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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo
speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.101 del 21/12/2021 |
Ente: | CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 21E14346 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22;
Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 (1) del CNF sui
corsi per l'iscrizione all'albo speciale ed in particolare l'articolo
2 che istituisce la Scuola superiore dell'avvocatura per
cassazionisti che opera mediante un consiglio di sezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive;
indice una procedura selettiva per l'ammissione al corso
propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2,
della legge n. 247, del 31 dicembre 2012.
Art. 1
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'albo che
abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal
successivo comma 2.
Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:
a) l'iscrizione all'albo ordinario o all'elenco speciale degli
avvocati di enti pubblici da almeno otto anni;
b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni
disciplinari definitive interdittive;
c) non essere soggetto, al momento di presentazione della
domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall'albo ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo.
e) di godere dei diritti civili e politici.
Ai fini dell'accesso al corso, sono criteri di effettivita'
nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del comma
precedente:
1) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi
quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello
civile; oppure
2) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi
quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi a una Corte di appello
penale; oppure
3) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi
quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni
amministrative, tributarie regionali e contabili.
Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi
patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i
giudizi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o presso la
Corte europea dei diritti dell'uomo.
In ogni caso, qualora non sia raggiunto il numero minimo di
giudizi patrocinati in uno dei numeri precedenti saranno computati
cumulativamente giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi
contemplate, a condizione che sia raggiunta la soglia di
almeno cinque giudizi sub 1), 10 giudizi sub 2), 10 giudizi sub 3).
In tal caso i giudizi patrocinati sub 1) dei quali il candidato
intenda avvalersi per il raggiungimento del requisito minimo avranno
valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3).
I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) deve essere prodotta, al momento
della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il
CNF si riserva la facolta' di procedere a idonei controlli circa la
veridicita' del contenuto delle stesse; in caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli
articoli 483, 485, e 486 del codice penale.
I candidati sono ammessi con riserva dell'accertamento dei
requisiti prescritti.
Il CNF puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dal corso per difetto dei requisiti prescritti dal
bando.
(1) Cosi' come modificato con delibere del CNF del 14 giugno 2019, 13
dicembre 2019, 22 gennaio 2021 e 17 settembre 2021.
Art. 2
Domanda e termini di presentazione
La domanda di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente via internet, utilizzando l'applicazione informatica
disponibile sul sito del CNF e della Scuola superiore dell'avvocatura
all'indirizzo web www.corsicassazionisti.cnf.it seguendo le
istruzioni ivi specificate.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda e' di
trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente
bando sul sito del CNF e della Scuola superiore dell'avvocatura.
Si considera prodotta nei termini la domanda di partecipazione
elaborata attraverso il form on-line e pervenuta alla casella di
posta elettronica certificata (PEC) corsicassazionisti@pec.cnf.it
entro le ore 00,00, ora italiana dell'ultimo giorno utile.
Le domande devono contenere la specificazione della materia sulla
quale il candidato intende frequentare il corso. Tale scelta e'
vincolante sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 6,
sia per la verifica finale di cui al successivo art. 9.
La corretta compilazione della domanda richiede necessariamente
l'inserimento nel form on-line:
1) di un file PDF contenente un documento di identita' in corso
di validita';
2) della copia in PDF della ricevuta del versamento di euro
750,00 (settecentocinquanta/00) sul conto corrente bancario n. 2072,
intestato a Fondazione Scuola superiore dell'avvocatura, IBAN
IT63I0100503206000000002072, indicando nella causale «Contributo
partecipazione corso albo speciale - anno 2021», quale contributo non
rimborsabile, per la partecipazione al corso, ai sensi del successivo
art. 4.
Nella domanda il candidato specifichera' altresi' se intende o
meno beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di studio di
cui al successivo art. 5.
L'eventuale incompletezza della domanda di ammissione o la sua
non leggibilita' comporta l'automatica esclusione al corso.
Art. 3
Ammessi ai corsi
L'elenco degli ammessi verra' pubblicato sul sito web del CNF e
sul sito della Scuola superiore dell'avvocatura.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto
elenco, gli ammessi devono far pervenire via PEC copia scansionata
dell'originale della certificazione relativa al possesso dei
requisiti di cui all'art. 1 del presente bando.
Art. 4
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al corso e' fissata in euro 750,00
(settecentocinquanta/00) quale contributo non rimborsabile.
Art. 5
Borse di studio
E' prevista l'attribuzione di borse di studio sino al numero
massimo di 11, di cui n. 1 in favore di un candidato iscritto in uno
degli ordini della Regione Sicilia, di euro 1.000,00 (mille/00)
cadauna, a titolo di concorso nella copertura delle spese di
partecipazione al corso.
Il conferimento delle borse di studio e' disposto in favore degli
ammessi, tenuto conto del reddito, con particolare riferimento agli
iscritti non aventi domicilio professionale a Roma.
Art. 6
Organizzazione del corso
Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:
a) diritto processuale civile;
b) diritto processuale penale;
c) giustizia amministrativa;
d) giustizia costituzionale;
e) orientamenti recenti delle Giurisdizioni superiori.
La sede del corso e' in Roma.
