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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso «Interno», per esami, per l'ammissione di trentanove allievi
al primo anno del 189° Corso dell'Accademia militare dell'Esercito -
anno accademico 2007/2008.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.96 del 19/12/2006
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:06E08724
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/1/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame,
emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del sopracitato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 12 aprile 2001, concernente la
determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle «Scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale e successive modificazioni e
integrazioni, in particolare l'articolo 20, comma 3, che prevede che
ciascuna Forza armata possa indire concorsi per l'ammissione alle
Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30%
dei posti disponibili;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente
approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di
Applicazione e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' Militare riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' Militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Ravvisata l'opportunita' di indire, in applicazione del
sopracitato art. 20, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, due distinti concorsi per l'ammissione di complessivi 195
allievi al primo anno del 189 corso dell'Accademia militare di
Modena, uno per 39 posti, d'ora in avanti identificato come concorso
«interno», riservato ai sergenti in servizio permanente, agli allievi
sergenti, ai volontari in servizio permanente, ai volontari in ferma
prefissata di quattro anni, ai volontari in ferma breve e ai
volontari in ferma prefissata di un anno, questi ultimi due con
almeno dodici mesi di servizio in tale posizione; uno per 156 posti,
d'ora in avanti identificato come concorso «pubblico», per
concorrenti diversi da quelli appartenenti alle precitate categorie,
sempreche' in possesso dei requisiti prescritti dal relativo bando di
concorso;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere che i posti eventualmente
non ricoperti nel concorso «interno» indetto con il presente decreto,
possano essere portati in aumento a quelli disponibili nel concorso
«pubblico»;
Ritenuto opportuno prevedere che nel concorso «interno» alle
prove concorsuali successive a quella di selezione culturale vengano
ammessi concorrenti idonei in numero via via decrescente,
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
la copertura dei posti messi a concorso.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso «interno», per esami, per l'ammissione
di 39 (trentanove) allievi al primo anno del 189° corso
dell'Accademia militare di Modena. I posti sono cosi' ripartiti:
- 25 (venticinque) per il corso delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
- 4 (quattro) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei
materiali;
- 2 (due) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
- 6 (sei) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
- 2 (due) per il corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
2. Il concorso di cui al precedente comma 1 e' riservato - per i
motivi indicati nelle premesse al personale militare di sesso sia
maschile che femminile in servizio in qualita' di sergente in
servizio permanente, di allievo sergente, di volontaro in servizio
permanente, di volontario in ferma prefissata di quattro anni, di
volontario in ferma breve e di volontaro in ferma prefissata di un
anno, questi ultimi due con almeno dodici mesi di servizio in tale
posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, indicato al successivo art. 4, comma 1.
3. I militari cui e' riservato il concorso potranno indicare
nella domanda di partecipazione solo l'ordine di preferita
assegnazione ai citati corsi; per il Corpo sanitario dell'Esercito
anche l'ordine di preferita assegnazione all'indirizzo di studio
(medicina e chirurgia, farmacia o medicina veterinaria). In mancanza
di indicazione, l'ordine di preferenza verra' d'ufficio ritenuto
coincidente con l'ordine di indicazione dei cinque corsi di cui al
precedente comma 1 del presente articolo. Le preferenze manifestate
dai concorrenti potranno essere modificate entro e non oltre la terza
settimana di ammissione in Accademia, con apposita dichiarazione.
Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli indirizzi di studio, laddove
previsti, sara' stabilita, come indicato nel successivo art. 13,
comma 6, all'atto del completamento delle attivita' di ammissione
alla frequenza del primo anno del 189° corso.
4. Al termine del secondo anno accademico gli allievi giudicati
idonei conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente.
5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
- gli ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e
dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito seguiranno un corso di laurea triennale ed uno
successivo, biennale, di laurea specialistica in Scienze strategiche
- negli indirizzi:
- politico-organizzativo;
- dei sistemi infrastrutturali;
- delle comunicazioni;
- logistiche;
- economico-amministrativo.
Gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un
corso di laurea triennale in Ingegneria ed uno successivo, biennale,
di laurea specialistica in Ingegneria, negli indirizzi stabiliti
dallo Stato Maggiore dell'Esercito.
Gli ammessi al corso per il Corpo sanitario dell'Esercito
frequenteranno corsi di studi universitari finalizzati al
conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia, ovvero in
Farmacia o in Medicina veterinaria.
L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare
denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra
indicati, qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti
a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati
di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca.
6. Per quanto indicato nel precedente comma 5:
- i concorrenti gia' laureati in Ingegneria non potranno essere
ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
- i concorrenti gia' laureati in Medicina e chirurgia o in
Chimica e tecnologia farmaceutiche o in Medicina veterinaria non
potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
