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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio
permanente nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo
sanitario e del Corpo di commissariato dell'esercito. Anno 2018.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.25 del 29/3/2019
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:19E03224
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/4/2019

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare», e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2018 0136969 del 10 settembre
2018 dello Stato Maggiore della Difesa, concernente l'entita' dei
reclutamenti autorizzati per l'anno 2018;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018 concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2018 0207746 del 22 ottobre
2018, con la quale il I Reparto affari giuridici ed economici del
personale dello Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2018 tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di venti
Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, di
cui nove del Corpo degli ingegneri, cinque del Corpo sanitario e sei
del Corpo di commissariato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018,
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n.
1832, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina di tenenti in servizio permanente nei ruoli normali
dell'Esercito:
a) concorso per la nomina di nove tenenti nel ruolo normale del
Corpo degli ingegneri dell'Esercito cosi' ripartiti:
1) uno posto per laureati in Ingegneria delle
telecomunicazioni (LM 27);
2) uno posto per laureati in Ingegneria elettronica (LM 29);
3) quattro posti per laureati in Ingegneria informatica (LM
32) ovvero Informatica (LM 18) ovvero Sicurezza informatica (LM 66);
4) due posto per laureati in Ingegneria civile (LM 23) con
abilitazione all'esercizio della professione;
5) uno posto per laureati in Ingegneria per l'ambiente e il
territorio (LM 35) con abilitazione all'esercizio della professione;
b) concorso per la nomina di sei tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario dell'Esercito cosi' ripartiti:
1) cinque posti per laureati in Medicina e chirurgia (LM 41)
con abilitazione all'esercizio della professione;
2) uno posto per laureati in Medicina veterinaria (LM 42) con
abilitazione all'esercizio della professione;
c) concorso per la nomina di cinque tenenti nel ruolo normale
del Corpo di commissariato dell'Esercito cosi' ripartiti:
1) due posti per laureati in Giurisprudenza (LMG/01);
2) tre posti per laureati in Scienze dell'economia (LM 56).
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di
lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente del
ruolo normale.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo
svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento
del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione ne dara' immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa di cui al successivo art. 3, che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito
www.difesa.it - area siti di interesse, link Concorsi e Scuole
militari.
5. Nel caso in cui l'amministrazione medesima eserciti la
potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non
sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali
spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni
concorsuali.
6. L'Amministrazione della Difesa si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo
art. 6, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti
gli interessati, nonche' nel sito www.difesa.it - area siti di
interesse, link Concorsi e Scuole militari.

                               Art. 2 

Riserve di posti

1. Per i nove posti del Corpo degli ingegneri, sono previste le
seguenti riserve:
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2)
e 5), un posto per ogni tipologia di laurea e' riservato agli
Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 4), un
posto e' riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato
servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica;
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3),
due posti sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato
servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei
carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio;
2. Per i sei posti del Corpo sanitario, sono previste le seguenti
riserve:
dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1),
tre sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato
servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei
carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio;
il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), e'
riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza
demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.
3. Per i cinque posti del Corpo di commissariato, sono previste
le seguenti riserve:
dei due posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero
1), uno e' riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato
servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica;
dei tre posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero
2), due sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno prestato
servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica e uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei
carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio.
4. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria di merito.

                               Art. 3 

Requisiti di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono
partecipare i cittadini, di entrambi i sessi che:
a) non abbiano superato il giorno del compimento del:
1) quarantesimo anno di eta', se ufficiali in ferma
prefissata dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica
militare che hanno completato un anno di servizio o se ufficiali
inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma
1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) trentaquattresimo anno di eta', se ufficiali in ferma
prefissata dell'Arma dei carabinieri che hanno completato un anno di
servizio o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai
sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
3) trentacinquesimo anno di eta', se non appartenenti alle
predette categorie;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'Ordinamento
militare;
e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato alla domanda di
partecipazione al concorso;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) hanno tenuto condotta incensurabile;
i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e
degli ulteriori requisiti culturali specificamente indicati:
1) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 1), laurea magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni
(LM 27);
2) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 2), laurea magistrale Ingegneria elettronica (LM 29);
3) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero
3), laurea magistrale in Ingegneria informatica (LM 32) ovvero
Informatica (LM 18) ovvero Sicurezza informatica (LM 66);
4) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero
4), laurea magistrale in Ingegneria civile (LM 23) con abilitazione
all'esercizio della professione;
5) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 5), laurea magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il
territorio (LM 35) con abilitazione all'esercizio della professione;
6) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero
1), laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM 41) con
abilitazione all'esercizio della professione;
7) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 2), laurea magistrale in Medicina veterinaria (LM 42) con
abilitazione all'esercizio della professione;
8) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero
2), laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01);
9) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero
1), laurea magistrale in Scienze dell'economia (LM 56).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive
modifiche e integrazioni.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
).
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali
ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 13, 14
e 15.
3. I requisiti di partecipazione di cui al presente articolo
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla
data di nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante la
frequenza del previsto corso applicativo.

                               Art. 4 

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art.
1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it - area siti
di interesse, link Concorsi e Scuole militari, ovvero attraverso il
sito intranet
https://intranet.sgd.difesa.it/Persomil/Pagine/Home.aspx
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3, che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento
del personale militare, anche di futura pubblicazione, potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o da ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una
delle seguenti modalita':
a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie
credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalita'
fissate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita';
c) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE)
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di
riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello
Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non
consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la fase di accreditamento, i concorrenti saranno in
possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali
credenziali, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.