Il corso ha durata di cento ore, in ragione, di regola, di dieci
ore a settimana. Le lezioni si svolgono ordinariamente il venerdi'
pomeriggio e il sabato mattina.
Il corso si articola in un modulo comune e in un modulo
specialistico, scelto dall'iscritto.
Il modulo comune, di venti ore, ha prevalente carattere teorico e
ha ad oggetto il diritto processuale civile, il diritto processuale
penale e la giustizia amministrativa.
I tre moduli specialistici di ottanta ore ciascuno, hanno ad
oggetto, rispettivamente, il diritto processuale civile, la giustizia
amministrativa, il diritto processuale penale; in ciascuno dei tre
moduli vengono trattati altresi' orientamenti recenti delle
giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale.
Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente
sono previste prevalentemente esercitazioni pratiche, consistenti
nella redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e
discussione in aula.
Le lezioni possono essere organizzate anche con modalita' a
distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio nazionale
forense che le comunichera' attraverso la Fondazione Scuola superiore
dell'avvocatura.
Art. 7
Lezioni decentrate
Per agevolare la partecipazione al corso, le lezioni,
preferibilmente nell'ambito del modulo specialistico di cui all'art.
6, comma 6, possono tenersi presso gli ordini distrettuali, anche con
modalita' a distanza.
A tal fine, sulla base del numero e della provenienza geografica
degli iscritti, il CNF individua le sedi di svolgimento delle lezioni
decentrate.
Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte
tenendo conto dell'esigenza di garantire uniformita' didattica,
efficienza organizzativa e agevolazione della partecipazione dei
candidati anche secondo la loro provenienza geografica.
Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate saranno
tempestivamente comunicate agli iscritti.
Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui
intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle
adesioni, sono attivate le singole sedi.
Art. 8
Docenti
L'insegnamento di ciascuna materia e' affidato a professori
universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati
iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo.
Art. 9
Verifica finale di idoneita'
La verifica finale di idoneita' ha luogo in Roma, a cadenza
annuale, con data individuata dal consiglio di sezione.
Requisito obbligatorio per l'ammissione alla verifica finale e'
la compiuta frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.
Con proprio provvedimento il CNF nomina, su proposta del
consiglio di sezione della Scuola superiore dell'avvocatura, la
commissione per la verifica finale di idoneita', che deve essere
composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti,
scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all'albo speciale per il
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori
universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla
Corte di cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del Consiglio
di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresi', il presidente e due
vicepresidenti. La commissione opera attraverso tre sottocommissioni
composte da cinque membri ciascuna liberamente scelti tra i membri
effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all'interno della
sottocommissione di membri rappresentativi delle singole categorie
professionali contemplate dall'art. 22, comma 2, della legge n.
247/2012.
La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella
scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia
penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.
La commissione potra' specificare e dettagliare, con
deliberazione da adottare prima della prova scritta, i criteri di
valutazione indicati nell'art. 9 del regolamento e nel comma
successivo del presente articolo.
Nella valutazione degli esiti della prova, la commissione tiene
conto della maturita' del candidato, dell'apprendimento delle materie
oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche
di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori.
Il giudizio formulato dalla commissione, previa motivazione sulla
base dei criteri individuati dal regolamento e dal bando e
specificati dalla medesima commissione, sara' di idoneita'/non
idoneita'.
La durata della prova scritta, comunque non inferiore a cinque
ore e non superiore a sette, sara' determinata dalla commissione.
Art. 10
Elenco ammessi
Con provvedimento del presidente del CNF e' approvato l'elenco
degli aventi diritto alla presentazione della domanda per
l'iscrizione nell'albo speciale davanti alle giurisdizioni superiori.
Art. 11
Trattamento dei dati personali
Il CNF, in attuazione del regolamento generale sulla protezione
dei dati personali dell'Unione europea (n. 2016/679) e disciplina
collegata, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal
candidato per l'espletamento della procedura selettiva e per fini
istituzionali.
Art. 12
Responsabile del procedimento.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, il responsabile del procedimento e' l'avv. Cesare
Bugiani, indirizzo e-mail
corsicassazionisti@consiglionazionaleforense.it .
Art. 13
Pubblicita'
Del presente bando sara' data pubblicita' mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del CNF e sul sito
della Scuola superiore dell'avvocatura.
Art. 14
Norme finali e di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle norme stabilite dal regolamento CNF n. 1 del 20
novembre 2015 (2) , sui corsi per l'iscrizione all'albo speciale e
alle leggi vigenti in materia di ordinamento forense.
Resta impregiudicata per il CNF la facolta' di revocare o
annullare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di sospendere l'ammissione dei candidati alla frequenza
del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili. In tal caso, il CNF provvedera' a darne formale
comunicazione mediante avviso sui siti istituzionali.
Nel caso in cui il CNF eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese degli
stessi sostenute per la partecipazione al corso.
Il CNF si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi
avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un
rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere
sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato
avviso sul sito del CNF e su quello della Scuola Superiore
dell'Avvocatura definendone le modalita'. Il citato avviso avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
(2) Cosi' come modificato con delibere del CNF del 14 giugno 2019, 13
dicembre 2019, 22 gennaio 2021 e 17 settembre 2021.
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