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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'immissione di complessive 1901
unita' nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento
militare e civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
riservato al personale di ferma di leva prolungata.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 29/12/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:00E12360
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/1/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed
autenticazione delle firme e successive modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo
ordinamento dell'amministazione della pubblica sicurezza e successive
modifiche ed integrazioni, nonche' i relativi regolamenti di
attuazione approvati con decreti del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1983, n. 903 e 904;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
Guardia di Finanza e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante gli specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 132, concernente il regolamento sui requisiti
psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti
ai ruoli del Corpo Forestale dello Stato che espletano funzioni di
polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale del Corpo Forestale dello Stato che espleta funzioni di
polizia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138, concernente il regolamento recante nuovi limiti
di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo guardia
e ad ufficiale del Corpo Forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministazione della Difesa;
Visto l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente incentivi per il reclutamento dei volontari nelle Forze
Armate e la loro successiva immissione nei ruoli delle Forze di
Polizia ad ordinamento militare e civile, nel Corpo dei Vigili del
Fuoco e nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalita' di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante
norme sull'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente delle Forze Armate;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato
ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma
dei Carabinieri;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di Finanza;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, recante norme per regolamentare l'immissione dei
volontari delle Forze Armate nelle amministrazioni previste
dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 505, recante
il regolamento concernente la disciplina relativa al limite di eta'
per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, recante per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
indetti dal Corpo della Guardia di Finanza;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1999, n. 295 recante il
regolamento concernente la disciplina relativa al limite di eta' per
l'accesso al profilo di agente del Corpo Forestale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000 che delinea il
profilo sanitario per l'idoneita' al servizio militare
incondizionato;
Considerato che ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento militare
o civile ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha reso
disponibili i posti per l'immissione di volontari delle Forze Armate
nelle rispettive carriere iniziali in applicazione dell'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
Acquisito l'assenso delle predette Forze di Polizia e del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco alle disposizioni contenute nel
presente decreto;
 
Decreta:
 

Art. 1.
 

Posti a concorso e destinatari
 
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'immissione
di complessive 1901 unita' nelle carriere iniziali delle Forze di
Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco riservato:
a) al personale in ferma di leva prolungata, in servizio alla
data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
abbia gia' ultimato la ferma triennale senza demerito;
b) al personale in ferma di leva prolungata che alla scadenza
dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso abbia terminato, senza demerito, almeno la ferma triennale;
c) al personale in ferma di leva prolungata, reclutato ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sia in
servizio da almeno un anno alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
2. Sono esclusi dal concorso i volontari in ferma breve, in
servizio o in congedo, reclutati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
3. Per i vincitori provenienti dalle categorie di cui alle
lettere a) e b) del, comma 1, sara' facolta' di ciascuna Forza di
Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, immetterli nelle
carriere iniziali nell'anno 2001 o successivamente.
4. Per i vincitori provenienti dalla categoria di cui alla
lettera c) del precedente, comma 1, l'immissione nelle carriere
iniziali delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco avverra' non prima del termine della ferma triennale trascorsa
senza demerito. Pertanto i vincitori provenienti dalla citata
categoria di cui alla lettera c) del, comma 1, saranno esclusi dalla
suddetta immissione qualora, per qualsiasi ragione, interrompano la
ferma di leva prolungata non completando i previsti tre anni
calcolati dalla data di decorrenza giuridica. L'eventuale passaggio
nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo
nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica, formalizzato con la
notifica del dispaccio di nomina, prima del completamento del periodo
di tre anni in ferma di leva prolungata, non realizza la condizione
per il passaggio nei ruoli delle predette Forze di Polizia. Il
predetto personale puo' comunque presentare formale rinuncia al
passaggio nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente
effettivo nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica entro cinque
giorni decorrenti dalla notifica del dispaccio di nomina in servizio
permanente.
5. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti:
a) Arma dei Carabinieri: 900;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 600;
c) Polizia di Stato: 298;
d) Corpo Forestale dello Stato: 73;
e) Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: 30.
6. I concorrenti possono presentare domanda per una sola delle
predette Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
7. Non e' consentito presentare piu' di una domanda.
8. I concorrenti che, contravvenendo ai precedenti commi 6 e 7,
esprimono piu' opzioni nella stessa domanda o che presentino piu' di
una domanda, saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 2.
 

