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UNIVERSITA' DI MACERATA

Concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.48 del 19/6/2007
Ente:UNIVERSITA' DI MACERATA
Località:Macerata  (MC)
Codice atto:07E03927
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/8/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Macerata,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227
del 29 maggio 2005;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, ed in particolare
l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 224 del 30 aprile 1999,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 270 del 22 ottobre 2004, «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto lo Statuto scuola di dottorato emanato con decreto
rettorale n. 1298 del 19 ottobre 2005;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di dottorato emanato
con decreto rettorale n. 806 del 21 ottobre 1999;
Viste le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato di ricerca, ciclo XXIII - anno solare 2008, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Macerata, avanzate
dalle strutture dell'Ateneo preposte all'attivita' di ricerca;
Visto il parere del Consiglio della Scuola di dottorato espresso
nella seduta del 18 aprile 2007;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione in data
11 maggio 2007, in merito alle proposte di istituzione dei corsi e
alla verifica dei requisiti di idoneita' delle strutture proponenti;
Vista la delibera del Senato Accademico in data 22 maggio 2007
relativa all'istituzione del ciclo XXIII dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Macerata;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data
25 maggio 2007 relativa all'istituzione e al finanziamento delle
borse di studio stanziate per il ciclo XXIII dei corsi di dottorato
di ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
di Macerata;
Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del bando relativo
all'indizione di pubblici concorsi per titoli ed esami, per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca ciclo XXIII, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Macerata;
 
Decreta
 
di emanare il seguente bando di concorso, per esami, per l'ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca.
Art. 1.
 
Istituzione
 
1. E' indetta presso l'Universita' di Macerata una selezione
pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (ciclo
XXIII) aa.ss. 2008/2010 in:
 
----> Vedere immagini da pag. 4 a pag. 6 <----
 
2. Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo
potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti
pubblici di ricerca e da qualificate strutture produttive private,
che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la
data di espletamento della prova scritta del concorso. Restando
comunque fermi i termini previsti dal successivo art. 2 comma 4 per
la presentazione delle domande di ammissione, l'eventuale aumento del
numero delle borse di studio sara' reso noto ai candidati, in sede di
esame, prima dell'espletamento della prova scritta.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione e domanda di partecipazione
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca istituiti
dall'Universita' di Macerata, senza limitazione di eta' e
cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea
quadriennale o laurea magistrale conseguito in Italia, ovvero di
titolo accademico equipollente conseguito presso universita'
straniere, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche.
2. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, i candidati in
possesso del titolo accademico conseguito all'estero, che non sia
gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta dell'equipollenza nella domanda di
partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei
documenti utili a consentire al Collegio dei docenti di pronunciarsi
sulla richiesta effettuata. A tal fine i candidati dovranno produrre:
a) copia del diploma di laurea in lingua originale e della sua
traduzione in lingua italiana;
b) dichiarazione di valore;
c) certificato in lingua originale e sua traduzione in lingua
italiana, contenente gli esami sostenuti e la relativa valutazione.
I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.
3. Altresi', previo superamento delle prove di ammissione,
possono accedere ai corsi di dottorato non coperti da borse anche
coloro che siano gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca.
4. La domanda di ammissione alla prove concorsuali per
l'iscrizione ai corsi, redatta in carta semplice, dovra' essere
compilata secondo lo schema riprodotto in calce al presente bando e
potra' essere consegnata a mano, o fatta pervenire all'Universita'
degli studi di Macerata - Area ricerca scientifica e alta formazione
- Ufficio scuola dottorato di ricerca, Piaggia dell'Universita' n. 11
- 62100 Macerata, entro il termine perentorio del 25 agosto 2007, ore
14 (non fa fede il timbro postale di partenza).
5. Alla domanda di partecipazione andra' allegata ricevuta del
versamento di Euro 15,00 quale contributo spese concorsuali, da
effettuarsi nel seguente modo: sul c/c bancario n. 10250 intestato
all'Universita' degli studi di Macerata presso tutti gli sportelli
Banca delle Marche S.p.A. oppure tramite bonifico bancario sul c/c
n. 18057, CIN G, ABI 06055, CAB 13401 presso tutti gli altri Istituti
di Credito indicando nella causale di versamento «contributo spese
concorsuali dottorato».
6. Per i corsi di dottorato che richiedono la presentazione di
documentazione accessoria (progetti di ricerca, pubblicazioni, tesi
di laurea, ecc.), decorsi tre mesi dalla pubblicazione della
graduatoria di merito i candidati dovranno provvedere, a loro spese,
al ritiro dei titoli e delle documentazioni presentate. Trascorso
tale periodo, l'Universita' di Macerata non potra' piu' essere
ritenuta in alcun modo responsabile della suddetta documentazione.
7. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati
portatori di handicap dovranno inoltrare, ai sensi della legge
25 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni,
esplicita richiesta riguardo l'ausilio necessario nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento del concorso.
8. Ogni domanda di partecipazione potra' fare riferimento ad un
unico corso di dottorato.
9. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelli prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni
richieste, dell'opzione del corso di dottorato cui il candidato
intende concorrere, nonche' quelle presentate oltre il temine
indicato al comma 4 del presente articolo.
10. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita'
per la dispersione di comunicazioni che dipenda da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato,
oppure da inesatta o tardiva comunicazione del cambiamento degli
stessi, o per disguidi postali o telegrafici ad essa comunque non
imputabili.
11. Il presente bando vale come convocazione per le prove di
ammissione ai corsi di dottorato.