Inoltre i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
7. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di
sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per l'anno 2007. Qualora l'Amministrazione si avvalesse di
tale facolta', provvedera' a darne formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. I concorrenti devono:
a) essere sergenti in servizio permanente, allievi sergenti,
volontari in servizio permanente, volontari in ferma prefissata di
quattro anni, volontari in ferma breve e volontari in ferma
prefissata di un anno, questi ultimi due con almeno dodici mesi di
servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al
successivo art. 3, comma 1, del presente decreto;
b) non aver superato alla data del 31 ottobre 2007 il
ventiduesimo anno di eta', cioe' essere nati non prima del 31 ottobre
1985, sia se di sesso maschile che di sesso femminile.
Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio militare prestato fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni;
c) essere cittadini italiani;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da precedente arruolamento volontario
nelle Forze armate o di polizia o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica;
f) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2006/2007 un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', ovvero un
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati.
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 6, 7 e 8.
3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione in Accademia militare, del possesso dei requisiti di
moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per
quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e f), devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato nel successivo art. 3. I requisiti medesimi, ad
eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e f),
nonche' i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere
mantenuti fino alla data di ammissione in Accademia e per tutta la
durata dell'iter formativo.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello riportato
nell'Allegato «A», che costituisce parte integrante del presente
decreto;
- firmata per esteso dal militare. La mancanza di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso;
- presentata, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2007, al
Comando del Reparto/Ente di appartenenza. Questi, provvederanno a
trasmettere al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari le
domande presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di
assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia dopo avervi
apposto il visto di avvenuta presentazione.
I militari impiegati all'estero, che abbiano titolo a partecipare
al concorso di cui al precedente art. 1 del presente decreto,
dovranno presentare, entro il termine sopra indicato, la domanda al
Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla
immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di
avvenuta presentazione, custodendone una copia.
In tutti i casi per la data di presentazione fara' fede la data
di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del
Reparto/Ente ricevente.
2. Nella domanda il militare, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) l'ordine di preferita assegnazione ai cinque corsi di cui al
precedente art. 1 del presente decreto, contrassegnando con
numerazione da 1 a 5 le apposite caselle contenute nel modello di
domanda di cui al gia' citato Allegato «A». Il concorrente potra'
modificare detto ordine di preferita assegnazione entro e non oltre
la terza settimana di ammissione in Accademia. Pertanto, istanze
prodotte a tal fine dal concorrente dopo tale data non saranno prese
in considerazione;
c) la lingua straniera nella quale intenda sostenere la prova
orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo);
d) il recapito dell'Ente/Reparto presso il quale presta
servizio dove ricevera' tutte le comunicazioni relative al concorso,
completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico,
impegnandosi a comunicare tempestivamente a mezzo telegramma ogni
variazione al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno.
L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita'
per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ovvero per eventuali disguidi telegrafici comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) la propria posizione militare, con data di inizio del
servizio, grado, denominazione ed indirizzo del Reparto/Ente presso
il quale presta servizio, nonche' i periodi di servizio militare
eventualmente svolti in precedenza. Le comunicazioni relative al
concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui
alla precedente lettera d) e, qualora in congedo, al recapito che lo
stesso avra' cura di comunicare al predetto Centro;
f) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2006/2007.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo
telegramma, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno - l'avvenuto conseguimento con il relativo
voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera'
l'esclusione dal concorso.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per
la partecipazione al concorso;
g) il proprio stato civile nonche' l'eventuale prole a carico;
h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non
aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali ascrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena, i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere,
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto dell'ammissione in
Accademia;
j) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'Allegato «D», che costituisce parte integrante del
presente decreto;
k) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione culturale con quesiti a risposta multipla
(predeterminata o libera);
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamento attitudinale;
e) prova orale di matematica;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e all'accertamento di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, i concorrenti all'atto
della formazione delle graduatorie di ammissione al corso di cui al
successivo art. 13, comma 1 (presumibilmente entro il 31 luglio
2007), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti
gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 5.
 
