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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze
temporanee al personale A.T.A.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.84 del 23/10/2001 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E9663 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Graduatoria |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Decreto ministeriale n. 150 del 10 ottobre 2001
IL MINISTRO
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45 e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola per il quadriennio 1994-1997, pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola per il quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999;
Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430
"Regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle
supplenze al personale amministrativo, tecnico ausiliario ai sensi
dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001;
Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 21 agosto 2001 e la correlata circolare ministeriale
10 agosto 2001, n. 136;
Decreta:
Art. 1.
Domanda di inserimento - Requisiti
1.1 E' istituita la terza fascia delle graduatorie di istituto o
di circolo per le supplenze temporanee rispettivamente di assistente
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere.
1.2 Per il profilo professionale di collaboratore scolastico non
e' istituita la terza fascia delle graduatorie di istituto o di
circolo per le supplenze temporanee. Le relative assunzioni avvengono
mediante gli uffici provinciali del lavoro cui i dirigenti
scolastici, segnalando il contingente di personale da avviare al
lavoro, dovranno anche precisare il titolo di studio richiesto per
l'accesso (licenza media) e l'applicabilita' delle riserve di legge a
favore degli addetti ai lavori socialmente utili e ai lavori di
pubblica utilita' (legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45 e successive
integrazioni e modificazioni).
1.3 Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di
circolo o di istituto per il profilo di assistente amministrativo,
assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere occorre
produrre domanda di inserimento utilizzando l'apposito modello
(allegato D), secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 2
e 3.
Non possono produrre domanda di inserimento e, se prodotta,
questa e' del tutto nulla, coloro che, per il medesimo profilo
professionale, sono gia' inseriti a pieno titolo nelle graduatorie
provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli
elenchi provinciali per le supplenze annuali o fino al termine delle
attivita' didattiche, nelle graduatorie di istituto della prima o
seconda fascia. Possono, tuttavia, produrre domanda gli inseriti con
riserva fino allo scioglimento della medesima e coloro che abbiano
prodotto domanda di inserimento in attesa del completamento della
procedura.
Sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle
graduatorie di circolo o di istituto in cui siano gia' inseriti
coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale,
l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo
indeterminato, oppure negli elenchi provinciali per le supplenze,
oppure nella prima o seconda fascia delle graduatorie di circolo o di
istituto.
1.4 I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente
decreto devono essere posseduti alla data della domanda.
1.5 I candidati devono essere in possesso del titolo di studio,
indicato di seguito a ciascun profilo professionale, prescritto dal
contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto scuola per il
quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999.
Assistente amministrativo:
1) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico
(addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di
azienda; operatore della gestione aziendale; operatore della impresa
turistica);
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo -
contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 845 del 21 dicembre 1978;
3) oppure diploma di maturita' che consenta l'accesso agli
studi universitari.
Assistente tecnico:
1) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo
specifico;
2) oppure diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
3) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;
4) oppure qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle
specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi
universitari.
La specificita' di cui ai punti 1, 2 e 4 e' quella definita dalla
tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente nel termine di
presentazione della domanda. Corrispondentemente e' definita la
specificita' degli attestati di qualifica di cui al precedente punto
3.
Cuoco:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale alberghiero;
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
Infermiere:
1) diploma di infermiere professionale.
Guardarobiere:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto
professionale;
2) oppure diploma di scuola media integrato da attestato di
qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
1.6 Per coloro che al 1 settembre 1999 erano inseriti nelle
soppresse graduatorie provinciali per le supplenze, restano validi,
ai fini della ammissione per il medesimo profilo professionale, i
titoli di studio in base ai quali avevano conseguito l'inserimento in
tali graduatorie.
1.7 Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14
della legge n. 845/1978, devono essere integrati da idonea
certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
1.8 I candidati devono essere, altresi', in possesso dei
requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
2) eta' non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni
sessantacinque (eta' prevista per il collocamento a riposo
d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneita' fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme
di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che
l'amministrazione ha facolta' di accertare mediante visita sanitaria
di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996);
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
Non possono partecipare alla procedura in esame:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
presso la pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai
vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di
cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti
per il periodo di durata dell'inabilita' o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a
riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale.
Art. 2.
