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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso per il reclutamento di 147 allievi finanzieri del
contingente ordinario, riservato ai volontari delle Forze armate,
in servizio o in congedo, che hanno espletato senza demerito la
ferma breve triennale (V.F.B.), ai sensi dell'articolo 25 della
legge 23 agosto 2004, n. 226.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.48 del 26/6/2009 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 9E004331 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 27/7/2009 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'articolo 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni,
recante «Norme di principio sulla disciplina militare», e il decreto
del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e successive
modificazioni, concernente «Approvazione del regolamento di
disciplina militare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 11
luglio 1978, n. 382»;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411 , recante «Specifici limiti di
altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'articolo 3
della Legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia
di finanza»;
Viste le disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale sul
reclutamento degli allievi finanzieri, datato 14 dicembre 1995, e
successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332, recante «Norme per l'immissione dei volontari delle Forze
armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia,
dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle Leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato -Ufficio Centrale del Bilancio -
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008,
al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie Autorita' gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2009,
recante «Autorizzazione ad assumere unita' di personale a tempo
indeterminato per le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n.
112/2008»;
Ritenuto di dover riservare 7 dei posti da mettere a concorso ai
candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella scritta, venga ammesso un numero di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
Determina:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto per l'anno 2009 un pubblico concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 147 allievi finanzieri del contingente
ordinario della Guardia di finanza, riservato, ai sensi dell'articolo
25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari delle
Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale.
2. Sette dei 147 posti sono riservati, subordinatamente al
possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, a coloro
che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del D.P.R. 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di
primo grado o superiore.
3. I posti riservati di cui al comma 2, non coperti per mancanza
di concorrenti riservatari idonei, sono conferiti agli altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria finale di merito.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta
multipla;
b) prova di efficienza fisica;
c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) valutazione dei titoli.
5. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando Generale della Guardia di finanza.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se
non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
a) siano stati arruolati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e, alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, abbiano concluso
senza demerito il servizio quale volontario in ferma breve triennale
nelle Forze armate (VFB);
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta' alla data
del 1° gennaio 2009. Il limite massimo di eta' e' elevato di un
periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e,
comunque, non superiore a tre anni;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o
condannati per delitti non colposi ne' sottoposti a misure di
prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
h) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente o civilmente organizzati ne' destituiti dai pubblici
uffici.
2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere c), e) ed f), devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda e conservati
fino alla data dell'effettivo incorporamento.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie
speciale.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34,
00181 Roma/Appio.
4. I militari in servizio impiegati all'estero, dalla data di
pubblicazione del presente bando fino alla scadenza del termine di
presentazione delle domande, possono presentare, entro il termine di
cui al comma 1, la domanda di partecipazione al Reparto/Ente di
appartenenza, che provvede a trasmetterla immediatamente al Centro di
Reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In detti casi, quale data di presentazione, fa fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte del Reparto/Ente
ricevente.
5. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1)
e disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito
internetwww.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
6. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se
pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini indicati, non pervengono entro 60 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, sono archiviate. Nelle
more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale.
8. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte all'articolo 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine
perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza.
L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto
termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
9. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente
archiviate.
10. AlIe incombenze di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 provvede il
Comando Provinciale competente (Comando Regionale, per i residenti in
Valle d'Aosta), ovvero il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, per i residenti all'estero.
11. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale della Guardia di
finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione
ovvero al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della
Guardia di finanza, qualora l'archiviazione e' stata disposta dal
Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda (modello in allegato
1):
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita,
nonche' luogo di residenza ed indirizzo completo del numero di codice
di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
d) di non essere imputato e di non aver subito condanne per
delitti non colposi, ne' di essere sottoposto a misura di
prevenzione;
e) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
f) il titolo di studio di cui e' in possesso;
g) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni;
h) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente o civilmente organizzati ne' destituito dai pubblici
uffici;
i) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio;
l) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
m) di aver completato senza demerito la ferma triennale, quale
volontario delle Forze armate, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, con la specificazione
obbligatoria delle seguenti informazioni:
1) se in servizio o in congedo;
2) la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina, Aeronautica);
3) le date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo
da volontario in ferma breve triennale, nonche' quelle relative ad
eventuale ulteriore servizio militare prestato nonche' la
denominazione e la sede dell'ultimo Reparto/Ente di servizio.
