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UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
determinato di due assistenti di elaborazione dati, sesta qualifica
- area funzionale delle strutture di elaborazione dati, per le
esigenze del centro di calcolo.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.91 del 16/11/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO |
Località: | Viterbo (VT) |
Codice atto: | 099E9143 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 16/12/1999 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981 relativo alla declaratoria delle qualifiche funzionali
e dei profili professionali del personale non docente delle
universita';
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla
normativa concorsuale del personale non docente delle universita', in
relazione ai profili professionali di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 modificato ed integrato
dal decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989, n. 127;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli
articoli 19 e 20;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il C.C.N.L. del comparto universita' stipulato il 21 maggio
1996 ed in particolare l'art. 19, comma 1;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il regolamento interno per le assunzioni a tempo determinato
approvato dal consiglio d'amministrazione di questa Universita' nella
seduta del 17 settembre 1997;
Considerato che il consiglio di amministrazione nella seduta del 18
maggio 1999 ha deliberato, tra gli altri, l'assunzione a tempo
determinato, ai sensi della lettera c) dell'art. 19 del C.C.N.L., di
due assistenti di elaborazione dati (sesta qualifica), per le
esigenze del centro calcolo, da reperire dalla graduatoria di
aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
per i profili professionali della sesta qualifica, approvata con
D.D.A. n. 120/98 del 2 marzo 1998;
Considerato che la selezione per la copertura dei posti suddetti, i
cui atti sono stati approvati con D.D.A. n. 903/99 del 28 settembre
1999, e' andata deserta e che non vi sono graduatorie valide dalle
quali attingere per procedere ad ulteriori selezioni di candidati;
Considerato di dover ampliare i titoli di preferenza a parita' di
merito previsti dal regolamento con quelli di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, onde disporre di ulteriori titoli per
graduare altre posizioni di parita' di merito che si dovessero
verificare all'atto dell'approvazione delle graduatorie;
Decreta:
Art. 1.
Selezione pubblica
Presso l'Universita' degli studi della Tuscia e' indetta una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
determinato di due assistenti di elaborazione dati, sesta qualifica -
area funzionale delle strutture di elaborazione dati, per le esigenze
del centro di calcolo, mediante la costituzione di rapporti di lavoro
della durata di un anno, ai sensi della lettera c) dell'art. 19 del
C.C.N.L. del comparto universita' stipulato il 21 maggio 1996.
Art. 2.
Tipologie di assunzione
Il presente bando e' altresi' finalizzato alla formazione di
graduatorie dalle quali attingere per la costituzione di rapporti di
lavoro per il profilo professionale di assistente di elaborazione
dati, finalizzati a sopperire ad esigenze straordinarie di servizio
delle strutture decentrate e degli uffici dell'amministrazione
centrale e che potranno essere attivati previa decisione favorevole
espressa dalla commissione di cui all'art. 4 del regolamento indicato
in premessa nelle seguenti ipotesi:
a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza
prevista superi i sessanta giorni consecutivi e comunque per tutta la
durata dell'assenza, nei limiti del restante periodo di conservazione
del posto del dipendente assente;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e 9 dicembre 1977, n.
903;
c) per le assunzioni stagionali o particolari punti, di attivita' o
per esigenze straordinarie quando, per le tipologie di cui alla
presente lettera, non sia possibile far fronte con il personale in
servizio;
d) per lo svolgimento di progetti finalizzati di cui alla legge 9
marzo 1989, n. 88, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 marzo 1989, n. 127, quando alle stesse non sia possibile
far fronte con il personale in servizio.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Requisiti per l'ammissione alla selezione
Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: diploma di maturita' classica, scientifica,
magistrale, tecnica o professionale, oppure diploma di istruzione
secondaria di primo grado piu' diploma di corso professionale
specifico rilasciato da enti pubblici o aziende specializzate di
settore o attestato di attivita' lavorativa specifica prestata per
almeno due anni presso enti pubblici o aziende specializzate di
settore, con esclusione del periodo di apprendistato;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
3) la cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i candidati da assumere a
tempo determinato, in base alla normativa vigente;
6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano
dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art.
127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, a norma
dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione puo'
disporre in qualunque momento, con decreto motivato del direttore
amministrativo, l'esclusione della selezione per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 4.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice,
in conformita' allo schema esemplificativo allegato, dovranno essere
indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
all'Universita' degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi - Via S.
