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UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.66 del 20/8/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE |
Località: | Varese (VA) |
Codice atto: | 099E6389 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 4 |
Scadenza: | 19/9/1999 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente la realizzazione
della parita' uomo-donna sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
Visto il decreto legge 21 aprile 1995 n. 120 convertito in legge 21
giugno 1995 n. 236 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210 che
trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di
tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1999 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico disciplinari e successive
modificazioni;
Viste le richieste di procedura di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professore universitario di ruolo di seconda
fascia deliberate dai Consigli di facolta';
Considerato che i posti richiesti a concorso dalle facolta' trovano
disponibilita' nei rispettivi organici e godono della relativa
copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui
all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Decreta
Art. 1.
Tipologia concorsuale
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di quattro posti di professore universitario di ruolo di
seconda fascia presso le sottoindicate facolta' e per i seguenti
settori scientifico disciplinari:
Facolta' di giurisprudenza - (Sede di Como)
N10X - Diritto amministrativo - posti n. 1
Contabilita' degli enti pubblici
Contabilita' di stato
Diritto amministrativo
Diritto degli enti locali
Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia
Diritto dell'ambiente
Diritto minerario
Diritto processuale amministrativo
Diritto scolastico
Diritto urbanistico
Disciplina giuridica delle attivita' tecnico-ingegneristiche
Legislazione dei beni culturali
Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia
Legislazione forestale.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa i professori
universitari di ruolo di prima e seconda fascia inquadrati nello
stesso settore scientifico-disciplinare.
Non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni scientifiche da
presentare.
All'idoneo chiamato dal Consiglio di facolta' sara' richiesta la
seguente tipologia di impegno scientifico e didattico:
"La formazione specialistica nella relativa disciplina".
Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali - (Sede di
Varese)
E03A Ecologia - posti n. 1
Biologia marina
Conservazione della natura e delle sue risorse (settore E03A)
Ecologia
Ecologia applicata
Ecologia degli ambienti costieri
Ecologia del suolo
Ecologia delle acque interne
Ecologia marina
Ecologia quantitativa
Ecotossicologia
Equilibri naturali e lotta biologica
Fondamenti di analisi dei sistemi ecologici
Fondamenti di valutazione di impatto ambientale (settore E03A)
Idrobiologia
Laboratorio di biopedologia
Oceanografia biologica
Planctologia
Non possono partecipare alla valutazione comparativa i professori
universitari di ruolo di prima e seconda fascia inquadrati nello
stesso settore scientifico-disciplinare o in uno dei seguenti settori
scientifici-disciplinari affini:
E03B - Antropologia
I candidati possono presentare un numero massimo di quindici
pubblicazioni scientifiche, scelte fra le piu' significative. Tali
pubblicazioni dovranno essere preferibilmente pubblicate su riviste
internazionali con impact factor noto.
All'idoneo chiamato dal consiglio di facolta' sara' richiesta la
seguente tipologia di impegno scientifico e didattico:
"Il candidato dovra' possedere competenze interdisciplinari sugli
aspetti teorici ed applicati dell'ecologia dei sistemi acquatici
nonche' dei problemi relativi all'inquinamento ambientale, con
specifiche conoscenze nell'analisi delle caratteristiche biologiche,
geomorfologiche ed idrauliche.
L'impegno didattico si svolgera' nell'ambito delle discipline del
settore scientifico didattico E03A particolare sull'ecologia degli
ecosistemi fluviali e lucastri".
E05A Biochimica - posti n. 1
Biochimica
Biochimica ambientale
Biochimica applicata
Biochimica cellulare
Biochimica comparata
Biochimica degli alimenti
Biochimica degli organismi acquatici
Biochimica della nutrizione (settore E05A)
Biochimica industriale (settore E05A)
Biochimica inorganica
Biochimica marina
Biochimica sistematica umana (settore E05A)
Biochimica veterinaria sistematica e comparata (settore E05A)
Biofisica (settore E05A)
Chimica biologica
Chimica e biochimica
Chimica e propedeutica biochimica
Enzimologia
Metodologie biochimiche (settore E05A)
Neurochimica (settore E05A)
Propedeutica biochimica
Non possono partecipare alla valutazione comparativa i professori
universitari di ruolo di prima e seconda fascia inquadrati nello
stesso settore scientifico-disciplinare.
I candidati possono presentare un numero massimo di quindici
pubblicazioni scientifiche, scelte fra le piu' significative. Tali
pubblicazioni dovranno essere preferibilmente pubblicate su riviste
internazionali con impact factor noto.