                               Art. 5 

Domanda di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini
(unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 12, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del
titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche'
quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia
della stessa.
4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del
portale, aggiornando la domanda presentata e modificando le
dichiarazioni di interesse.
5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale Militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nel sito www.difesa.it - area siti di interesse, link Concorsi e
Scuole militari, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In
tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza
per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la
data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 3.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it - area siti
di interesse, link Concorsi e Scuole militari circa le determinazioni
adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura
di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione
effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

                               Art. 6 

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area
privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.difesa.it - area siti di interesse, link Concorsi e Scuole
militari, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con
lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede
di servizio, dei recapiti ecc.), tramite messaggio di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE -
all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it o posta elettronica
certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC -
all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it nonche'
all'indirizzo r1d1s3@persomil.difesa.it - indicando il concorso al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, l'oggetto di tutte le
comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal
Codice «NOMINA DIRETTA ESERCITO 2018».

                               Art. 7 

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

1. Il sistema provvedera' ad informare i Comandi/Reparti/Enti di
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede
di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della
stessa da parte del personale alle loro dipendenze.
2. Tali Comandi/Reparti/Enti dovranno provvedere a:
a) per il personale in servizio dell'Esercito, dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri:
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze,
apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso
per la nomina a tenente in servizio permanente del ruolo normale
dell'Esercito - anno 2018»;
redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, a
cura del DSS del corpo di appartenenza, l'allegato «E» in duplice
copia, di cui una va consegnata all'interessato;
predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la
seguente documentazione in copia:
1) stato di servizio o foglio matricolare;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) libretto personale o cartella personale.
La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla
quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di conformita'
all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato «A», che costituisce
parte integrante al presente decreto) dovra' pervenire, entro il
ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, all'indirizzo di posta certificata
«centro_selezione@postacert.difesa.it» del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito che provvedera' a consegnarla
alla commissione esaminatrice;
b) per il personale in congedo dell'Esercito, dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri predisporre la documentazione di
cui al terzo alinea della precedente lettera a) da trasmettere,
unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra'
essere rilasciata dichiarazione di conformita' di cui sopra, entro il
ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
all'indirizzo di posta certificata
«centro_selezione@postacert.difesa.it» del Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito che provvedera' a consegnarla
alla commissione esaminatrice;
c) per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in
servizio di redigere e trasmettere nei termini sopraindicati, il
documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di
completezza redatti con la seguente motivazione: «partecipazione al
concorso per la nomina a tenente in servizio permanente del ruolo
normale dell'Esercito - anno 2018», rientra tra le competenze
dell'11ª Divisione della Direzione generale per il personale
militare. Gli stessi documenti verranno resi disponibili alle
commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il
personale militare.
3. Per il personale in congedo la struttura organizzativa che
conserva la documentazione matricolare e caratteristica relativa al
candidato interessato, e' la seguente:
per coloro che hanno prestato servizio nell'Esercito e' il
Centro documentale dell'Esercito;
per coloro che hanno prestato servizio nell'Aeronautica
militare e' il Reparto personale della 1ª Regione aerea o il Reparto
personale del Comando scuole dell'Aeronautica militare/3ª Regione
aerea o il Comando aeronautica militare di Roma;
per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei
carabinieri e' il Centro nazionale amministrativo di Chieti.
Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione
delle predette strutture organizzative si deve far riferimento al
Centro/Dipartimento/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo
di residenza del candidato al momento del compimento della maggiore
eta'. A tale scopo si comunicano, per la consultazione e
l'approfondimento, i seguenti link:
www.esercito.difesa.it/organizzazione/aree-di-vertice/cmcapital
e/I-Centri-Documentali
, per l'Esercito;
www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx
www.carabinieri.it/contatti

                               Art. 8 

Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 prevede:
a) un'eventuale prova di preselezione;
b) tre prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale e, per i soli concorrenti per il Corpo sanitario
dell'Esercito (laureati in Medicina e chirurgia e Medicina
veterinaria), prova pratica;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Per esigenze di carattere organizzativo e contenimento della
spesa, al momento non prevedibili, l'ordine di svolgimento delle
suddette prove potra' subire variazioni.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
2. L'Amministrazione militare provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g)
e h) del presente articolo.
3. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si
svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere
a), b), d), e), f), g) e h) del presente articolo, sono a carico dei
concorrenti. Nel periodo di permanenza presso la sede di svolgimento
delle prove e degli accertamenti medesimi, i concorrenti potranno
usufruire, su richiesta e compatibilmente con le potenzialita' della
sede stessa, di alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa.
4. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami, fino ad un massimo di trenta giorni, nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), d),
e), f), g) e h), nonche' quelli necessari per il raggiungimento della
sede ove si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio, per
i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato di viaggio. In
particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata
in diversi periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le
prove scritte. Se il concorrente non sostiene gli accertamenti e le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                               Art. 9 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso,
per l'eventuale prova di preselezione, per le prove scritte, per la
valutazione dei titoli di merito, per le prove orali (nonche' per la
prova pratica solo nel concorso per il Corpo sanitario) e per la
formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
i tre concorsi;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per i
tre concorsi;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per i
tre concorsi;
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per i tre concorsi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a), distinte per ciascun concorso, saranno cosi' composte:
1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello,
presidente;
2) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore,
membri;
3) un ufficiale inferiore o un sottufficiale dell'Esercito di
grado non inferiore a Primo maresciallo ovvero un dipendente civile
del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto.
Le medesime commissioni potranno essere integrate da uno o piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame,
in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto
nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare le
commissioni stesse.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
1) un ufficiale superiore, presidente;
2) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente,
membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione puo' avvalersi del supporto di personale
qualificato istruttore militare di educazione fisica o ovvero esperto
nel settore ginnico sportivo.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
1) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
2) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a
capitano, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto o della
collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del
settore, anche se esterno all'amministrazione.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
1) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
2) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado
inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto o della
collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del
settore, anche se esterno all'amministrazione.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui
al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
1) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
2) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a
capitano, membri;
3) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto o della
collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del
settore, anche se esterno all'amministrazione.