                               Art. 3.
 
Commissione giudicatrice
 
1. Il Rettore nomina con proprio decreto le commissioni
incaricate delle valutazioni comparative dei candidati ai fini
dell'ammissione ai corsi. Le commissioni sono composte da tre docenti
e ricercatori di ruolo, piu' un supplente, anche di altri Atenei
italiani, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali
si riferisce il corso, proposti dai coordinatori di ciascun dottorato
di ricerca, sentito il Collegio dei docenti.
2. Le commissioni possono essere integrate da non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti
e' obbligatoria qualora il corso di dottorato sia attivato in
convenzione con soggetti pubblici o privati o in concorso con altre
universita' italiane o straniere.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di
cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le
modalita' di ammissione saranno definite secondo quanto previsto
negli accordi stessi.
4. Nel caso in cui le designazioni non fossero effettuate entro i
termini fissati, alle stesse provvedera' il rettore. La presidenza
della commissione e' assunta dal professore di I fascia piu' anziano
in ruolo; a parita', dal piu' anziano di eta'.
5. Le commissioni operano assicurando una idonea valutazione
comparativa dei candidati. I verbali relativi agli atti del concorso,
sottoscritti da tutti i commissari, dovranno essere depositati presso
il competente ufficio dell'amministrazione.

                               Art. 4.
 
Procedura di selezione
 
1. L'ammissione ai corsi di dottorato di cui all'art. 1 avviene
previo superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare
la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica. Dovra' altresi' essere verificata, se necessario
con l'ausilio di un esperto che rediga un giudizio scritto, la
conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.
2. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire idoneo
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle prove di
ammissione sara' considerata come rinuncia al concorso.
3. La procedura di selezione consiste in una prova scritta su
argomenti afferenti alle materie del dottorato ed in un colloquio,
comprensivo della conoscenza delle lingua straniera indicata dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso.
4. In relazione alle qualita' accertate, la commissione
attribuira' a ciascun candidato fino a 60 punti, di cui fino a 30
punti per la prova scritta e fino a 30 punti per la prova orale. Ai
fini della determinazione del punteggio ciascun commissario
attribuira' al candidato fino a 10 punti per prova.
5. La commissione determina nella riunione preliminare al
concorso, il tempo a disposizione dei candidati per l'espletamento
della prova scritta, nonche' l'utilizzo di strumenti di supporto
(dizionari, codici di diritto, ecc.).
6. Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia
conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; la
commissione giudicatrice rendera' noto ai candidati l'esito della
prova scritta prima dello svolgimento del colloquio.
7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 20/30.
8. Al termine delle prove di esame la commissione giudicatrice
redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il
punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e compila la
graduatoria generale di merito. Quest'ultima, espressa in
sessantesimi, e' formata in ordine decrescente, sulla base della
sommatoria dei punteggi conseguiti nelle singole prove. Ai primi
classificati in possesso dei requisiti previsti verra' assegnata,
entro i limiti delle disponibilita', una borsa di studio.
9. A parita' di punteggio sara' prediletto il miglior risultato
conseguito alla prova scritta.
10. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi
al rettore a cura del presidente della commissione giudicatrice.

