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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di
centosettantasette sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, di ventiquattro sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito e di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.38 del 14/5/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:04E02545
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/6/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
Direzione generale per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, ed in particolare gli articoli 5, 7
e 58;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Corpi, ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 4, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in
applicazione dell'art. 3, comma 2, del piu' volte citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare modificata con la
direttiva in data 10 aprile 2003;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, in
particolare l'art. 22 recante modifiche e integrazioni all'art. 58
del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 331, ed in particolare l'articolo 20, comma 2;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, la percentuale massima di
concorrenti di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni di
cui all'art. 5, comma 1, del succitato decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, possono conseguire la nomina a sottotenente in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge
finanziaria 2004), in particolare l'art. 3;
Ravvisata la necessita' di indire tre concorsi, per titoli ed
esami, per la nomina di sottotenenti in servizio permanente del ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, del ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali dell'Esercito e del ruolo speciale del
Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito per l'anno
2004;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 177
(centosettantasette) sottotenenti in servizio permanente del ruolo
speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, con riserva di 106 (centosei) posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
b) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24
(ventiquattro) sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, con riserva di
14 (quattordici) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli;
c) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24
(ventiquattro) sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale
del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, con
riserva di 14 (quattordici) posti a favore degli appartenenti al
ruolo dei marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati agli appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere
devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti di cui al
successivo art. 2, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i
vincitori saranno nominati sottotenenti in servizio permanente ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali
inferiori delle forze di completamento di cui al successivo art. 2,
comma 1.a., lettera b), i quali saranno nominati ufficiali in
servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado
rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle
domande ed iscritti in ruolo - al superamento del corso applicativo
di cui al successivo art. 16 - dopo l'ultimo dei pari grado dello
stesso ruolo.
4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando dei concorsi, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione delle graduatorie di merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, citata nella premesse, in materia di assunzioni di personale
per l'anno 2004.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1.a. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, possono
partecipare:
a) gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito -
appartenenti ad una delle Armi o Corpi indicati nell'allegato A) che
costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi - che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande, siano vincolati alla
ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n.
574, ovvero che siano in congedo dopo aver prestato, senza demerito,
servizio in detta ferma per tutta o parte della durata prevista. Tali
ufficiali, qualora valutati per l'avanzamento al grado superiore
nell'ultimo anno, non devono aver riportato un giudizio di non
idoneita'.
Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, gli ufficiali di complemento in
servizio di prima nomina e quelli collocati in congedo al termine di
detto servizio;
b) gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito -
appartenenti ad una delle armi o corpi indicati nel gia' citato
allegato A) al presente decreto, che consentono la partecipazione ai
rispettivi concorsi - facenti parte delle forze di completamento, per
essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate
con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita'
addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di
complemento che siano stati richiamati, a mente delle disposizioni
della legge n. 1137/1955, per addestramento finalizzato
all'avanzamento nel congedo;
c) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli
dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle categorie riportate nell'allegato B) che costituisce parte
integrante del presente decreto, che consentono la partecipazione ai
rispettivi concorsi;
d) i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare
dell'Esercito che non abbiano completato il secondo anno del previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare;
e) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la
nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli normali
corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, che, qualora in servizio, non
abbiano riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al
grado superiore nell'ultimo anno. Il personale giudicato idoneo non
vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito (gia' Corpo tecnico dell'Esercito) puo' partecipare
solo ai concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del
precedente art. 1. Il personale giudicato idoneo non vincitore in
precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
del ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito (gia' Corpo di amministrazione e Corpo di commissariato
dell'Esercito) puo' partecipare solo al concorso di cui alla lettera
c) del comma 1 del precedente art. 1. Il personale giudicato idoneo
non vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali dell'Esercito (gia' Corpo automobilistico dell'Esercito)
puo' partecipare solo al concorso di cui alla lettera b) del comma 1
del precedente art. 1.
Il personale di sesso femminile potra' conseguire la nomina a
sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma o
del Corpo per il quale abbia concorso (fermo restando quanto previsto
dal precedente art. 1, comma 3) entro i limiti numerici appresso
indicati per ciascun concorso, calcolati ai sensi del decreto
ministeriale 9 maggio 2003, citato nelle premesse:
(35) trentacinque nel concorso per le Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a);
(5) cinque nel concorso per l'Arma dei trasporti e dei
materiali dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b);
(24) ventiquattro nel concorso per il Corpo di amministrazione
e di commissariato dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera c).
1.b. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma
1.a., i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al
successivo art. 3, comma 2, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato:
il 40° anno di eta', se appartenenti agli ufficiali inferiori
delle forze di completamento di cui al precedente comma 1.a., lettera
b) ovvero se appartenenti al ruolo dei marescialli di cui al
precedente comma 1.a., lettera c);
il 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1.a., lettere a), d) ed e).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso di un titolo di studio avente durata
quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', ovvero di un
titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli Studi a loro
scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolti d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.
2. Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali appartenenti alle
forze di completamento e gli appartenenti al ruolo dei marescialli
dell'Esercito possono partecipare ad uno solo dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1.
3. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali
ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 11 e
12.
4. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il
possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali
prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
5. I requisiti di cui al precedente comma 1.b., ad eccezione di
quelli di cui alle lettere b) e c), e quelli di cui ai precedenti
commi 3 e 4 devono essere mantenuti sino alla data di nomina ad
ufficiale in servizio permanente.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione - Doveri dei Comandi/Enti di appartenenza
 
1. Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere redatte
in carta semplice secondo lo schema riportato nell'allegato C) che
costituisce parte integrante del presente decreto (potra' essere
utilizzata anche la copia fotostatica del modello).
I concorrenti dovranno, inoltre, compilare il modello GC 001 in
originale, di cui all'allegato D) al presente decreto, reperibile,
tra l'altro, presso i Distretti militari e le capitanerie di porto
che verra' utilizzato per il caricamento, mediante lettore ottico,
dei dati da essi forniti. Tali dati consentiranno l'alimentazione
della banca dati automatizzata di cui al successivo art. 15 del
presente decreto. I concorrenti avranno cura di compilare il predetto
modello, ad eccezione dei quadri (D), (E), (G), tenendo presenti le
istruzioni contenute nella seconda parte del gia' citato allegato D)
al presente decreto. Essi adopereranno esclusivamente penna a sfera
con inchiostro indelebile nero, scrivendo in carattere stampatello.
Il modello non dovra' essere piegato o sgualcito.
2. Le domande di ammissione ed i modelli GC 001 dovranno essere
presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al Comando del reparto od Ente dal quale i concorrenti
dipendono, se in servizio, ovvero al Comando del distretto militare
di appartenenza/residenza, se in congedo o di sesso femminile non in
servizio, ed indirizzate al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella posta 353 - 00187 Roma
centro, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, se spedite,
ovvero la data di assunzione a protocollo, se presentate direttamente
al Comando di appartenenza.
3. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero
per motivi di servizio potranno compilare la domanda anche su modello
non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al gia'
citato allegato C) ed inoltrarla, tramite le autorita' diplomatiche o
consolari, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo.
I militari in servizio, impiegati all'estero dovranno presentare la
domanda, sempre entro il medesimo termine, al comando di
appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al
predetto indirizzo, dopo avervi apposto il visto di avvenuta
presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando
ricevente.
4. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni
mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) grado, cognome e nome;
b) data, luogo di nascita, codice fiscale;
c) possesso della cittadinanza italiana;
d) stato civile;
e) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare alla
domanda, le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un
eventuale procedimento penale. Dovra' impegnarsi, altresi', a
comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma-Centro, qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente;
g) titolo di studio conseguito, con relativo voto;
h) reparto o distretto militare di appartenenza;
i) eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
j) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico ed un indirizzo di
posta elettronica (ove posseduto).
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (06/4827347), al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, via XX Settembre,
123/A - 00187 Roma, ogni variazione che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
k) l'eventuale posizione, se ufficiale di complemento, di
vincolato alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20
settembre 1980, n. 574, con indicazione della data di decorrenza
della ferma, se in servizio, e di termine della medesima, se in
congedo. Gli ufficiali delle forze di completamento dovranno indicare
i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale sono
stati richiamati;
l) l'eventuale possesso di titoli di merito - non risultanti
dalla documentazione matricolare che verra' acquisita d'ufficio -
ritenuti utili alla valutazione dei titoli di cui al successivo art.
9;
m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell'allegato G), che costituisce parte integrante del
presente decreto;
n) la lingua straniera (una sola a scelta tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo) nella quale desidera sostenere la prova
orale facoltativa;
o) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 15;
p) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per l'Arma corpo di appartenenza;
q) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
r) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
s) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato C) al presente
decreto.