All'idoneo chiamato dal consiglio di facolta' sara' richiesta la
seguente tipologia di impegno scientifico e didattico:
"Il candidato dovra' possedere elevate competenze per favorire la
promozione l'organizzazione ed il coordinamento di gruppo ed
attivita' di ricerca nel campo della enzimologia con particolare
riguardo ai meccanismi cinetici di reazione, ai meccanismi chimici
della catalisi enzimatica ed alla modulazione del rapporto struttura
e funzione di proteine enzimatiche.
L'impegno didattico si svolgera' nell'ambito nel corso di laurea in
scienze biologiche e nella scuola di specializzazione di biochimica
clinica".
E11B - Microbiologia generale - posti n. 1
Ecologia microbica (settore E11B)
Genetica dei microrganismi (settore E11B)
Microbiologia ambientale (settore E11B)
Microbiologia applicata (settore E11B)
Microbiologia generale
Microbiologia marina (settore E11B)
Mutagenesi ambientale (settore E11B)
Tecniche microbiologiche (settore E11B)
Non possono partecipare alla valutazione comparativa i professori
universitari di ruolo di prima e seconda fascia inquadrati nello
stesso settore scientifico-disciplinare o in uno dei seguenti settori
scientifici-disciplinari affini:
F05X - Microbiologia e microbiologia clinica
G08B - Microbiologia agro-alimentare ed ambientale
E11A - Genetica
I candidati possono presentare un numero massimo di quindici
pubblicazioni scientifiche, scelte fra le piu' significative. Tali
pubblicazioni dovranno essere preferibilmente pubblicate su riviste
internazionali con impact factor noto.
All'idoneo chiamato dal consiglio di facolta' sara' richiesta la
seguente tipologia di impegno scientifico e didattico:
"Il candidato dovra' possedere una buona conoscenza della
microbiologia generale, con particolare riferimento alla
microbiologia ambientale, microbiologia applicata e genetica dei
microrganismi. Da un punto di vista scientifico dovrebbe possedere
competenze adeguate per sviluppare studi e ricerche su microrganismi
procarioti di interesse ambientale, biotecnologico e farmacologico.
L'impegno didattico si svolgera' nell'ambito del corso di
microbiologia, ed eventualmente in altri corsi della medesima area".
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura o nei settori affini
indicati all'art. 1.
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni
comparative, esclusa la presente, presso questa od altre sedi
universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Art. 3.
Domande di ammissione dei candidati italiani
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila
il modulo della domanda (mod. "A" allegato al presente decreto)
fornito anche per via telematica
(http.//www.unipv.it/webdoc/.concinsu.htm) indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente
firmata, potra' consegnare a mano a questa Universita' (Ufficio
Protocollo) via Ravasi, 2 Varese dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9
alle ore 12, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine non
fara' fede la data di compilazione per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Rettore di questo Ateneo (via Ravasi, 2 - 21100 Varese) entro il
predetto termine perentorio. A tal fine fara' fede il timbro e la
data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in
modo univoco la facolta' ed il settore scientifico disciplinare per
il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione comparativa
per piu' settori scientifico disciplinari, devono presentare distinte
domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il cognome da nubile il nome ed il cognome acquisito con il
matrimonio.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
6) di non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico
disciplinare per il quale presenta la domanda od in uno di quelli ad
esso affini indicati all'art. 1;
7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento".
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 3), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata all'Ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di
partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
1) fotocopia del codice fiscale;
2) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica nonche' il curriculum dell'attivita' clinico
assistenziale per i settori scientifico disciplinari per i quali e'
richiesto;
3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
4) elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni prodotte;
5) pubblicazioni;
6) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I titoli possono essere prodotti:
a) in originale, oppure;
b) in copia autenticata ovvero;
c) in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403, compilando l'allegato "C".
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 compilando
l'allegato "C".
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla
ripartizione personale docente settore reclutamento dell'Universita'
degli studi di Pavia (telef. 0382/504662 oppure 0382/504240).
Art. 4.
Domande di ammissione dei candidati stranieri
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila
il modulo della domanda (mod. "B" allegato al presente decreto)
fornito anche per via telematica
(http.//www.unipv.it/webdoc/.concinsu.htm) indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente
firmata, potra' consegnare a mano a questa Universita' (Ufficio
Protocollo) via Ravasi, 2 Varese dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9
alle ore 12, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale. A tal fine non
fara' fede la data di compilazione per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Rettore di questo Ateneo (via Ravasi, 2 - 21100 Varese) entro il
predetto termine perentorio. A tal fine fara' fede il timbro e la
data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in
modo univoco la facolta' ed il settore scientifico disciplinare per
il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione comparativa
per piu' settori scientifico disciplinari, devono presentare distinte
domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta;
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
5) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) di non essere professore universitario di ruolo di prima e
seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico
disciplinare per il quale presenta la domanda od in uno di quelli ad
esso affini indicati all'art. 1;
7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento."
