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UNIVERSITA' DI MESSINA
Selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria
di merito di una unita' di personale idoneo per la stipula di un
contratto di prestazione professionale part-time (18 ore settimanali)
per un anno - rinnovabile per un massimo di cinque anni - per
attivita' da svolgere nei corsi del centro linguistico dell'Ateneo
messinese "C.L.A.M." (categoria D).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.12 del 9/2/2001 |
Ente: | UNIVERSITA' DI MESSINA |
Località: | Messina (ME) |
Codice atto: | 001E0935 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 11/3/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 16 aprile 1962, n. 230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art.
5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996 n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare
l'art. 51;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, ed in particolare art. 2,
comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 - regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 1.1.26/10888/9.84 del 5 febbraio 1999, attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina;
Visto il regolamento del centro linguistico dell'Ateneo Messinese
(C.L.A.M.) approvato con decreto rettorale 9 aprile 1999 n. 61;
Visto il disciplinare del M.U.R.S.T. - Dipartimento affari
esteri, ufficio Il, prot. n. 917 del 18 maggio 1999;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione nell'adunanza
del 30 ottobre 1998;
Visto il C.C.N.L. del comparto universita' 1998-2001;
Vista la delibera del comitato tecnico scientifico del C.L.A.M.
nell'adunanza del 29 novembre 2000;
Vista la nota del direttore del C.L.A.M dell'11 dicembre 2000;
Vista la nota del segretario amministrativo del 16 gennaio 2001
prot. n. 14/C.L.A.M./01;
Ravvisata la necessita' di indire una selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria di merito di una unita' di personale
idoneo per la stipula di un contratto di prestazione professionale
part-time (18 ore settimanali) per un anno - rinnovabile per un
massimo di cinque anni - per attivita' didattica da svolgere nei
corsi del centro linguistico dell'Ateneo messinese "C.L.A.M."
(categoria D).
Decreta:
Art. 1.
Natura del procedimento
E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria di merito di una unita' di personale
idoneo per la stipula di un contratto di prestazione professionale
part-time (18 ore settimanali) per un anno - rinnovabile per un
massimo di cinque anni - per attivita' da svolgere nei corsi del
centro linguistico dell'Ateneo messinese "C.L.A.M." (categoria D) i
cui compiti vengono riassunti nei seguenti punti:
pianificazione dei corsi;
coordinamento del lavoro dei docenti;
sentite le esigenze dei docenti, propone l'acquisto di nuovo
materiale didattico;
relaziona sull'attivita' dei docenti e sull'andamento dei
corsi.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1. e' richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri
dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
3) idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i candidati, in base alla
normativa vigente;
4) titolo di studio: diploma di laurea in lingue e letterature
straniere. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio
all'estero e' richiesto il possesso di un titolo di studio
riconosciuto equipollente a quello suindicato, in base ad accordi
internazionali ovvero con le modalita' di cui all'art. 332, del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione. Tale equipollenza dovra' risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorita';
5) avere il godimento dei diritti politici;
6) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare (per
i cittadini italiani).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Domande e termini di presentazione
Le domande di ammissione redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) dovranno essere indirizzate al direttore
amministrativo - Universita' degli studi di Messina piazza Pugliatti,
1 - 98100 Messina, entro e non oltre il termine perentorio di giorni
trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Il bando e' consultabile sul
sito internet di questa Universita' www.unime.it alla url
http://ww2.unime.it/concorsi
> Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal
presente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo
schema allegato e compilate in ogni loro parte.
Verranno esclusi dalla selezione gli aspiranti le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
Unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione, i
candidati dovranno presentare i documenti in carta semplice
comprovanti il possesso dei titoli di cui chiedono la valutazione ai
sensi del successivo art. 5; in caso contrario essi non possono
essere oggetto di valutazione.
