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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventuno Sottotenenti
di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi
della Marina Militare. Anno 2017.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.1 del 3/1/2017 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 16E07068 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 2/2/2017 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli Ufficiali nei ruoli normali della Marina militare
e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
Codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Visto l'art. 2214-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, il quale prevede, al 1° gennaio 2017, l'unificazione dei ruoli
normali e speciali degli Ufficiali appartenenti al Corpo del genio
navale e al Corpo delle armi navali della Marina militare, con la
costituzione dei ruoli normale e speciale del Corpo del genio della
Marina, articolati, ove previsto, nelle specialita' genio navale,
armi navali e infrastrutture;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare», di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
Viste le lettere n. M_D MSTAT 0063215 del 26 settembre 2016 e M_D
MSTAT 0081920 del 28 novembre 2016 con le quali lo Stato Maggiore
della Marina militare ha chiesto di indire per l'anno 2017 tre
concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi ventuno
Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina
militare, di cui nove nel Corpo del genio della Marina, tre nel Corpo
sanitario militare marittimo e nove nel Corpo delle capitanerie di
porto;
Tenuto conto che l'entita' dei posti a concorso corrisponde alle
previsioni contenute nella programmazione triennale dei reclutamenti
e negli altri documenti di pianificazione/programmazione e trova
adeguata copertura finanziaria essendo conforme alle consistenze
previsionali AA.PP. per l'anno 2017 approvate dallo Stato Maggiore
della difesa;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390,
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre
2014, registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014 al
foglio n. 2512, concernente la sua nomina a Direttore generale per il
personale militare il decreto del Presidente della Repubblica 4
ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al
foglio n. 2028, relativo alla sua conferma nell'incarico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre
2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore Vincenzo Melone
a Comandante generale delle Capitanerie di porto;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della
Marina militare:
a) concorso per la nomina di nove Sottotenenti di vascello del
Corpo del genio della Marina - specialita' infrastrutturale;
b) concorso per la nomina di tre Sottotenenti di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo - medici;
c) concorso per la nomina di nove Sottotenenti di vascello del
Corpo delle capitanerie di porto.
2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono
previste le seguenti riserve di posti a favore degli Ufficiali
ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) sette posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a);
b) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b);
c) sette posti per il concorso di cui al comma 1, lettera c).
Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, ai sensi
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto
e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in
linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di
cui al precedente comma 1, lettere a) e b) per mancanza di
concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare
si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza
armata, di devolvere i posti non ricoperti nel Genio della Marina -
specialita' infrastrutturale al Corpo sanitario militare marittimo e
viceversa, secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il
posto non ricoperto in uno dei suddetti concorsi sia un posto
riservato, esso sara' a sua volta destinato prioritariamente ai
concorrenti riservatari, sempreche' nella graduatoria del concorso
oggetto della devoluzione vi siano concorrenti riservatari idonei e
sia rispettato il limite dell'80% previsto dal gia' citato art. 678,
comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti, nonche' nel
sito www.difesa.it/concorsi.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel portale dei concorsi on
line del Ministero della difesa e nel sito Internet
www.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare
candidati di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma
1:
a) non hanno superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta', se Ufficiali in ferma prefissata
dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica militare che
hanno completato un anno di servizio in tale posizione o se Ufficiali
inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma
1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) 34° anno di eta', se Ufficiali in ferma prefissata
dell'Arma dei carabinieri che hanno completato un anno di servizio o
se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell'Arma dei
carabinieri, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
3) 32° anno di eta' se non appartenenti alle predette
categorie;
b) sono cittadini italiani;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale
alla domanda di partecipazione al concorso;
f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) hanno tenuto condotta incensurabile;
i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a): «LM-4» (classe delle lauree magistrali in architettura e
ingegneria edile-architettura), «LM-23» (classe delle lauree
magistrali in ingegneria civile), «LM-24» (classe delle lauree
magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi), «LM-26» (classe delle
lauree magistrali in ingegneria della sicurezza), «LM-35» (classe
delle lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio)
e «LM-48» (classe delle lauree magistrali in pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale). I concorrenti devono,
inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una
delle seguenti professioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001:
architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale;
2) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b): «LM-41» (classe delle lauree magistrali in medicina e
chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
3) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c): «LMG/01» (classe delle lauree magistrali in
giurisprudenza).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti
secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all'estero,
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio
nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale
equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al
concorso indetto con il presente decreto.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare
alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati al possesso dell'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quali Ufficiali in servizio
permanente nei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con
le modalita' di cui ai successivi articoli 10 e 11.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli
stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) del
presente articolo dovranno essere mantenuti fino alla data di nomina
a Ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del
previsto corso applicativo.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura relativa al concorso di cui all'art. 1 viene
gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito
Internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line
Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura
pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di partecipazione
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare o da ente dalla stessa delegato
alla gestione del concorso.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce
«istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti
modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero
utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di
riconoscimento in corso di validita';
b) con smart card: mediante Carta d'identita' elettronica (CIE)
ovvero Carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di
riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello
Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero firma digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e'
attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina
iniziale del portale.
