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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'immissione di 1000 unita' nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, riservato a
volontari in ferma breve.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.57 del 19/7/2005
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:05E03901
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:18/8/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164, concernente le pari
opportunita' tra uomo e donna;
Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze
Armate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, recante norme per l'immissione dei volontari delle
Forze Armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di
Polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa
Italiana;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505,
concernente armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al
terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in
servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186, che ha convertito il
decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante «autorizzazione
all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani
nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione
militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti
all'Albania e di assistenza ai profughi»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, che ha modificato il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, nella parte relativa
alla fissazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi
per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, emanato in
attuazione dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 380/99,
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per
l'istituzione del servizio militare professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante
«disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate»;
Vista la direttiva dello Stato Maggiore dell'Esercito
n. 1700/162.200 del 17 aprile 2000, concernente il controllo
dell'efficienza operativa del personale in servizio permanente
dell'Esercito;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente
«attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modifiche, nella legge 27 febbraio 2002, n. 15;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
n. 215/2001;
Vista la direttiva tecnica in data 18 dicembre 2003 della
Direzione generale della sanita' militare relativa all'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui al citato decreto
ministeriale 4 aprile 2000;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 380/1999;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente
«disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, ed in particolare
l'articolo 26, concernente la possibilita' di bandire concorsi
straordinari per immissioni nei ruoli dei volontari di truppa in
servizio permanente;
Visto il foglio n. 779.05.02.11.05 del 30 marzo 2005, con il
quale lo Stato Maggiore dell'Esercito stabilisce il numero dei posti
da destinare ai ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente;
Fatta riserva di esercitare la facolta' di revocare il presente
bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti disponibili, di sospendere
l'immissione in ruolo dei vincitori in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili nonche' in ragione di
disposizioni relative al contenimento della spesa pubblica;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso e destinatari
1. E' indetto, per l'anno 2005, un concorso per titoli per
l'immissione di 1000 unita' nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente dell'Esercito, riservato a:
a) volontari in ferma breve in servizio nell'Esercito, anche
quali trattenuti/raffermati, reclutati ai sensi della legge
24 dicembre 1986, n. 958, e della legge 18 giugno 1999, n. 186
(concorsi straordinari), che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano
compiuto almeno il secondo anno di servizio nella ferma breve ovvero,
volontari in ferma breve con almeno tre anni di servizio nella ferma
breve che alla stessa data si trovino nella posizione di congedo. Il
collocamento in congedo dalla ferma breve deve essere avvenuto da non
piu' di due anni dalla citata data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) volontari in ferma breve nell'Esercito reclutati ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
in servizio o in posizione di congedo che, valutati ai fini delle
immissioni nelle carriere iniziali dell'Esercito, delle Forze di
Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Nazionale dei
vigili del fuoco non risultino, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, utilmente
inseriti nelle graduatorie relative alle suddette immissioni. Il
collocamento in congedo dalla ferma breve deve essere avvenuto da non
piu' di due anni alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
2. I destinatari in congedo di cui al comma 1 devono aver
maturato tre anni di servizio in ferma breve nell'Esercito, pena
l'esclusione dal concorso.
3. I destinatari in servizio con meno di tre anni di servizio
nella ferma breve, qualora vincitori, saranno immessi nei ruoli dei
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito non prima
del compimento del terzo anno di servizio in qualita' di volontari in
ferma breve, ai sensi dell'art. 26, 2° comma, della legge 23 agosto
2004, n. 226, e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione della Difesa
sulla base delle esigenze di Forza Armata.