Svolgimento del concorso
 
Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione culturale;
b) valutazione dei titoli ove previsti;
c) accertamenti di idoneita' psico-fisico-attitudinale.

                               Art. 3.
 

Requisiti di partecipazione
 
Possono partecipare al concorso le categorie di cui al precedente
articolo 1 che:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti politici;
c) non abbiano superato alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda il limite di eta' sottoindicato:
Arma dei Carabinieri anni 26. Tale limite e' elevato ad anni
28 per i giovani che anno adempiuto agli obblighi di leva;
Corpo della Guardia di Finanza anni 26. Tale limite e'
elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato
servizio militare volontario di leva e di leva prolungata;
Polizia di Stato anni 30;
Corpo Forestale dello Stato anni 30;
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anni 30;
d) abbiano la statura minima di m 1,65;
e)siano in possesso del titolo di studio conferito dalla scuola
dell'obbligo o titolo equipollente;
f)non abbiano riportato condanne per delitti non colposi, non
siano incorsi in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o
di espulsione dalle Forze Armate o Forze di Polizia, non siano
sottoposti a misure di prevenzione;
g)non siano incorsi nel proscioglimento d'autorita' o d'ufficio
da precedente arruolamento in qualsiasi Forza Armata o Forza di
Polizia ad ordinamento militare o civile o dal Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco;
h)non risultino positivi ai test sierologici per l'accertamento
della tossicodipendenza e tossicofilia (effettuati nel corso degli
accertamenti medici da ciascuna Forza di Polizia o dal Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco);
i)siano in possesso delle qualita' morali e di condotta ai
sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, quale sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo
1997, n. 80. Gli aspiranti all'immissione nell'Arma dei Carabinieri
dovranno essere, altresi', in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
2. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
presentazione al concorso e mantenuti, ad eccezione del requisito di
cui alla lettera c), fino alla data della immissione in una delle
carriere iniziali di cui al precedente art. 1.
I candidati saranno ammessi alle diverse fasi concorsuali con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando e, qualora risultassero, anche ad una verifica
successiva, in difetto di uno soltanto dei requisiti richiesti
saranno esclusi dal concorso, ovvero, se vincitori, dichiarati
decaduti dalla nomina. L'esclusione sara' adottata con provvedimento
motivato del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
personale militare - ad eccezione del caso in cui i candidati
risultino in difetto dei requisiti di cui alle lettere d), h) ed i).
In tali casi detto provvedimento sara' adottato dalle singole Forze
di Polizia e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La decadenza dalla nomina dei vincitori risultati privi dei
requisiti prescritti dal bando sara' comunque dichiarata con
provvedimento di ciascuna Forza di Polizia e del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco.

                               Art. 4.
 