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 3), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata all'Ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di
partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
1) fotocopia del codice fiscale;
2) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica nonche' il curriculum dell'attivita' clinico
assistenziale per i settori scientifico disciplinari per i quali e'
richiesto;
3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
4) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni prodotte;
5) pubblicazioni;
6) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I cittadini dell'Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la
forma di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato "C";
oppure,
b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla
ripartizione personale docente settore reclutamento dell'Universita'
degli studi di Pavia (telef. 0382/504662 oppure 0382/504240).
Art. 5.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, vanno inviate unitamente alla domanda ed
agli altri titoli entro il termine perentorio di cui all'art. 3.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o
consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente comma non
potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia" e
devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico disciplinare e la facolta' per il quale l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie delle
pubblicazioni sono conformi all'originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale Procura della Repubblica".
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie
linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate
nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandito il
concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire tanti plichi di pubblicazioni, con
annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a
cui partecipa.
Art. 6.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del Rettore.
Art. 7.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998 n. 210 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998 n. 390.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 8.
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della composizione delle commissioni. Decorso tale termine e
comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e'
sopravvenuta purche' anteriore alla data di insediamento della
commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto
dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come successiva
causa di ricusazione.
Art. 9.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui
all'art. 15, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri
sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori della commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum,
i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun
candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e
le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prendono in
considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza della complessiva attivita' del candidato con le
discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il
quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari
che le comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica in relazione
alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare.
A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti
in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o
contratti di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
i candidati sostengono:
1) una discussione sui titoli scientifici presentati;
2) una prova didattica (nell'ambito di una disciplina del settore
scientifico disciplinare oggetto del bando e dal candidato stesso
indicata) su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine
ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla
commissione, scegliendo immediatamente quello che formera' oggetto
della lezione.
La prova orale e' pubblica.
Il diario con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui
le medesime avranno luogo e' notificato agli interessati tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identita'.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento di dette prove:
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il Rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Art. 10.
Accertamento della regolarita' degli atti
Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati e li trasmette ai competenti organi accademici per i
successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il
rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato
gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il
termine.
Il Consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La
nomina e' disposta con decreto rettorale e decorre dal 1 novembre.
I candidati risultati idonei i quali non siano stati chiamati entro
il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in
ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di
accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate di
altre Universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del
relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che
rinunciano alla nomina presso l'Universita' degli studi dell'Insubria
perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri Atenei.
Art. 11.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori
concorsuali, sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite
gli uffici dell'Universita', a spese dei destinatari, le
pubblicazioni e i documenti loro pervenuti.
Art. 12.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal rettore.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, o
da un medico dell'A.S.L. da cui risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da
imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla
data della comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere b), c), d), ed e), deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
I vincitori devono altresi', regolarizzare, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione alla procedura di
valutazione comparativa ed i documenti ad essa allegati.
Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopracitato, pena la decadenza al diritto alla nomina i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se
risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal
quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per
il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica.
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto n. 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I vincitori dovranno altresi' regolarizzare, ai sensi della legge
23 agosto 1998, n. 370, la domanda di partecipazione alla valutazione
comparativa e i documenti ad essa allegati.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Art. 13.
Nomina dei vincitori
La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto rettorale
e decorre dal 1 novembre successivo.
Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni
di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione
nazionale, composta da tre professori di ruolo, di cui due ordinari
ed un associato confermato.
La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta
dal professore associato nel triennio anche sulla base di una
motivata relazione del consiglio di facolta'.
Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' confermato nel
ruolo dei professori associati con diritto al relativo trattamento
economico.
Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato potra'
essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del
quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la
proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il
docente e' dispensato dal servizio.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la divisione del
personale dell'Universita' degli studi di Pavia e trattati per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 15.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la sig.ra Maria Paternesi, collaboratore
amministrativo presso la ripartizione personale docente
dell'Universita' degli studi di Pavia.
Art. 16.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
Pubblica Amministrazione.
Varese, 29 luglio 1999
Il rettore: Dionigi
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