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati
compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1.
I candidati, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione,
predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con
dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine
della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, ovvero
quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto a
quello richiesto per la partecipazione. E' cura del candidato
assegnare a tali files il nome corrispondente al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad esempio:
master.pdf, equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione
a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia
della stessa.
Dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto
rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse
dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5.
4. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza
la previa registrazione al portale non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni
pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito
www.persomil.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al
precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 2.
6. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo.
7. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro
dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione.
8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. La Direzione generale per il personale militare potra'
chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
10. Il sistema provvedera' a informare i Comandi di appartenenza,
tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica
istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di
compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa
da parte del personale alle loro dipendenze. Tali Comandi, per il
personale dell'Esercito, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei
carabinieri, dovranno provvedere:
a) se in servizio a:
redigere, per ciascun concorrente, apposito documento
caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la
seguente motivazione: «partecipazione al concorso ruolo normale della
Marina militare - anno 2017»;
predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la
seguente documentazione in copia conforme:
1) stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come
sopra;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) libretto personale o cartella personale.
La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di
trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di
conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (fac-simile in allegato A, che
costituisce parte integrante al presente bando) dovra' pervenire,
entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, all'indirizzo di posta certificata
«persomil@postacert.difesa.it» della Direzione generale per il
personale militare che provvedera' a consegnarla alla commissione
esaminatrice;
b) se in congedo predisporre la documentazione di cui al
secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente
ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere
rilasciata dichiarazione di conformita' di cui sopra, entro il
ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
all'indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.difesa.it»
della Direzione generale per il personale militare che provvedera' a
consegnarla alla commissione esaminatrice.
11. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in
servizio di redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il
documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di
completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi all'11ª
Divisione della Direzione generale per il personale militare, le
pratiche personali riservate verranno rese disponibili alle
commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il
personale militare.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede
alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle
prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni
fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e in un'area privata relativa alle eventuali
comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia
della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante SMS.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. I candidati possono inviare dichiarazioni integrative o
modificative di quanto rappresentato nella domanda di partecipazione,
nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE -
all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o Posta elettronica
certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC -
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovra' essere preceduto dal Codice «RN_MM_2017_3S».
Art. 6
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera (massimo due
lingue).
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 585 dello stesso decreto - all'atto dell'approvazione della
graduatoria di merito del concorso al quale partecipano dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi
dal concorso.
Art. 7
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la
valutazione dei titoli di merito, le prove orali e la formazione
della graduatoria di merito, distinta per ciascun concorso;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
i tre concorsi;
c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per i
tre concorsi;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
i tre concorsi.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale del Corpo per cui e' indetto il concorso di
grado non inferiore a Contrammiraglio, in servizio permanente,
presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di corvetta,
di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il quale viene
indetto il concorso, membri;
c) un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che
potra' essere diverso in funzione delle materie medesime, membro
aggiunto;
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Sottufficiale con il grado di primo Maresciallo ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla
terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
I membri aggiunti avranno diritto di voto solo per le materie di
pertinenza.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di
vascello, presidente;
b) due Ufficiali superiori medici, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti dell'Amministrazione della Difesa o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un Ufficiale superiore in servizio, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di vascello,
membro;
c) un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli
della categoria ISMEF, membro e segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore dell'Amministrazione della Difesa
ovvero di esperti di settore esterni.
6. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere
b), c) e d) devono far pervenire alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª
Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il
terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.
Art. 8
Prove scritte
1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno sostenere le prove scritte di cultura
tecnico-professionale, con inizio non prima delle 8,30, presso
l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72, secondo il
seguente calendario:
a) per il concorso relativo al Corpo delle capitanerie di
porto:
22 febbraio 2017 prima prova scritta;
23 febbraio 2017 seconda prova scritta;
b) per il concorso relativo al Corpo del genio della Marina:
28 febbraio 2017 prima prova scritta;
1° marzo 2017 seconda prova scritta;
c) per il concorso relativo al Corpo sanitario militare
marittimo:
2 marzo 2017 prima prova scritta;
3 marzo 2017 seconda prova scritta.
Eventuali modifiche delle date o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei
concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere
alcun preavviso, entro le 7,30, nella sede e nei giorni suindicati,
muniti del documento di riconoscimento di cui all'art. 6, comma 1,
nonche' di copia del messaggio di posta elettronica della corretta
acquisizione e protocollazione della domanda di partecipazione al
concorso di cui all'art. 4, comma 4. Essi dovranno portare al seguito
una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, mentre la carta sara'
loro fornita sul posto. Coloro che risulteranno assenti al momento
dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i
relativi programmi sono riportati, in relazione a ciascun concorso,
negli allegati B, C, D, che costituiscono parte integrante del
presente bando. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle
prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
18/30.
5. La Direzione generale per il personale militare,
indicativamente a partire dalla prima decade di aprile 2017,
pubblichera' nell'area comunicazioni del portale concorsi, nonche'
nel sito www.persomil.difesa.it, l'esito delle prove scritte, ivi
compreso, per coloro che hanno superato le citate prove, il diario di
convocazione per i successivi accertamenti di cui agli articoli 10,
11 e 12. La predetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei
relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a
identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati
insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei
concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra'
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le
commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. E' onere
dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei
titoli posseduti, tra quelli indicati nell'allegato E, ai fini della
loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice.
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla
descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per
elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti
potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel comma 3
dell'art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita'
pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile
sui siti Internet delle societa' editrici o delle riviste on-line
nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare
nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari
per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le
pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate
nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto
della presentazione alla prova scritta.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di
carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno fornito,
entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una
delle modalita' suindicate.
3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato
allegato E.
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. Gli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo,
nonche' l'accertamento attitudinale e le prove di efficienza fisica
di cui ai successivi articoli 11 e 12 avranno luogo indicativamente
nel mese di maggio 2017, secondo il calendario di convocazione di cui
al precedente art. 8, comma 5, presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3. I concorrenti
per essere sottoposti agli accertamenti dovranno essere muniti dei
documenti indicati nel successivo comma 2 e, durante il periodo di
permanenza presso il predetto Centro (durata presunta: giorni
quattro), non fruiranno di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione.
Coloro che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
2. I concorrenti, all' atto della presentazione presso il Centro
di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare i
seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini
di legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, salvo diverse
indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio
diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico
verra' effettuato presso il Centro di selezione);
b) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto,
rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita'
enzimatica;
c) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche
certificato in originale attestante che trattasi di struttura
sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale) in data non
anteriore a tre mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello
riguardante il gruppo sanguigno:
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) azotemia;
5) creatininemia;
6) uricemia;
7) trigliceridemia;
8) colesterolemia totale e frazionata;
9) bilirubinemia diretta e indiretta;
10) gamma GT;
11) transaminasemia (GOT e GP T);
12) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs,
anti- HBc e anti-HCV;
13) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
14) attestazione del gruppo sanguigno;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato F,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione e la sua mancata consegna determinera'
l'esclusione dal concorso;
e) referto, rilasciato non oltre i due mesi precedenti la data
di presentazione agli accertamenti psico-fisici, attestante l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
f) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera e per il nuoto in corso di validita' (non
antecedente a un anno all'atto della presentazione agli accertamenti
psico-fisici), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina
dello sport. La mancata presentazione del certificato comporta la non
ammissione alle prove di efficienza fisica. I concorrenti in servizio
militare potranno produrre, in sostituzione del predetto certificato,
la dichiarazione rilasciata dal Dirigente del servizio sanitario del
Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza
di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza
operativa previste per detto personale;
g) solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
presentare:
1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con
modalita' sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti psico-fisici;
2) referto attestante l'esito del test di gravidanza
(mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
h) soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, al
momento della presentazione al corso, dovranno produrre il
certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti
documenti sanitari, a eccezione di quelli di cui alle lettere a), b),
c) numero 14, f), g) numero 2 e h) del presente comma, comportera'
l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi, dal concorso.