4. Saranno esclusi dal concorso, con provvedimento della
Direzione generale per il Personale Militare, e non saranno comunque
immessi nei ruoli del servizio permanente dell'Esercito:
- i militari che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad
eccezione di quanto previsto al precedente comma 1, lettera b),
risultino inseriti nelle graduatorie di merito relative ai concorsi
per le immissioni nei ruoli dei volontari di truppa in servizio
permanente dell'Esercito o che vi siano inseriti in data successiva
fino a quella di immissione prevista per i vincitori del presente
bando di concorso;
- i militari in servizio o in congedo che, appartenenti alle
Forze di Completamento quali riservisti, non si trovino nelle
condizioni previste dal comma 1 del presente articolo;
- i militari che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso o che,
comunque, alla data di immissione nel servizio permanente stabilita
per i vincitori del presente concorso, non si trovino nella posizione
di congedo perche' in servizio in alcuna delle Forze Armate ad
eccezione dell'Esercito.
5. Ai vincitori sara' assegnata una delle specializzazioni
previste per il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
in relazione alle specifiche esigenze di Forza Armata e tenendo
presente quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, per coloro che abbiano subito
ferite o lesioni in servizio, per causa di servizio.

                               Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. I concorrenti debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., non essere incorsi in
provvedimenti di destituzione da pubblici uffici o di espulsione
dalle Forze Armate o Forze di Polizia, non essere sottoposti a misure
di prevenzione;
d) non essere incorsi in proscioglimenti d'autorita' o
d'ufficio da precedente arruolamento secondo le normative vigenti ad
eccezione dei proscioglimenti d'autorita' per permanente inidoneita'
psico-fisica;
e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, quale sostituito dall'articolo 22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
f) possedere un profilo/idoneita' fisio-psico-attitudinale
previsto per l'impiego nella Forza Armata in qualita' di volontari in
servizio permanente (222222222); si prescinde dal citato requisito
nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dall'articolo 10 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, per gli aspiranti che
abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni
che abbiano provocato una permanente inidoneita' psico-fisica quali
volontari in ferma breve purche' siano giudicati parzialmente idonei
al servizio permanente;
g) essere idonei agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool per l'uso anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostante psicotrope a scopo
non terapeutico.
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso e mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione
per i militari in congedo e fino alla data di decorrenza giuridica
per l'immissione in servizio permanente per i militari in servizio,
pena l'esclusione dal concorso disposta dalla Direzione generale per
il Personale Militare.
3. I requisiti di cui alle lettere c) ed f) del precedente comma
1, saranno accertati dall'Amministrazione; in particolare, quello di
cui alla lettera f) sara' accertato con le modalita' di cui al
successivo articolo 6.
4. I candidati che risultassero ad una verifica, anche successiva
all'incorporazione, per i militari in congedo o all'immissione in
ruolo per i militari in servizio, in difetto di uno o piu' dei
requisiti previsti al presente articolo ed al precedente articolo 1
saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina. Pertanto, i candidati che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dall'arruolamento debbono
ritenersi tutti ammessi con riserva alle varie fasi del concorso
stesso.

                               Art. 3.
Compilazione ed inoltro delle domande
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice secondo il modello riportato
nell'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente
decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello
stesso;
b) firmata per esteso dall'aspirante (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda rendera' la stessa
irricevibile;
c) presentata o fatta pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le seguenti modalita':
- dagli aspiranti in servizio, presso il comando/ente di
appartenenza che dovra' provvedere a trasmetterla al Ministero della
Difesa - Direzione generale per il Personale Militare - I Reparto -
3ª Divisione - 3ª Sezione - via XX Settembre, 123/A c.a.p. 00187 Roma
- fax 06/47354458;
- dagli aspiranti in congedo od in forza assente, presso il
Distretto Militare di appartenenza che dovra' provvedere a
trasmetterla all'indirizzo sopra indicato del Ministero della Difesa;
gli enti riceventi sono obbligati a rilasciare agli interessati
ricevuta dell'avvenuta presentazione.
2. L'Amministrazione della Difesa non assume responsabilita' in
caso di ritardo o smarrimento delle domande prodotte tramite servizio
postale.
3. Gli aspiranti residenti all'estero potranno inoltrare la
domanda, entro il termine sopraindicato, tramite l'Autorita'
diplomatica o consolare.
4. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare:
a) grado, cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) di essere cittadino italiano;
e) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
f) indirizzo di residenza presso il quale saranno trasmesse
comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto
recapito dovranno essere segnalate tempestivamente alla Direzione
generale per il Personale Militare, I Reparto - 3ª Divisione -
3ª Sezione, numero fax 06/47354458. L'Amministrazione non assume
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore;
g) data di decorrenza giuridica quale VFB, tipo di arruolamento
quale VFB (ordinario ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 332/97, straordinario ai sensi del combinato disposto
della legge n. 186/99 e della legge n. 958/86, blocchi/scaglioni ai
sensi della legge n. 958/86), posizione di servizio;
h) se in congedo, ultimo Reparto o Ente di appartenenza che lo
ha collocato in congedo, la data in cui ha avuto termine la ferma
triennale e del conseguente collocamento in congedo con indicazione
del Distretto militare di appartenenza nella Forza in congedo;
l'aspirante in congedo dovra', inoltre, allegare alla domanda copia
del foglio di congedo, se ne e' in possesso;
i) di non essere stato prosciolto d'autorita' o d'ufficio da
precedente arruolamento secondo le normative vigenti ad eccezione di
proscioglimenti d'autorita' per permanente inidoneita' psico-fisica;
j) eventuali titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni; i candidati dovranno
indicare gli eventuali titoli posseduti;
k) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel
bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in
esso e' stabilito.
5. I candidati, ai fini della valutazione dei titoli, dovranno
allegare copia del certificato scolastico da cui risulti il possesso
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado come prescritto
dall'articolo 9, comma 1, lettera c) del bando. Potranno, altresi',
allegare in sua sostituzione dichiarazione sostitutiva di certificato
scolastico redatta come da allegato B al presente bando e
sottoscritta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 4.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
1. I Comandi/Enti interessati dovranno ricevere le domande
presentate dai militari in servizio provvedendo a:
a) certificarne l'avvenuta presentazione apponendo il timbro
dell'Ente, la data, il numero di protocollo ed il visto del capo
ufficio personale;
b) far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche
documento caratteristico recante nel frontespizio, quale data di
chiusura, quella di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso e quale motivazione, la
seguente dicitura: «Partecipazione a concorso per volontari di truppa
in s.p. dell'E.I. ai sensi dell'art. 26 della legge 226/2004»;
c) far pervenire le domande stesse, a mezzo corriere, al
Ministero della Difesa - Direzione generale per il Personale Militare
- 1° Reparto - 3ª Divisione - 3ª Sezione - via XX Settembre, 123/A -
00187 Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, corredate:
- da copia del certificato scolastico prodotto dall'interessato
da cui risulti il possesso del titolo di studio richiesto per la
valutazione dei titoli o, in alternativa, dalla dichiarazione
sostitutiva di cui in allegato «B» al presente decreto; non deve
essere allegata la documentazione citata se l'aspirante e' in
possesso del solo diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- dalla certificazione di cui in allegato «C» al presente
decreto, compilata in ogni sua parte, atta a comprovare il possesso
del profilo sanitario e dei titoli di cui al successivo articolo 9.
Detta certificazione dovra' essere firmata dal Comandante di Corpo e
controfirmata, per presa visione e accettazione, dal candidato;
- dalla dichiarazione di cui in allegato «D» al presente
decreto atta a comprovare ai fini della valutazione dei titoli, se il
militare sia risultato vittima di atti ostili, ai sensi di quanto
previsto dal successivo articolo 9, comma 1, lettera g); tale
dichiarazione deve essere comunque trasmessa anche nel caso di
segnalazione negativa;
- dalla certificazione del Comandante di Corpo relativa al
controllo dell'efficienza operativa di cui al successivo articolo 7;
- da copia conforme all'originale del documento caratteristico
redatto secondo le modalita' di cui alla precedente lettera b);
- da copia conforme all'originale della documentazione
caratteristica riferita agli ultimi due anni di servizio (comprensiva
di quella indicata alla precedente lettera b) in qualita' di
volontari in ferma breve e/o di raffermati/trattenuti;
- da copia conforme all'originale del foglio matricolare
aggiornato alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
d) informare telegraficamente la Direzione generale per il
Personale Militare - I Reparto - 3ª Divisione - 3ª Sezione - via XX
Settembre, 123/A - 00187 Roma di ogni evento che dovesse intervenire
nei confronti dei candidati durante la procedura concorsuale
(trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione del Distretto
Militare che lo assume nella forza in congedo, variazioni del
recapito, invio alla frequenza dei corsi, instaurazione o definizione
di procedimenti disciplinari e penali, inidoneita' anche temporanea
al servizio militare, proscioglimenti ed altre variazioni rilevanti
ai fini concorsuali).