Compilazione ed inoltro delle domande
 
1. La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta
dall'interessato, deve essere compilata in carta semplice secondo lo
schema di cui all'allegato A al presente decreto del quale
costituisce parte integrante, osservando le istruzioni riportate nel
modello stesso. Dovra' inoltre essere compilata la dichiarazione
sostitutiva secondo il modello in allegato A/1. Essa dovra' essere
presentata o fatta pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica:
dal personale in congedo: al Distretto Militare/Capitaneria di
Porto di appartenenza, che dovranno inviarle direttamente, a mezzo
corriere, entro 7 giorni dalla data di presentazione della domanda,
al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale
Militare - 1o Reparto - 3a Divisione - 3a Sezione - Via XX Settembre,
n. 123/A, cap 00187 Roma - tel. /fax 06/47354458.
Contestualmente alla trasmissione della suddetta domanda il
Distretto Militare/Capitaneria di Porto dovra' dichiarare la
decorrenza giuridica della ferma volontaria triennale relativa a
ciascuno dei candidati che ha prodotto domanda.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della
domanda, i suddetti Comandi dovranno far pervenire all'indirizzo
sopra indicato, copia del foglio matricolare di coloro che hanno
presentato domanda di partecipazione al concorso. A tal fine le
Capitanerie di Porto dovranno immediatamente comunicare ai competenti
MARIMOBIL i nominativi di coloro che hanno presentato domanda di
partecipazione al concorso, per consentire ai MARIMOBIL suddetti di
trasmettere i fogli matricolari dei candidati al sopracitato
indirizzo e nel termine suddetto.
Per il personale dell'Aeronautica Militare, la copia del foglio
matricolare, dovra' essere richiesta alla Direzione Generale per il
Personale Militare dell'Aeronautica - 16a Divisione - 5a Sezione
Orvieto, che trasmettera' la documentazione al sopracitato indirizzo
e nel termine suddetto;
dal personale in servizio: al Reparto/Ente dal quale dipende,
che provvedera' a trasmetterla direttamente, entro tre giorni, al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- 1o Reparto - 3a Divisione - 3a Sezione - Via XX Settembre, n. 123/A
- cap 00187 Roma - tel. /fax 06/47354458.
Contestualmente alla trasmissione della suddetta domanda il
Reparto/Ente dovra' dichiarare la decorrenza giuridica della ferma
volontaria triennale relativa a ciascuno dei candidati che ha
prodotto domanda.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della
domanda, i suddetti Reparti/Enti dovranno far pervenire all'indirizzo
sopra indicato, copia aggiornata del foglio matricolare di coloro che
hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.
Sulla busta dovra' essere apposta la dicitura "Domanda di
partecipazione al concorso per immissione di volontari nelle carriere
iniziali".
La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine di cui al precedente, comma 1, del
presente art. 4. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
2. I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine
suddetto, presentare la domanda alla competente autorita' diplomatica
o consolare che provvedera' ad inviarla all'indirizzo sopraindicato
del Ministero della Difesa.
3. Il candidato dovra' dichiarare nella domanda quanto segue
consapevole delle conseguenze penali e civili che, ai sensi
dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono derivare da
dichiarazioni mendaci:
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
Forza Armata di appartenenza, grado, specialita'/categoria;
Distretto Militare/Capitaneria di Porto o Comando/Ente di
appartenenza;
residenza;
codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana;
lo stato civile;
di aver prestato servizio militare in ferma di leva prolungata
o di prestare servizio quale militare in ferma di leva prolungata,
indicando la data di decorrenza giuridica della stessa;
il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data in
cui e' stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato,
indicandone l'indirizzo;
eventuale possesso di titoli/brevetti;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi.
In caso contrario indicare la/e condanna/e e l'Autorita' che ha
emesso la/e sentenza/e;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni per le quali e'
prevista la sospensione immediata di diritto ai sensi della legge
18 gennaio 1992, n. 16;
di non essere stato dimesso da Istituti o Scuole di formazione
delle Forze Armate o Forze di Polizia ad ordinamento militare o
civile o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per motivi
disciplinari o per insufficiente attitudine militare a compiti
istituzionali;
di non essere incorso nel proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza
Armata, Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile o nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco;
gli eventuali servizi prestati presso le pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
gli eventuali titoli di preferenza o precedenza previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' da
altre disposizioni vigenti in materia;
di accettare qualsiasi destinazione di servizio e di rinunciare
al grado o alla qualifica eventualmente rivestita in caso di
immissione nella carriera iniziale prescelta;
di aver preso visione del bando di concorso e di accettare,
senza riserve, tutto quanto in esso stabilito nonche' di essere a
conoscenza che il calendario della prova di selezione culturale sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale - del 30 marzo 2001.
Nello stesso avviso si potra' rinviare tale pubblicazione ad una
successiva Gazzetta Ufficiale.
Il candidato dovra', altresi', indicare nella domanda il recapito
al quale desidera che siano inviate tutte le comunicazioni inerenti
al concorso, completo di relativo numero di codice postale e, ove
possibile, di numero telefonico. Ogni variazione dell'indirizzo che
venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere
segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e nel modo piu'
celere, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
personale militare - 1o Reparto - 3a Divisione - 3a Sezione - via XX,
Settembre n. 123/A, cap. 00187 Roma - fax 06/47354458. Dovra',
altresi', essere compilata la dichiarazione sostitutiva secondo il
modello in allegato A/1.
L'amministazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Ai fini della valutazione dei titoli, ove prevista, di cui al
successivo art. 6 i candidati dovranno allegare alla domanda di
partecipazione certificato attestante l'eventuale conseguimento del
titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo o
equipollente nonche' i documenti relativi all'eventuale possesso di
brevetti.
I documenti di cui sopra potranno essere allegati anche in copia
conforme. In questo caso la conformita' all'originale potra' essere
attestata dai candidati stesso con propria dichiarazione ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, 403.
Tale dichiarazione dovra' essere sottoscritta con le forme e le
modalita' di cui all'art. 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15; i
concorrenti in servizio potranno effettuare la predetta
sottoscrizione in presenza del funzionario competente a ricevere la
domanda di partecipazione presso il Reparto/Ente di appartenenza. La
dichiarazione di cui sopra, sara', comunque, ritenuta valida se
prodotta unitamente a copia fotostatica del documento di
riconoscimento.
In ogni caso il concorrente potra' avvalersi della facolta' di
produrre i predetti documenti mediante dichiarazione sostitutiva ai
sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, 403.
Le domande di partecipazione prodotte nei termini ma che
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili,
inesatte o non conformi al modello di domanda di cui al gia' citato
allegato A al presente decreto, potranno essere accettate a giudizio
discrezionale ed insindacabile dell'amministazione, per essere
regolarizzate ed integrate delle dichiarazioni mancanti.