                               Art. 4.
 
Titoli di merito
 
1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
successivo art. 9 del presente decreto, non risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica, ai fini della loro
corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal
fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Per i militari in servizio o in congedo la
documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le
modalita' indicate nel successivo art. 5.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
i quali - qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni.

                               Art. 5.
 
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio
 
1. I comandi competenti a ricevere le domande dovranno indicare
sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante il bollo
d'ufficio, la data di presentazione (per quelle spedite con
raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante) e trasmetterle subito, al massimo
entro tre giorni dalla data di ricezione, al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella postale 353 -
00187 Roma-Centro.
2. I Comandi medesimi dovranno provvedere a trasmettere al piu'
presto possibile, e comunque non oltre il ventesimo giorno dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, all'indirizzo di cui sopra, i seguenti documenti
aggiornati a detta data:
a) copia del libretto personale o della cartella personale,
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, attestazione
e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali in servizio od in
congedo e per gli appartenenti al ruolo dei marescialli);
b) copia del documento matricolare (per i partecipanti di sesso
maschile in qualita' di idonei non vincitori ai concorsi per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali
dell'Esercito e per i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia
militare dell'Esercito di ambo i sessi che non abbiano completato il
secondo anno del previsto ciclo formativo).
3. Per i concorrenti in servizio i Comandi di appartenenza
dovranno rilasciare la certificazione prevista dal successivo
art. 10, comma 7, del presente decreto, secondo il modello in
allegato F) al decreto medesimo, che attesti il superamento delle
prove di efficienza operativa, che i concorrenti dovranno produrre
all'atto della presentazione al Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno per l'effettuazione delle prove di
efficienza fisica. I concorrenti che non avessero sostenuto dette
prove dovranno essere muniti della dichiarazione rilasciata dal
dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano
servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra.

                               Art. 6.
 
Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da
un'amministrazione dello Stato in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con il decreto
dirigenziale di cui al successivo art. 14, comma 2 (presumibilmente
entro il 20 dicembre 2004), dovranno essere risultati idonei in tutte
le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma
1.

                               Art. 7.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni
esaminatrici per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei
titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che
saranno cosi' composte:
a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Brigadier
Generale in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni,
Presidente;
cinque ufficiali superiori, rispettivamente delle armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a capitano,
ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale «C», posizione non inferiore a
«C/2», segretario senza diritto al voto;
b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Brigadier
Generale in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni,
Presidente;
tre ufficiali superiori dell'Arma dei trasporti e dei
materiali dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non
oltre 3 anni, membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a capitano,
ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale «C» posizione non inferiore a «C/2»,
segretario senza diritto al voto;
c) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c):
un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Brigadier
Generale in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni,
Presidente;
tre ufficiali superiori del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da
non oltre 3 anni, membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a capitano,
ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale «C» posizione non inferiore a «C/2»,
segretario senza diritto al voto.
2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le
commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti
sanitari e per l'accertamento attitudinale, uniche per tutti e tre i
concorsi, che saranno cosi' composte:
a) per le prove di efficienza fisica:
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a colonnello, Presidente;
due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a maggiore qualificati istruttori militari di
educazione fisica, membri;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario;
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito;
b) per gli accertamenti sanitari:
un colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, Presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri;
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni;
c) per l'accertamento attitudinale:
un ufficiale in servizio permanente del ruolo normale delle
armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello;
due ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio
permanente del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia;
un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario.
Le funzioni di Presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere
coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito;
d) per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un Brigadier generale medico del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, Presidente;
due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per
gli accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera b) del
presente comma.