Il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD
dovra' comunque essere prodotto dai concorrenti all'atto
dell'incorporamento, qualora vincitori.
3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici
requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con
le modalita' previste dalla direttiva tecnica edizione 2016
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle
premesse;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica,
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale alle tavole. L'accertamento dello stato refrattivo,
ove occorra, potra' essere eseguito con l'autore frattometro o in
cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla
frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive
tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati dovranno essere opportunamente curati.
4. La suddetta commissione disporra' per tutti i concorrenti,
tranne quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita medica generale preliminare, propedeutica ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi commi 7 e
8; in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il concorrente
che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile
indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
b) visita cardiologica con ECG a riposo;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita oculistica;
e) visita odontoiatrica;
f) valutazione dell'apparato locomotore;
g) visita psichiatrica;
h) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine,
cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
i) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente
bando.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare un'apposita dichiarazione di informazione
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonche'
un'ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali
previsti per il personale militare, in conformita' a quanto riportato
nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente bando.
5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, la commissione procedera' alla convocazione al predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla Direzione generale per il personale militare che, con
provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per
impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso.
6. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al
riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al
servizio incondizionato quali Ufficiali nei ruoli normali della
Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati In caso di
mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del
predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della
vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4
giugno 2014;
b) ritenuti altresi' in possesso di un profilo
somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla vigente
direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Per la
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al
bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto
deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell'allegato I
del bando.
8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione
occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso applicativo;
c) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare.
9. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo del genio della Marina o sanitario militare
marittimo o delle Capitanerie di porto», con l'indicazione del
profilo sanitario;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo del genio della Marina o sanitario militare
marittimo o delle Capitanerie di porto», con l'indicazione della
causa di inidoneita'.
10. Nei confronti dei candidati che all'atto degli accertamenti
psico-fisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di
recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale
da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non
esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera'
il termine, che non potra' superare la data prevista per il
completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti,
entro il quale li sottoporra' a ulteriori accertamenti psico-fisici
per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'. Costoro, per
esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove
concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non
avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno
giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara'
comunicato seduta stante agli interessati.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una
serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza armata e
nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che
sono indicate nelle apposite «norme per la selezione attitudinale nel
concorso per la nomina di Ufficiali in servizio permanente dei ruoli
normali della Marina militare», e nella direttiva tecnica «profili
attitudinali del personale della Marina militare», entrambe emanate
dal Comando (gia' Ispettorato) Scuole della Marina e vigenti all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti - si articolera' in specifici
indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:
a) area dello stile di pensiero;
b) area delle emozioni e relazioni;
c) area della produttivita' e delle competenze gestionali;
d) area motivazionale.
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove
di performance, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di
quelle degli Ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale, la
commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio
di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra'
espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di
livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla
vigente normativa tecnica.
4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale della Marina» con l'indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 10. Tali concorrenti,
se giudicati inidonei al termine dell'accertamento attitudinale, non
saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti psico-fisici.
Art. 12
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti risultati idonei al termine dell'accertamento
attitudinale di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle prove
di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di
selezione della Marina militare di Ancona e/o idonee strutture
sportive nella sede di Ancona.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori,
il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o inidoneita', e di
esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali utili
ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art.