                               Art. 10 

Eventuale prova di preselezione

1. I concorrenti, distinti per ciascun concorso di cui al
precedente arti. 1, comma 1, lettere a), b) e c), saranno sottoposti
- con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso al quale hanno chiesto di essere
ammessi - a un'eventuale prova di preselezione.
Tale prova potra' essere effettuata, salvo quanto previsto dal
successivo comma 3, solo qualora il numero delle domande di
partecipazione al concorso sia rispettivamente superiore a:
venti per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 1) - Ingegneria delle telecomunicazioni;
quaranta per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 2) - Ingegneria elettronica;
settanta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 3) - Ingegneria informatica, Informatica ovvero Sicurezza
informatica;
quaranta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 4) - Ingegneria civile;
venti per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 5) - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
ottanta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 1) - Medicina e chirurgia;
venti per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 2) - Medicina veterinaria;
quaranta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1) - Giurisprudenza;
cinquanta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 2) - Scienze dell'economia.
2. La prova di preselezione avra' luogo, a cura della rispettiva
commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9, comma 1,
lettera a), secondo il seguente calendario:
a) 20 maggio 2019, alle ore 8,00, per il concorso relativo al
Corpo degli ingegneri di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2, Foligno;
b) 27 maggio 2019, alle ore 8,00, per il concorso relativo al
Corpo sanitario di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito,
viale Mezzetti n. 2, Foligno;
c) 13 maggio 2019, alle ore 8,00, per il concorso relativo al
Corpo di commissariato di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2, Foligno.
Eventuali modifiche circa la sede, la data e l'ora di svolgimento
della prova saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei
concorsi di cui al precedente art. 6, comma 2, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. Qualora in relazione al numero dei concorrenti sara' ritenuto
inopportuno effettuare la prova di preselezione per uno o piu'
concorsi indetti con il presente decreto, sul portale dei concorsi di
cui al precedente art. 6, comma 2 sara' pubblicato il relativo
avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
4. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso al quale hanno chiesto di partecipare
dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, muniti di
copia della domanda e di valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile
nero, presso il predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella
fissata per l'inizio della prova.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
5. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di
almeno cinquanta quesiti a risposta multipla predeterminata. Gli
argomenti sui quali verteranno i quesiti sono riportati nel paragrafo
1 degli Allegati «B», «C» e «D» che costituiscono parte integrante
del presente decreto.
Prima dell'inizio della prova, la relativa commissione
esaminatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di
svolgimento, il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche'
le modalita' di valutazione della stessa. Per quanto concerne le
modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Al termine della prova, la cui correzione sara' effettuata con
l'ausilio di sistemi informatizzati, le competenti commissioni, sulla
base dei punteggi ottenuti dai concorrenti, stilera' una graduatoria
provvisoria per ciascuno dei gruppi di posti a concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a), numeri 1), 2), 3), 4), 5), lettera
b), numeri 1) e 2) e lettera c), numeri 1) e 2) al solo scopo di
individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di cui al
successivo art. 11.
7. Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l'ordine delle
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a:
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 1) - Ingegneria delle telecomunicazioni;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 2) - Ingegneria elettronica;
sessanta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 3) - Ingegneria informatica ovvero Informatica ovvero
Sicurezza informatica;
trenta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 4) - Ingegneria civile;
quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
numero 5) - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
settantacinque per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), numero 1) - Medicina e chirurgia;
quindici per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 2) - Medicina veterinaria;
trenta per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1) - Giurisprudenza;
quarantacinque per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c), numero 2) - Scienze dell'economia.
Alle prove scritte saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che
nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente ultimo ammesso.
8. I punteggi relativi alla prova di preselezione saranno
affissi, a cura della commissione esaminatrice di ciascun concorso,
all'albo del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.
9. L'esito della prova di preselezione, l'elenco degli ammessi
alle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le
modalita' di presentazione alle prove di cui al successivo art. 11
del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale
avviso sara' inoltre consultabile nel sito www.difesa.it - area siti
di interesse, link Concorsi e Scuole militari. Sara' possibile
chiedere informazioni sull'esito della prova di preselezione, a
partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione
della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.:
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
10. I verbali relativi alla suddetta prova dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo
giorno dalla data di effettuazione della prova medesima.