Prova di selezione culturale
 
1. La prova di selezione culturale avra' luogo, a cura della
Commissione di cui al successivo art. 12, comma 1, lettera a) presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale
Mezzetti n. 2, Foligno, con inizio non prima delle ore 9,30
dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario:
- 5 marzo 2007: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra «A» e «I»;
- 6 marzo 2007: concorrenti il cui cognome inizi con una
lettera compresa tra «J» e «Z».
I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per
individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio
cognome senza l'apostrofo.
Il giorno 13 marzo 2007, alle ore 09,30, potra' aver luogo
un'eventuale sessione di recupero per quei concorrenti che non
avessero potuto presentarsi nel giorno previsto a causa di
impedimenti di carattere operativo/addestrativo tempestivamente
documentati dal loro Comandante di Corpo al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno a mezzo fax
(n. 0742/342208).
2. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di
svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale del 23 febbraio
2007, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale del
23 febbraio 2007 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
3. La prova, della durata di centoventi minuti, consistera' nella
somministrazione di almeno centoventi quesiti a risposta multipla,
predeterminata o libera, volti ad accertare il grado di conoscenza
della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico,
la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di
storia, di geografia e di logica matematica. I quesiti riguarderanno,
inoltre, l'interpretazione, la rielaborazione di brani, il
completamento di frasi, sinonimi e contrari e deduzioni logiche. Dei
quesiti almeno dieci saranno diretti ad accertare la conoscenza di
una lingua straniera, a scelta del concorrente, tra l'inglese, il
francese, il tedesco e lo spagnolo ed almeno cinque la conoscenza di
elementi di informatica.
4. In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1 i
concorrenti si dovranno presentare alle ore 08,30 dell'orario
ufficiale.
Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, ultimo
capoverso, i concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi nel giorno previsto per sostenere la prova di selezione
culturale, muniti di documento d'identita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. Alla eventuale
sessione di recupero, invece, la presentazione dei concorrenti e'
subordinata a specifica convocazione che sara' rilasciata solo nei
casi indicati nel precedente comma 1.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e quelle indicate nell'Allegato «E», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
7. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun
concorrente e' pari a 30 (trenta) punti. Sulla base dei punteggi
conseguiti dai concorrenti la Commissione di cui al successivo
art. 12, comma 1, lettera a), provvedera' a formare la graduatoria
per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove
successive. Il punteggio conseguito in detta prova sara' inoltre
utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi
articoli 9 e 13.
8. Notizie circa l'esito della prova di selezione culturale
potranno essere richieste, non prima del giorno 20 marzo 2007, al
Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare
Ufficio Relazioni con il Pubblico Viale dell'Esercito, n. 186 00143
Roma (tel. 06/517051012, 06/50231012). Ciascun concorrente, inoltre,
potra' avere notizia dell'esito della prova da lui sostenuta
consultando, a partire dalla data suindicata, il sito web
«www.persomil.difesa.it».

                               Art. 6.
 