                               Art. 5.
 
Adempimenti specifici per singoli corsi
 
1. Adempimenti particolari sono previsti per i seguenti corsi di
dottorato di ricerca:
a) diritto internazionale e dell'U.E. (corso a carattere
residenziale): il candidato dovra' presentare un progetto di ricerca
(da far pervenire al competente ufficio entro dieci giorni precedenti
la data della prova scritta) che costituira' elemento concorrente con
la prova orale per la valutazione;
b) interpretazione e filologia dei testi letterari e loro
tradizioni culturali: il candidato dovra' presentare lo schema di un
progetto di ricerca che intenderebbe svolgere nel corso di dottorato,
nonche' un riassunto della tesi di laurea, (ciascuno di circa 3000
caratteri), da far pervenire al competente ufficio entro dieci giorni
precedenti la data della prova scritta;
c) lingue e letterature comparate: il candidato dovra'
dimostrare conoscenza approfondita (scritta e orale) di una lingua
straniera e abilita' di lettura e traduzione di una seconda lingua
straniera; e' richiesta la conoscenza di tre letterature compresa
quella italiana. E' richiesta, altresi', pena l'esclusione, la
presentazione di un progetto di ricerca (da far pervenire al
competente ufficio entro dieci giorni precedenti la data della prova
scritta). I dottorandi sono infine tenuti a svolgere, durante i tre
anni di corso, un totale di sei mesi all'estero per le ricerche
connesse allo svolgimento della tesi di dottorato;
d) poesia e cultura greca e latina in eta' tardoantica e
medievale: la prova scritta consistera' nella traduzione italiana con
commento di un testo greco o latino di eta' tardoantica o medievale;
sara' consentito l'utilizzo del vocabolario;
e) storia della filosofia: il candidato dovra' presentare un
progetto di ricerca che intenderebbe svolgere nel corso di dottorato,
nonche' un abstract della tesi di laurea da far pervenire al
competente ufficio entro dieci giorni precedenti la data della prova
scritta;
f) il corso di dottorato in diritto e processo penale e'
organizzato in due curricula:
diritto penale cui e' riservata una borsa di studio;
processo penale cui e' riservata una borsa di studio;
g) il corso di dottorato in E-learning, knowledge management
and psychology of communication e' organizzato in due curricula:
E-learning and knowledge management, cui sono riservate tre
borse di studio;
Psychology of communication, cui sono riservate due borse di
studio,
il candidato dovra' presentare un progetto di ricerca coerente al
curricula prescelto da far pervenire entro dieci giorni precedenti la
prova scritta e che costituira' elemento di valutazione concorrente
con la prova orale;
h) corso di dottorato internazionale in La tradizione europea
del pensiero economico: il candidato dovra' presentare, unitamente
dalla domanda di partecipazione al concorso, il curriculum vitae, la
copia della tesi di laurea, le pubblicazioni ed ogni altro titolo
ritenuto idoneo alla selezione. E' altresi' richiesta la buona
conoscenza della lingua inglese e la conoscenza di base di almeno
un'altra lingua straniera tra le seguenti: francese, tedesco e
spagnolo. Il titolo di dottore di ricerca sara' rilasciato a
condizione che il dottorando abbia svolto la propria attivita' di
ricerca sotto la supervisione e responsabilita' di due tutors,
nonche' lo svolgimento di congrui periodi di studio all'estero,
presso uno o piu' centri di ricerca delle universita' straniere
consorziate: Universite' Paris X - Nanterre (Francia); Universidad de
Zaragoza (Spagna); Universidad de Barcelona (Spagna); Universität
Erfurt (Germania);
i) corso di dottorato internazionale italo-tedesco in Teoria
dei sistemi e sociologia dei processi normativi e culturali: il
candidato dovra' presentare, unitamente alla domanda di
partecipazione al concorso, il curriculum vitae, la copia della tesi
di laurea, le eventuali pubblicazioni ed ogni altro titolo ritenuto
idoneo per la valutazione. Il candidato, inoltre, dovra' presentare
un progetto di ricerca, da far pervenire al competente ufficio entro
dieci giorni precedenti la data della prova scritta.
E' altresi' richiesta la buona conoscenza di una delle seguenti
lingue straniere: tedesco e inglese. Il titolo di dottore di ricerca
sara' rilasciato a condizione che il dottorando abbia svolto la
propria attivita' di ricerca sotto la supervisione e responsabilita'
di due tutors, nonche' lo svolgimento di attivita' di ricerca
all'estero per un periodo pari ad un anno, presso uno o piu' centri
di ricerca inclusa l'Universita' consorziata di Lueneburg.
Le prove concorsuali avranno luogo contemporaneamente, secondo il
calendario pubblicato nel presente bando, sia presso l'Universita'
degli studi di Macerata, sede amministrativa del corso, che presso
l'Ateneo consorziato di Lueneburg dove operera' una sottocommissione.
La prova orale avra' luogo in videoconferenza. Le modalita' operative
per la selezione a distanza dei candidati che sceglieranno la sede
tedesca saranno riportate nei verbali redatti dalla commissione.
2. L'ufficio competente al ricevimento della documentazione
integrativa sopra descritta e' il seguente: Universita' degli studi
di Macerata, area ricerca scientifica e alta formazione, ufficio
scuola dottorato di ricerca, Piaggia dell'Universita' n. 11 - 62100
Macerata.