                               Art. 8.
 
Prove scritte
 
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 saranno
ammessi - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso cui abbiano chiesto di
essere ammessi - a sostenere le seguenti prove scritte:
prova scritta di cultura generale consistente in una serie di
quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il
grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano
ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualita', di educazione civica, di storia, di geografia, di
matematica e di logica matematica. Il numero dei quesiti e la durata
massima della prova saranno fissati dalla commissione esaminatrice e
comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa;
prova scritta di cultura tecnico-professionale, di durata
massima di 6 ore, vertente sui programmi d'esame riportati
nell'allegato E) che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Le prove scritte di cultura generale avranno luogo presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma
«Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2, Foligno, nei giorni
appresso indicati per ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario
ufficiale:
a) 15 luglio 2004, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) 13 luglio 2004, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
c) 14 luglio 2004, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c).
Eventuali modificazioni della sede e delle date di svolgimento di
detta prova verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - del 2 luglio 2004. Tale pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 2 luglio
2004 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di
carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello
Stato.
4. Essi dovranno avere con se' una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero. L'occorrente per lo svolgimento della prova sara'
loro fornito sul posto.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
7. La correzione della prova scritta di cultura generale sara'
effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo
svolgimento della prova medesima.
8. Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in
trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere
ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale, di cui al successivo comma 10, essi dovranno
aver risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande. In
tal caso ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30i.
9. Per esigenze di celerita' e di economicita' dell'azione
amministrativa non saranno inviate ai concorrenti che abbiano
sostenuto la prova comunicazioni circa l'esito della medesima a mezzo
lettera o telegramma. L'esito della prova sara' reso noto ai
concorrenti il giorno stesso, all'ora che sara' stata indicata dai
presidenti delle rispettive commissioni esaminatrici. Alla sede
d'esame verranno affissi in bacheca appositi elenchi, uno degli
idonei, uno dei non idonei. Gli idonei, inoltre, saranno invitati a
ritirare subito dopo la comunicazione scritta riportante il voto
conseguito nella prova, rilasciandone ricevuta.
Per i non idonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituira'
notifica dell'esito della prova.
10. I concorrenti che avranno ricevuto la comunicazione di
superamento della prova scritta di cultura generale con le modalita'
di cui al precedente comma 9 dovranno sostenere, sempre presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno
la prova scritta di cultura tecnico-professionale che avra' luogo nei
giorni appresso indicati per ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, con inizio non prima delle ore 8,30
dell'orario ufficiale:
a) 22 luglio 2004, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) 20 luglio 2004, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
c) 21 luglio 2004, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c.
Eventuali modificazioni delle date di svolgimento della predetta
prova saranno rese note agli interessati nelle comunicazioni
individuali concernenti l'esito della prova scritta di cultura
generale, ricevute con le modalita' indicate nel precedente comma 9.
11. Essi dovranno avere con se' una penna a sfera con inchiostro
indelebile nero o blu, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
12. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
13. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della
predetta prova scritta saranno osservate le disposizioni degli
articoli 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
14. I concorrenti per essere giudicati idonei dovranno riportare
nella prova scritta di cultura tecnico-professionale un punteggio di
almeno 18/30i.
15. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di
cultura tecnico - professionale non riceveranno alcuna comunicazione,
ma potranno richiedere informazioni sull'esito di detta prova, a
partire dal novantesimo giorno successivo alla data di svolgimento
della stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Servizio relazioni con il pubblico - Palazzo
Esercito - via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/47355941,
06/47354548 e 06/49864613, ovvero consultare il sito internet
«www.persomil.difesa.it».

