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MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di concorso, per titoli, per il transito dai ruoli normali
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni,
dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di
amministrazione e commissariato dell'Esercito ai corrispondenti ruoli
speciali, ai sensi dell'articolo 55, comma 2 e dell'articolo 56,
comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.36 del 9/5/2008 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 08E03655 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 9/6/2008 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente
la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma
1, lettere a), d), ed h) della legge 18 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che disciplina
le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
ed in particolare il comma 2, che prevede la riapertura dei termini
per la presentazione delle domande per il transito degli ufficiali,
fino al grado di tenente colonnello, appartenenti ai ruoli normali
dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito nei corrispondenti
ruoli speciali;
Visto l'articolo 56 deI decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, ed in particolare il comma 1, che prevede per i tenenti
colonnelli ed i maggiori del ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni la possibilita' di
transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e
con le modalita' stabilite con decreto ministeriale;
Viste la consistenza organica e le posizioni soprannumerarie dei
predetti ruoli normali e speciali per le Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei
trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito alla data del 31 dicembre 2007;
Considerata la necessita', da un lato, di ripianare le deficienze
organiche dei sopracitati ruoli speciali e, dall'altro, di ridurre le
eccedenze organiche nei corrispondenti ruoli normali, per pervenire
gradualmente alle dotazioni previste dalla tabella 1, quadri I, II,
V, VI, VII e IX, allegata al citato decreto legislativo n. 490 del
1997 e successive modificazioni.
Decreta:
Art. 1.
Transito dai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e
del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nei
corrispondenti ruoli speciali
1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
transito per gli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello,
appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali
e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito nei
rispettivi ruoli speciali con le stesse modalita' previste dall'art.
53 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
2. Le carenze delle dotazioni organiche dei singoli gradi del
ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del ruolo
speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito costituiscono il limite numerico massimo per i transiti
di cui al comma 1. Qualora il numero delle domande superi le
dotazioni organiche dei singoli gradi, si procedera' alla formazione
di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti
dall'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive
modificazioni. Le graduatorie saranno predisposte da una commissione
nominata dal Direttore Generale per il personale militare su proposta
del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, composta da:
a) un ufficiale che riveste il grado non inferiore a generale di
brigata appartenente al ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni in servizio permanente
effettivo, con funzioni di presidente;
b) tre ufficiali che rivestono il grado non inferiore a
colonnello, di cui uno appartenente al ruolo normale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni in servizio
permanente effettivo, uno appartenente al ruolo normale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali in servizio permanente effettivo ed uno
appartenente al ruolo normale del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito in servizio permanente effettivo, con
funzioni di membri effettivi;
c) un ufficiale che riveste il grado non inferiore a capitano,
con funzioni di segretario.
3. Gli effetti del trasferimento nei ruoli speciali dell'Arma dei
trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito decorrono dal giorno successivo a quello
della scadenza del termine di presentazione delle domande.
4. Non possono transitare dal ruolo normale al ruolo speciale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito gli ufficiali che
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:
a) frequentino o abbiano frequentato con successo il corso
superiore di stato maggiore interforze, previsto dall'art. 4 del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
b) siano compresi in aliquota ai fini dell'avanzamento.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
articolo, si rinvia al disposto degli articoli 53 e 55 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
Art. 2.
Transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni nel corrispondente ruolo speciale
1. Per l'anno 2008 il numero dei tenenti colonnelli e dei maggiori
che possono transitare dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e'
stabilito rispettivamente in trentotto e sessanta unita'.
2. Qualora il numero delle domande superi quello stabilito dal
comma 1, si procedera' alla formazione di graduatorie distinte per
gradi, sulla base dei requisiti previsti dall' articolo 26 della
legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Le
graduatorie saranno predisposte da una commissione nominata dal
Direttore Generale per il personale militare su proposta del Capo di
Stato Maggiore dell'Esercito, composta secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 2 del presente decreto.
3. Gli effetti del trasferimento nel ruolo speciale decorrono dal
giorno successivo a quello della scadenza del termine di
presentazione delle domande.
4. Non possono transitare dal ruolo normale al ruolo speciale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
gli ufficiali che alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande:
a) frequentino o abbiano frequentato con successo il corso
superiore di stato maggiore interforze, previsto dall'articolo 4 del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
b) siano compresi in aliquota ai fini dell'avanzamento.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
articolo, si rinvia al disposto dell'articolo 56 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
Art. 3.
Presentazione delle domande, termini e modalita'
1. Le domande di transito di cui ai precedenti articoli 1 e 2,
redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al Comando del
Reparto/Ente presso il quale l'interessato presta servizio entro il
termine perentorio di giorni trenta, decorrente dal giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed inoltrate a cura del citato
Comando alla Direzione Generale per il personale militare - II
Reparto - 5ª Divisione entro i quindici giorni successivi alla data
di scadenza del suddetto termine.
Art. 4.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilita',
l'Amministrazione Difesa provvedera' a richiedere alle
Amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la conferma delle
dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione, nonche' la
conferma delle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora
dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il concorrente decade dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
Art. 5.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dalla presente
procedura qualsiasi ufficiale che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dal
transito nei ruoli speciali, qualora il difetto dei requisiti venisse
accertato successivamente
Art. 6.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione Generale per il
personale militare - II Reparto - 5ª Divisione per le finalita' di
gestione del concorso e del rapporto. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della 5ª Divisione della Direzione Generale medesima.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla
gestione della posizione giuridico-economica dell'ufficiale nonche',
in caso di esito positivo, agli organismi di carattere previdenziale.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e trasmesso al competente ufficio del Ministero
della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale.
Roma, 21 aprile 2008
Il Generale di Corpo d'armata: Rocco Panunzi
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