Prove di efficienza fisica
 
1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i primi 195
(centonovantacinque) concorrenti della graduatoria di cui al
precedente art. 5, comma 7.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano riportato lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto
utile nella graduatoria di merito.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente
agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale di cui ai
successivi articoli 7 e 8, presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.
La convocazione a dette prove sara' data a cura del predetto
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di
Foligno, a mezzo messaggio/lettera raccomandata, al Comando del
Reparto/Ente di appartenenza, che avra' cura di notificarla al
concorrente. Coloro che non ricevessero alcuna notifica dal proprio
Reparto/Ente di appartenenza entro il 30 marzo 2007 dovranno
ritenersi esclusi dal concorso. I concorrenti che saranno collocati
in congedo per termine rafferma prima delle effettuazione delle
citate prove (aprile/maggio 2007), dovranno comunicare al predetto
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito Segreteria
concorsi Accademia e Scuole militari (anche a mezzo fax 0742-342208)
l'indirizzo esatto presso il quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso.
3. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati
nel successivo art. 10, comma 1.
La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di
validita', determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere
dette prove.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4'e 05") - esercizio
obbligatorio;
- piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2'senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
- salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 20", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «B», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4'e 40") - esercizio
obbligatorio;
- piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2'senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
- salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 30", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato «B» al
presente decreto.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5, determinera' giudizio di
non idoneita' da parte della Commissione di cui al successivo
art. 12, comma 1, lettera b) e quindi la non ammissione ai successivi
accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente
di quelli facoltativi determinera' giudizio di idoneita' alle prove
di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le
modalita' indicate nell'Allegato «B» al presente decreto, fino ad un
massimo di 10,0 punti.
Il medesimo Allegato «B» contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
7. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
- verifichera' la validita' della certificazione di volta in
volta prodotta dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
- sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione
degli stessi - secondo quanto previsto nei commi precedenti e
redigera' o compilera' il relativo verbale;
- attribuira' ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi
obbligatori e uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio
corrispondente indicato nel gia' citato Allegato «B» al presente
decreto. Tale punteggio che sara' comunicato seduta stante,
concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi
articoli 9 e 13.;
8. Il concorrente, regolarmente convocato, che non si presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salva
valida giustificazione da documentare entro il giorno di
presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire tramite
il Reparto/Ente di appartenenza, se in servizio - al predetto Centro
Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari richiesta di
riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 0742/342208), inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la
riconvocazione potra' essere disposta purche' risulti compatibile con
la data di formazione della graduatoria per l'ammissione alla prova
orale di cui al successivo art. 9.

                               Art. 7.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica, secondo quanto indicato nel
precedente art. 6, saranno sottoposti, a cura della Commissione di
cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari
volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al
servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. Detti
concorrenti dovranno produrre i documenti indicati nel successivo
art. 10, comma 1. La mancata presentazione della certificazione
determinera' l'ammissione agli accertamenti sanitari secondo le
modalita' previste al successivo comma 3.
2. Per i concorrenti in servizio, la Commissione, prima di
eseguire la visita medica generale, disporra' per ciascuno i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
- psichiatrico;
- accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool,
dell'uso di sostanze stupefacenti - anche saltuario od occasionale -
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope;
- analisi delle urine con drug test;
- analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
tricliceridi e colesterolo;
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
La stessa, per ciascun concorrente, sulla base delle risultanze
della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti nonche'
della certificazione prodotta dal DSS o altro ufficiale medico del
Reparto ove il militare presta servizio riportata in allegato «C» al
presente decreto, esprimera' il giudizio del possesso dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale
dell'Esercito e, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito
della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
- «idoneo all'ammissione all'Accademia militare;
- «non idoneo all'ammissione all'Accademia militare», con
indicazione particolareggiata del motivo.
3. Per i concorrenti collocati in congedo - nel periodo
successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al
concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli
accertamenti psico-fisici - gli accertamenti sanitari saranno volti
al riconoscimento del possesso dell'idoneita' al servizio militare
incondizionato quali ufficiali dell'Esercito.
I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
seguenti specifici requisiti:
a) statura non inferiore a mt. 1,65, se di sesso maschile e non
inferiore a mt. 1,61, se di sesso femminile;
b) visus corretto non inferiore a 16/10i complessivi con lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a
7/10i nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico
accertato alle matassine colorate.
Fermo restando quanto indicato nelle precedenti lettere a) e b),
la Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per ciascun concorrente i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
- esame radiografico del torace in due proiezioni al fine di
escludere la sussistenza di patologie misconosciute che possono
essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della
comunita' militare nella quale sara' nuovamente inserito solo qualora
il concorrente non produca il relativo referto, come indicato al
successivo art. 10, comma 1, del bando. Il concorrente che dovesse
essere sottoposto a detto esame dovra' sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso secondo
il modello riportato nell'Allegato «F»;
- cardiologico con E.C.G.;
- oculistico;
- otorinolaringoiatrico;
- psichiatrico;
- analisi delle urine con drug test;
- accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool,
dell'uso di sostanze stupefacenti, anche saltuario od occasionale,
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope;
- analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
markers dell'epatite B e C;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
La medesima Commissione provvedera' a definire per ciascun
concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle
caratteristiche somato-funzionali possedute nonche' degli specifici
requisiti fisici indicati nelle precedenti lettere a) e b).
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita medica e, seduta
stante, verra' comunicato al concorrente l'esito della stessa
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «idoneo all'ammissione all'Accademia militare», con
indicazione del profilo sanitario;
- «non idoneo all'ammissione all'Accademia militare», con
indicazione particolareggiata del motivo.
Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso degli
specifici requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed ai
quali sia stato attribuito coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle
caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS);
costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato
respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare
superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista
(VS); udito (AU).
Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati non in
possesso degli specifici requisiti fisici previsti dalla vigente
normativa in materia di idoneita' al servizio militare;
In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
successivo art. 10, comma 1, la Commissione non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del gia'
citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali.
I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia, inviare
con lettera raccomandata al Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito di Foligno improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica
istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di non idoneita'. Dette istanze potranno essere anticipate
al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra
indicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di
Foligno, apposita comunicazione telegrafica.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il
concorrente ricevera' comunicazione che il giudizio di non idoneita'
riportato al termine degli accertamenti sanitari deve intendersi
confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti in
caso di accoglimento dell'istanza - sara' espresso dalla Commissione
di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), a seguito di valutazione
della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo
qualora lo ritenesse necessario, a seguito di ulteriori accertamenti
sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo e sara'
comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Pertanto, per
i concorrenti giudicati «idonei» la Commissione provvedera' a
definire il profilo sanitario. I concorrenti dichiarati «non idonei»
anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti nonche' quelli che abbiano rinunciato
ai medesimi saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 8.
 
