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AGENZIA DELLE DOGANE

Bando d'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere
doganale, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 213/2000.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.9 del 3/2/2004
Ente:AGENZIA DELLE DOGANE
Località:-
Codice atto:04E00427
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/3/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n.43, e, in particolare gli articoli 50, 51 e 52 che
dettano norme relative agli esami per il conseguimento della patente
di spedizioniere doganale;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 e succesive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n.686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 6 della legge 25 luglio 2000, n. 213;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 
Adotta la seguente determinazione:
 
Art. 1.
E' indetto l'esame per il conseguimento della patente di
spedizioniere doganale, ai sensi del comma 3, dell'art. 6 della legge
n. 213/2000.

                               Art. 2.
Possono partecipare all'esame coloro che abbiano conseguito il
diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti
ed abbiano il requisito dell'iscrizione per almeno un biennio nel
registro circoscrizionale del personale ausiliario di cui all'art. 46
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, quali ausiliari degli spedizionieri doganali
abilitati ad operare presso una circoscrizione doganale.

                               Art. 3.
Il requisito della iscrizione nel registro degli ausiliari non e'
richiesto agli aspiranti che abbiano prestato servizio per almeno due
anni nelle dogane con mansioni direttive, di concetto ed esecutive
ovvero nella Guardia di finanza in qualita' di ufficiale o
sottufficiale ovvero agli aspiranti iscritti nell'elenco di cui
all'art. 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 43/1973;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di partecipazione.

                               Art. 4.
Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta libera e
nella forma indicata nello schema annesso alla presente
determinazione (all. A), dovranno pervenire all'Agenzia delle dogane
- Area gestione tributi e rapporti con gli utenti - Ufficio per i
Servizi all'utente e per i traffici di confine - Via Mario Carucci
n 71 - 00143 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione all'esame si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'Ufficio postale accettante.

                               Art. 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) data e luogo di nascita;
3) cittadinanza;
4) periodo di iscrizione nei registri previsti dall'art. 46 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, indicando la decorrenza dell'iscrizione, ovvero
di trovarsi nella condizione di cui all'art. 3, primo comma, della
presente determinazione;
5) diploma di laurea posseduto, specificando l'istituto presso
il quale e' stato conseguito ed in quale data;
6) il proprio domicilio o recapito, con l'esatta indicazione
del numero di codice di avviamento postale al quale desiderano che
siano inviate eventuali comunicazioni.
La firma da apporre in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di mancato recapito di comunicazioni dipendente da errata indicazione
del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata, ne' per altre cause di necessita' o forza maggiore.

                               Art. 6.
I candidati sono ammessi con riserva all'esame. Il direttore
dell'Agenzia delle dogane, con provvedimento motivato, puo' escludere
dall'esame, in qualunque momento, anche successivamente allo
svolgimento della prova d'esame, gli aspiranti che non abbiano i
requisiti prescritti.

                               Art. 7.
L'esame consiste in un colloquio.
Il colloquio verte sulle seguenti materie:
a) istituzioni di diritto privato;
b) principi di scienza delle finanze;
c) nozioni di diritto tributario;
d) nozioni di diritto amministrativo;
e) nozioni di diritto della navigazione (marittima ed aerea);
f) nozioni di merceologia;
g) nozioni di geografia economica e commerciale;
h) nozioni di statistica generale ed economica;
i) nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutano
concernenti gli scambi con l'estero;
i) cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali,
commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati
istitutivi delle Comunita' europee;
k) disposizioni sulla compilazione della dichiarazione ed
adempimenti connessi alle singole operazioni doganali.

                               Art. 8.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 30 aprile 2004
sara' data comunicazione dei giorni, dell'ora e dell'ubicazione dei
locali in cui si effettuera' il colloquio.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i
candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione
dall'esame, si presenteranno a sostenere il colloquio senza alcun
preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati.

                               Art. 9.
Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una
votazione di almeno ventuno trentesimi.

                              Art. 10.
I candidati, per sostenere il colloquio, dovranno essere muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validita'.

                              Art. 11.
Qualora la data per il colloquio sia stabilita oltre sei mesi
dalla sottoscrizione dell'istanza di ammissione all'esame, il
concorrente che abbia superato il colloquio stesso dovra' presentare
o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a
pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data del colloquio all'Agenzia delle dogane - Area gestione
tributi e rapporti con gli utenti - Ufficio per i Servizi all'Utente
e per i Traffici di Confine - Via Mario Carucci n. 71 - 00143 Roma -
una dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei soli stati,
fatti o qualita' soggetti a modificazione.
L'Agenzia delle dogane si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli
sia accertata la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dalla procedura concorsuale, ferme restando le
sanzioni penali previste dall'art.26 della legge n.15/1968.

                              Art. 12.
L'elenco dei candidati riconosciuti idonei sara' approvato con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e pubblicato
nel Bollettino ufficiale della medesima Agenzia; di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

                              Art. 13.
Con successiva determinazione si provvedera' alla nomina della
commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
2000, n. 213.

                              Art. 14.
I concorrenti compresi nell'elenco degli idonei, se in possesso
anche degli altri requisiti indicati nell'art.48 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n.43, potranno conseguire, a domanda, la nomina a spedizioniere
doganale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del testo
unico medesimo.
La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2004
Il direttore

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