Giovanni Decollato, 1 - 01100 Viterbo, entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile se
spedite entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Non si terra' conto delle
domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
oltre il termine stabilito.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
personale responsabilita' e a pena di esclusione:
a) il cognome e il nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare
nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome del coniuge);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3 del
presente bando con l'indicazione dell'anno in cui e' stato
conseguito, dell'istituto che lo ha rilasciato e della votazione
conseguita;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego
(dichiarazione da rendersi anche se negativa);
i) di non essere stati destituiti dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. I
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare,
altresi', di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni
relative alla prova selettiva. Sara' utile, altresi', indicare un
eventuale recapito telefonico;
m) il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno e il possesso di eventuali altri
titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
La domanda, a pena di esclusione dalla selezione, deve essere
sottoscritta dall'interessato.
Alla domanda il candidato deve inoltre allegare, unitamente ad un
elenco degli stessi, i titoli posseduti che saranno valutati ai sensi
del successivo art. 5.
I titoli vanno prodotti in carta semplice, in originale o in copia
autenticata.
I candidati possono dimostrare la conformita' all'originale dei
predetti titoli mediante dichiarazione sostitutiva come previsto
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403. Possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
mediante la forma delle dichiarazioni sostitutive consentite dalla
legge 4 novembre 1968, n. 15, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
A tali fini i candidati possono compilare l'allegato B al presente
bando.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap e
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove d'esame.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Titoli valutabili e formazione della graduatoria di ammissione
Per l'individuazione dei candidati da ammettere alla prova
selettiva di cui al successivo art. 6, verra' formata un'apposita
graduatoria generale di preselezione sulla base dei seguenti titoli
allegati alla domanda di partecipazione o dichiarati nella stessa dai
candidati.
Titolo di studio richiesto dal bando per l'ammissione alla
selezione max punti 4, cosi' distribuiti:
con votazione da 54 a 60 ovvero da 90 a 100: punti 4;
con votazione da 48 a 53 ovvero da 80 a 89,9: punti 3;
con votazione da 42 a 47 ovvero da 70 a 79,9: punti 2;
con votazione da 36 a 41 ovvero da 60 a 69,9: punti 1.
Ai candidati ammessi alla selezione in quanto in possesso, in luogo
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado del diploma di
istruzione secondaria di primo grado e di diploma di corso
professionale specifico attestato di attivita' lavorativa sara'
valutato il diploma di istruzione secondaria di primo grado sulla
base della corrispondenza del voto conseguito o del giudizio
riportato.
Precedenti rapporti di lavoro prestati presso la pubblica
amministrazione max punti 6, cosi' distribuiti:
per ciascun periodo di 9 mesi prestato con rapporto a tempo
indeterminato, conclusosi senza demerito, punti 0,50;
per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo
determinato, conclusosi senza demerito, punti 0,50.
In nessun caso sono valutabili i periodi di servizio a tempo
indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.
A parita' di merito la preferenza e' determinata dal numero dei
figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno.
Qualora si presenti la necessita' di graduare ulteriormente i
candidati si terra' conto dei titoli previsti dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
La graduatoria di cui al presente articolo sara' approvata con
decreto del direttore amministrativo e avra' la validita' di diciotto
mesi dalla data di approvazione.
La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione della stessa
all'albo dell'Ateneo e di tale adempimento sara' data notizia nella
Gazzetta Ufficiale.
Dalla pubblicazione del predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 6.
Prova selettiva e formazione della graduatoria di merito
Dalla graduatoria generale di cui al precedente art. 5 si
attingera' per l'ammissione alla prova selettiva di cui al presente
articolo. Alla prova selettiva saranno ammessi, secondo l'ordine di
graduatoria, un numero di candidati pari al quintuplo dei rapporti di
lavoro che si prevede di attivare.
La prova selettiva, volta ad accertare il possesso del grado di
professionalita' del candidato in relazione al profilo da ricoprire,
consiste nella soluzione, in tempi predeterminati, di appositi tests
a risposta multipla o nel superamento di una prova pratica, a
discrezione della commissione, sui seguenti argomenti:
nozioni sui sistemi operativi;
conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione;
nozioni sulle basi di dati e sui principali linguaggi di
programmazione;
nozioni sui protocolli di comunicazione per reti di personal
computer;
conoscenza dei principali strumenti di office.
Per la valutazione di detta prova la commissione dispone di punti
20.
La prova si intende superata quando il candidato riporti una
votazione non inferiore a punti 14/20.
La data ed il luogo della prova saranno comunicati ai candidati
ammessi a partecipare mediante raccomandata a.r., non meno di
quindici giorni prima della prova stessa.
Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati
dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma
dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) carta d'identita' o passaporto o porto d'armi o patente
automobilistica o tessera di riconoscimento rilasciata dalle
amministrazioni dello Stato.
Non saranno ammessi a partecipare alla prova i candidati non in
grado di esibire alcuno dei predetti documenti di riconoscimento.
La mancata presentazione alla prova sara' considerata come rinuncia
alla prova stessa. La graduatoria di merito e' formata sommando al
punteggio attribuito ai titoli la votazione conseguita nella prova.
