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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di agrotecnico
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.43 del 31/5/2005 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 05E03201 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/6/2005 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE della direzione generale per gli ordinamenti
scolastici
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, di approvazione
del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel
testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che
istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico,
per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione
indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1,
comma 1), recante indicazione: del giorno di inizio delle prove
d'esame (art. 1, comma 2); degli istituti sedi d'esame (art. 1, comma
3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto dai candidati in
favore dell'istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di
ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le
domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1); delle
modalita' di consegna, da parte del Collegio nazionale degli
agrotecnici e degli agrotecnici laureati, di atti e documenti agli
istituti sedi d'esame (art. 6, comma 2); del tempo assegnato ai
candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche
(art. 11, comma 1);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004, recante norme sulla
riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e
successive modificazioni, recante l'individuazione degli atti di
competenza, rispettivamente, del Ministro e dei Direttori generali;
Ordina:
Art. 1.
1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
agrotecnico.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati, in possesso
del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico
conseguito presso istituti professionali per l'agricoltura e
l'ambiente di Stato, paritari o legalmente riconosciuti, che, alla
data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame,
abbiano:
A - completato un periodo biennale di pratica presso un
agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o
forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art. 1,
comma 2, lettera a), legge n. 251/1986);
B - completato un periodo biennale di formazione e lavoro, con
contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1,
comma 2, lettera b), legge n. 251/1986);
C - completato un periodo triennale di attivita' tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale,
con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2,
lettera c), legge n. 251/1986);
D - conseguito il diploma di apposita scuola diretta a fini
speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1, comma 2,
lettera d), legge n. 251/1986);
E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici
corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre
1991 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, comma 2,
decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176);
F - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). Il Collegio
nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in
base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
G - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001 e relativa tabella A);
H - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui
alla tabella D allegata (art. 55, comma 1 e comma 2, lettera a),
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
Art. 3.
Sedi di esame
1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati
nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite,
rispettivamente, commissioni per candidati provenienti da diverse
sedi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame nella
tabella A dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti,
ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il
numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive
dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove
necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia,
non menzionati nella detta tabella.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite del Collegio nazionale.
Art. 4.
Domande di ammissione Modalita' di presentazione - Termine -
Esclusioni
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo
art. 5, all'istituto professionale di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente - sede regionale o interregionale di esame tra quelli
compresi nella tabella A, da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed
art. 3, comma 1, regolamento).
2. La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell'istituto
sede d'esame prescelto, deve, entro il termine sopraindicato, essere
inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (ufficio di
presidenza - Poste succursale n. 1 - 47100 Forli' - tel. 0543/720908)
ovvero essere presentata direttamente al medesimo Collegio nazionale.
3. La domanda si considera prodotta in tempo utile purche', entro
il termine sopra indicato, spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero presentata a mano.
4. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta rilasciata agli
interessati dal Collegio stesso, redatta su carta intestata, recante
la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di
presentazione ed il numero di protocollo.
5. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
6. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5.
Domande di ammissione - Contenuto
1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel
successivo art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita'
penale per dichiarazioni mendaci, nonche' per formazione o uso di
atti falsi (art. 76, decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000) e del fatto che la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della Repubblica),
devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del Presidente
della Repubblica ):
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica, nonche' indicare l'indirizzo completo
al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni
relative agli esami ed almeno un recapito telefonico;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di agrotecnico, con precisa indicazione: dell'istituto sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se
esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali
circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al
precedente art. 2, comma 2;
di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione
prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al
precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data
del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In
relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, lettere F, G ed H
(corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre
dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del
diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le
lauree occorre, in particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del
prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);
di non aver prodotto, per la sessione relativa al corrente
anno ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra
domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il
requisito di ammissione sono tenuti successivamente, ad avvenuta
maturazione di questo, a dichiararne, sotto la propria
responsabilita', il possesso, con apposito atto integrativo dei
contenuti della domanda gia' presentata indirizzato al dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame ed inviato o presentato al
Collegio nazionale.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione al proprio
stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (ausili
e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella domanda, con
dichiarazione ex art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle
condizioni personali richieste.
Art. 6.
Domande di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
breve curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in
favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere
effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il
modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello della
Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica
del candidato);
del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame
(da effettuare a mezzo c/c postale indicato nella tabella A) a norma
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni;
fotocopia non autenticata di un documento di identita'
(art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
Art. 7.
Adempimenti del Collegio nazionale
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle domande
ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza (art. 6, comma 1, regolamento), comunica
al Ministero, entro il 5 settembre 2005, a mezzo fax (numero
06/58492397), il numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami,
ai fini della determinazione del numero delle commissioni da
nominare.
2. Alla suddetta comunicazione lo stesso Collegio fa seguito,
entro il 20 settembre 2005, con l'inoltro, a mezzo fax e postale, di
elenchi nominativi dei candidati, distinti in relazione all'istituto
sede d'esame da loro prescelto ed in stretto ordine alfabetico, per
consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle
commissioni.
3. Il Collegio nazionale provvede a formare i detti elenchi
previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base
delle attestazioni dei collegi locali di cui all'art. 12, comma 4,
decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in
particolare, al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente
art. 2.
4. Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato,
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' il
requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da
indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F o G o
H). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
5. In calce a ciascuno dei detti elenchi, datati e sottoscritti
dal presidente del Collegio nazionale, questi deve apporre la
seguente attestazione: «Il presidente del Collegio nazionale attesta,
ai sensi dell'art. 6 del regolamento degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione (decreto
ministeriale 6 marzo 1997, n. 176), relativamente ai candidati, in
numero di....., di cui all'elenco nominativo che precede:
l'iscrizione al registro dei praticanti ed il possesso (salva
indicazione contraria relativa a candidati con requisito in corso di
maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga
attestazione) di uno dei requisiti stabiliti (art. 1, comma 2, legge
n. 251/1986; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001);
di aver verificato la regolarita' delle relative domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72, decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita».
6. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
7. Entro il 28 ottobre 2005, il suddetto Collegio nazionale
provvede alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli
istituti professionali ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti
scolastici di quegli istituti indicati dal Ministero in caso di
diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3,
trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
originale dei medesimi elenchi, di competenza di ciascuna
commissione, gia' trasmessi al Ministero. Detti elenchi sono
integrati con apposita nota, datata e sottoscritta, recante
indicazione:
di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le
successive dichiarazioni, di cui al precedente art. 5, comma 2,
trasmesse dai candidati).
8. Successivamente, il Collegio nazionale avra' cura di far
pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle
prove d'esame, direttamente e soltanto alla commissione esaminatrice,
la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti
di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al
precedente comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui al
precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati).
Art. 8.
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
8 novembre 2005, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
9 novembre 2005, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
10 novembre 2005, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
11 novembre 2005, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami (art. 11, comma 5, regolamento).
Art. 9.
Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso, alle
rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido
documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema.
4. Durante le prove e' consentita soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti.
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data, nel rispetto
dell'art. 11, comma 9, del regolamento.
Art. 10.
R i n v i o
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto
ministeriale 6 marzo 1997, n. 176.
2. La presente ordinanza sara' pubblicata, entro il 30 giugno
(art. 1, comma 1, regolamento), nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2005
Il direttore generale: Criscuoli
Trattamento dei dati personali: si informa, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati, raccolti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca - Roma (viale Trastevere n. 76/A), sono utilizzati per
le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti gli
esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i
correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.
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