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UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Nomina delle commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di
ricercatore universitario, presso la facolta' di scienze motorie ed
economia.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.67 del 24/8/2004 |
Ente: | UNIVERSITA' DI BOLOGNA |
Località: | - |
Codice atto: | 04E05194 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 23/9/2004 |
Tags: | Ricercatori |
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IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998 n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000,
contenente il regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna
«sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i
trasferimenti e la mobilita' interna»;
Visto il decreto rettorale n. 1416 del 25 settembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 14 ottobre 2003;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le designazioni
dei componenti le commissioni giudicatrici;
Decreta:
Art. 1.
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per i
concorsi a posti di ricercatore universitario:
Facolta' di scienze motorie M-PSI/01 - Psicologia generale
Carlo Cipolli, professore ordinario, dell'Universita' di Bologna,
via Massarenti, 9 - 40125 Bologna;
Giovanni Guerra, professore associato, dell'Universita' di
Firenze, viale Morgagni, 85 Policlinico Careggi - 50134 Firenze;
Giovanni Luca Cesa Bianchi, ricercatore, dell'Universita' di
Milano, via Festa del Perdono, 3/7 - 20122 Milano.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: dieci.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/243086.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici:
Dipartimento di psicologia - Viale Berti Pichat 5 - 40127 Bologna
Facolta' di economia sede di Bologna SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese
Alberto Marcati, professore ordinario, Universita' di Luiss Guido
Carli Roma, viale Pola, 12 - 00198 Roma;
Salvatore Torrisi, professore associato, dell'Universita' di
Camerino, piazza Cavour - 62032 Camerino;
Monica Faraoni, ricercatore, dell'Universita' di Firenze, via
Curtatone, 1 - 50144 Firenze.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: cinque.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2098074.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici:
Dipartimento di discipline economico-aziendali - piazza Scaravilli 2
- 40126 Bologna.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 1416 del 25 settembre 03, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - n. 80 del 14 ottobre 2003), consultabile nel
seguente sito web:
http://www2.unibo.it/apers/provalcom/provalcom portale.htm, le
pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la
valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai
sensi del punto d) dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano
previo accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo,
se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede
della facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera'
i suoi lavori (cd. sede concorsuale), entro trenta giorni da quello
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto
citato. E' facolta' del candidato trasmettere copia delle
pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso il proprio
ateneo di appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso
sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel
caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo di
pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano
inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel
bando di concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora
indicata (nell'art. 1 del presente decreto rettorale) si raccomanda
di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare
con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'universita' che ha bandito la procedura, la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente
conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle
commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti
dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Il rettore
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