                               Art. 9.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma
1, procederanno a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano
presentati alla prova scritta di cultura tecnico-professionale dei
concorsi, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, siano stati dichiarati
con le modalita' indicate nel precedente art. 4 ovvero risultino
dalla documentazione matricolare e caratteristica.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli da valutare nei
predetti concorsi e' pari a 20/30i, cosi' ripartiti:
a) qualita' militari e professionali e/o esperienze
professionali documentate svolte presso amministrazioni pubbliche:
fino ad un massimo di 8 punti;
b) partecipazione ad operazioni fuori area, anche se svolte
nell'ambito di organizzazioni umanitarie: 0,30 punti per ogni mese di
servizio, o frazione superiore a quindici giorni, effettivamente
prestato in tali operazioni, fino ad un massimo di 3 punti;
c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di 2
punti, cosi' ripartiti:
laurea specialistica: fino a 2 punti;
laurea o diploma universitario con corso di durata triennale:
fino a 1,00 punti;
diploma universitario con corso di durata biennale: fino ad
0,50 punti;
d) ricompense: fino ad un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti:
medaglia d'oro al Valor militare o al Valor civile o al
Valore dell'Esercito: 2 punti;
medaglia d'argento al Valor militare o al Valor civile o al
Valore dell'Esercito: 1,50 punti;
medaglia di bronzo al Valor militare o al Valor civile o al
Valore dell'Esercito: 1,00 punti;
encomio solenne: 0,75 punti;
encomio semplice: 0,50 punti;
elogio: 0,25 punti;
e) periodi di comando: punti 0,10 per ogni mese, o frazione
superiore a quindici giorni, di comando o attribuzioni specifiche
ovvero in incarichi tecnici delle specializzazioni di appartenenza:
sino ad un massimo di 3 punti;
f) altri titoli: fino ad un massimo di 2 punti, cosi'
ripartiti:
seconda laurea: fino a 1,50 punti;
corsi universitari post lauream: fino a 1 punto;
diploma di Maestro dello sport rilasciato dal C.O.N.I. al
termine di un corso di durata triennale: 1,50 punti;
qualifica di istruttore militare di educazione fisica: 0,50
punti;
qualifica di aiuto istruttore militare di educazione fisica:
0,50 punti.

                              Art. 10.
 
Prove di efficienza fisica
 
1. I concorrenti che nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30i
saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora
idonei, saranno sottoposti agli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale.
2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e
quello attitudinale avranno luogo presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma «Gonzaga del Vodice»,
viale Mezzetti n. 2, Foligno, nei giorni che saranno resi noti agli
interessati con lettera raccomandata o telegramma.
I concorrenti nel periodo di permanenza presso il Centro saranno
forniti, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, di vitto
e alloggio a carico dell'amministrazione militare.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro
muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera rilasciato da medici della Federazione medico
sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di
tale certificato determinera' la non ammissione del concorrente a
sostenere dette prove. In sostituzione di detto certificato il
personale militare dell'Esercito in servizio non di leva potra'
produrre il certificato di cui al successivo comma 7, ai fini e con
l'effetto ivi previsti;
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante la recente
effettuazione, da non oltre tre mesi, dell'accertamento dei markers
dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti
sanitari;
eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e
relativo referto, se effettuato entro i tre mesi precedenti la data
della visita medica presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate;
referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata
entro i tre mesi precedenti la data di presentazione (solo se di
sesso femminile). La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti
sanitari;
eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza
- mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime
(solo se di sesso femminile).
I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto del test di gravidanza di cui al presente comma saranno
sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo
art. 11, comma 3, al test di gravidanza, che escluda la sussistenza
di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla
concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e
produrra' l'effetto indicato al successivo art. 11, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1.000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'allegato F), che costituisce
parte integrante del presente decreto.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
corsa piana di metri 1.000 (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nel gia' citato allegato F) al
presente decreto.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
allegato F) al presente decreto.
Il medesimo allegato F) contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
7. Il personale militare in servizio non di leva nella Forza
armata e' esonerato dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra
indicati qualora, all'atto della presentazione presso il Centro,
esibisca la certificazione, rilasciata dal Comandante di Corpo,
secondo il modello riportato nel gia' citato allegato F) al presente
decreto, che attesti il superamento delle prove di efficienza
operativa previste dalla pubblicazione 12/A/1 «L'addestramento
militare», ed. 1989, e successive modificazioni e integrazioni.
La mancata esibizione di detta certificazione determinera'
l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra,
previa esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio sanitario del reparto/ente presso cui il concorrente presta
servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero
del certificato di cui al precedente comma 3, primo alinea.
Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato
dalla commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui
all'art. 7, comma 2, lettera a).
L'esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il
superamento presso il centro degli esercizi obbligatori consentira'
ai concorrenti in servizio di effettuare, qualora lo richiedano
espressamente, gli esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire
il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato F) al
presente decreto.
8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
avviera' senza indugio alla competente commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza fosse risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo;
sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel
gia' citato allegato F) al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 14.
9. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento previsti per dette prove,
la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per
documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alle
prove di efficienza fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo telegramma o fax numero 06/4827347) al massimo entro il giorno
della prova, inviando documentazione probatoria dei motivi
dell'assenza.