                               Art. 6.
 
Ammissione ed iscrizione ai corsi di dottorato
 
1. Il rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli
atti concorsuali ed approva, per ciascun corso di dottorato, la
graduatoria generale di merito. Sono dichiarati vincitori i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito in possesso dei
requisiti richiesti dal presente bando di concorso.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ciascun dottorato. I vincitori dei singoli concorsi
decadono qualora non esprimano la propria accettazione entro il
termine perentorio comunicato dall'amministrazione. In tal caso gli
subentra il candidato successivo secondo l'ordine della graduatoria.
3. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato
mediante comunicazione scritta da inoltrare all'ufficio scuola
dottorato di ricerca, Piaggia dell'Universita' n. 11 - 62100
Macerata.
4. In caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della
borsa di studio prima dell'immatricolazione al corso, la borsa viene
assegnata al successivo in graduatoria che presenti i requisiti
necessari, in caso contrario la borsa resta in economia
dell'amministrazione.
5. I candidati risultati idonei dovranno presentare o far
pervenire all'area ricerca scientifica e alta formazione, ufficio
scuola dottorato di ricerca, Piaggia dell'Universita' n. 11 - 62100
Macerata, entro il termine che verra' agli stessi comunicato
dall'amministrazione, la seguente documentazione:
a) domanda di immatricolazione in bollo redatta su apposito
modulo predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul sito web
all'indirizzo: http://celfi.unimc.it/sda, al link modulistica - area
dottorandi - iscrizione;
b) certificato di laurea;
c) ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi ovvero, in caso di iscrizione in
condizione di titolarita' di borsa di studio o di esenzione dal
pagamento delle tasse, ricevuta del versamento della rata unica
comprensiva la tassa regionale per il diritto allo studio e
dell'assicurazione civile obbligatoria;
d) una fotografia in formato tessera;
e) fotocopia del documento di identita' in corso di validita'
sottoscritta dal titolare;
f) fotocopia del codice fiscale.
6. Nella domanda di immatricolazione il candidato risultato
vincitore dovra' dichiarare:
di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o
di laurea magistrale, a corsi di master universitari, a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
di non svolgere attivita' di lavoro a tempo indeterminato e di
impegnarsi, qualora intenda intraprendere un'attivita' lavorativa
anche se occasionale o di breve durata, a richiedere l'autorizzazione
preventiva al Collegio dei docenti
oppure
di impegnarsi a richiedere al Collegio dei docenti
l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato;
l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione con
l'indicazione della denominazione.
7. Il candidato che risulta assegnatario della borsa di studio
dovra' espressamente dichiarare:
di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per la frequenza di un corso di
dottorato;
di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi;
di possedere un reddito personale lordo non superiore a
Euro 15.000,00.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni del
vincitore. Qualora da tali controlli emerga la non veridicita' di
quanto dichiarato, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle false dichiarazioni.

