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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in
impresa, Stato e mercato - XVIII ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.56 del 18/7/2003
Ente:UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Località:-
Codice atto:03E04099
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:18/8/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del
3 ottobre 1997;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999,
relativo al regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 200
del 21 dicembre 2001, nonche' le successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la proposta avanzata dal collegio dei docenti del dottorato
di ricerca in impresa, Stato e mercato, relativa al rinnovo del corso
di dottorato di ricerca - XVIII ciclo, con sede amministrativa presso
questa Universita';
Visto il parere del nucleo di valutazione interna dell'8 maggio
2002;
Vista la delibera del senato accademico del 19 luglio 2002 con la
quale viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
XVIII ciclo e la ripartizione delle relative borse;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca in impresa, Stato e mercato
dell'Universita' della Calabria relativo al XVIII ciclo.
Per il sopra citato dottorato di ricerca vengono indicati i posti
complessivi messi a concorso, la durata, il numero delle borse di
studio.
Impresa, Stato e mercato.
Sede amministrativa: Universita' della Calabria - Dipartimento di
organizzazione aziendale e amministrazione pubblica.
Posti: 4.
Borse di studio d'Ateneo: 2:
un posto con borsa ed un posto senza borsa - area economica;
un posto con borsa ed un posto senza borsa - area giuridica.
Campi di ricerca: economico; giuridico-pubblicistico.
Durata: tre anni.
Il campo di ricerca va indicato nella domanda di partecipazione.
Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal
successivo art. 5 per la presentazione delle domande di ammissione, i
posti assegnati a ciascun corso di dottorato potranno essere
aumentati a seguito di appositi finanziamenti che si rendessero
disponibili dopo l'emanazione del presente bando. I posti aggiuntivi
saranno, in ogni caso, assegnati solo in presenza dell'atto di
convenzione stipulato con l'ente finanziatore.
L'eventuale aumento delle borse di studio puo' determinare
l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso, per un
numero di posti pari all'aumento del numero delle borse.
Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di
ricerca, dovra' essere assicurata la copertura finanziaria per il
periodo della borsa e stipulata apposita convenzione con il
dipartimento cui afferiscono i docenti che mettono a disposizione i
propri fondi (decreto rettorale n. 200 del 21 dicembre 2001).

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'accesso ai corsi
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, coloro che
siano in possesso di laurea ovvero titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
2. I cittadini stranieri in possesso di titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno fare espressa
richiesta di equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato al quale
intendono concorrere) nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti, tradotti e legalizzati
dalle competenti rappresentanze italiane secondo le vigenti
disposizioni in materia per gli studenti stranieri, utili a
consentire al collegio dei docenti di dichiarare l'equipollenza.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita
all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
4. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta
«con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena di
decadenza, autocertificazione del diploma di laurea almeno cinque
giorni prima della data fissata per la prova di ammissione.

                               Art. 3.
 
Titolari di assegni di ricerca
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca. I posti relativi sono da
ritenersi in soprannumero rispetto a quelli indicati all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                               Art. 4.
 
Dipendente pubblico
 
Ai sensi dell'art. 52, comma 57, della legge 21 dicembre 2001,
n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, il dipendente pubblico puo'
porsi in aspettativa conservando il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.

                               Art. 5.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo
il modello allegato al presente bando di cui fa parte integrante (non
saranno accolte domande che non riportino tutti i dati richiesti)
corredata da tre etichette adesive, con indicato: nome, cognome e il
domicilio eletto agli effetti del concorso, indirizzata al rettore
dell'Universita' della Calabria - via Pietro Bucci - edificio
amministrazione - 87036 Arcavacata di Rende (Cosenza), va spedita a
mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e'
fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante.
Saranno inammissibili le domande inviate a mezzo posta oltre il
termine di scadenza.
Saranno, inoltre, inammissibili le domande prive di
sottoscrizione.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile,
sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza (a macchina o in stampatello) sotto la personale
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico), e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda indicando il campo di ricerca qualora il dottorato
preveda una suddivisione delle borse per campi di ricerca;
c) ogni domanda potra' far riferimento ad un unico corso di
dottorato;
d) la cittadinanza;
e) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata conseguita o si presume verra'
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
universita' straniera, nonche' la data e il numero del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza;
f) l'eventuale assegno di ricerca di cui e' titolare;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) di indicare le lingue straniere conosciute;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza, e/o del recapito;
l) di essere o non dipendente da pubblica amministrazione;
m) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione,
ad un corso di formazione, ad un master, e in caso affermativo
manifestare l'impegno a sospenderne la frequenza prima dell'inizio
del corso.
4. L'amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatte indicazioni della residenza e del recapito e della posta
elettronica da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione
stessa.

                               Art. 6.
 