                               Art. 5.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in congedo
I Distretti Militari dovranno trasmettere, a mezzo corriere, le
domande di partecipazione prodotte dai militari in congedo alla
Direzione generale per il Personale Militare - I Reparto - 3ª
Divisione - 3ª Sezione - via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, entro
30 giorni successivi alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso provvedendo
a corredarle di:
- copia del certificato scolastico prodotto dall'interessato da
cui risulti il possesso del titolo di studio richiesto per la
valutazione dei titoli o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva
di cui in allegato «B» al presente decreto; non deve essere allegata
la citata documentazione se l'aspirante e' in possesso del solo
diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- copia conforme all'originale della documentazione
caratteristica relativa agli ultimi due anni di servizio in qualita'
di volontari in ferma triennale o di raffermati/trattenuti;
- copia conforme all'originale del foglio matricolare
aggiornato alla data in cui il militare e' stato posto in congedo;
- dichiarazione del Comandante del Distretto Militare di cui in
allegato «D» al presente decreto, atta a comprovare ai fini della
valutazione dei titoli, se il militare sia risultato vittima di atti
ostili, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 9, comma
1, lettera g); tale dichiarazione deve essere comunque trasmessa
anche nel caso di segnalazione negativa.

                               Art. 6.
Verifica del profilo sanitario
1. I candidati saranno sottoposti alla verifica del profilo
sanitario da essi posseduto con le seguenti modalita':
a) per i candidati in servizio nel territorio nazionale, tale
verifica sara' effettuata, secondo le disposizioni vigenti, dal
Dirigente del Servizio Sanitario presso i Comandi di appartenenza;
per i candidati impiegati in operazioni all'estero la verifica sara'
effettuata dal Dirigente del Servizio Sanitario o da Ufficiale medico
operante presso il Servizio Sanitario del Reparto ovvero di altro
Reparto operante nello stesso territorio o da altro Ufficiale medico
operante presso struttura sanitaria della Forza Armata. I relativi
esiti dovranno essere trasmessi, con la domanda di partecipazione e
la documentazione prescritta, alla Direzione Generale per il
Personale Militare - I Reparto - 3ª Divisione - 3ª Sezione entro il
termine di 30 giorni successivi alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; eventuali
variazioni intervenute successivamente nel profilo sanitario di cui
al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), che comportino la
perdita dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego in
servizio permanente e accertate secondo le disposizioni vigenti in
materia per i militari in servizio, determineranno l'esclusione dal
concorso;
b) per i candidati in congedo all'atto della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso e per i candidati ai
quali a seguito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali presso i
Centri di Selezione delle Forze di Polizia non sia stato attribuito
il profilo sanitario la verifica sara' effettuata da una commissione
medica nominata dalla Direzione Generale per il Personale Militare
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
sito in Foligno, via Gonzaga n. 2. La convocazione dei candidati
sara' effettuata a cura del Centro stesso sulla base degli elenchi
nominativi comunicati dalla Direzione Generale per il Personale
Militare - I Reparto - 3ª Divisione - 3ª Sezione. I candidati
dovranno presentarsi muniti di:
- certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita, attestante l'esito dell'accertamento dei markers dell'epatite
B (sia antigeni che anticorpi) e C;
- i soli concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
produrre referto di ecografia pelvica effettuata presso struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore a
sessanta giorni precedenti la visita e referto di test di gravidanza
(mediante analisi su campione di sangue o urine) eseguito presso
struttura pubblica o privata convenzionata in data non anteriore a
cinque giorni precedenti la visita. In assenza dei predetti due