Accertamento attitudinale
 
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, a cura della
Commissione di cui al successivo art. 12, comma 1, lettera d) ad un
accertamento attitudinale, finalizzato a valutarne le qualita'
attitudinali e caratteriologiche.
2. Detto accertamento consistera' in una serie di prove
attitudinali ed in un'intervista di selezione. In particolare,
attraverso l'accertamento attitudinale saranno valutate le
potenzialita', le aspettative professionali e gli aspetti
motivazionali del concorrente secondo le direttive tecniche emanate
dall'Agenzia di Selezione dello Stato Maggiore dell'Esercito.
3. Al termine dell'accertamento attitudinale la Commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
idoneita' o non idoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per
iscritto seduta stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti
giudicati non idonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 9.
 
Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera
 
1. I concorrenti risultati idonei negli accertamenti di cui ai
precedenti art. 6, 7 e 8 saranno iscritti, a cura della Commissione
di cui al successivo art. 12, comma 1, lettera a), in una graduatoria
formata ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso.
2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova di
selezione culturale e di quelli eventualmente riportati nelle prove
di efficienza fisica.
3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di cui al
precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avra'
luogo - presumibilmente a partire dalla seconda decade del mese
di luglio 2007, presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito di Foligno, i primi 117 (centodiciassette).
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, a
parita' di merito, saranno preferiti nella graduatoria i concorrenti
che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza indicati
nel gia' citato Allegato «D» al presente decreto.
5. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al programma riportato nel gia' citato Allegato «E» al presente
decreto.
6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il giorno stesso della prova a mezzo fax al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno (n. 0742/342208),
sara' valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione.
7. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un punteggio non inferiore a 18/30i, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui al successivo art. 13.
8. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato «E» al presente decreto.
9. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa
sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle
graduatorie di cui al successivo art. 13:
1 da 0/30i a 17,999/30i = 0
2 da 18/30i a 20,999/30i = 0,50;
3 da 21/30i a 23,999/30i = 1,00;
4 da 24/30i a 26,999/30i = 1,75;
5 da 27/30i a 30/30i = 2,00.

                              Art. 10.
 