                               Art. 11 

Prove scritte

1. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alle
prove scritte con le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 9
(qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali
non sara' comunicata l'esclusione dai concorsi (qualora non abbia
avuto luogo la prova di preselezione) saranno sottoposti - a cura
della rispettiva commissione esaminatrice di cui al precedente art.
9, comma 1, lettera a), con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente
decreto - a tre prove scritte di seguito specificate:
a) per il concorso relativo al Corpo degli ingegneri di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) prima prova scritta di cultura tecnico-scientifica,
diversificata per ciascuna laurea magistrale, consistente nello
svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre
tracce predisposte dalla commissione esaminatrice, sulla base dei
programmi universitari riportati nella prima parte del programma
d'esame riportato nel citato allegato «B» del presente decreto;
2) al termine della prova scritta di cultura
tecnico-scientifica sara' effettuato l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese mediante la somministrazione di un test scritto
secondo le modalita' riportate nel paragrafo 2, secondo alinea del
citato allegato «B»;
3) seconda prova scritta di cultura tecnico-scientifica,
diversificata per ciascuna laurea magistrale, consistente nello
svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre
tracce predisposte dalla commissione esaminatrice, sulla base dei
programmi universitari riportati nella seconda parte del programma
d'esame riportato nel citato allegato «B» del presente decreto.
La durata massima di dette prove, che comunque non potra'
eccedere le otto ore, sara' fissata dalla commissione esaminatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse.
Per esigenze organizzative al momento non prevedibili e' data
facolta' alla commissione esaminatrice di poter effettuare, prima
l'accertamento scritto di lingua inglese e, successivamente, la prima
prova scritta di cultura tecnico-scientifica;
b) per il concorso relativo al Corpo sanitario di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1) prova di cultura generale - professionale, che consistera'
nello svolgimento di un elaborato su uno o piu' argomenti tratti
dalle materie indicate nel citato allegato «C»;
2) al termine della prova scritta di cultura generale -
professionale sara' effettuato l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese mediante la somministrazione di un test scritto
secondo le modalita' riportate nel paragrafo 2, secondo alinea del
citato allegato «C»;
3) prova di cultura tecnico - professionale che consistera'
nello svolgimento di un elaborato su uno o piu' argomenti tratti
dalle materie indicate nel citato allegato «C».
La durata massima di dette prove, che comunque non potra'
eccedere le otto ore, sara' fissata dalla commissione esaminatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse.
Per esigenze organizzative al momento non prevedibili e' data
facolta' alla commissione esaminatrice di poter effettuare, prima
l'accertamento scritto di lingua inglese e, successivamente, la prima
prova scritta di cultura tecnico-scientifica;
c) per il concorso relativo al Corpo di commissariato di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c):
1) prima prova scritta, che consistera' nello svolgimento di
un elaborato su uno o piu' argomenti tratti dalle materie indicate
nel paragrafo 2, lettera a) dei citati Allegato «E» per i laureati in
Scienze dell'economia e Allegato «F», per i laureati in
Giurisprudenza;
2) al termine della prima prova scritta sara' effettuato
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese mediante la
somministrazione di un test scritto secondo le modalita' riportate
nel paragrafo 3, lettera b) dei citati Allegato «E» per i laureati in
Scienze dell'economia e Allegato «F», per i laureati in
Giurisprudenza;
3) seconda prova scritta, che consistera' nello svolgimento
di un elaborato su uno o piu' argomenti tratti dalle materie indicate
nel paragrafo 2, lettera b) dei citati Allegato «E» per i laureati in
Giurisprudenza e Allegato «F», per i laureati in Scienze
dell'economia.
La durata massima di dette prove, che comunque non potra'
eccedere le otto ore, sara' fissata dalla commissione esaminatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse.
Per esigenze organizzative al momento non prevedibili e' data
facolta' alla commissione esaminatrice di poter effettuare, prima
l'accertamento scritto di lingua inglese e, successivamente, la prima
prova scritta di cultura tecnico-scientifica.
2. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 avranno luogo,
con inizio non prima delle 8,30, nella sede e nei giorni appresso
indicati:
a) per il concorso relativo al Corpo degli ingegneri: 21 e 22
maggio 2019 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2, Foligno;
b) per il concorso relativo al Corpo sanitario: 28 e 29 maggio
2019 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2, Foligno;
c) per il concorso relativo al Corpo di commissariato: 14 e 15
maggio 2019 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2, Foligno.
3. Eventuali modifiche circa le date, l'orario e la sede di
svolgimento delle suddette prove saranno rese note ai concorrenti
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi, con valore di notifica a
tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Tale
avviso, compilato con le modalita' di cui al precedente art. 6 del
presente decreto, sara' inoltre consultabile nel sito www.difesa.it -
area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari.
4. I concorrenti di cui al precedente comma 1 dovranno
presentarsi, per sostenere le prove scritte, entro le 7,30, nei
giorni e nella sede rispettivamente previsti, muniti di carta
d'identita' o di altro documento di riconoscimento di cui all'art. 8,
comma 2, di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero, nonche', di
calcolatrice scientifica non programmabile per i soli concorrenti del
Corpo degli ingegneri in sede di effettuazione della terza prova
tecnico-scientifica. Coloro che risulteranno assenti al momento
dell'inizio di ciascuna prova, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore,
saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Le prove scritte, si intenderanno superate qualora il
concorrente riporti, in ciascuna di esse un punteggio minimo non
inferiore a 18/30, a esclusione della prova scritta di lingua inglese
per la quale, non essendo previsto un punteggio minimo, sara'
sufficiente conseguire qualsiasi risultato purche' il concorrente
consegni l'elaborato.
7. L'esito delle prove scritte, l'elenco degli ammessi alle prove
di efficienza fisica, il calendario con i giorni di convocazione e le
modalita' di presentazione agli accertamenti di cui al successivo
art. 13 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito
nell'area pubblica della sezione comunicazione del portale dei
concorsi. Tale avviso, compilato con le modalita' di cui al
precedente art. 6 del presente decreto, sara' inoltre consultabile
nel sito www.difesa.it - area siti di interesse, link Concorsi e
Scuole militari.
8. I verbali relativi alle suddette prove dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo
giorno dalla data di effettuazione delle prove medesime.