referti la concorrente dovra' essere sottoposta al test di
gravidanza. In caso di positivita' del test di gravidanza la
commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti
previsti nonche' alla effettuazione delle prove di efficienza
operativa e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio ai sensi
del decreto ministeriale 4 aprile 2000 secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare;
i candidati saranno sottoposti ai seguenti accertamenti
specialistici e strumentali:
- cardiologico con ECG;
- oculistico;
- otorinolaringoiatrico;
- psichiatrico;
- analisi delle urine completo con esame del sedimento;
- accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico (art. 4
della legge n. 226/2004);
- radiografia del torace in due proiezioni, al fine di
escludere la possibile sussistenza di patologie misconosciute che
possano essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della
comunita' militare nella quale potra' essere inserito (qualora il
candidato fosse in possesso di dette radiografie di data non
anteriore a 6 mesi precedenti la visita, le potra' produrre);
- analisi del sangue concernente:
a) emocromo completo;
b) glicemia;
c) creatininemia;
d) transaminasemia (ALT, AST);
e) bilirubinemia totale e frazionata;
f) G6PDH (metodo quantitativo);
- la Commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine qualora lo ritenesse opportuno.
2. Saranno giudicati idonei gli aspiranti che a seguito della
predetta visita abbiano avuto conferma del possesso del coefficiente
«1» o «2» nelle varie caratteristiche costituenti il profilo
psico-fisico e risultino in possesso degli ulteriori requisiti per
l'idoneita' fisica adeguata all'espletamento del servizio in qualita'
di volontari in servizio permanente prevista dal decreto ministeriale
4 aprile 2000, relativo all'elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare.
3. Saranno giudicati non idonei i candidati risultati affetti da:
- imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative
quali causa di non idoneita' al servizio militare;
- imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente «3» nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare (fermi restando i requisiti sinora
indicati);
- disturbi della parola anche se in forma lievi (dislasia -
disartria);
- stato di tossicodipendenza o tossicofilia (art. 4 della legge
n. 226/2004);
- tutte le imperfezioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea comunque incompatibili con l'espletamento del corso
e con il servizio permanente quale volontario;
- malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso.
4. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' relativo agli
accertamenti in parola sara' reso noto ai candidati seduta stante
sottoponendo alla firma degli stessi, a cura dell'organo preposto
all'accertamento, apposito foglio di notifica;
- la mancata presentazione, per qualsiasi motivo,
all'accertamento sanitario verra' considerata rinuncia da parte del
candidato;
- il giudizio riportato nel predetto accertamento e' definitivo
e nel caso di non idoneita' comporta l'esclusione dall'arruolamento;
detti provvedimenti sono adottati per delega della Direzione generale
per il personale militare dal Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito.
5. I candidati in servizio o in congedo che, all'atto degli
accertamenti sanitari o della verifica del profilo sanitario, si
trovassero o venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le
quali risulti scientificamente probabile una evoluzione migliorativa
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro
i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori
accertamenti sanitari per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati saranno ammessi
con riserva a sostenere i successivi accertamenti concorsuali. Ove i
candidati, al momento della nuova visita, non avessero recuperato la
prevista idoneita' fisica saranno giudicati non idonei.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, nei confronti degli aspiranti
che abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o
lesioni che abbiano provocato una permanente inidoneita' psico-fisica
quali volontari in ferma breve purche' siano stati giudicati
parzialmente idonei al servizio permanente.

                               Art. 7.
