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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Selezione per la formazione della graduatoria prevista dall'art. 3,
comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dal decreto
ministeriale 26 maggio 2004, riservata agli agenti ausiliari di leva
arruolati nel Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'art. 6
della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell'art. 50 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.52 del 2/7/2004
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Località:Nazionale
Codice atto:04E03565
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:1/8/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

  Si  riporta  il  testo dell'errata-corrige pubblicata sulla G.U. 13
luglio 2004, n. 55: Nell'allegato A al decreto citato in
epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, a
pagina 4, seconda colonna, al quindicesimo rigo, dove e' scritto: «di
non/ aver superato il ventottesimo anno di eta' alla data di scadenza
del termine ultimo di presentazione della presente istanza;», leggasi
«di non/ aver superato il ventottesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda quale
aspirante allievo agente ausiliare di leva».
-------------------
 

IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione
 
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante il nuovo
ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria ;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale
della polizia penitenziaria a norma dell'art. 14 della legge
15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 3, commi 54, 55 e 158 della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
Visto l'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191,
relativo a modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997,
n. 127;
Considerato che le Amministrazioni dello Stato, in deroga al
decreto previsto dall'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, possono essere autorizzate - secondo le procedure di cui
all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni - ad assumere personale nei limiti di spesa
stabiliti dalla stessa norma;
Vista la nota prot. n. 113270 del 23 marzo 2004 con la quale il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto della
situazione di gravissima emergenza degli istituti e servizi
penitenziari, ha richiesto l'autorizzazione all'assunzione nel Corpo
di polizia penitenziaria di n. 2372 unita' di personale di cui
n. 1854 uomini, pari alla complessiva carenza di organico presente
alla data del 31 dicembre 2003;
Rilevato che, come disposto dall'art. 3, comma 158, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, alle assunzioni che saranno autorizzate
secondo le procedure di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si procedera'
utilizzando i candidati gia' idonei collocati nella residua
graduatoria di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1996, nonche'
gli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria reclutati ai
sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e
dell'art. 50, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ne
facciano esplicita domanda;
Visto il decreto ministeriale in data 26 maggio 2004, recante
norme per l'individuazione dei requisiti e modalita' di assunzione
previste dall'art. 3, comma 158, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. E' indetta una selezione per la formazione della graduatoria
prevista dall'art. 3, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
e dal decreto ministeriale 26 maggio 2004, riservata agli agenti
ausiliari di leva arruolati nel Corpo di polizia penitenziaria ai
sensi dell'art. 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell'art. 50
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

                               Art. 2.
1. Le domande per la formazione della graduatoria prevista
dall'art. 3, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e
dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 26 maggio
2004, conforme al modello allegato (allegato A)(1), devono essere
presentate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, dagli agenti ausiliari reclutati ai sensi
dell'art. 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell'art. 50,
comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria -
Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio
concorsi Polizia penitenziaria.
2. Ai fini dell'assunzione, che avverra' previa emanazione del
decreto di autorizzazione e nei limiti del contingente ivi previsto,
i candidati di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni ventotto. Il limite massimo d'eta' viene considerato alla data
di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande quale
aspirante allievo agente ausiliario di leva. Non si applicano le
disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per
l'ammissione ai pubblici impieghi;
d) conferma della gia' accertata idoneita' psico-fisica al
servizio di polizia penitenziaria;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) non aver riportato, durante il servizio di leva, sanzioni
disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria;
g) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53.
3. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile di presentazione dell'istanza di cui al
precedente comma 1.

                               Art. 3.
1. Non sono ammessi alla suddetta selezione i candidati che non
sono in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 1,
nonche' coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, che hanno riportato condanna a pena
detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione.
(1) A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono,
altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le
cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la
sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica al servizio di
polizia dei candidati.
4. Per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta
l'esclusione dalla selezione con decreto motivato del direttore
generale del personale e della formazione dell'Amministrazione
penitenziaria.

                               Art. 4.
1. I titoli valutabili ai fini della predisposizione della
graduatoria per l'assunzione degli agenti ausiliari del Corpo di
polizia penitenziaria reclutati ai sensi dell'art. 6 della legge
30 novembre 2000, n. 356 e dell'art. 50, comma 12, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono:
A) CATEGORIA I
Punteggio conseguito al termine del corso di formazione,
propedeutico alla nomina ad agente ausiliario di leva.
B) CATEGORIA II
Titolo di studio:
1) laurea specialistica punti 6,00;
2) laurea punti 4,50;
3) corso di specializzazione post-laurea punti 1,00;
4) singola classe superata dopo la scuola dell'obbligo punti
0,50.
C) CATEGORIA III
1 punto in piu' agli orfani o figli rispettivamente dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato o mutilati e
invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
0,50 punti in piu' per lo stato civile di coniugato;
0,25 punti in piu' per ogni figlio.
2. Verranno valutate in detrazione nella misura sottoindicata
le sanzioni disciplinari ricevute durante il servizio di leva:
a) sanzione disciplinare prevista dall'art. 2 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 449: punti 1,00;
b) sanzione disciplinare prevista dall'art. 3 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 449: punti 2,00.
3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione
esaminatrice, nominata ai sensi del successivo art. 5, determina i
titoli valutabili ed attribuisce il relativo punteggio.
4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i
relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da
tutti i componenti ed allegate ai verbali della selezione di cui
costituiscono parte integrante.

                               Art. 5.
1. La commissione esaminatrice per la formazione della
graduatoria e' composta da un presidente scelto tra i funzionari
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale e da
altri tre funzionari con la qualifica non inferiore alla VIII ovvero
appartenente all'area C, posizione economica C2.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
VII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C1, in
servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti e/o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione della commissione esaminatrice o con successivo
provvedimento.
4. La commissione e' nominata con decreto del direttore
generale del personale e della formazione dell'Amministrazione
penitenziaria.

                               Art. 6.
1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato e' dato dalla
somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. A parita' di punteggio, e' data preferenza al candidato piu'
giovane d'eta', calcolata al momento della presentazione della
domanda quale aspirante allievo agente ausiliario di leva nel Corpo
di polizia penitenziaria.
3. Con provvedimento del direttore generale del personale e
della formazione dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la
regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito
della selezione.
4. Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito
e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 7.
1. Le assunzioni di cui all'art. 1 avverranno nei limiti e
previa acquisizione della specifica autorizzazione secondo le
procedure di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 e nei confronti dei candidati che, al momento
dell'assunzione, avranno ultimato il servizio ausiliario di leva.
2. I vincitori della selezione, in deroga al disposto di cui
all'art. 5, comma 7, ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sono nominati agenti ed immessi nel ruolo
degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. Gli
stessi saranno, successivamente avviati a frequentare un corso di
aggiornamento di mesi uno.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.
 
Roma, 18 giugno 2004
 
Il direttore generale: Sparacia

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