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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorsi pubblici, distrettuali, per esami, per la copertura di
quattrocentoquarantatre posti vacanti nella figura professionale di
ufficiale giudiziario, area funzionale C - posizione economica C1 del
personale del Ministero della giustizia - Amministrazione
giudiziaria, disponibili negli uffici notificazioni, esecuzioni e
protesti.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.98 del 13/12/2002
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:02E09733
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:443
Scadenza:13/1/2003
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato e
successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro" e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "norme per il
diritto al lavoro dei disabili";
Visto l'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997, come
modificato dall'art. 20 della legge n. 488/1999, che, tra l'altro,
stabilisce che il Consiglio dei Ministri definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, la percentuale del personale da assumere
con contratto di lavoro a tempo parziale, che, comunque, non puo'
essere inferiore al 50% delle assunzioni autorizzate;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 maggio
1995, e successive modificazioni e quello stipulato il 16 febbraio
1999;
Visto il contratto collettivo integrativo del Ministero della
giustizia stipulato il 5 aprile 2000;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle
norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari di cui all'art. 1,
comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999
stipulato il 24 aprile 2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2001, n. 109, che
autorizza questa amministrazione ad indire un concorso per la
copertura di 450 posti di ufficiale giudiziario, area funzionale C,
posizione economica C1;
Considerato che dai quattrocentocinquanta posti vanno detratti:
cinque posti da attribuire agli uffici giudiziari della
provincia autonoma di Bolzano, per i quali si deve provvedere ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
due posti da attribuire agli uffici giudiziari della regione
autonoma Valle d'Aosta, per i quali si deve provvedere ai sensi della
legge 16 maggio 1978, n. 196;
Vista la direttiva 26 febbraio 2002 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sul
decentramento delle sedi di concorso per il reclutamento di personale
delle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dei posti messi a
concorso e della maggiore o minore partecipazione di candidati;
Ritenuto necessario, quindi, indire il concorso in sedi
decentrate in ambito distrettuale o interdistrettuale in previsione
rispettivamente, di maggiore o minore partecipazione di candidati,
per la copertura di quattrocentoquarantatre posti nella figura
professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C, posizione
economica C1, del personale del Ministero della giustizia -
Amministrazione giudiziaria, disponibili negli uffici notificazioni
esecuzioni e protesti;
 
Provvede:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
Sono indetti, per la copertura dei posti vacanti nella figura
professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale C - posizione
economica C1 del personale del Ministero della giustizia -
Amministrazione giudiziaria, disponibili negli uffici notificazioni
esecuzioni e protesti, i seguenti concorsi pubblici, per esami:
distretto della Corte di appello di Torino: posti sessantasei;
distretti delle Corti di appello di Milano Brescia: posti
novantaquattro;
distretti delle Corti di appello di Trento/Trieste/Venezia:
posti cinquantotto;
distretto della Corte di appello di Genova: posti trenta;
distretto della Corte di appello di Bologna: posti ventisei;
distretto della Corte di appello di Firenze: posti trentanove;
distretto della Corte di appello di Cagliari (1): posti
ventidue;
distretti delle Corti di appello di
Ancona/Perugia/L'Aquila/Campobasso: posti tredici;
distretto della Corte di appello di Roma: posti ventitre;
distretti delle Corti di appello di Napoli/Salerno: posti
ventiquattro;
distretti delle Corti di appello di Bari/Lecce (2) Potenza:
posti diciassette;
distretti delle Corti di appello di Catanzaro/Reggio Calabria:
posti undici;
distretti delle Corti di appello di
Messina/Catania/Caltanissetta/Palermo: posti venti.
I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione per i
posti disponibili in un solo distretto o gruppo di distretti di Corte
di appello, tenuto conto che le prove scritte avranno luogo
contemporaneamente.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate all'autorizzazione concessa dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli
ingressi e da ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale, con
prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella
a tempo pieno, in numero non inferiore alla percentuale prevista al
momento dell'assunzione per tale tipologia di rapporto.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 2, della
legge n. 574/1980, all'art. 3, comma 65, della legge n. 537/1993 e
alla legge n. 68/1999, in materia di riserva di posti.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal
presente articolo, ovvero che abbiano titoli di precedenza o
preferenza di cui all'allegato B del bando, devono farne espressa
menzione nella domanda di ammissione al concorso.
(1) Compresi i posti disponibili nella sezione di Corte di
appello di Sassari;
(2) Compresi i posti disponibili nella sezione di Corte di
appello di Taranto.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o
in economia e commercio, ovvero titolo di studio equipollente,
conseguito presso una delle universita' o uno degli istituti
superiori della Repubblica. Ai predetti diplomi di laurea devono
ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e
dei corsi universitari, i corrispondenti titoli di studio di primo
livello denominati laurea (L) previsti dall'art. 3 del regolamento
adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
3) godimento dei diritti politici;
4) condotta e qualita' morali incensurabili;
5) idoneita' fisica all'impiego;
6) essere in regola con le norme relative agli obblighi
militari.