                              Art. 11.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
Centro predetto, a cura della commissione di cui al precedente art.
7, comma 2, lettera b), ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale
delle armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di partecipare.
2. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre,
il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti
fisici:
a) statura non inferiore a m 1,65, se di sesso maschile e a
m 1,61, se di sesso femminile;
b) visus corretto non inferiore a 16/10i complessivi e non
inferiore a 7/10i nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio e con
lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito). Per i
concorrenti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del
presente decreto, l'acutezza visiva dovra' essere uguale o superiore
a complessivi 10/10i e non inferiore a 4/10i nell'occhio che vede
meno. Tale acutezza visiva potra' essere raggiunta con correzione non
superiore a sei diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a
cinque diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo miopico, a cinque
diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a
quattro diottrie per l'astigmatismo misto (tali unita' di misura
valgono anche per un solo occhio).
Senso cromatico normale accertato con le matassine colorate.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano esame e relativo referto da cui
risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
ovvero private convenzionate;
b) cardiologico con E.C.G.;
c) oculistico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine;
g) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo);
h) ecografia pelvica per le sole concorrenti sprovviste del
relativo referto di cui al precedente art. 10, comma 3, quarto
alinea.
4. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente art. 10, comma 3, quinto alinea, la commissione non potra'
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenenrsi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, citato nelle premesse, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
5. Saranno giudicati «non idonei» dalla predetta commissione i
concorrenti risultati affetti da:
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia;
malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
imperfezioni ed infermita' che, seppur non contemplate nei
precedenti alinea, risultino comunque incompatibili con
l'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente.
6. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
«Idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente»;
«Non idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente», con indicazione della causa di non idoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avessero
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita'
saranno giudicati «non idonei» ed esclusi dal concorso. Tale giudizio
sara' comunicato seduta stante agli interessati.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove.
8. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia far
pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella
postale 353 - 00187 Roma-Centro, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax
(numero 06/4827347) specifica istanza, corredata da idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
9. La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti
all'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al
precedente art. 7, comma 2, lettera d) che, solo qualora lo ritenga
necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
10. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
11. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti ne
riceveranno, da parte dalla Direzione generale per il personale
militare, formale comunicazione.
12. I concorrenti dichiarati «non idonei» anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 8, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano rinunciato
saranno esclusi dal concorso.

                              Art. 12.
 