                               Art. 7.
 
Borse di studio
 
1. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54
al lordo delle ritenute di legge, assoggettato al contributo
previdenziale I.N.P.S. previsto dalla normativa vigente. Alle borse
di studio si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
2. Ai primi classificati nella graduatoria degli ammessi con
punteggio almeno pari o superiore a 54/60 verra' assegnata, secondo
l'ordine definito dalla graduatoria e fino alla concorrenza delle
borse disponibili, una borsa di studio.
3. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' annuale e
potra' essere confermata in caso di superamento delle prove annuali
di verifica del lavoro svolto, effettuate dal Collegio dei docenti.
4. La cadenza del pagamento della borsa di studio sara'
bimestrale posticipato, a partire dall'inizio dell'attivita' del
corso previa attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore
del corso.
5. L'importo della borsa di studio puo' essere aumentato per
l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50% per
un periodo massimo di sei mesi nell'arco del triennio, elevabile fino
ad un anno su proposta motivata del Collegio dei docenti.
6. La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di
qualsiasi genere tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di formazione e di ricerca dei borsisti.
7. La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito
personale lordo superiore a Euro 15.000,00.
8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
9. La borsa di studio viene automaticamente revocata in caso di
mancato superamento delle prove annuali di verifica del lavoro
svolto, effettuate dal Collegio dei docenti. In caso di rinuncia
volontaria a proseguire il corso, l'interessato e' tenuto a darne
comunicazione all'amministrazione e l'erogazione dell'eventuale borsa
di studio e' mantenuta fino alla data dell'interruzione.
10. Gli assegnatari di borsa di studio saranno esentati dal
pagamento delle tasse di iscrizione.
11. Ai titolari di borsa di studio si applicano le disposizioni
di cui al comma 1 del successivo art. 8.
12. Il godimento della borsa esclude nel modo piu' categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.

                               Art. 8.
 
Contributi e tasse di iscrizione
 
1. Tutti i dottorandi iscritti regolarmente ai corsi saranno
tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio
(Euro 90,00) e del premio assicurativo obbligatorio (Euro 10,00), per
un totale complessivo di Euro 100,00 da versare all'atto di
immatricolazione a ciascun anno di corso.
2. Le tasse di iscrizione per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissati in Euro 1.132,92 per ciascun anno di corso da versare in
due rate: la prima contestualmente all'immatricolazione dell'importo
di Euro 616,46 comprensiva della tassa regionale per il diritto allo
studio e dell'assicurazione obbligatoria; la seconda dell'importo di
Euro 516,46 entro il 31 marzo 2008.

                               Art. 9.
 
Esenzione dal pagamento tasse
 
1. I candidati ammessi ai corsi che in sede di concorso hanno
conseguito il punteggio pari o superiore a 50/60 unitamente al
requisito del reddito personale lordo non superiore a Euro 15.000,00
saranno esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione. Tali
requisiti dovranno permanere per reiterare l'esonero negli anni
successivi.
2. Ai dottorandi esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione
si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8.

                              Art. 10.
 
Dipendente pubblico
 
1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi
di studio senza assegni per il periodo di durata del corso. In caso
di ammissione a corsi di dottorato senza borsa di studio, ovvero di
rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.

                              Art. 11.
 