                               Art. 12 

Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
9, comma 1, lettera a), valuteranno, previa identificazione dei
relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che
risulteranno idonei alle tre prove scritte. A tal fine le
commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati,
procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli
giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo aver valutato i titoli di merito.
L'esito della valutazione sara' reso noto agli interessati prima
dell'effettuazione della prova orale.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di
domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla
domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 2. Per quanto
attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la
stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform resource
locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle
alla commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, all'atto della
presentazione per sostenere la prova di cultura tecnico-scientifica
ovvero la prova di cultura tecnico-professionale.
3. Formeranno oggetto di valutazione, fermo restando quanto
precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico,
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i
quali i concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche
e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite
dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.
4. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino ad
un massimo di punti 10/30, cosi' ripartiti:
a) laurea magistrale prevista per la partecipazione al
concorso, fino a punti 1 (uno) come di seguito specificato:
1) voto pari a 101, punti 0,10 (zero dieci);
2) voto pari a 102, punti 0,20 (zero venti);
3) voto pari a 103, punti 0,30 (zero trenta);
4) voto pari a 104, punti 0,40 (zero quaranta);
5) voto pari a 105, punti 0,50 (zero cinquanta);
6) voto pari a 106, punti 0,60 (zero sessanta);
7) voto pari a 107, punti 0,70 (zero settanta);
8) voto pari a 108, punti 0,80 (zero ottanta);
9) voto pari a 109, punti 0,90 (zero novanta);
10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1 (uno);
b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 (cinque) come di
seguito specificato:
1) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1 (uno);
2) per ogni diploma di specializzazione (al di fuori dei
laureati in medicina e chirurgia), punti 1 (uno);
3) per ogni master di I Livello afferente alla
professionalita' posseduta, punti 0,25 (zero venticinque);
4) per ogni master di II Livello afferente alla
professionalita' posseduta, punti 0,50 (zero cinquanta);
5) per ogni dottorato di ricerca, punti 2 (due);
6) per l'abilitazione all'esercizio della professione
(escluse le classi LM 35, LM 23, LM 41 e LM 42, perche' richiesta
quale requisito di partecipazione), punti 0,50 (zero cinquanta);
c) titoli specifici per il candidati in possesso della laurea
in Medicina e chirurgia:
1) per il possesso delle sottoelencate specializzazioni,
punti 6 (sei):
ortopedia e traumatologia;
anestesia e rianimazione;
chirurgia generale;
chirurgia vascolare;
malattie infettive;
psichiatria;
2) per il possesso di una specializzazione non ricompresa in
quelle dell'elenco di cui al precedente punto 1), punti 5 (cinque);
d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in
riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di
specializzazione attinenti alla professione, fino a punti 1 (uno)
cosi' suddivisi:
0,20 (zero venti) punti per ogni testo
(articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico autore;
0,10 (zero dieci) punti per ogni testo
(articolo/capitolo/saggio) pubblicato insieme ad altri/in
collaborazione con altri;
e) possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco
riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino a
punti 2 (due) cosi' suddivisi:
Tipo A, punti 2 (due);
Tipo B, punti 1,5 (uno cinquanta);
Tipo C, punti 1 (uno);
Tipo D, punti 0,50 (zero cinquanta);
f) servizio prestato, senza demerito, nelle Forze armate o
Corpi armati dello Stato, desumibile dalla documentazione
caratteristica e matricolare, fino a punti 1 (uno) cosi' suddivisi:
servizio pari a dodici mesi alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande;
servizio inferiore a dodici mesi, punti 0,10 (zero dieci) per
ciascun mese, a partire dal terzo, di servizio.