Accertamento attitudinale
 
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 11, comma 8,
saranno sottoposti ad accertamento attitudinali per il riconoscimento
delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di
ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle armi o del
Corpo per il quale hanno chiesto di partecipare, da parte della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c).
2. Detta commissione, attraverso una serie di prove (batteria
testologica e questionario informativo) ed una intervista di
selezione individuale, valutera' le capacita' adattive al ruolo, le
aspettative professionali e gli aspetti motivazionali dei
concorrenti.
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati non
idonei saranno esclusi dal concorso.
4. Ai concorrenti giudicati idonei sara' attribuito, in base ai
risultati dell'accertamento effettuato, un punteggio da 0 fino ad un
massimo di punti 2 utile per la formazione della graduatoria di cui
al successivo art. 14.
5. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale dovranno essere inviati a cura del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito alla
Direzione generale per il personale militare I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, entro tre giorni dalla data di
conclusione degli stessi.

                              Art. 13.
 
Prova orale
 
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per
ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i
concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di
efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello
attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate
nell'allegato E), che costituisce parte integrante del presente
decreto, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti
agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.
3. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
art. 6, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti che, per documentate cause di forza maggiore, non
potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo telegramma o fax numero 06/4827347), al massimo entro il giorno
di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del
motivo dell'assenza.
4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30i.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo, con le modalita' riportate nel gia'
citato allegato E).
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
6. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnata una
votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
da 0 a 17,999/30i: punti 0;
da 18/30i a 19,999/30i: punti 1;
da 20/30i a 21,999/30i: punti 2;
da 22/30i a 23,999/30i: punti 3;
da 24/30i a 25,999/30i: punti 4;
da 26/30i a 27,999/30i: punti 5;
da 28/30i a 30/30i: punti 6.

                              Art. 14.
 
Graduatorie
 
1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
la graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione
esaminatrice in base alla somma dei punti riportati dai concorrenti
in ciascuna delle prove d'esame e nella valutazione dei titoli,
nonche' degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove
di efficienza fisica, nell'accertamento attitudinale e nella prova
orale facoltativa di lingua straniera.
2. La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui
all'art. 1, comma 1, sara' approvata con decreto dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun
concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli. I posti eventualmente non
ricoperti dagli appartenenti al ruolo dei marescialli potranno essere
devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito.
4. Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto nel precedente
comma 3, nel decreto di approvazione di ciascuna graduatoria si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al
gia' citato allegato G) eventualmente dichiarati dai concorrenti
nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla
stessa allegata.
5. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4, del presente
decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria
di merito.
6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essi saranno inoltre
pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito internet
«www.persomil.difesa.it».

                              Art. 15.
 
Nomina
 
1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, ad eccezione degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento, di cui al precedente art. 2, comma 1.a., lettera b),
sottotenenti in servizio permanente rispettivamente del ruolo
speciale delle armi o del Corpo per il quale hanno concorso, con
anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo.
2. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori
delle forze di completamento, invece, saranno nominati ufficiali in
servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado
rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle
domande.
3. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente
decreto.
4. Con successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle
armi dei vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), del presente decreto.
5. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma 6.
6. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo.
Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca
alla nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'art. 10 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il
corso applicativo sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
8. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultassero
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 14, entro 1/12 della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo
l'ordine della rispettiva graduatoria.
9. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento ovvero dalle forze di
completamento, completeranno la ferma eventualmente contratta ovvero
saranno ricollocati in congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali,
completeranno la ferma eventualmente contratta ovvero, qualora
prosciolti, verranno collocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo a meno che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o
completare gli obblighi di leva.
10. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado
dello stesso ruolo.

                              Art. 16.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, l'amministrazione provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato dai vincitori nella domanda di
partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.

                              Art. 17.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 18.
 
Spese di viaggio e licenza
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti, anche
se militari in servizio, i quali, peraltro, muniti di copia della
domanda e della ricevuta della raccomandata per le prove scritte e
della lettera o del telegramma di convocazione per le prove di
efficienza fisica, per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali e
per la prova orale, potranno rivolgersi al Distretto militare, alla
Capitaneria di porto o ad un Comando carabinieri, per ottenere il
rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria
prevista.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove
previste dal precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.

                              Art. 19.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale del personale militare,
titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il
Direttore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della Direzione
generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2004
Amm. Sq. Lucidi

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