2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente
e nel modo piu' celere al Comando Provinciale della Guardia di
finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale della Guardia
di finanza per i residenti in Valle d'Aosta) o al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, i
quali non assumono alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di
recapito o da eventi di forza maggiore. Gli stessi reparti, inoltre,
non assumono alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione,
da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve,
infine, essere tempestivamente comunicata agli stessi reparti ogni
variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione
del candidato ai fini del servizio militare.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
4. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui
all'articolo 1, comma 2, devono compilare la domanda di
partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi ed il
livello del titolo in base al quale concorrono per i posti riservati
ed indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere la prova scritta.
5. I candidati, inoltre, devono dichiarare nella domanda di essere
a conoscenza che la prova scritta si svolgera' secondo le modalita'
stabilite all'articolo 10.
Art. 5.
Istruttoria delle domande
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'inizio del
corso di formazione.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza
fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati
al servizio incondizionato nel Corpo, composta da otto ufficiali
della Guardia di finanza periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da
un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici
della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque,
con anzianita' superiore), membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Per l'eventuale valutazione della prova scritta dei candidati
che la sostengono in lingua tedesca, la competente sottocommissione
e' integrata da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore di
tale lingua.
4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi,
altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di
psicologi.
5. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
6. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal
Centro di Reclutamento.
Art. 7.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all'articolo 6, comma 1, lettere
b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da
tutti i componenti.
Art. 8.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 9.
Documento di identificazione
1. Ad ogni prova o visita i candidati devono esibire la carta di
identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato da
un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
Art. 10.
Calendario e modalita' di svolgimento della prova scritta
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova scritta di cultura generale, consistente in domande di
italiano, storia ed educazione civica, geografia, aritmetica e
geometria, riferite al programma della scuola media dell'obbligo,
presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale Europa, n.
97, di Bari (Palese), secondo il seguente calendario:
a) 30 luglio 2009, ore 09,00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da «A» a «CUC»;
b) 30 luglio 2009, ore 15,00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da «CUD» a «LAB»;
c) 31 luglio 2009, ore 09,00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da «LAC» a «PIE»;
d) 31 luglio 2009, ore 15,00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da «PIF» a «Z»;
2. I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle
tornate di convocazione di cui al comma 1 e quelli che abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso di voler
effettuare la prova scritta in tedesco, devono presentarsi per
sostenere la prova il giorno 31 luglio 2009, alle ore 09:00.
3. Quanto stabilito ai commi 1 e 2 ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati.
4. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
scritta munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
6. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
7. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
scritta da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.it, una mappa
dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione ferroviaria di Bari Centrale e dalla fermata «Tesoro» della
metropolitana «Bari Centrale - Ospedale San Paolo» alla sede di esame
e ritorno.
8. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti, per sostenere la prova scritta, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
9. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto
ed ottenuto il differimento della prova, a norma dell'articolo 14,
non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione fissa,
in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle
prove dei candidati.
12. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi agli
accertamenti di cui all'articolo 11 i candidati classificatisi nei
primi 600 posti della graduatoria. Sono, inoltre, ammessi i
concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile.
13. La sottocommissione attribuisce a ciascun candidato un punto
di merito da zero a trenta.
14. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per i
successivi accertamenti definitivi, entro il 5 ottobre 2009, debbono
considerarsi esclusi dal concorso.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista, o
dalla data in cui la stessa esclusione si intende definita, ai sensi
dell'articolo 21 , primo comma, della legge 6 dicembre I 971 , n.
1034, e dell'articolo 63, comma 4, deI decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 11.
Prova di efficienza fisica ed accertamento dell'idoneita'
attitudinale
1. I candidati che superano la prova scritta sono sottoposti alla
prova di efficienza fisica e all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della
Guardia di finanza di Roma (Loc. Castelporziano), via Croviana, n.
120, nella data indicata all'atto della convocazione.
2. Al fine di agevolare il raggiungimento della predetta sede da
parte dei candidati, sara' allestito un servizio di trasporto, con
bus navetta, con partenza dalla stazione metropolitana (Linea B) di
Eur Fermi.
3. Le prove hanno il seguente svolgimento:
a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
b) 2° e 3° giorno: test e colloqui attitudinali.
4. La prova di efficienza fisica volta ad accertare il livello di
preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del
peso e corsa piana m 1.000;
b) prova facoltativa di corsa piana m 100.
5. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo minimo di 8 punti nelle quattro prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 2.
6. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo
dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio delle
graduatorie finali di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,20;
b) da 9,1 a 10 punti 0,30;
c) da 10,1 a 11 punti 0,40;
d) da 11,1 a 12 punti 0,50;
e) da 12,1 a 13 punti 0,60;
f) da 13,1 a 14 punti 0,80;
g) da 14,1 a 15 punti 1,00.
7. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
8. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), un certificato di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico
Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
9. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
10. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione,
sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed
insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre 23 ottobre 2009.
11. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della
prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
12. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione non puo'
procedere all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve
esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo.
13.Tali candidate sono, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 23 ottobre 2009.
14. I candidati che hanno ottenuto il differimento di cui al comma
10 possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta, essere
ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.
15. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
16. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo
ambito.
17. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
18. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la
sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), fissa in
apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione degli
stessi.
19. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali
sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.
20. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.
Art. 12.
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera c),
mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui
all'articolo 13, commi 7, 12 e 13. La richiesta di ammissione alla
visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono
ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause
che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o
di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.
Art. 13.
Requisiti psico-fisici
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a giorni 60, rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle IgE totali.
La positivita' agli accertamenti di cui alle lettere a) e b)
comporta l'esclusione dal concorso.
La positivita' all'accertamento di cui alla lettera c) comporta la
sottoposizione agli ulteriori esami strumentali e di laboratorio di
cui al comma 16.
3. In sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, i
candidati devono, altresi', produrre un certificato (fac-simile in
allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
a) lo stato di buona salute;
b) la presenza/assenza di deficit di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2,
lettere a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del candidato
alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non
presentati secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro
di Reclutamento.
5. La mancata presentazione, in sede di visita medica preliminare,
del certificato relativo all'esito del dosaggio delle IgE totali, di
cui al comma 2, lettera c), comporta l'esclusione dal concorso.
6. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
7. I candidati, all'atto della visita, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
2) campo visivo e motilita' oculare normali;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
8. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
9. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
10. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
11. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
12. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
13. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
14. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
16. I concorrenti sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
17. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 7, 12 e 13 sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.
19. Ai soli fini' dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
20. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio
2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
nel Corpo. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,
laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data
del 23 ottobre 2009.
Art. 14.
Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali
1. lI candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova
scritta, la prova di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale e l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsti,
rispettivamente, dagli articoli 10, 11 e 12, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1,
lettere a), b), c) e d), hanno facolta', su istanza motivata, di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, deve essere
anticipata, via fax, al numero 06/24290674.
Art. 15.
Documentazione
1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede,
anche avvalendosi del Comando Provinciale della Guardia di finanza
competente (ovvero del locale Comando Regionale della Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), a richiedere i seguenti
atti relativi ai candidati:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) eventuale documentazione integrativa dell'estratto di cui al
comma 2, ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 16.
2. I candidati che superano la prova scritta, all'atto della
presentazione per sostenere la prova di efficienza fisica di cui
all'articolo 11, devono produrre un estratto della documentazione di
servizio, redatto come da fac-simile in allegato 4, firmato:
a) per i militari in servizio, dal Comandante del Reparto/Ente di
appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere chiuso alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso;
b) per quelli in congedo, dall'Ufficiale Responsabile/Funzionario
del Distretto Militare/Centro documentale militare competente per
territorio o residenza.
3. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti
definitivi devono presentare direttamente o far pervenire, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, ai reparti di cui
all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, entro venti giorni dalla data di
comunicazione dell'idoneita' stessa, i certificati rilasciati dalle
competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
4. I vincitori del concorso per i posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 2, devono, inoltre, far pervenire al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta
Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso,
l'attestato indicato nel predetto articolo 1, comma 2.
5. I documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono
essere di data posteriore a quella di pubblicazione della presente
determinazione nella Gazzetta Ufficiale.
6. I documenti di cui ai commi 3 e 4 si considerano prodotti in
tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.
Art. 16.
Valutazione titoli
1 . La sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a), procede alla valutazione dei titoli, nei confronti dei candidati
risultati idonei agli accertamenti definitivi, secondo i seguenti
criteri:
a) Titolo di studio:
1) diploma di laurea (o laurea specialistica o laurea
magistrale) punti 4;
2) laurea (o diploma universitario) punti 3;
3) diploma di istruzione di secondo grado (durata quinquennale)
punti 2;
4) altro diploma di istruzione di secondo grado punti 1;
5) diploma di qualifica professionale punti 0,50.