14. Gli esercizi obbligatori e facoltativi sono i seguenti:
a) esercizi obbligatori:
addominali;
nuoto 25 metri (qualunque stile);
piegamenti sulle braccia;
b) esercizi facoltativi:
trazioni alla sbarra;
corsa piana 2000 metri;
apnea dinamica.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato L, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono anche contenute le modalita' di svolgimento
degli esercizi nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di
assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di
precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione degli
esercizi.
4. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica,
il concorrente dovra' essere risultato idoneo in tutte le prove
obbligatorie. In caso contrario sara' emesso un giudizio di
inidoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno
comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera d), sono definitivi e inappellabili.
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica, la predetta
commissione redigera' il relativo verbale.
Art. 13
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza
fisica saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo
presso l'Accademia navale, viale Italia n. 72 (indicativamente nel
periodo giugno 2017). Il calendario di convocazione a tali prove
sara' reso noto almeno venti giorni prima dell'effettuazione delle
prove orali, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale concorsi, nonche' nel sito
www.persomil.difesa.it. La predetta comunicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
3. Le modalita' di svolgimento e i programmi delle prove orali
sono riportati nei citati allegati B, C, D.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione
non inferiore a 18/30, utile per la formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo art. 14. Il punteggio della prova
risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo hanno chiesto
nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue
scelte tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) indicata
nella domanda stessa, con le modalita' riportate nel paragrafo 3 dei
citati allegati B, C, D.
6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione
al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi'
determinato:
a) fino a 20/30: punti 0;
b) 21/30: punti 0,05;
c) 22/30: punti 0,10;
d) 23/30: punti 0,15;
e) 24/30: punti 0,20;
f) 25/30: punti 0,25;
g) 26/30: punti 0,30;
h) 27/30: punti 0,35;
i) 28/30: punti 0,40;
j) 29/30: punti 0,45;
k) 30/30: punti 0,50.
Art. 14
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno
dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate dalle
commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l'ordine del
punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito in ciascuna
prova orale facoltativa di lingua straniera;
e) l'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di
efficienza fisica facoltative di cui all'allegato L del presente
decreto.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti per gli Ufficiali ausiliari di cui all'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti
riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei,
saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso. In assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Saranno dichiarati vincitori - se non sono sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando - i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.
5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno
pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito web
«www.persomil.difesa.it».
Art. 15
N o m i n a
1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, in relazione al
concorso a cui hanno partecipato, Sottotenenti di vascello in
servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del
genio della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo e del
Corpo delle capitanerie di porto, con l'anzianita' assoluta nel grado
stabilita nel relativo decreto ministeriale di nomina, che sara'
immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente
bando.
3. I vincitori - se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi
di cui all'art. 1, comma 5 del presente bando - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
dal Comando scuole della Marina militare. All'atto della
presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di
cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che
avra' pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del corso
applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la
revoca della nomina. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di
incorporamento volta a verificare il mantenimento dei requisiti
previsti per il reclutamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano
provveduto in sede di accertamenti psico-fisici, dovranno produrre il
referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro trenta giorni dalla data di
ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre,
saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e
all'estero. A tal fine, dovranno presentare all'atto
dell'incorporamento:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di
merito.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato
dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
6. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
7. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno
restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo
di durata del corso sara' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio.
8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere
chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al
precedente comma 1 emergesse la mancata veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 17
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare procedera' a
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno
ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' a dichiarare i
medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente,
qualora il difetto dei requisiti fosse accertato dopo la nomina.
Art. 18
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui all'art. 6 del presente decreto (compresi
quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi
concorsuali), nonche' per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere
computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti
suindicati, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui
uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il
concorrente manchera' di sostenere gli accertamenti e le prove
d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª
Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, agli enti previdenziali.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali:
a) il Direttore della 1ª Divisione della Direzione generale per
il personale militare;
b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente art. 4,
comma 11;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2016
L'Amm. Isp. (CP): Vincenzo MELONE
Il Gen. D. c. (li): Paolo GEROMETTA
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