Accertamento della efficienza operativa
1. I candidati giudicati in possesso del profilo sanitario
prescritto dovranno essere sottoposti alle prove relative
all'accertamento dell'efficienza operativa prevista per il personale
in servizio permanente dell'Esercito secondo quanto prescritto dalla
direttiva dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 1700.162.200 del
17 aprile 2000, ai sensi della citata direttiva:
a) per i candidati in servizio sara' ritenuto valido il
controllo dell'efficienza operativa gia' svolto presso i Reparti di
appartenenza a cura di apposita commissione nominata presso i Reparti
stessi purche' detto accertamento sia stato effettuato entro i 12
mesi antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
b) per i candidati in congedo il controllo dell'efficienza
operativa sara' effettuato presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito successivamente al giudizio di
idoneita' alla visita medica, a cura di una commissione nominata
dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
2. Le prove di efficienza operativa si intenderanno superate
qualora siano stati raggiunti, per ogni singola prova, i risultati
minimi riportati nella tabella di cui in allegato «E» al presente
decreto.
3. In caso di mancato superamento di una o piu' prove parziali,
le stesse dovranno essere ripetute non prima di venti giorni e non
oltre trenta giorni dall'effettuazione delle prime, con le medesime
suddette modalita', limitatamente alle sole prove non superate
inizialmente. Il personale che, al termine della seconda prova, avra'
conseguito il giudizio di «Non ha superato la prova di efficienza
operativa» sara' escluso dal concorso. Per i soli militari in congedo
i provvedimenti di esclusione sono adottati per delega della
Direzione Generale per il Personale Militare dal Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
4. Per il personale gia' declassato ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, e
giudicato parzialmente inidoneo al servizio militare ai sensi della
direttiva dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 882/081300 del
15 maggio 2000, la commissione potra' disporre l'effettuazione del
controllo dell'efficienza operativa limitatamente alle prove
commisurate alle effettive condizioni fisiche, sentito il parere del
Dirigente del Servizio Sanitario del reparto di appartenenza, per i
militari in servizio, o del Dirigente del Servizio Sanitario del
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, per il
personale in congedo; in alternativa, lo stesso personale sara'
esonerato dalla effettuazione delle prove.

                               Art. 8.
Commissione giudicatrice
Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la Commissione
giudicatrice che dovra' provvedere alla valutazione dei titoli
posseduti dai candidati, ai sensi del successivo articolo 9, alla
redazione della graduatoria di merito e dell'elenco dei non idonei di
cui al successivo articolo 10. La citata commissione sara' composta
da:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, Presidente;
tre Ufficiali superiori o Funzionari Amministrativi, Membri;
un Ufficiale inferiore o Collaboratore Amministrativo, Membro e
Segretario.

                               Art. 9.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente articolo 8 provvedera'
alla valutazione dei sottoindicati titoli assegnando il relativo
punteggio, attenendosi ai valori sottoindicati, nonche' ai criteri
preventivamente stabiliti dalla commissione stessa:
a) per la durata del servizio effettivamente svolto (punteggio
massimo conseguibile punti 20):
1 punto per ogni mese di servizio effettivo oltre il 48°;
i mesi di servizio effettivo verranno conteggiati con
l'esclusione dei periodi di riposo medico e di licenza di
convalescenza. La frazione superiore a 15 giorni sara' considerata
mese intero;
b) per il rendimento in servizio desunto dalla documentazione
caratteristica (scheda valutativa/rapporto informativo) riferita agli
ultimi due anni di servizio (punteggio positivo massimo conseguibile
punti 25):
eccellente/pienamente positivo, punti 15;
superiore alla media/rendimento soddisfacente, punti 5;
nella media/rendimento sufficiente, 0 punti;
inferiore alla media/rendimento insufficiente, decremento di
70 punti;
c) per il titolo di studio rilasciato da scuole statali o
istituti parificati o legalmente riconosciuti (punteggio massimo
conseguibile punti 5):
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale, punti 5;
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quadriennale punti 4;
possesso del diploma di qualifica professionale di durata
triennale punti 2;
d) per la partecipazione ad operazioni «fuori del territorio
nazionale» (punteggio massimo conseguibile punti 12):
per ogni mese o frazione superiore a giorni quindici di
servizio effettivamente prestato in operazioni fuori del territorio
nazionale, punti 0,5;
e) per il grado rivestito (punteggio massimo conseguibile punti
5):
Caporal Maggiore, punti 5;
Caporale, punti 3;
f) grado di conoscenza della lingua straniera accertato dalla
SLEE:
- 1ª lingua (punteggio massimo conseguibile punti 4):
somma SLP compresa tra 4 e 7, punti 1;
somma SLP compresa tra 8 e 9, punti 2;
somma SLP compresa tra 10 e 13, punti 3;
somma SLP compresa tra 14 e 16, punti 4.