Impegni, incompatibilita' e diritti dei dottorandi
 
1. Gli iscritti ai corsi di dottorato frequentano i corsi e
compiono continuativamente le attivita' di studio e di ricerca nelle
strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' programmate dal
Collegio dei docenti.
2. La durata del corso coincide con l'anno solare (1° gennaio -
31 dicembre).
3. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile con la
contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, ai
corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri
corsi di dottorato. E' possibile una deroga nel caso in cui, all'atto
dell'immatricolazione, il dottorando sia in difetto del solo esame
finale di altro corso, relativo all'anno accademico precedente a
quello di iscrizione al dottorato.
4. L'attivita' di dottorato e' di norma incompatibile con impegni
di lavoro. A richiesta del dottorando il Collegio dei docenti,
accertato che l'impegno lavorativo non pregiudichi lo svolgimento
dell'attivita' di studio e di ricerca, in casi particolari, con
adeguata motivazione, puo' consentire al dottorando che abbia impegni
di lavoro, di frequentare il corso di dottorato.
5. E' prevista l'esclusione dal corso in caso di mancata
iscrizione agli anni successivi al primo entro il termine comunicato
dall'amministrazione e, su decisione motivata del Collegio dei
docenti, nel caso di:
giudizio negativo del Collegio dei docenti al termine dell'anno
di frequenza;
assenze prolungate e ingiustificate;
giudizio di non ammissione all'esame finale.
6. Il dottorando, inoltre, puo' essere escluso dal corso di
dottorato su circostanziata proposta del Collegio dei docenti per
gravi e documentati motivi.
7. La frequenza dal dottorato puo' essere sospesa per:
a) gravidanza e maternita' ai sensi della legge 8 marzo 2000,
n. 53;
b) gravi e documentate ragioni di salute;
c) gravi motivi personali.
8. Nel caso in cui la sospensione sia equivalente ad un anno, il
pagamento delle tasse e contributi, nonche' l'erogazione della borsa
di studio sono sospesi per pari periodo. In tal caso il dottorando
viene ammesso allo stesso anno di corso per l'anno successivo.
9. Per periodi di sospensione di breve durata, e comunque non
superiore a sei mesi, e' data la possibilita' al dottorando di
recuperare il periodo di frequenza non effettuato, su parere
favorevole del Collegio dei docenti. Quest'ultimo potra' proporre
all'amministrazione una proporzionale decurtazione dell'importo
annuale della borsa. Nei casi di cui alla lettera a) e b) del
presente articolo, la richiesta di sospensione deve essere presentata
all'amministrazione, corredata di certificato medico. Per le ragioni
di cui al punto c) la richiesta di sospensione viene presentata al
Collegio dei docenti che su di essa decide motivatamente e ne da'
comunicazione all'amministrazione.
10. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 della legge n. 210/1998, puo'
essere consentita ai dottorandi una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa a carattere seminariale. L'attivita'
didattica dovra' essere attinente all'area di afferenza del dottorato
e non deve compromettere l'attivita' di formazione del dottorando. La
collaborazione didattica e' facoltativa e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
11. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra'
all'amministrazione il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione. In particolare i dottorandi sostengono prove di
verifica utili ad accertare la capacita' a intraprendere e proseguire
l'attivita' di ricerca.
12. Qualora i dottorandi abbiano sostenuto presso altre
Universita', anche straniere, esami equipollenti a quelli previsti
nel corso di dottorato, essi possono essere esentati da tutti o da
alcuni degli esami.
13. E' favorita la frequenza presso istituzioni, enti,
laboratori, ecc. all'estero, previa autorizzazione da parte del
coordinatore e/o del Collegio dei docenti. Al termine del periodo
svolto all'estero il dottorando presentera' la documentazione e la
certificazione rilasciata dalla struttura straniera presso cui si e'
svolta la ricerca, per comprovare il periodo effettivamente svolto
all'estero. L'aumento del 50% della borsa di studio viene erogato al
rientro del dottorando in sede, su autorizzazione del coordinatore
del corso previa valutazione delle attivita' svolte.
14. L'Universita' degli studi di Macerata garantisce, nel periodo
di frequenza del dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e
responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si
riferiscono al corso.

                              Art. 12.
 