                               Art. 13 

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della
commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b), presso
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito in
Foligno, presumibilmente nel mese di luglio 2019.
2. I concorrenti, che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti nell'avviso di cui al precedente art. 11, comma 7, saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, anche se
l'assenza sia stata determinata da causa di forza maggiore. Potranno
essere concesse eventuali riconvocazioni, solo per quei concorrenti
che si trovassero impegnati in prove e/o accertamenti di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa. In tal caso essi
potranno chiedere il differimento della data di convocazione
inoltrando apposita richiesta, corredata della documentazione
probatoria in formato pdf, da inviare all'indirizzo di posta
elettronica centro_selezione@esercito.difesa.it, ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it improrogabilmente entro il
quinto giorno calendariale precedente la data di prevista
presentazione. Pertanto i concorrenti che avranno ottenuto tale
differimento saranno convocati in altra data che comunque non potra'
essere, in nessun caso, successiva al ventesimo giorno decorrente
dalla data originariamente prevista (estremi inclusi). I concorrenti
che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno indicato
nella nuova convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi,
esclusi dal concorso.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il citato Centro
muniti di:
tenuta ginnica;
documento di riconoscimento indicato nel precedente art. 8,
comma 2;
i concorrenti non in servizio o in servizio presso altre Forze
armate o Corpo armato dello Stato dovranno portare un certificato di
idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per atletica leggera in
corso di validita' (non antecedente a un anno all'atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici), rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da
specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualita'
di medici specializzati in medicina dello sport.
I concorrenti in servizio nell'Esercito potranno produrre, in
luogo del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal
dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano
servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto
personale (Allegato «E»).
Inoltre gli stessi concorrenti dovranno portare al seguito, a
pena di esclusione dal concorso i documenti specificati nei
successivi commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
4. I concorrenti in servizio nell'Esercito, all'atto della
presentazione alle prove di efficienza fisica, dovranno consegnare la
dichiarazione medica del dirigente del Servizio sanitario del
Reparto/Ente cui sono in forza, attestante il mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare incondizionato secondo il modello
riportato nell'allegato «E» che costituisce parte integrante del
presente decreto. Si precisa che il concorrente in servizio
dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare
incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo all'impiego nei
teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di controllo
dell'efficienza operativa, di cui alle direttive recanti «Il
controllo dell'efficienza operativa del personale dell'Esercito
italiano» edizione 2014 dello Stato Maggiore dell'Esercito e n.
SMD-FORM 003(B) recante «Direttiva per il mantenimento
dell'efficienza psicofisica e operativa del personale militare»
edizione 2016 dello Stato Maggiore della Difesa, non riunisce i
requisiti sanitari necessari per la partecipazione al concorso.
Pertanto l'eventuale concorrente che si trovi in tale situazione
sara' escluso dal concorso.
5. Solo i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato, all'atto della presentazione
presso il medesimo Centro, dovranno consegnare la seguente
documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme
secondo le modalita' previste dalla legge:
a) certificato conforme all'Allegato «F», che costituisce parte
integrante del presente decreto, in data non anteriore ai sei mesi da
quella di presentazione, rilasciato dal proprio medico di fiducia di
cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante lo
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la
presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento);
b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (SSN), in data non anteriore ai due mesi da quella di
presentazione, relativo al risultato della ricerca dei markers virali
anti HAV, IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai
due mesi da quella di presentazione, attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non
anteriore ai due mesi da quella di presentazione, relativo al
risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o in alternativa,
relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del
torace in due proiezioni;
e) solo i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare il
referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a due mesi da
quella di presentazione, attestante l'esito di ecografia pelvica;
f) i soli concorrenti che risulteranno vincitori dei concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno sottoposti, ove
necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le
modalita' definite nella «Direttiva tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare», allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A
tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento:
certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale
della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
6. Inoltre, tutti i concorrenti, in servizio e non, ovvero in
servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, dovranno
presentare:
a) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a
un mese da quella di presentazione, attestante l'analisi delle urine
per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze
stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei,
cannabinoidi, e metadone in accordo con il Provvedimento
Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il Provvedimento del
18 settembre 2008. Resta impregiudicata la facolta' per
l'Amministrazione, di sottoporre a drug-test i concorrenti che
risulteranno vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1;
b) tutti i concorrenti di sesso femminile, referto attestante
l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata convenzionata con il SSN, entro i 5 giorni precedenti la data
di presentazione. Le concorrenti che non esibiranno tale referto
saranno sottoposte, al solo fine dell'effettuazione in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti per
gli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 14, al test di
gravidanza per escludere la sussistenza di detto stato.
Lo stato di gravidanza accertato impedira' alla concorrente di
essere sottoposta sia alle prove di efficienza fisica sia agli
accertamenti sanitari. Infatti le preposte commissioni non potranno
in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovranno
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo
il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei
confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato
accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito procedera'
alla convocazione per sostenere le prove di efficienza fisica e gli
accertamenti sanitari in altra data compatibile con la definizione
delle graduatorie di cui al successivo art. 15. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, il citato
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito ne dara'
notizia alla Direzione generale per il personale militare che
escludera' le interessate dal concorso per l'impossibilita' di
procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando.
7. I concorrenti, qualora presentino un verbale di notifica di
idoneita' agli accertamenti psico-fisici nell'ambito di un concorso
per il reclutamento nell'Esercito, nei trecentosessantacinque giorni
precedenti la data di presentazione per l'effettuazione delle prove
di cui al presente articolo (tale verbale di notifica di idoneita',
dovra' riportare integralmente il profilo sanitario completo,
risultante da una selezione psico-fisica prevista nel corso di una
procedura di reclutamento della Forza armata, nell'ambito della quale
il candidato sia stato sottoposto ad accertamenti specialistici e
strumentali, altrimenti non potra' essere preso in considerazione ed
il candidato sara' sottoposto nuovamente a tutti gli accertamenti
previsti) dovranno presentare esclusivamente i seguenti documenti
sanitari:
a) certificato di cui al precedente comma 5, lettera a);
b) referti di cui al precedente comma 6, lettere a) e b);
c) il predetto verbale di notifica di idoneita'.
8. I certificati e i referti sanitari sopra indicati dovranno
essere prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini di
legge. La verifica degli stessi sara' effettuata, e quindi
verbalizzata, nel giorno stesso di presentazione per l'effettuazione
della prove di efficienza fisica a cura del personale del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, sentito il parere
tecnico del personale medico in servizio presso il medesimo Centro.
La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui ai
precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7, del presente articolo, comportera'
l'esclusione del concorrente dalle prove di efficienza fisica e
quindi dal concorso, fatta eccezione per quelli di cui al comma 5,
lettera f) e comma 6, lettera b). Si precisa, inoltre, che i
concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie dovranno presentare copia delle relative cartelle
cliniche. Detti documenti saranno acquisiti agli atti quale parte
integrante della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente
e, pertanto, non saranno restituiti. Qualora i certificati/referti di
cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 siano effettuati presso
strutture sanitarie accreditate con il SSN, sara' cura del
concorrente produrre anche attestazione, in originale, della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
9. Le prove di efficienza fisica, cui saranno sottoposti i
concorrenti, le prestazioni da conseguire e i relativi punteggi, sono
riportate nella tabella in allegato «G» che costituisce parte
integrante del presente decreto. Il mancato superamento, anche di uno
solo degli esercizi ivi indicati, determinera' il giudizio di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. L'esito delle prove
verra' comunicato seduta stante al concorrente.
10. I concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusassero
una indisposizione ovvero che lamentassero postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima
dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito il personale medico presente, adottera' le conseguenti
determinazioni, informandone la Direzione generale per il personale
militare. L'eventuale differimento ad altra data della effettuazione
delle prove non potra' essere, in nessun caso, successiva al
ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista
(estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a sostenere
le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
Allo stesso modo e con i medesimi effetti, i concorrenti che
dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di una delle prove,
dovranno interrompere l'esecuzione della prova stessa e farlo
immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il
personale medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni.
Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di
differimento o di ripetizione delle prove che pervenissero da parte
di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento le prove di
efficienza fisica. I concorrenti che non si presenteranno per
completare le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione, la
commissione attribuira' un giudizio di inidoneita' alle prove di
efficienza fisica saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi
dal concorso.
11. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro
il terzo giorno dalla conclusione delle medesime prove.

                               Art. 14 

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 9, comma
1 lettera c), agli accertamenti sanitari volti alla valutazione
dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in
servizio permanente.
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della
specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che
risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti
saranno giudicati inidonei e quindi esclusi dal concorso.
I medesimi concorrenti, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico di seguito specificato,
nonche' un'ulteriore dichiarazione di consenso informato al
protocollo vaccinale, secondo quanto riportato nell'allegato «H», che
costituisce parte integrante del presente decreto. Nella circostanza,
la commissione per gli accertamenti sanitari sospendera' il giudizio
e rinviera' ad altra data i concorrenti che all'atto della
presentazione vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le
quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi compatibili con i termini della procedura
concorsuale e comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data
non potra' essere successivo al ventesimo giorno decorrente dalla
data del provvedimento (estremi inclusi). Parimenti saranno rinviati
entro i medesimi tempi (venti giorni) coloro che dovranno fornire
ulteriori accertamenti diagnostici, copie di cartelle cliniche, ecc.,
che la commissione per gli accertamenti sanitari riterra' piu'
opportuni per poter esprimere il giudizio finale.
2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto
del Ministero della difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse,
detta commissione dovra', altresi', accertare il possesso da parte
dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici:
a) ai concorrenti che non siano militari in servizio nelle
Forze armate saranno verificati i parametri fisici: composizione
corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica edizione
2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle
premesse;
b) a tutti i concorrenti sara' verificata la funzionalita'
visiva: visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore alle 3 diottrie, anche per un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione, senso cromatico, campo visivo e
motilita' oculare normali accertati mediante visita oculistica. Senso
cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche o, in
difetto, alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di
trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi
funzionali e con integrita' del fondo oculare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' per tutti i concorrenti, ad eccezione di quelli
di cui al successivo lettera j), i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica e psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatinemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
trigliceridemia;
colesterolemia;
gamma GT;
dosaggio enzimatico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi
(G6PD). I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o
parziale dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e responsabilizzazione secondo il modello
riportato nell'Allegato «I» che costituisce parte integrante del
presente decreto;
g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool in
base all'anamnesi, alla visita medica diretta ed alla valutazione
degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di
sospetto, il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare
il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica
della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di
conferma mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente
medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale;
h) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per
la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva le
cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito
http://www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/Uniformi) o
siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere,
dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato «J» che
costituisce parte integrante del presente decreto;
j) i concorrenti, di cui al precedente art. 13, comma 7, gia'
giudicati idonei agli accertamenti sanitari nell'ambito di un
concorso della Forza armata nei trecentosessantacinque giorni
precedenti la data di presentazione presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, qualora presentino il relativo
verbale di notifica nonche' i documenti di cui al precedente art. 13,
comma 5, lettera a) e comma 6, lettere a) e b), la commissione per
gli accertamenti sanitari, verificata la suddetta documentazione,
procedera' esclusivamente a sottoporre gli stessi alla visita di cui
alle precedenti lettere g) ed h).
4. Saranno giudicati idonei i concorrenti non affetti da alcuna
delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare,
emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, a cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:

=====================================================================
| PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+

Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD, non puo' essere motivo di inidoneita' con
conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresi', i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell'Allegato «K»
che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 di
ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un
punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 delle predette
caratteristiche sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto,
il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti
sanitari sara' di punti 4,5.
6. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
commissariato dell'Esercito;
b) «non idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
commissariato dell'Esercito», con indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni e infermita' previste dal precitato art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte quelle malformazioni e infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
applicativo e il successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo
sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso.
9. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia
presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito - SM Ufficio reclutamento e concorsi,
specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che
dovra' essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata a
riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale
documentazione dovra' essere inoltrata, con le modalita' indicate al
precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei
termini e con le modalita' sopradescritte comportera' il rigetto
della sopracitata istanza di riesame. Nel caso di accoglimento
dell'istanza da parte del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito, il giudizio circa l'idoneita' fisica, sara'
espresso dalla competente commissione, a seguito di valutazione della
documentazione allegata all'istanza di riesame, ovvero, qualora
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita'
agli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 6, sara'
espresso dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1,
lettera e), a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di
ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, o che
siano risultati assenti alla convocazione, anche per causa di forza
maggiore, saranno esclusi dal concorso.
Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece,
i concorrenti riceveranno dal Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito la relativa comunicazione e il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari sara'
confermato.

                               Art. 15 

Accertamento attitudinale

1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della
commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d),
eseguito secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore
dell'Esercito, finalizzato a valutare le qualita' attitudinali e
caratteriologiche del concorrente. Detto accertamento consistera' in
una serie di prove attitudinali (batteria testologica, questionario
informativo ed intervista di selezione), volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un
proficuo inserimento nella Forza armata quale ufficiale del ruolo
normale. In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le
potenzialita' adattative, le aspettative professionali e gli aspetti
motivazionali del concorrente.
2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
uno dei seguenti giudizi che sara' comunicato seduta stante e per
iscritto all'interessato:
«idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
commissariato dell'Esercito»;
«non idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di
commissariato dell'Esercito», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso.
3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente
art. 14, comma 1 e comma 3, lettera g) e comma 9, non e' stato
espresso alcun giudizio perche' rinviati ad altra data dalla
commissione per gli accertamenti sanitari o perche' hanno formalmente
manifestato volonta' di presentare istanza di riesame, saranno
ammessi con riserva a completare l'accertamento attitudinale.
Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine
dell'accertamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso,
pertanto non saranno ammessi a sostenere il riesame degli
accertamenti sanitari ovvero riconvocati perche' rinviati ad altra
data dalla commissione per gli accertamenti sanitari. Se, invece,
saranno giudicati idonei al termine dell'accertamento attitudinale,
ma successivamente conseguiranno il giudizio di non idoneita' agli
accertamenti sanitari saranno comunque esclusi dal concorso,
indipendentemente dall'esito dell'accertamento attitudinale sostenuto
con riserva.
4. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli
accertamenti sanitari e agli accertamenti attitudinali dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro
il terzo giorno dalla conclusione dell'accertamento attitudinale di
cui al presente articolo.

                               Art. 16 

Prova orale e prova pratica

1. I concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nelle
prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari ed in quello
attitudinale riceveranno apposita comunicazione con messaggio di
posta elettronica, contenente l'indicazione della sede e della data
di svolgimento della prova orale e, nel concorso per il Corpo
sanitario, anche di quella pratica.
2. Per esigenze organizzative la prova pratica, prevista per i
soli partecipanti al concorso per il Corpo sanitario, verra'
effettuata solo qualora gli stessi abbiano superato la prova orale, e
potra' aver luogo in sede diversa da quella della prova orale.
Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi della prova orale e
di quella pratica, sono riportati al paragrafo 5 del gia' citato
allegato «B», ai paragrafi 5 e 6 del gia' citato allegato «C» e al
paragrafo 5 del gia' citato allegato «D».
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova
(cultura tecnico-professionale e cultura tecnico-militare) una
votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 17. Il punteggio
della prova risultera' dalla media dei voti riportati nei due
precitati gruppi di argomenti. La prova pratica, prevista solo nel
concorso per il Corpo sanitario, si intendera' superata se il
concorrente avra' riportato una votazione non inferiore a 18/30,
utile anch'essa per la formazione della relativa graduatoria di
merito.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo hanno chiesto
nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova
orale facoltativa di lingua straniera (una sola a scelta tra
francese, spagnolo, tedesco, arabo, persiano-farsi, portoghese, russo
e serbo-croato), con le modalita' riportate nei gia' citati allegati
«B», «C» e «D».
Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30/30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