Tali titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa
ai sensi dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, secondo lo schema di cui all'allegato C che
forma parte integrante e sostanziale del presente bando, corredata di
fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del
candidato sottoscrittore.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni a
qualsiasi titolo gia' presentati a questa Universita'.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le
prove specificate nel presente bando.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata e composta ai sensi
delle vigenti disposizioni.
La commissione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le
modalita' di valutazione dei titoli e delle prove d'esame da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti rispettivamente ai titoli ed alle singole prove.
Art. 5.
Valutazione dei titoli
Per la formulazione della graduatoria di merito saranno ammessi i
titoli sotto indicati, con i punteggi di seguito precisati:
a) titoli scientifici fino ad un massimo di punti 10;
la ripartizione del punteggio per i titoli scientifici e
l'individuazione degli stessi (pubblicazioni, articoli su riviste
nazionali o internazionali, tesi di laurea, di dottorato, di scuola
di specializzazione) e' riservata alla commissione;
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati
come titoli utili ove sia possibile individuare l'apporto dei singoli
autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato per la
parte che lo riguarda;
b) titoli di studio relativi al settore linguistico, conseguiti
a seguito di esami finali: dottorati, Ph. D., corsi abilitanti,
abilitazione, idoneita' e superamento di concorsi a cattedra, fino ad
un massimo di punti 10. La ripartizione del punteggio dei titoli di
studio e' riservato alla commissione;
c) altri titoli: periodi di perfezionamento all'estero non
inferiori a mesi tre, esperienze di insegnamento in Italia e
all'estero, per periodi non inferiori a mesi sei, con valutazione
massima di anni cinque, corsi di aggiornamento non inferiori a giorni
tre, seminari, frequenze di scuole di specializzazione o dottorato
senza avere conseguito il titolo di studio fino ad un massimo di
punti 10.
La ripartizione del punteggio per gli altri titoli e' parimenti
riservata alla commissione.
Il risultato della valutazione di titoli sara' reso noto agli
interessati mediante affissione all'albo dell'universita' e della
sede degli esami prima dell'effettuazione delle prove d'esame.
Art. 6.
Prove d'esame
Le prove consistono:
a) in una prova pratica-orale sulla didattica delle lingue;
b) una prova pratica di informatica concernente l'uso di
windows 98, office 2000.
Saranno giudicati idonei i candidati che avranno conseguito
almeno il punteggio minimo di 21/30 in ognuna delle prove di cui
sopra.
Art. 7.
Comunicazioni dei candidati
Il diario delle prove sara' comunicato ai singoli candidati
almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime
mediante raccomandata a.r.
L'amministrazione non assume responsabilita' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio
provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle
prove d'esame, l'esclusione dalla selezione stessa. L'esclusione
verra' comunicata all'interessato.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da
un notaio;
b) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive
modificazioni e integrazioni;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
Art. 8.
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito
La graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza a parita' di punti dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni (allegato B). Tali titoli di
preferenza vanno indicati dal candidato sulla domanda di
partecipazione.
Pertanto, i concorrenti che abbiano superato le prove dovranno
far pervenire, alla ripartizione I personale ed affari generali, -
Universita' degli studi di Messina, piazza Pugliatti, 1 - 98100
Messina, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova, i
documenti in carta semplice, in originale o copia autenticata,
attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti altresi'
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
La graduatoria di merito e' approvata con decreto del direttore
amministrativo ed e' immediatamente efficace.
La graduatoria e' pubblicata all'albo dell'Universita' degli
studi di Messina. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante
avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - e dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali
impugnative.
Art. 9.
Costituzione rapporto di lavoro
Approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 8,
l'amministrazione procedera' alla stipula di un contratto di
prestazione professionale per diciotto ore settimanali per un anno
secondo le esigenze del centro linguistico dell'Ateneo messinese
(categoria D, posizione economica D1).
I vincitori saranno invitati a stipulare un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di diritto privato, per la durata di
un anno, con rapporto di lavoro part-time con il trattamento
economico e normativo equiparato a quello previsto C.C.N.L. del
comparto universita' per il personale a tempo indeterminato
inquadrato nella categoria D1, compatibilmente con la durata del
contratto a termine e delle ore che verranno svolte (diciotto ore
settimanali).