Documenti
 
1. All'atto della presentazione presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno per essere sottoposti
alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, agli accertamenti
sanitari ed a quello attitudinale, i concorrenti dovranno produrre i
seguenti documenti:
- certificazione medica, redatta dal Dirigente del servizio
sanitario del Reparto/Ente di appartenenza e vistata dal Comandante
di Corpo, secondo il modello in Allegato «C», che costituisce parte
integrante del presente decreto, attestante il mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare incondizionato (se militare in
servizio).
- per i concorrenti non in servizio certificato di idoneita' ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di
validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico
Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una
data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2006 ovvero dovra'
essere valido almeno fino al 31 ottobre 2007. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica;
- referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i 5 giorni
precedenti la data delle prove di efficienza fisica;
- (per i concorrenti non in servizio) referto attestante
eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, per coloro
che siano stati sottoposti a tale esame strumentale presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate entro
tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
- (per i concorrenti non in servizio) referto di ecografia
pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti sanitari (se di sesso femminile). La mancata
presentazione di detto referto determinera' la non ammissione della
concorrente agli accertamenti sanitari;
2. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia
militare i vincitori del concorso dovranno consegnare i seguenti
documenti:
- fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in
basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome e data di
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
- scheda o libretto sanitario.
I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
Infine, all'atto di ammissione ai corsi in Accademia militare
saranno cancellati dai ruoli di appartenenza, con la conseguente
perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il
personale militare ai sensi:
- dell'articolo 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, se
ufficiali;
- dell'articolo 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, se
sottufficiali;
- dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, se volontari in servizio permanente;
- dell'articolo 39, comma 15-bis, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, se volontari in ferma/rafferma.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Allo
scopo, l'Accademia militare fornira' alle competenti Divisioni della
Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati
dei concorrenti ed il relativo ruolo di provenienza. Gli allievi
provenienti dai sergenti e dai volontari in servizio permanente,
qualora non conseguano la nomina a sottotenente in servizio
permanente, saranno reintegrati nel grado, reinseriti nel ruolo di
provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara' computato
nell'anzianita' di grado.
Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in
servizio, qualora non conseguano la predetta nomina, saranno
reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti
ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi
di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in
qualita' di allievo.
3. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a
frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia
militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e la non iscrizione per l'anno
accademico 2007/2008 presso alcuna Universita'.

                              Art. 11.
 
Spese di viaggio - Licenza straordinaria per esami
 
1. I concorrenti in servizio fruiranno del certificato di viaggio
limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno le prove previste dal precedente art. 4
del presente decreto e per il rientro in sede.
2. I concorrenti in servizio potranno fruire, compatibilmente con
le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami
militari fino ad un massimo di trenta giorni, computabile nel tetto
massimo dei quarantacinque giorni a tale titolo spettanti, nei quali
non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove
previste ne' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. Qualora il
concorrente non sostenesse le prove d'esame per cause dipendenti
dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in
detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 12.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti saranno nominate:
a) la Commissione esaminatrice per la prova di selezione
culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e
per l'assegnazione ai corsi;
b) la Commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la Commissione per l'accertamento attitudinale;
e) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La Commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
- un ufficiale generale dell'Esercito, in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
- un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro;
- un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro aggiunto per la prova di
selezione culturale;
- un docente di materie letterarie, membro;
- due docenti di matematica, membri;
- un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
di selezione culturale e la prova orale facoltativa di lingua
straniera;
- un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non inferiore a capitano, ovvero, un dipendente civile
dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale
«C», posizione non inferiore a «C/2», segretario senza diritto a
voto.
3. La Commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
- un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
- due ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito,
istruttori militari di educazione fisica, membri;
- un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a capitano,
segretario.
La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
4. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
- un colonnello medico in servizio permanente dell'Esercito,
presidente;
- tre ufficiali superiori medici in servizio permanente
dell'Esercito, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La Commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
- un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
- un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro;
- un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio
permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
Detta Commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
di Foligno.
6. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
- un brigadier generale medico in servizio permanente
dell'Esercito, presidente;
- due ufficiali superiori medici in servizio permanente
dell'Esercito, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione per
gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 3;

                            Articolo 13.
 