A parita' di merito la preferenza e' determinata dal numero dei
figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno.
Qualora si presenti la necessita' di graduare ulteriormente i
candidati si terra' conto dei titoli previsti dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni. A tal fine i candidati che abbiano superato la
selezione dovranno far pervenire all'Universita' degli studi della
Tuscia - Ufficio concorsi - Via S. Giovanni Decollato, 1 - 01100
Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
preferenza gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi',
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Con decreto direttoriale, tenuto conto delle precedenze di cui
sopra, saranno approvati gli atti relativi alla prova selettiva,
nonche' la graduatoria di merito.
La validita' della graduatoria di merito e' di diciotto mesi che
decorrono dalla dati di approvazione della graduatoria stessa.
La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione all'albo
dell'Ateneo e di tale adempimento sara' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale.
Dalla pubblicazione del predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per le eventuali impugnative.
Esaurita la graduatoria di merito e secondo le esigenze,
l'amministrazione utilizza la graduatoria di ammissione di cui al
presente art. 5 per la formazione di nuove graduatorie di merito.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento del direttore amministrativo, secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni in materia.
Espletata la prova di selezione la commissione forma la graduatoria
di merito sommando al punteggio attribuito ai titoli la votazione
conseguita nella prova.
Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
subordinatamente a quanto previsto all'art. 2 del presente decreto,
stipuleranno con l'Universita' degli studi della Tuscia un contratto
individuale di lavoro a tempo determinato. La determinazione
dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene
formalmente notificata all'interessato.
In caso di mancata assunzione in servizio entro cinque giorni dalla
data indicata nella notifica l'Universita' provvede a depennare il
nominativo dalla graduatoria e il contratto eventualmente gia'
stipulato e' automaticamente risolto di diritto.
L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula del
contratto, presentare i documenti richiesti per l'assunzione in
servizio.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato regolato
dalle disposizioni citate, puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo intederminato.
Al personale assunto si applica il trattamento economico rapportato
al profilo professionale ricoperto secondo quanto previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto
universita' per il personale assunto a tempo indeterminato
compatibilmente con la durata del contratto a termine e con le
precisazioni contenute nel regolamento citato in premessa.
Art. 9.
Presentazione dei documenti
I lavoratori assunti, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti, saranno invitati a presentare a questa Universita', entro
trenta giorni dalla data di stipula del contratto, i sottoelencati
documenti:
1) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico
provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal
quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio
continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre. Ai sensi
dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal suddetto
certificato medico dovra' inoltre risultare espressamente che si e'
eseguito l'accertamento sierologico del sangue.
Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992,
saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 delle legge
stessa.
Ai sensi dell'art. 16, capo IV del decreto legislativo n. 626/1994,
il medico competente provvedera' ad accertare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini
della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica.
I candidati invalidi di guerra ed assimilati, debbono produrre ai
sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n.
482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua
invalidita' o mutilazione non puo' riuscire di pregiudizio alla
salute ed incolumita' dei compagni di lavoro.
L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
sottoporre i candidati assunti mutilati o invalidi di guerra od
assimilati a visita medica al fine di accertare che la natura e il
grado di invalidita' non possano riuscire di pregiudizio alla salute
e alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli
impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/1968;
2) dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n.
29/1993 e in caso affermativo dichiarazione di opzione per il nuovo
rapporto di lavoro;
3) dichiarazione, in regola con la legge sul bollo, resa ai sensi
degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403, dalla quale risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza e godimento dei diritti politici, con l'indicazione
che tali requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del
bando;
c) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
e) titolo di studio;
4) libretto di lavoro.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Tutta la documentazione suddetta deve essere conforme alle vigenti
disposizioni sul bollo. I documenti si considerano prodotti in tempo
utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
I lavoratori assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta
giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile. I suddetti sono tenuti inoltre a regolarizzare in
bollo la domanda di ammissione alla selezione, tutti i documenti gia'
presentati e richiesti dal presente bando nonche' a produrre
all'amministrazione, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo,
la certificazione relativa alla votazione conseguita nel titolo di
studio e ai periodi di servizio prestati presso pubbliche
amministrazioni, dichiarati nella domanda di ammissione ed oggetto di
valutazione. Qualora le dichiarazioni rese dal candidato risultassero
mendaci si provvedera' a risolvere il contratto eventualmente
stipulato, a espungere il candidato dalle relative graduatorie e alle
altre azioni previste dalle vigenti disposizioni.
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nelle norme citate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".
Il testo integrale sara' anche pubblicato mediante affissione
all'albo di questo Ateneo.
Viterbo, 20 ottobre 1999
Il direttore amministrativo: Renzullo
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