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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Pubblica selezione a trentasei borse di studio per laureati da
usufruirsi presso organi C.N.R. e altre istituzioni scientifiche
italiane per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato materiali
e dispositivi per l'elettronica dello stato solido II (Madess II).
(Bando n. 201.12.58/5).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.8 del 28/1/2000
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:000E0569
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                           IL RESPONSABILE
del dipartimento del personale
 
Vista la delibera del consiglio di presidenza n. 225 in data
30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale
per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'Ente";
Vista la delibera del consiglio direttivo n. 82/1999 del 2 giugno
1999 con la quale e' stato approvato il programma di attivita' 1999
del Progetto finalizzato "Madess II" e la delibera n. 278/1999 in
data 15 e 16 settembre 1999 con la quale e' stata approvata
l'indizione di trentasei borse di studio nell'ambito del piano di
formazione del Progetto finalizzato "Madess II";
 
Dispone:
 
Art. 1.
 
E' indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, a trentasei borse di studio per laureati, per
studi e ricerche nell'ambito del Progetto finalizzato "Materiali e
dispositivi per l'elettronica dello stato solido II (Madess II) da
usufruirsi presso organi C.N.R. e altre istituzioni scientifiche
italiane, secondo le specifiche indicate nell'allegato A che
costituisce parte integrante del presente bando.
I candidati possono concorrere ad un solo raggruppamento di borse
identificato nell'allegato A dal numero di codice.
La borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha
la durata di dodici mesi e puo' essere rinnovata per un ulteriore
anno ai sensi del successivo art. 11.

                               Art. 2.
 
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari italiani con o senza assegni, nonche' con la frequenza
di scuole di specializzazione post-laurea italiane con o senza
assegni.
La borsa non puo' essere cumulata neppure con stipendi o
retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico o privato, tranne i casi previsti dal successivo art. 3
ultimo comma.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni del C.N.R.
All'assegnatario di borsa, comandato in missione per motivi
inerenti all'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il
trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del
C.N.R., settimo livello, esclusivamente a carico dei fondi
dell'istituzione (sia essa del C.N.R. o diversa dal C.N.R.) presso la
quale e' fruita la borsa.
Gli assegnatari delle borse, ove soggetti all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute
nella legge 29 dicembre 1941, n. 1659, e decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, presso
l'istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro
(I.N.A.I.L.).
Gli assegnatari delle borse non soggetti all'assicurazione
obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a carico del C.N.R.
per gli infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento delle
attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.

                               Art. 3.
 
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita'
o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da una
universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(M.U.R.S.T.);
b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero
periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della
stessa.
Non possono partecipare alla selezione i professori universitari
di prima e seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori
universitari e del C.N.R. ed altri pubblici dipendenti.
Puo' partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola,
che puo' usufruire della borsa previa autorizzazione del competente
provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.

                               Art. 4.
 
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta
libera, secondo lo schema allegato al presente bando allegato B, deve
essere indirizzata e presentata, con la relativa documentazione, al:
Consiglio nazionale delle ricerche - Dipartimento del personale -
Reparto II - Concorsi e borse di studio, entro e non oltre il
quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in un giorno festivo o prefestivo, detto termine si intende protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta
in tempo utile, anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per le domande di partecipazione alla selezione, presentate a
mano all'ufficio accettazione del C.N.R. durante l'orario di lavoro,
sara' rilasciata ricevuta.
Le domande non firmate dai candidati saranno escluse.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami, la votazione
dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo; (ai sensi della legge
n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998
il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione avvalendosi del fac-simile allegato D);
2) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
direttore dell'istituzione scientifica, rilasciata su carta intestata
della stessa, presso la quale il candidato intende svolgere la
ricerca (come da fac-simile allegato C); tale dichiarazione non puo'
essere formulata tramite telegramma o telex; puo' eventualmente
essere trasmessa via fax;
3) tesi di laurea;
4) eventuali altri titoli e lavori che il candidato intende
presentare, con relativo elenco, precisando per questi ultimi se
trattasi di pubblicazioni o dattiloscritti e il nome di eventuali
collaboratori;
5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa;
6) curriculum vitae et studiorum;
7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
Il plico contenente la domanda con gli Allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del bando al quale intende partecipare.
Non si tiene conto dei titoli e dei documenti presentati o
spediti al C.N.R. dopo il termine di cui al primo comma del presente
articolo, ne' delle domande che, alla data di scadenza di tale
termine, risultino sfornite della prescritta documentazione; ne' e'
infine consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli
e i documenti gia' presentati, anche se trattasi di sostituire
dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori
stampati.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione di uno dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) e
6) del presente articolo.