                               Art. 5.
 

Selezione culturale
 
1. I concorrenti saranno sottoposti alla prova di selezione
culturale, prevista da ciascuna Forza di Polizia e dal Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco negli allegati che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
2. La suddetta prova si svolgera' nel luogo, nei giorni e secondo
le modalita' che saranno comunicati mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale -
del 30 marzo 2001. Nello stesso avviso si potra' rinviare tale
pubblicazione ad una successiva Gazzetta Ufficiale.
La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Ciascun concorrente dovra' presentarsi, munito di un valido
documento di identificazione, nel giorno e nella sede
specificatamente previsti nella predetta Gazzetta Ufficiale per la
selezione nella carriera iniziale prescelta nella domanda di
partecipazione al concorso.
3. I candidati che non si presenteranno alla prova prevista per
la Forza di Polizia prescelta, quali che siano le ragioni
dell'assenza comprese quelle dovute a causa di forza maggiore,
saranno considerati rinunciatari alla prova medesima e quindi ai
successivi accertamenti.
4. Sulla base del punteggio ottenuto nella suddetta prova le
Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
redigeranno una graduatoria secondo le modalita' di cui ai rispettivi
allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.
5. Dell'esito della prova di selezione culturale e della suddetta
graduatoria sara' data comunicazione al Ministero della Difesa
Direzione Generale per il Personale Militare - 1o Reparto - 3a
Divisione - 3a Sezione - 00187 Roma per la verifica ed il
mantenimento dei requisiti di partecipazione.

                               Art. 6.
 

Valutazione dei titoli
 
1. Le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
hanno la facolta', qualora prevista dalla normativa vigente in
materia, di valutare il titolo di studio superiore a quello della
scuola media dell'obbligo ed altri titoli di studio o brevetti
attinenti alla carriera iniziale per la quale il candidato concorre.
A tali titoli sara' attribuito, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un
punteggio complessivo non superiore a 10/30 o equivalenti.
I predetti titoli dovranno essere posseduti alla scadenza dei
termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
2. Le predette Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco qualora prevedano la valutazione degli anzidetti titoli,
formeranno una nuova graduatoria secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati nella prova di selezione culturale e
nella valutazione dei titoli.
3. Fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti non
saranno ammessi agli accertamenti successivi i candidati che si
classifichino oltre il numero massimo di graduatoria, definito da
ciascuna Forza di Polizia e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
negli allegati al presente bando.
4. Dell'esito della valutazione dei titoli e della suddetta
graduatoria sara' data comunicazione al Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare - 1o Reparto - 3a
Divisione -3a Sezione - 00187 Roma.

                               Art. 7.
 

Ammissione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
 
Ciascuna Forza di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco provvedera' ad ammettere ai successivi accertamenti
psico-fisici ed attitudinali i candidati che si classifichino entro
il numero massimo di graduatoria definito da ciascuna Forza di
Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco negli allegati al
presente bando.

                               Art. 8.
 

Accertamenti psico-fisico ed attitudinali
 
I candidati che si classificano entro il numero massimo di
graduatoria, definita da ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento
militare o civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco negli
allegati al presente bando, saranno sottoposti ai successivi
accertamenti psico-fisico-attitudinali secondo i criteri e le
modalita' indicate negli allegati al presente bando, per la verifica
dell'idoneita' necessaria per l'impiego nelle carriere iniziali delle
Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e' definitivo e,
in caso di non idoneita' comporta l'esclusione dal concorso. I
relativi provvedimenti di esclusione saranno adottati da ciascuna
Forza di Polizia e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La mancata presentazione agli accertamenti suddetti sara'
considerata rinuncia al concorso stesso.
Dell'esito dei predetti accertamenti sara' data comunicazione al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale
Militare.