                               Art. 17 

Graduatorie di merito

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva
commissione esaminatrice, nelle graduatorie finali di merito,
distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate
nel precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c). Tali
graduatorie, saranno formate secondo l'ordine del punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
a) la somma dei punteggi riportati nelle tre prove scritte;
b) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
c) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
d) l'eventuale punteggio attribuito negli accertamenti
sanitari;
e) il punteggio riportato nella prova orale;
f) il punteggio riportato nella prova pratica (solo nel
concorso per il Corpo sanitario);
g) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1
saranno approvate con distinti decreti dirigenziali e saranno
pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e, solo a titolo
informativo, nel sito web www.difesa.it, area siti di interesse, link
Concorsi e Scuole militari e nell'area pubblica del portale.
3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito
del concorso si terra' conto delle riserve di posti previste
nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti
per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti
agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria di
merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima.
4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie finali di
merito, qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1
risultasse non ricoperto per carenza di concorrenti idonei, si
procedera' alla loro devoluzione sulla base delle esigenze dello
Stato Maggiore dell'Esercito come appresso indicato:
il posto di cui alla lettera a), numero 1) eventualmente non
ricoperto potra' essere portato in aumento a quelli di cui alla
lettera b) numero 1), alla lettera a) numero 3), 2), 4) e 5), alla
lettera c) numero 1) e 2), lettera b) numero 2);
il posto di cui alla lettera a), numero 2) eventualmente non
ricoperto potra' essere portato in aumento a quelli della lettera b)
numero 1), lettera a) numero 3), 1), 4) e 5), lettera c) numero 1) e
2), lettera b) numero 2);
i posti di cui alla lettera a), numero 3) eventualmente non
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli della lettera
b) numero 1), lettera a) numero 2), 1), 4) e 5), lettera c) numero 1)
e 2), lettera b) numero 2);
i posti di cui alla lettera a), numero 4) eventualmente non
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli della lettera
a) numero 5), 3), 2) e 1), lettera b) numero 1), lettera c) numero
1), 2) e lettera b) numero 2);
il posto di cui alla lettera a), numero 5) eventualmente non
ricoperto potra' essere portato in aumento a quelli della lettera a)
numero 4), 3), 2) e 1), lettera b) numero 1), lettera c) numero 1),
2) e lettera b) numero 2);
i posti di cui alla lettera b), numero 1) eventualmente non
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli della lettera
a) numero 3), 2), 1) e 4), lettera c) numero 1), 2), lettera a)
numero 5), lettera b) numero 2);
il posto di cui alla lettera b), numero 2) eventualmente non
ricoperto potra' essere portato in aumento a quelli della lettera b)
numero 1), lettera a) numero 3), 2), 1), 4), lettera c) numero 1),
2), lettera a) numero 5);
i posti di cui alla lettera c), numero 1) eventualmente non
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli della lettera
c) numero 2), lettera b) numero 1), lettera a) numero 3), 2), 1), 4)
e 5), lettera b) numero 2);
i posti di cui alla lettera c), numero 2) eventualmente non
ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli della lettera
c) numero 1), lettera b) numero 1), lettera a) numero 3), 2), 1), 4)
e 5), lettera b) numero 2).
5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 del
presente articolo, nei decreti di approvazione delle graduatorie si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti
alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A
parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b)
e c) del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle predette
graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui al
precedente art. 2, nonche' delle disposizioni di cui al precedente
art. 1, commi 3 e 4 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

                               Art. 18 

Nomina

1. I concorrenti di cui al precedente art. 17, comma 6 saranno
nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo normale,
rispettivamente, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del
Corpo di commissariato dell'Esercito.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 3 del presente
decreto, nonche' al superamento del corso applicativo di cui al
successivo comma 4 del presente articolo.
3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto del Ministro
della difesa con il quale sara' conferita la nomina, mentre
l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio conseguito al
termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verra'
rideterminata al superamento del corso applicativo medesimo con le
modalita' di cui al successivo comma 7 del presente articolo.
4. Dopo la nomina gli ufficiali saranno invitati ad assumere
servizio, in via provvisoria, e frequenteranno, come prescritto
dall'art. 722, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico,
con le modalita' stabilite dallo Stato Maggiore dell'Esercito.
Gli stessi dovranno presentarsi presso l'Accademia militare,
piazza Roma n. 15, Modena, muniti di documento di riconoscimento
provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, della tessera sanitaria, nonche' del
certificato o del referto di cui al precedente art. 13, comma 5,
lettera f). Saranno, inoltre, sottoposti a visita medica
d'incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneita' al servizio militare, nonche' alle vaccinazioni
obbligatorie di cui al gia' citato art. 13, comma 5, lettera f). Se
militari in servizio dovranno presentarsi in uniforme.
La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della
presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di
cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che
avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del
corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma
comportera' la revoca della nomina.
5. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per
rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il
personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i
criteri e nei limiti indicati nel precedente art. 17, entro 1/12
della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei
secondo l'ordine della relativa graduatoria.
6. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente che, trovandosi in stato di gravidanza, non potra'
frequentare il corso applicativo, sara' rinviato al primo corso utile
successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria di merito del concorso e di
quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli ufficiali
appartenenti alle Forze di completamento si applicheranno le
disposizioni previste dall'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
8. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della
nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e
sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di
provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero
ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio
permanente.
9. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.

                               Art. 19 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere alle amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti, la conferma di quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso
medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per coloro
che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello
Stato.

                               Art. 20 

Esclusioni

1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno
soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente nei
ruoli normali dell'Esercito, di cui al precedente art. 1 del presente
decreto, saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale
per il personale militare.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero
dal corso applicativo, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti
dalla nomina a tenente in servizio permanente nei ruoli normali
dell'Esercito, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei
prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante
il corso, ovvero dopo la nomina.

                               Art. 21 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento
delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it;
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it -
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua
base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento
agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
Garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: Ricca

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