                               Art. 5.
 
I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal
presidente del C.N.R.
E' in facolta' del presidente del C.N.R. nominare, in relazione
al presente bando, piu' commissioni esaminatrici.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i
candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla
commissione il colloquio, la stessa provvede a convocare i candidati
che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione
dei titoli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con almeno quindici giorni di preavviso. Nessun rimborso e' dovuto
dall'ente ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede
diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione presenta le graduatorie
distinte per ogni raggruppamento.
Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione sono verbalizzate, con
sottoscrizione in ogni pagina, dal presidente, dai componenti e dal
segretario.

                               Art. 6.
 
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del
candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi
idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro un mese dalla
rinuncia o decadenza del vincitore e, in ogni modo, non oltre i sei
mesi dalla data d'approvazione della graduatoria.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data d'inizio
dell'attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita, per il restante periodo, al successivo idoneo,
in base alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione
scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.

                               Art. 7.
 
Il C.N.R. provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito
della selezione restituendogli, nel frattempo, parte della
documentazione presentata per l'ammissione alla stessa, ad eccezione
di:
1) certificato di laurea;
2) dichiarazione di accettazione del responsabile
dell'istituzione scientifica;
3) programma di ricerca (una copia);
4) curriculum vitae et studiorum (una copia);
5) elenco dei titoli presentati (una copia);
6) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia).
Il C.N.R. non assume alcuna responsabilita' sia in caso di
eventuale dispersione di comunicazioni da parte dell'ente, dipendente
da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del
recapito da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
sia per eventuali disguidi postali.

                               Art. 8.
 
La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal 1o o dal 15 del mese.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio
agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dal Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che il titolare debba assolvere gli obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assolvere gli obblighi militari di
leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque
debitamente comprovati.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, per
proposta del responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto con
motivato provvedimento del C.N.R. dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento e' data comunicazione
all'interessato, il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito, mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in
un'archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di
decadenza, sara' data motivata comunicazione all'interessato.
Il C.N.R. si riserva di adottare, in ogni momento forme adeguate
di accertamento sullo stato delle ricerche in corso da parte
dell'assegnatario della borsa.

                               Art. 9.
 
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca
ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita'
presso la sede prescelta.
Le rate successive sono erogate anticipatamente, a meno che il
responsabile della ricerca non comunichi che si siano verificate le
condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire l'importo anticipato e non maturato.
La restituzione dell'importo sara' richiesta dal C.N.R.

                              Art. 10.
 
Alla data di scadenza della borsa, l'assegnatario dovra'
trasmettere una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute
al responsabile della ricerca, il quale dovra' esprimere una
valutazione scientifica sull'attivita' svolta dal candidato. Tale
valutazione, con l'indicazione dell'esatto periodo complessivo di
fruizione della borsa, dovra' essere trasmessa al C.N.R. dal borsista
entro trenta giorni dalla scadenza della stessa.
La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del C.N.R.

                              Art. 11.
 
La borsa di studio puo' essere rinnovata per un ulteriore anno a
richiesta dell'interessato su proposta del responsabile della
ricerca, previo parere favorevole del Comitato del progetto
finalizzato "Materiali e dispositivi per l'elettronica dello stato
solido II (Madess II)" del Comitato di consulenza scientifica del
C.N.R.
La richiesta, che deve pervenire al C.N.R. due mesi prima della
scadenza della borsa di studio, deve essere accompagnata da una
relazione sull'attivita' svolta, firmata dal borsista e vistata dal
responsabile della ricerca.

                              Art. 12.
 
Ai sensi dell'art. 10, comma uno, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche,
per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti alla
selezione e alla gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche - Dipartimento del personale -
Reparto II - Concorsi e borse di studio - Piazzale A. Moro n. 7,
titolare del trattamento dei dati stessi.
Il responsabile del trattamento e' il dirigente del suddetto
reparto.
Roma, 9 dicembre 1999
Il responsabile del dipartimento del personale

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