Graduatoria di merito ed assegnazione ai corsi
 
1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' al
termine della prova orale di cui al precedente art. 9 saranno
iscritti, a cura della Commissione di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera a), nella graduatoria generale di merito di ammissione al
189° corso.
2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
risultante dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione
culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio
incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica e nella
prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.
Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi 39 (trentanove)
concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito. A parita' di
merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto
dei titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti nella domanda di
partecipazione al concorso indicati nel gia' citato Allegato «D» al
presente decreto.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' inoltre
pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web
«www.persomil.difesa.it».
5. I vincitori saranno ammessi alla frequenza del 189° corso
presso l'Accademia militare di Modena. Successivamente, potra'
conseguire l'ammissione al predetto corso, secondo l'ordine della
graduatoria, un numero di concorrenti pari a quello degli assenti
all'appello del primo giorno che saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso e degli eventuali rinuncianti nei primi quindici
giorni di frequenza del corso.
6. Completata la fase di ammissione al corso non potendosi piu'
procedere all'ammissione di ulteriori concorrenti idonei, la
Commissione esaminatrice provvedera' ad assegnare gli allievi ai
corsi ed ai relativi indirizzi di studio laddove previsti fino a
copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo 1 del presente
decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nella citata
graduatoria, dell'ordine di preferita assegnazione nuovamente
espressa durante la fase di ammissione e sulla base delle indicazioni
fornite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della
Forza armata. Detti allievi saranno cosi' assegnati:
- 25 (venticinque) per il corso delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito;
- 4 (quattro) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei
materiali dell'Esercito;
- 2 (due) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
- 6 (sei) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
- 2 (due) per il corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
Stante la definitivita' dell'ammissione ai corsi, non sara'
consentito il transito di un allievo a corso diverso da quello al
quale e' stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accetti la
suddetta assegnazione, sara' considerato rinunciatario all'ammissione
al corso e rinviato dall'Istituto.
7. Completata la fase di assegnazione ai corsi, come indicato nel
precedente comma 6, i posti che in uno o piu' dei corsi dovessero
rimanere non ricoperti per qualsiasi motivo potranno essere portati
in aumento a quelli disponibili nel corrispondente corso del concorso
«pubblico».
8. L'assegnazione definitiva degli allievi ammessi alla frequenza
dei corsi di cui all'articolo 1 del presente decreto sara' approvata
con decreto dirigenziale.
9. Il decreto di assegnazione definitiva ai corsi sara'
pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso sara' inoltre
pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web
«www.persomil.difesa.it».

                            Articolo 14.
 

Accertamento dei requisiti
 
1 Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito provvedera' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato
nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori
del concorso medesimo.
2 Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3 Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
4 Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del
limite massimo di eta' per il servizio militare prestato prevista dal
precedente art. 2, comma 1, lettera b), l'estratto matricolare ovvero
la dichiarazione del Reparto/Ente di appartenenza dal quale risulti
la durata del servizio militare prestato verranno acquisiti
d'ufficio.
5 All'atto dell'ammissione in Accademia i vincitori del concorso
saranno sottoposti a visita di incorporamento al fine di verificarne
il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare. Gli allievi di
sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per
l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di
gravidanza (mediante analisi sulle urine).

                            Articolo 15.
 

Esclusioni
 
1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dal concorso il concorrente che
non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere
ammesso all'Accademia militare, nonche' escludere il medesimo dalla
frequenza del corso regolare, qualora il difetto dei requisiti
venisse accertato durante il corso stesso.

                            Articolo 16.
 

Vincoli di servizio Disposizioni varie
 
1. Gli ammessi all'Accademia acquisiranno la qualifica di
allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni e
dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come
militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma
saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati
dall'Istituto.
2. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi,
dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti
che sono edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di dieci oppure undici anni che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dovranno assumere all'atto
della nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo, come
prescritto dal successivo art. 18.

                            Articolo 17.
 

Trattamento economico degli allievi
 
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo sono a carico
dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti dal ruolo dei sergenti e dai
volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione,
compete un assegno personale pari alla relativa differenza,
riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a
progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a
carattere generale.

                            Articolo 18.
 

Nomina a sottotenente
 
1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei
corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo
di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, del Corpo
sanitario dell'Esercito e del Corpo degli ingegneri dell'Esercito
saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza,
sempreche' assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare
corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale.
2 Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del
ruolo normale delle Armi saranno con successiva determinazione
assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni.

                            Articolo 19.
 

Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Comando del Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno e successivamente
trasferiti al Comando dell'Accademia militare per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2006
F.to Generale di Corpo d'Armata Rocco Panunzi

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