                               Art. 9.
 

Centri e commissioni di selezione
 
Ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile e il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, provvederanno all'espletamento
della prova e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 5 e 7
mediante i propri Centri o Commissioni di Selezione. Detti Centri o
Commissioni di Selezione saranno integrati da rappresentanti delle
Forze Armate designati dallo Stato Maggiore della Difesa.

                              Art. 10.
 

Esclusione dal concorso
 
1. I concorrenti possono essere esclusi in qualunque momento dal
concorso o essere dichiarati decaduti dalla nomina ai sensi del
precedente art. 3 del presente bando.
Costituiscono altresi' motivo di esclusione, da parte della
Direzione Generale per il Personale Militare:
a) la mancata appartenenza ad una delle categorie di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto alle quali e' riservato il
concorso;
b) essere stati reclutati in ferma volontaria triennale, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332/1997;
c) la presentazione della domanda oltre il termine perentorio
previsto dal precedente art. 4, comma 1;
d) l'omissione o l'incompleta indicazione delle generalita'
(nome, cognome, data nascita);
e) la mancanza della firma del concorrente in calce alla
domanda;
f) i candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), che, per
qualsiasi ragione interrompano la ferma di leva prolungata non
completando i previsti tre anni calcolati dalla data di decorrenza
giuridica.
2. I concorrenti che si presenteranno a sostenere la prova di
selezione culturale prevista dall'art. 5 del bando per una Forza di
Polizia diversa da quella prescelta nella domanda di partecipazione
al concorso, saranno esclusi dallo stesso e pertanto non saranno
ammessi alle successive fasi concorsuali.
3. L'eventuale rinuncia al concorso sottoscritta in qualunque
momento dall'interessato e' irrevocabile.

                              Art. 11.
 

Graduatorie ed immissione nelle carriere iniziali
 
1. Le graduatorie finali di merito saranno formate come previsto
negli allegati al presente bando e approvate da ciascuna Forza di
Polizia ad ordinamento militare e civile e dal Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco.
Di dette graduatorie dovra' essere data comunicazione al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
per la verifica della condizione prevista dai predetti articoli 1 e 3
del presente bando.
Le Forze di Polizia provvederanno, per i vincitori che abbiano
completato la ferma triennale, alla immissione nelle rispettive
carriere iniziali dando comunicazione al Ministero della Difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare dell'avvenuta adozione
dei relativi provvedimenti formali.
Al momento della immissione nella nuova carriera, i vincitori
perderanno il grado eventualmente rivestito. Ove sussistano vacanze
d'organico sara' facolta' di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento
militare e civile e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
prevedere un incremento dei posti a concorso.
2. L'immissione nelle carriere iniziali e' subordinata al
possesso del requisito di moralita' e condotta incensurabile di cui
alla lettera i) del precedente art. 3.

                              Art. 12.
 

Disposizioni amministrative e documentazione
 
1. Le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove
concorsuali sono a carico dei candidati e non verranno rimborsate.
Per i viaggi effettuati in funzione dello svolgimento delle prove
concorsuali i concorrenti militari in servizio saranno posti nella
posizione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
2. Le singole Forze di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco provvederanno a richiedere ai candidati utilmente collocati
nelle rispettive graduatorie a produrre, secondo le disposizioni
vigenti e secondo quanto previsto negli allegati al presente decreto,
la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso o di eventuali titoli preferenziali e di
precedenza. I candidati potranno avvalersi della facolta' di produrre
in luogo dei predetti documenti dichiarazioni sostitutive ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1998, n. 403.

                              Art. 13.
 

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
 
Ciascuna Forza di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco procedera' ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle
dichiarazione sostitutive rilasciate dai candidati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1998, n. 403.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, qualora dal controllo di cui sopra emerga la non
veridicita' della dichiarazione rilasciata, il dichiarante decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2000
Ten.Gen.: Simeone
Avvertenze generali
Ulteriori informazioni relative al concorso possono essere
assunte contattando l'ufficio relazioni con il pubblico del Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare al numero
telefonico 06/47355941 secondo il seguente orario:
lunedi'/mercoleddalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16;
martedi'/giovedi' e venerdi' dalle 9 alle 12,30.

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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