Termini di presentazione della domanda
autorita' scolastica cui produrre la domanda
2.1 La domanda di inserimento nella terza fascia delle
graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee e'
unica per tutti i profili richiesti e deve essere prodotta, con le
modalita' indicate nel successivo, comma 3), per non piu' di trenta
istituzioni scolastiche della medesima provincia a pena di esclusione
dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili di
riferimento, oppure a pena di decadenza dalle medesime graduatorie,
se gia' inseriti.
La domanda di inserimento e' nulla con riferimento alle
istituzioni scolastiche presso le quali non sia istituito l'organico
concernente il profilo professionale richiesto.
2.2 Coloro che per il medesimo profilo professionale, siano gia'
inseriti sotto riserva nella graduatoria provinciale permanente del
concorso per soli titoli (assunzioni a tempo indeterminato) o
nell'elenco provinciale per le supplenze, oppure che abbiano prodotto
domanda di inserimento e la relativa procedura sia ancora in
svolgimento, possono produrre la domanda in esame, in non piu' di
trenta istituzioni scolastiche della provincia definita come segue:
a) nella provincia in cui siano inseriti con riserva o abbiano
prodotto domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le
supplenze di collaboratore scolastico o nell'elenco provinciale per
le supplenze del medesimo oppure di altro profilo professionale
oppure nella correlata seconda fascia delle graduatorie di istituto o
di circolo;
b) oppure, se non ricorra il caso di cui alla precedente
lettera a), nella provincia in cui siano gia' inseriti sotto riserva
o abbiano prodotto domanda di inserimento nella graduatoria
permanente per le assunzioni a tempo indeterminato del medesimo
profilo professionale o di altro profilo professionale o nella
correlata prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto.
2.3 il candidato che non si trovi nella situazione di cui al
precedente comma 2), deve produrre domanda nella sola provincia
definita, nell'ordine, come segue:
a) nella provincia in cui sia eventualmente inserito nella
graduatoria o elenco per le supplenze annuali di altro profilo
professionale;
b) nella provincia in cui sia eventualmente inserito nella
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di
altro profilo professionale.
2.4 La domanda deve essere prodotta entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda deve essere indirizzata alla istituzione scolastica
indicata per prima nel modello (allegato D). Tale istituzione
scolastica curera' la gestione della domanda stessa.
2.5 La domanda di inserimento deve essere prodotta, alla sola
istituzione scolastica di cui sopra, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno oppure mediante consegna a mano.
Art. 3.
Formulazione della domanda di inserimento
o di aggiornamento e relativa documentazione
3.1 La domanda deve essere redatta in carta semplice, riempiendo
l'allegata scheda (allegato D), liberamente riproducibile, indicando:
il cognome, nome e sesso;
la data e il luogo di nascita;
il codice fiscale;
il recapito;
l'istituzione scolastica cui la domanda e' indirizzata, la
provincia di ubicazione e le istituzioni scolastiche prescelte (non
piu' di trenta);
il profilo o i profili professionali nelle cui graduatorie per
le supplenze temporanee (terza fascia) il candidato intende essere
inserito.
3.2 La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato
(non occorre alcuna autenticazione).
3.3 Nella domanda il candidato deve indicare le graduatorie
provinciali o di istituto o di circolo in cui sia eventualmente
inserito, sotto riserva o a pieno titolo, o per le quali abbia
prodotto domanda di inserimento (nel caso in cui la relativa
procedura sia ancora in svolgimento).
3.4 Nella domanda il candidato deve, indicare il possesso dei
requisiti richiesti per l'inserimento nella graduatoria di circolo o
di istituto (terza fascia).
3.5 Il candidato deve specificare nella domanda i titoli di cui
chiede la valutazione ai fini del punteggio (allegato A); delle
preferenze (allegato B) e della corrispondenza titoli/aree di
laboratori, solamente per gli assistenti tecnici (allegato C).
3.6 L'idoneita' fisica all'impiego di cui al precedente art. 1,
comma 8, punto 4 deve essere oggetto di dichiarazione del candidato,
per quanto a propria conoscenza, e successivamente documentata, al
momento dell'assunzione, mediante certificato medico rilasciato dalla
competente autorita' sanitaria.
3.7 Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 6, i
requisiti di ammissione, nonche' i titoli di cultura, di servizio, di
preferenza e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di
laboratorio possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva
rilasciata dal candidato sotto la propria responsabilita'; di
autocertificazione in fotocopia con la dicitura "copia conforme
all'originale in mio possesso" cui segue la data e la firma del
candidato; di certificazione per riferimento a documenti gia' in
possesso della istituzione scolastica cui e' indirizzata la domanda,
purche' siano fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro
individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.