- 2ª e 3ª lingua (punteggio massimo conseguibile, punti 4):
somma SLP compresa tra 4 e 7, punti 0,5;
somma SLP compresa tra 8 e 9, punti 1;
somma SLP compresa tra 10 e 13, punti 1,5;
somma SLP compresa tra 14 e 16, punti 2;
g) personale ferito per effetto di atti ostili:
- a coloro che abbiano riportato ferite/lesioni che abbiano
comportato assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 gg.,
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, nell'adempimento di attivita' operative
occorse sia in territorio nazionale che all'estero: punti 15;
h) superamento corso di formazione per l'incarico di istruttore
presso i RAV;
- superamento corso «Ranger»;
- superamento corso «AO»;
saranno attribuiti 5 punti per il superamento di uno solo dei
sopracitati corsi;
i) per le seguenti ricompense e distinzioni onorifiche militari
o civili (fino ad un massimo di punti 10):
- medaglia d'oro al valor militare o civile: punti 5;
- medaglia d'argento al valor militare o civile: punti 4;
- medaglia di bronzo al valor militare o civile o croce al
valor militare: punti 3;
- decorazioni al valore dell'Esercito: punti 2;
- encomio: punti 1,5;
- elogio: punti 1;
j) per le sanzioni disciplinari di Corpo inflitte (fino ad un
massimo di --10 punti):
- rimprovero: -- 0,5 punti;
- consegna: -- 1 punto per ogni giorno di consegna inflitto;
- consegna di rigore: -- 2 punti per ogni giorno di consegna
di rigore inflitto.
2. Saranno ritenuti validi i titoli che saranno stati conseguiti
nel corso del servizio prestato quale volontario in ferma breve od in
eventuale rafferma/trattenimento e che risulteranno posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
3. Il punteggio totale conseguito da ciascun aspirante sara'
determinato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per ciascuno
dei titoli suddetti.
4. Saranno giudicati idonei al transito in servizio permanente
coloro che abbiano riportato un punteggio totale positivo.
I concorrenti non idonei sono esclusi dal concorso.

                              Art. 10.
Graduatoria
1. La commissione di cui al precedente articolo 8 redigera' la
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei sulla base del
punteggio totale ottenuto da ciascun aspirante, cosi' come previsto
dal precedente articolo 9. La Commissione stessa redigera' un elenco
degli aspiranti risultati non idonei.
2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore
parita' sara' data precedenza ai candidati aventi minore eta'.
3. La graduatoria di merito e l'immissione nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito saranno
approvate con decreti dirigenziali adottati dalla Direzione generale
per il Personale Militare. La citata graduatoria sara' pubblicata sul
Giornale Ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione ne sara' dato
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

                              Art. 11.
Accettazione nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito
e dichiarati vincitori sono immessi nel ruolo dei volontari di truppa
in servizio permanente con il grado di 1° Caporal Maggiore.
2. La suddetta immissione sara' notificata al candidato dal
Reparto/Ente di appartenenza, per i concorrenti in servizio, o dal
Distretto Militare di appartenenza, per i concorrenti in congedo.
3. Entro i 5 giorni successivi alla data di notifica di cui al
comma 2, gli interessati dovranno rilasciare dichiarazione di
accettazione alla suddetta immissione ovvero dichiarazione di
rinuncia. La mancanza di dette dichiarazioni, nel termine sopra
indicato, sara' considerata rinuncia.
