dottorato, dovranno presentare o far
pervenire alla segreteria dottorati di ricerca dell'Universita' degli
studi di Lecce, entro il termine di giorni quindici, che decorre dal
giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo
invito, i seguenti documenti;
fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
domanda (in bollo) di ammissione al primo anno del corso di
dottorato;
certificato o autocertificazione di cittadinanza;
diploma - documento originale - di scuola secondaria superiore;
certificato o autocertificazione relativa alla laurea posseduta,
con relativa votazione;
nel caso di iscrizione in atto a corso di laurea, o scuola di
specializzazione, dichiarazione di impegno a sospendere la frequenza
ed impegno a non iscriversi per la durata del dottorato;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di
studio di dottorato di ricerca.
Art. 9.
Contributi per l'accesso e la frequenza del corso
I vincitori di borse di studio sono esonerati dal pagamento del
contributo per l'accesso e la frequenza del corso per la durata
dell'intero triennio.
Art. 10.
Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi
L'importo delle borse di studio di cui all'art. 2 e' pari a quello
determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3
agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni.
La durata dell'erogazione della borsa e' pari all'intera durata del
corso (tre anni).
La cadenza di pagamento della borsa e' effettuata mensilmente.
L'importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per
eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
I titolari di borse di studio per periodi di stage o comunque per
periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede (in Italia o
all'estero) possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di
soggiorno (vitto e alloggio) previa delibera del collegio dei
docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento assegnati al
dottorato.
Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione
e, a parita' di merito, sulla base della valutazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 aprile 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni. La conferma o l'assegnazione per gli anni successivi e'
effettuata dal collegio dei docenti sulla base della valutazione di
fine anno.
I titolari di borsa di studio hanno l'obbligo di frequentare i
corsi e svolgere le attivita' di studio e ricerca previste dal
collegio dei docenti, pena la decadenza dal diritto di godimento
della borsa.
In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di
svolgimento delle attivita' di ricerca, il collegio dei docenti puo'
richiedere al rettore la sospensione o l'esclusione dal corso con
motivata decisione, previa verifica dei risultati conseguiti e fatti
salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di
servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a
trenta giorni la borsa non puo' essere erogata.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio tranne con quelle esplicitamente concesse da istituzioni
nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire
l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori
dalla sede del dottorato.
Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
Art. 11.
Documenti redatti in lingua straniera
Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 12.
I n c o m p a t i b i l i t a'
Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca, esonerati dal
pagamento dei contributi o titolari di una borsa di studio, non
possono svolgere attivita' lavorative o di formazione esterne al
dottorato di ricerca. L'iscrizione al corso di dottorato e'
incompatibile, pena l'esclusione dal corso, con la frequenza di altri
corsi di dottorato presso altre universita' italiane o straniere,
fatti salvi gli accordi espliciti di cotutela. L'iscrizione al corso
di dottorato e', altresi', incompatibile con l'iscrizione ad altri
corsi di studio o a scuole di specializzazione.
Art. 13.
Modalita' di conseguiniento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' di Lecce, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, secondo quanto prevede la normativa vigente.
Art. 14.
Dipendente pubblico
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca e'
collocato, fini dall'inizio e per tutta la durata del corso di
dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni e puo'
usufruire dell'eventuale beneficio della borsa di studio. Il periodo
di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 15.
Tutela della privacy
L'amministrazione universitaria, con riferimento alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.
L'interessato puo' far valere nei confronti dell'Universita' il
diritto di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.
Art. 16.
Responsabile del procedimento
L'ufficio studenti dell'Universita' di Lecce - viale Gallipoli n.
49 - Lecce, e' responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale inerente al presente bando. Il
responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei
dati e' il dott. Ippazio Antonio Giannuzzi - tel. 0832-336570.
Art. 17.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando vale la normativa
attualmente vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica itallana.
Sara' inoltre reso pubblico per via telematica nel sito
htt://www.unile.it/areaconcorsi
> Lecce, 22 novembre 1999
Il rettore: Rizzo
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