                               Art. 4.
 
Termini per il possesso dei requisiti e motivi di esclusione
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.
L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
nonche' il requisito della condotta e delle qualita' morali
incensurabili.

                               Art. 5.
 
Esclusione dal concorso
 
Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con
provvedimento motivato.

                               Art. 6.
 
Presentazione delle domande - Termine, contenuti e modalita'
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata e presentata, direttamente o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della giustizia
- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi - Direzione generale del personale e della formazione -
Ufficio III concorsi e assunzioni, via Arenula 70 - 00186 Roma, nel
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fara' fede, relativamente all'osservanza del suddetto
termine, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, le successive eventuali
variazioni di indirizzo e/o di recapito.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel quale
sono riportate tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i
candidati sono tenuti a fornire.
Il candidato portatore di handicap dovra' specificare l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
Non si terra' conto delle domande che non conterranno tutte le
indicazioni precisate nel precedente art. 3 e riportate nello schema
allegato al bando.
Non si terra', altresi', conto delle domande non firmate dal
candidato o presentate oltre il termine di cui al primo comma del
presente articolo.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio, che
comprende anche l'accertamento della conoscenza di una lingua
straniera.
La prima prova scritta consistera' in una serie di quesiti a
risposta sintetica volti ad accertare l'attitudine dei candidati a
valutare e correttamente risolvere questioni connesse con l'attivita'
istituzionale dell'ufficiale giudiziario e vertera' sulla
legislazione cambiaria, sulle imposte di bollo e di registro e
sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali
giudiziari, come disciplinato dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni ed
integrato dai contratti collettivi nazionali di lavoro 16 maggio 1995
e 16 febbraio 1999, dal contratto integrativo del Ministero della
giustizia del 5 aprile 2000, dal contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari
stipulato il 24 aprile 2002 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
La seconda prova scritta, a contenuto teorico, vertera' sulla
procedura civile e/o penale, con particolare riferimento alle
funzioni e competenze dell'ufficiale giudiziario.
Il colloquio vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte
nonche' sul diritto privato, diritto della navigazione e ordinamento
giudiziario.
Nel corso del colloquio sara' accertata la conoscenza da parte
del candidato di una lingua straniera scelta tra inglese, francese,
tedesco e spagnolo.
Nel corso del colloquio dovra', altresi', essere accertata la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 8
 

Diario d'esame
 
In relazione al numero dei partecipanti, l'amministrazione
provvedera' ad individuare una o piu' sedi, in ambito distrettuale o
interdistrettuale, per l'espletamento delle prove scritte.
Le date e le sedi per lo svolgimento delle prove scritte saranno
fissate con successivo provvedimento che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - del
29 aprile 2003.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati sono ammessi alle prove scritte con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione e dovranno presentarsi, senza alcun preavviso o
invito, nei locali e nei giorni indicati nella predetta Gazzetta
Ufficiale.
La mancata presentazione dei candidati nella sede d'esame nei
giorni e nelle ore indicati nell'avviso di cui sopra, comportera'
l'esclusione dal concorso degli stessi.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.

                               Art. 9.
 
Esito delle prove ed ammissione al colloquio
 
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno
21/30.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova.
Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nelle singole prove scritte.
Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma della
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione
conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati
dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.

                              Art. 10.
 
Commissione esaminatrice
 
Alle operazioni di concorso per ciascun distretto o gruppo di
distretti procedera' apposita commissione, nominata con successivo
provvedimento e costituita secondo quanto disposto dall'art. 9 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni ed integrazioni.

                              Art. 11.
 