Prove di ammissione ai corsi
 
1. L'esame di ammissione al corso, di norma, consiste in una
prova scritta e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
2. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
3. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Universita' della
Calabria nei locali che saranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
4. Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno,
del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato
agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
inviata quindici giorni prima della data fissata per la prova.
5. La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata, che sara' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta, almeno quindici giorni prima della data fissata per
la prova medesima.
La commissione giudicatrice in sede di prova scritta potra'
proporre ai candidati di derogare al preavviso dei quindici giorni,
per la convocazione alla prova orale. Tale procedura sara' attuabile
solo nel caso in cui tutti i candidati presenti accettino tramite
dichiarazione sottoscritta.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta di identita',
o qualunque altro valido documento di riconoscimento.

                               Art. 7.
 
Commissioni giudicatrici
 
1. Per ciascun corso di dottorato di ricerca e' nominata dal
rettore un'apposita commissione giudicatrice incaricata della
valutazione comparativa dei candidati, composta di tre membri scelti
tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri scelti
nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
2. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
3. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
5. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso il quale si e' svolta la prova, nonche'
all'albo ufficiale dell'Universita'.
6. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
7. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di posti e di
borse per campi di ricerca, la commissione dovra' compilare distinte
graduatorie.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi
 
1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
In presenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
2. Nel caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
3. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se
il corso di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.
4. Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca puo'
porsi, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato,
in aspettativa per motivi di studio.
5. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di
formazione, ad un master, ammessi al dottorato di ricerca hanno
l'obbligo di sospendere la frequenza fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.
6. Saranno titolari delle borse di studio, i candidati collocati
in posizione utile nelle graduatorie di merito e per un numero pari
alle borse finanziate dall'Ateneo o dagli enti esterni o da fondi di
ricerca.

                               Art. 9.
 
I s c r i z i o n e
 
I candidati che avranno superato le prove di concorso, collocati
nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti disponibili
per ciascun dottorato, dovranno presentare o far pervenire alla
segreteria studenti dell'Universita' della Calabria entro il termine
di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore per i cittadini italiani, mentre per cittadini stranieri,
autocertificazione del diploma che ha consentito loro l'ammissione
all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle
universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea con indicazione
della sede di conseguimento e della votazione riportata negli esami
finali;
e) autocertificazione di non essere iscritto/a ad una scuola di
specializzazione, ad un corso di formazione, ad un master, e in caso
affermativo manifestare l'impegno a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del corso;
f) impegno scritto, qualora intenda intrapendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne previa
comunicazione all'amministrazione universitaria e a non iniziare le
predette attivita' senza aver prima acquisito la prescritta
autorizzazione del collegio dei docenti;
g) dichiarazione (in carta libera) circa l'eventuale dipendenza
da pubblica amministrazione e, in caso affermativo, opzione della
fruizione o meno della borsa di studio;
h) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
i) tassa di iscrizione.
I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I cittadini italiani e stranieri che intendono fruire della borsa
di studio di cui al successivo art. 10 del presente bando, dovranno
produrre, previa richiesta da parte dell'amministrazione
universitaria, autocertificazione sul reddito personale complessivo
annuo.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del
candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le
condizioni di cui al successivo punto 4 dell'art. 10.
Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 
1. Ai primi candidati posizionatisi in graduatoria e' conferita
la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse
disponibili. I rimanenti idonei ammessi su posti senza borsa possono
partecipare al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti,
mediante il pagamento delle tasse e dei contributi. I titolari di
assegno di ricerca sono ammessi in soprannumero al corso di
dottorato, con le modalita' di cui all'art. 3 e al punto 4
dell'art. 8 del presente bando.
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito annuo
personale complessivo non superiore a Euro 12.911,42 sara' conferita,
ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una borsa di
studio il cui importo e' pari a Euro 10.561,54 al lordo degli oneri
previdenziali e assistenziali anche a carico dell'amministrazione.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso.
Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.
La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e'
bimestrale.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della
durata del corso degli studi.
Per periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei
mesi e' necessario il parere favorevole del collegio dei docenti; per
periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore
3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione
comparativa di merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.

                              Art. 11.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
dovranno presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e
le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la
conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.
3. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato ed e'
obbligato a restituire l'eventuale borsa di studio percepita
nell'anno in corso fino al momento dell'abbandono.
4. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.
5. I dottorandi con borsa di studio possono rinunciare al
proseguimento della borsa di studio e chiedere al collegio dei
docenti di formulare un programma per proseguire la loro attivita'
formativa fino al conseguimento del titolo, anche in un tempo
superiore a quello stabilito per i corsi normali, comunque non
superiore alla durata fissata nel bando di concorso incrementata di
un anno, escluso l'anno di eventuale proroga per la redazione e
presentazione della tesi o per l'espletamento dell'esame finale per
il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

                              Art. 12.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Il dottorando vincitore della borsa di studio e' preventivamente
esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione, con esclusione
della tassa di assicurazione contro gli infortuni.
Il dottorando vincitore di un posto senza borsa e' tenuto al
pagamento dei contribuiti per l'accesso e la frequenza ai corsi e
della tassa di assicurazione contro gli infortuni.

                              Art. 13.
 
Modalita' per il conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.

                              Art. 14.
 
Trattamento dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Calabria, per le finalita' di
gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca
dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della
citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                              Art. 15.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Arcovacata di Rende, 8 luglio 2003
Il rettore: Latorre

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