Il candidato puo', altresi', produrre certificazioni rilasciate
dalla competente autorita' amministrativa. In tale ultimo caso i
servizi scolastici devono essere certificati dalla competente
autorita' della scuola in cui sono stati prestati.
3.8 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di
certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false
comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto
per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento o la
decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti e
comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli
articoli 75 e 76 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
3.9 L'amministrazione procedera' ad un controllo a campione delle
autodichiarazioni e delle autocertificazioni.
3.10 L'allegata scheda D, compiutamente formulata nelle parti che
il candidato e' tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal
medesimo, e' valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata
sotto la propria responsabilita' per quanto in essa rappresentato dal
candidato.
Art. 4.
Inammissibilita' della domanda
esclusione della procedura
4.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del
candidato o inoltrate al di fuori del termine indicato nel precedente
art. 2, comma 4, nonche' le domande da cui non e' possibile evincere
le generalita' del candidato o la procedura o il profilo
professionale cui sono riferite.
4.2 L'amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:
a) abbiano prodotto domanda in piu' provincie, oppure in piu'
di trenta scuole;
b) risultino privi di alcuno dei requisiti di cui al precedente
art. 1;
c) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano
prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
4.3 La produzione di domande in piu' province comporta, oltre
alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte
le graduatorie di circolo o di istituto in cui chieda l'inserimento e
la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il
candidato sia inserito.
4.4 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di
certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false
comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto
per tutti i profili, graduatorie di riferimento, nonche' la decadenza
dalle medesime graduatorie, se inseriti, e comportano, inoltre, le
sanzioni penali come prescritto dagli articoli 75 e 76 del decreto
legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
Art. 5.
Ricorsi
5.1 Avverso l'esclusione o inammissibilita', nonche' avverso le
graduatorie e' ammesso reclamo al dirigente della istituzione
scolastica che gestisce la domanda di inserimento.
5.2 Il reclamo deve essere prodotto entro dieci giorni dalla
pubblicazione della graduatoria in via provvisoria. Nel medesimo
termine si puo' produrre richiesta di correzione degli errori
materiali.
5.3 Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori
materiali l'autorita' scolastica competente approva la graduatoria in
via definitiva.
5.4 Dopo tale approvazione la graduatoria e' impugnabile
unicamente con ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
5.5 La pubblicazione delle graduatorie dovra' avvenire
contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il
competente ufficio territoriale, previa verifica del completamento
delle operazioni, fissera' un termine unico per tutte le istituzioni
scolastiche.
Art. 6.
Formazione delle graduatorie di circolo
o di istituto per le supplenze temporanee
(terza fascia) - Assunzione e rapporto di lavoro
6.1 Le graduatorie di circolo o di istituto (terza fascia) sono
formulate a cura dei dirigenti scolastici, in base ai punteggi e alle
preferenze (allegati A e B).
Delle riserve di legge per le assunzioni obbligatorie (legge
n. 68/1999, ecc.) non si tiene conto nelle graduatorie di circolo o
di istituto, in quanto l'obbligo e' interamente assolto nell'ambito
delle assunzioni a tempo indeterminato, annuali o fino al termine
delle attivita' didattiche, effettuate in base alle corrispondenti
graduatorie provinciali ed ai corrispondenti elenchi provinciali per
le supplenze.
6.2 Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza ai
candidati inseriti nelle prima fascia delle graduatorie di circolo o
di istituto, esaurita questa, ai candidati inseriti nella
corrispondente seconda fascia, infine ai candidati inclusi in base
alla procedura del presente decreto, tenendo conto delle preferenze
di cui all'allegata scheda (B).
6.3 Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le
modalita' previste dal precedente comma, ai candidati che risultino
forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di
laboratorio disponibili a tal fine (allegato C).
6.4 Il trattamento economico del rapporto di lavoro cosi'
instaurato e le relative modalita' sono quelli stabiliti dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il
quadriennio 1994-1997 e successive integrazioni e modificazioni.
6.5 Per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia al
regolamento approvato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000,
n. 430, articoli 1, 2, 4, 7 (allegato E).
Art. 7.
Pubblicazione
7.1 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2001
Il Ministro: Moratti
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