Titoli di riserva, precedenza o preferenza
 
I candidati che abbiano superato le prove di esame i quali
intendano far valere i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni, indicati nell'allegato B,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che
abbiano diritto a riserva ai sensi dell'art. 2 del bando, dovranno
presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della
formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni - via Arenula 70,
00186 Roma, i documenti, in carta semplice, ovvero opportuna
autocertificazione, attestanti il possesso dei titoli stessi, gia'
indicati nella domanda, entro il termine perentorio di giorni
quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto il colloquio.
Dai documenti, ovvero dall'autocertificazione, dovra' risultare
il possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68 e che abbiano conseguito l'idoneita', potranno
usufruire della riserva nei limiti stabiliti dalle norme vigenti
purche', ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 68/1999
risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso la
provincia - servizio del collocamento obbligatorio - e risultino
disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto
dell'immissione in servizio.

                              Art. 12.
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito dei candidati per ciascun distretto o
gruppo di distretti sara' formata secondo l'ordine dei punti della
votazione complessiva, di cui al precedente art. 9 riportata da
ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni,
di cui all'allegato B del bando di concorso.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, per ciascun distretto, o gruppo di distretti i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base
del punteggio riportato nelle prove d'esame, tenuto conto delle
riserve di posti di cui all'art. 2 del presente provvedimento.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, per ciascun distretto o gruppo di distretti sara' approvata
con apposito provvedimento.
La graduatoria dei vincitori per ciascun distretto o gruppo di
distretti verra' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero
della giustizia.
Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.

                              Art. 13.
 
Documentazione
 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o
far pervemre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione da parte dell'amministrazione, un certificato medico
rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio (o da un medico militare in servizio permanente
effettivo), dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il
concorso si riferisce e l'eseguito accertamento sierologico del
sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.
Per i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di
guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili,
mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori
di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico
deve essere rilasciato dalla azienda sanitaria locale di appartenenza
dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione della
natura e del grado di invalidita', nonche' delle condizioni attuali
risultanti dall'esame obiettivo, le ulteriori dichiarazioni previste
dalla predetta norma.
L'amministrazione, comunque, ha la facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
Nello stesso termine di giorni trenta, i candidati vincitori
dovranno altresi' produrre, mediante apposite dichiarazioni
sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del testo
unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, gli eventuali aggiornamenti o integrazioni
richiesti, rispetto alle dichiarazioni gia' contenute nella domanda,
concernenti il possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti politici;
iscrizione nelle liste elettorali;
posizione nei riguardi degli obblighi militari;
titolo di studio prescritto;
assenza di condanne penali.
L'amministrazione ha facolta' di effettuare idonei controlli
della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del testo unico
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, qualora dai predetti controlli emerga la non
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, i/le dichiaranti
decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.
Per accelerare il procedimento, l'interessato/a puo' altresi'
trasmettere, entro il termine di cui al primo comma del presente
articolo, copia fotostatica, ancorche' non autenticata, dei
certificati di cui sia gia' in possesso.
Scaduto inutilmente il termine di giorni trenta previsto dal
presente articolo, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a
richiesta dell'interessato/a e nel caso di comprovato impedimento,
non potra' darsi luogo alla stipulazione del contratto individuale di
lavoro ed il/la candidato/a stesso/a sara' dichiarato/a
rinunciatario/a.

                              Art. 14.
 
Assunzione dei vincitori
 
I candidati dichiarati vincitori saranno assunti, negli uffici
notificazioni esecuzioni e protesti del distretto o gruppo di
distretti prescelto, mediante stipulazione di contratti individuali
di lavoro secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione, nella figura
professionale dell'ufficiale giudiziario - area funzionale C,
posizione economica C1, del personale del Ministero della giustizia,
Amministrazione giudiziaria.
Una percentuale di ogni scaglione di vincitori che sara' assunto
in servizio, nella misura vigente al momento dell'assunzione, dovra'
stipulare un contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno.
L'Amministrazione comunichera' ai vincitori del concorso, prima
della scelta della sede, gli uffici per i quali sara' prevista la
costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e da quello
sottoscritto il 16 maggio 1995 (nella parte non sostituita dal nuovo
contratto collettivo nazionale di lavoro) nonche' dalle norme del
decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 che non siano state
espressamente o implicitamente abrogate dai decreti legislativi
n. 29/1993, n. 80/1998, n. 387/1998 e n. 165/2001 o disapplicate dai
citati contratti collettivi nazionali di lavoro. Il dipendente si
impegna, inoltre, ad osservare il "Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (decreto del Ministro
della funzione pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001).

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III
concorsi e assunzioni, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del
personale e della formazione - Ufficio III concorsi e assunzioni -
via Arenula 70, 00186 Roma.
Il responsabile del trattamento e' il direttore del suddetto
Ufficio III.

                              Art. 16.
 
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Roma, 8 novembre 2002
Il direttore generale: Fontecchia

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