Qualora il candidato e' in possesso di piu' titoli di studio, e'
preso in considerazione, ai fini della valutazione, solo quello che
da' luogo all'attribuzione del punteggio piu' elevato;
b) Servizio prestato, in qualita' di volontario in ferma breve
(VFB):
1) per ogni mese (o frazione di mese superiore a quindici
giorni) di servizio effettivamente prestato, oltre la ferma breve
triennale, fino ad un massimo di punti 3 punti 0,10;
2) partecipazione a una o piu' missioni in territorio estero,
fino ad un massimo di punti 1:
(a) sino a 90 giorni complessivi di permanenza punti 0,50;
(b) oltre 90 giorni complessivi di permanenza punti 1;
c) Ultima documentazione caratteristica, fino ad un massimo di
punti 2:
1) eccellente o giudizio equivalente punti 2;
2) superiore alla media o giudizio equivalente punti 1,50;
3) nella media o giudizio equivalente punti 0,50;
4) inferiore alla media o giudizio equivalente punti 0.
Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da una
«dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica»
deve essere valutato il documento immediatamente precedente;
d) Benemerenze e ricompense, fino ad un massimo di punti 2:
1) medaglia d'oro al valor militare o al valor civile punti 2;
2) medaglia d'argento al valor militare o al valor civile punti
1,80;
3) medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile punti
1,50;
4) croce di guerra alvalor militare punti 1,30;
5) encomio solenne punti 1;
6) encomio semplice punti 0,50;
7) elogio punti 0,30;
e) Conoscenza, secondo standard NATO, di una o piu lingue
straniere certificate dalla S.L.E.E., fino ad un massimo di punti 3:
1) possesso del terzo livello - equiparato ad una somma dei
punteggi nelle voci L (listening), W (writing), S (speaking) e R
(reading) pari ad un minimo di 14, punti 2;
2) possesso del secondo livello - equiparato ad una somma dei
punteggi nelle voci L, W, S e R compresa tra 11 e 13, punti 1;
3) possesso del primo livello - equiparato ad una somma dei
punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8, punti 0,50.
2. Eventuali sanzioni disciplinari riportate durante il servizio
comportano detrazioni dal punteggio totale risultante dalla
valutazione dei titoli, fino a concorrenza dello stesso, secondo le
seguenti indicazioni:
a) per ciascun giorno di consegna di rigore, punti 2;
b) per ciascun giorno di consegna, punti 1;
c) per ciascun rimprovero, punti 0,5.
Sono presi in considerazione esclusivamente i provvedimenti
disciplinari inflitti durante il servizio effettivamente prestato,
con esclusione dei periodi di formazione.
3. Ai fini della formazione della graduatoria sono considerati i
titoli e le eventuali sanzioni, indicati ai commi 1, e 2 risultanti
alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in
qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente
derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
5. Prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli, la
competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui
attenersi.
Art. 17.
Graduatorie finali di merito
1. Le graduatorie finali di merito, distinte per i posti di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, sono redatte dalla sottocommissione di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti:
a) alla prova scritta, di cui all'articolo 10;
b) alla prova di efficienza fisica, di cui all'articolo 11;
c) alla valutazione dei titoli, di cui all'articolo 16.
3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
4. Le graduatorie sono approvate con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza.
Art. 18.
Ammissione al corso di formazione
1. Sono ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi
finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento
da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del Reparto di
istruzione, gli aspiranti iscritti nelle graduatorie finali di merito
di cui all'articolo 17, nei limiti dei posti messi a concorso,
secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.
2. Entro 20 giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, eventualmente, disponibili tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori, con le modalita' di cui al comma 1.
3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro
trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, deI decreto
legislativo 30 marzo 2001 , n. 165.
Art. 19.
Mancata presentazione al corso
1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del
corso, e' considerato rinunciatario al corso stesso qualora non si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio
del corso, al Comandante del Reparto di istruzione che li valuta e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati
sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate
al candidato tramite i Comandi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 20.
Spese di partecipazione al concorso
I. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
Art. 21.
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
2. Gli allievi finanzieri fruiscono del vitto, dell'alloggio e
della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) di carattere personale e straordinario.
Art. 22.
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all'articolo 18,
finanzieri sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di
servizio lo richiedono, con obblighi di permanenza secondo le
disposizioni interne del Corpo.
Art. 23.
Sito internet ed informazioni utili
I . Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito internet gli elenchi
dei candidati dichiarati idonei alla prova scritta e le graduatorie
finali di merito.
Art. 24.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che Io riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo.
Roma, 17 giugno 2009
Il GEN.C.A.: Cosimo D'Arrigo
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