4. Sara' cura dei Reparti/Enti e dei Distretti Militari inviare,
a mezzo corriere, al Ministero della Difesa - Direzione generale per
il Personale Militare, I Reparto - 3ª Divisione - 3ª Sezione - via XX
Settembre, 123/A - 00187 Roma, le dichiarazioni di accettazione alla
nomina ovvero le dichiarazioni di rinuncia nonche' le relate di
notifica.

                              Art. 12.
Immissione in ruolo
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito
e dichiarati vincitori, qualora abbiano maturato tre anni di servizio
nella ferma breve, sono immessi nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente dell'Esercito con decorrenza giuridica dalla data
di convocazione. I concorrenti dichiarati vincitori che non abbiano
ancora maturato tre anni di servizio in ferma breve sono immessi nel
citato ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente non prima
del compimento del terzo anno di servizio nella ferma breve.
2. I vincitori, all'atto della convocazione, dovranno munirsi di
carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una
Amministrazione dello Stato e del codice fiscale.
3. I concorrenti convocati provenienti dal congedo saranno
sottoposti a visita medica da parte del Dirigente Sanitario per la
verifica del mantenimento dei requisiti fisici. Nel caso di giudizio
di non idoneita' o di temporanea non idoneita' superiore a quindici
giorni i candidati saranno esclusi dall'immissione con provvedimento
della Direzione Generale per il Personale Militare. I concorrenti in
servizio, qualora nel corso della procedura concorsuale e fino alla
data di immissione nei ruoli del servizio permanente, abbiano subito
un declassamento nel profilo sanitario che comporti la non idoneita'
all'impiego in servizio permanente, saranno esclusi con provvedimento
della Direzione generale per il Personale Militare.
Resta ferma quanto previsto dall'articolo 10 del decreto
legislativo n. 505/1997, nei confronti degli aspiranti che abbiano
subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che
abbiano provocato una permanente inidoneita' psico-fisica quali
volontari in ferma breve purche' siano stati giudicati parzialmente
idonei al servizio permanente.
4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la
convocazione o che non produrranno alcuna dichiarazione di
accettazione nei termini previsti saranno considerati rinunciatari,
salvo motivate cause di impedimento che dovranno pervenire entro i
due giorni successivi alla Direzione generale per il Personale
Militare I Reparto - 3ª Divisione - 3ª Sezione. La Direzione Generale
potra' differire la data della convocazione a seguito di valutazione
insindacabile dei motivi dell'impedimento, per un periodo comunque
non superiore a quindici giorni.
5. I limiti temporali di cui al comma 4 non trovano applicazione
nel caso di impedimento dovuto a infermita' dipendente da causa di
servizio e, comunque, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 1,
lettera g) del presente bando.

                              Art. 13.
Disposizioni amministrative
1. Le spese di viaggio effettuate dai candidati in congedo per
sostenere gli accertamenti psico-fisici-attitudinali sono a carico
dei candidati stessi.
2. Durante le fasi relative alle sopracitate visite, i
concorrenti potranno usufruire di vitto e alloggio, compatibilmente
con le disponibilita' logistiche del momento, a carico del Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

                              Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e per
ulteriori attivita' promozionali concernenti il reclutamento della
Forza Armata. I predetti dati saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le finalita' inerenti la
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto d'accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento se utilizzati in violazione di legge. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o del
funzionario che sara' nominato responsabile del trattamento. Il
titolare del trattamento e' il direttore generale della Direzione
Generale per il personale militare.

                              Art. 15.
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
L'Amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione, sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita'
della dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, decadra' dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e
sara' denunciato alla Procura della Repubblica.
Avvertenze generali
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
richiesta direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della
Direzione generale per il Personale Militare - via XX Settembre,
n. 123/A - 00187 Roma - tel. 06/47355941 nei giorni e negli orari
sotto indicati:
dal lunedi' al giovedi' dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30
alle 16.30;
venerdi' dalle 8.30 alle 13.00;
consultando la sezione difesa di Rai-Televideo a pag. 417;
consultando il sito www. persomil.difesa.it
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 7 luglio 2005
Amm. Sq.: Mario Lucidi

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