Esame finale e conseguimento del titolo
 
1. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi di Macerata, si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta nell'anno immediatamente successivo.
2. Le commissioni giudicatrici per l'esame finale, nominate dal
rettore sentito il Collegio dei docenti, sono composte da tre membri
scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo,
specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono
appartenere ad altre Universita', anche straniere, non partecipanti
al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.
La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti
appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche
straniere.
3. Nel caso in cui il corso sia suddiviso in piu' curricula il
coordinatore, sentito il Collegio dei docenti, puo' proporre la
costituzione di piu' commissioni giudicatrici.
4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi
internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
5. Le commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non
oltre il trentesimo giorno successivo alla conclusione del corso di
dottorato. Una volta costituite entro i termini indicati, le
commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le loro valutazioni
entro i successivi novanta giorni.
6. Al termine dei propri lavori, la commissione giudicatrice
redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei
giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e
sull'esito dei colloqui. Le proposte di rilascio del titolo di
dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.
7. La tesi puo' essere redatta anche in lingua straniera previa
autorizzazione del Collegio dei docenti o se richiesto dalle
convenzioni stipulate nell'ambito di dottorati internazionali e
co-tutela di tesi.
8. L'elaborato deve essere previamente esaminato e valutato dal
Collegio dei docenti che delibera l'ammissione del dottorando alla
discussione finale entro il 31 dicembre di ciascun anno.
9. Entro il 31 gennaio i dottorandi ammessi all'esame finale
debbono depositare presso l'amministrazione una copia cartacea e tre
copie su supporto ottico (DVD o CD-Rom) della tesi dottorale,
unitamente alla domanda di ammissione all'esame finale redatta in
carta legale.
10. La nomina della commissione e la data dell'esame finale sono
comunicate ai candidati a mezzo raccomandata. I candidati, non appena
abbiano notizia dall'amministrazione, almeno quindici giorni prima
della data stabilita, debbono provvedere ad inviare a ciascun
componente la commissione giudicatrice una copia della tesi in
formato cartaceo, accompagnata da una relazione scritta del Collegio
dei docenti.
11. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nei termini previsti, il rettore, su proposta motivata del
Collegio dei docenti puo', per una sola volta, prorogare di un anno
il termine per la domanda di ammissione alla discussione finale. Al
fine di ottenere la proroga il candidato deve presentare entro il
30 novembre apposita domanda motivata al Collegio dei docenti il
quale puo' accogliere o respingere la richiesta.
12. In caso di mancata attivazione del corso nel ciclo
successivo, il rettore puo' autorizzare il candidato a sostenere
l'esame in altra sede universitaria purche' presso quest'ultima sia
stata nominata una commissione giudicatrice appartenente ai medesimi
settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato di ricerca in
questione.
13. La proroga non da' titolo alla fruizione della borsa di
studio ne' al pagamento delle tasse e contributi, e non comporta
alcun onere economico per l'Universita'.
14. Qualora il candidato non possa per malattia o forza maggiore
sostenere l'esame finale nella data fissata, potra' chiedere al
rettore di poter sostenere l'esame in altra data con la medesima
commissione ovvero presso altra sede, tenuto conto delle particolari
circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento della prova.
15. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal
diritto di sostenere l'esame finale.
16. Il titolo e' rilasciato dal rettore dell'Universita' che, a
richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
Successivamente al rilascio del titolo, l'Universita' medesima cura
il deposito della tesi finale, presso le biblioteche nazionali di
Roma e Firenze. La Scuola di dottorato stabilisce i criteri per la
pubblicazione delle tesi dottorali sull'archivio digitale di Ateneo.
17. L'Universita' assicura la pubblicita' degli atti delle
procedure di valutazione, ivi comprese le valutazioni dei singoli
candidati.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(«Codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio scuola
dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Macerata e
trattati per le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale
procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La
comunicazione di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture amministrative dell'Universita' degli studi di Macerata e
agli enti direttamente interessati alla posizione giuridica ed
economica dei candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conforme alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                              Art. 14.
 
Responsabile del procedimento amministrativo
 
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento
amministrativo per il concorso e' la dott.ssa Cinzia Raffaelli,
ufficio scuola dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di
Macerata, Piaggia dell'Universita' n. 11 - 62100 Macerata
(Tel. 0733.2582843; e-mail: c.raffaelli@ unimc.it; fax 0733.2582677).

                              Art. 15.
 
Norme finali
 
1. Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia e dal
regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Universita' degli
studi di Macerata.
2. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita'
e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Sara', inoltre, reso pubblico per via telematica
sul sito web: http://celfi.unimc.it/sda.> Macerata, 4 giugno 2007
Il rettore: Sani

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