In tale contratto sono indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, mansioni e funzioni
e la retribuzione.
L'assunzione viene effettuata a termine e al di fuori della
dotazione organica d'Ateneo.
La relativa spesa gravera' sui fondi del C.L.A.M.
In nessun caso il rapporto di lavoro puo' trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nell'ipotesi in cui uno o piu' candidati alla selezione,
utilmente collocati in graduatoria, al momento della stipula del
contratto, o anche dopo, dovesse assolvere o essere chiamato agli
obblighi di leva, l'amministrazione provvedera' a nominare altri
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito
limitatamente, nel secondo caso, al periodo di assenza.
Art. 10.
Presentazione dei documenti
I candidati devono, entro trenta giorni, dalla stipula del
contratto, presentare i sotto elencati documenti, pena la risoluzione
del contratto stesso, in una delle seguenti forme:
a) originale, o copia autenticata conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (per tutti i
documenti tranne per quello di cui al n. 7 che dovra' essere prodotto
in originale ). In quest'ultimo caso resta salva la possibilita' per
l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente altresi' che le
dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice
penale delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono
comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma
restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
1) certificato comprovante il possesso della cittadinanza
italiana o titolo che da' luogo all'equiparazione ovvero certificato
comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici, i
cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono
presentare il certificato del godimento dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
3) certificato generale del casellario giudiziario, ovvero
certificato equipollente rilasciato dalla competente autorita' del
Paese di cui il candidato straniero e' cittadino; i cittadini
stranieri, oltre al certificato anzidetto, devono presentare anche il
certificato generale del casellario giudiziale italiano;
4) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
competente per residenza del candidato;
5) originale o copia autenticata del titolo richiesto dall'art.
2 punto 4) del presente bando; in sostituzione del titolo di studio
in originale o copia conforme, puo' essere presentato un documento
rilasciato dalla competente autorita' scolastica. Qualora il titolo
di studio sia stato conseguito all'estero, si dovra' produrre
dichiarazione di equipollenza del titolo italiano del titolo di
studio posseduto; tale dichiarazione dovra' essere rilasciata dalle
competenti autorita';
6) copia integrale dello stato di servizio militare o del
foglio matricolare o in caso negativo certificato di esito di leva
debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva; i cittadini
italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in
posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
7) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. competente per
territorio o da un medico militare dal quale risulti l'idoneita'
fisica al servizio.
I candidati sono, inoltre, tenuti a presentare fotocopia del
documento di riconoscimento e del codice fiscale.
Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine su indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso
di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del
contratto ovvero si provvede, per i contratti gia' stipulati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione del contratto la mancata assunzione del servizio nel
termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i motivi,
proroga il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
I documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 7), dovranno essere
inoltre di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di
ricezione dell'invito a produrli.
I certificati, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino, devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti di cui ai numeri 1), 2) dovranno attestare il
possesso dei requisiti anche alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione.
I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere
regolarizzati, a pena di decadenza, entra il termine di quindici
giorni dalla relativa richiesta.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' di
Messina - ripartizione I personale ed affari generali - e trattati
per le finalita' di gestione della selezione e del rapporto di lavoro
instaurato.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico - economica dei candidati che stipuleranno il
contratto.
Art. 12.
Ritiro dei titoli e pubblicazioni
I candidati potranno provvedere al recupero dei titoli e delle
pubblicazioni inviate all'universita' entro sei mesi dalla
comunicazione dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuale
contenzioso in atto; trascorso tale termine, l'universita' disporra'
del materiale secondo le proprie necessita', senza alcune
responsabilita'.
Art. 13.
Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nelle norme citate in premessa nonche' nel
codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.
Messina, 26 gennaio 2001
Il direttore amministrativo: Ferluga
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