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CORTE DEI CONTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte
dei conti, di cui tre posti riservati al gruppo linguistico tedesco
ed un posto riservato al gruppo linguistico ladino, da destinare
agli uffici della Corte dei conti aventi sede in Bolzano. (Decreto
n. 77).

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.22 del 15/3/2024
Ente:CORTE DEI CONTI
Località:Nazionale
Codice atto:24E01878
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:13/6/2024

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del
personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949,
n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965,
n. 617;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del
1957;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97
e 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, recante «Modifica alla
normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della
Corte dei conti»;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e, in particolare, l'art.
20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi
pubblici delle persone con disabilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni, concernente le norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia
di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare, l'art.
13, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle
norme sull'ordinamento giudiziario;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l'art.
1, comma 355;
Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto il regolamento autonomo di amministrazione e contabilita'
della Corte dei conti, adottato con deliberazione del Consiglio di
Presidenza n. 136 in data 31 ottobre 2012 e successive modificazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art.
1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei
siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in
particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei
bandi di concorso, nonche' l'art. 49, recante la delega per
l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, volto a determinare le modalita' di applicazione delle
disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto
2013, n. 98 e, in particolare, l'art. 42, recante disposizioni in
materia di certificazioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai sensi
dell'art. 3, commi primo e terzo, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore della Corte dei conti e
del Consiglio di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare,
l'art. 1, comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei conti e'
stata autorizzata ad assumere personale di magistratura;
Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, con cui si dispone che «il ruolo organico della magistratura
contabile e' incrementato di venticinque unita' ed e' rideterminato
nel numero di seicentotrentasei unita', di cui cinquecentotrentadue
fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti
di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte,
nonche' al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto» e
che la Corte dei conti «e' autorizzata, per il triennio 2020-2022, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire procedure
concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel
ruolo del personale di magistratura»;
Vista la legge 6 agosto 2021, n. 113, di conversione del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza
della giustizia e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982,
n. 327, e successive modificazioni, concernente le norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di proporzionale del personale degli uffici siti in Provincia
di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1987, n. 521 recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354,
concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige recante integrazioni e modificazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
concernente proporzionale negli uffici statali siti in Provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, recante norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua
italiana e della lingua tedesca;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75, concernente
le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige recante modifiche all'art. 20-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2022, n. 107, art. 5,
comma 1 che «al fine di attuare la riforma del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 , recante "Norme di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della
Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse
addetto"», autorizza la Corte dei conti ad assumere un numero di
magistrati pari a sei unita' nei limiti di spesa ivi previsti, a
valere sulle risorse del bilancio della Corte dei conti disponibili a
legislazione vigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023,
n. 82;
Considerate le rilevanti scoperture dell'organico della
magistratura della Corte dei conti della sede di Bolzano e l'assoluta
necessita' di avviare in tempi brevi una nuova procedura concorsuale
per il reclutamento di quattro unita' di personale con la qualifica
di referendario - regolarmente autorizzato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, riferiti ai budget assunzionali 2017-2022
- riservata, ai sensi dell'art. 89, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, «a cittadini appartenenti a
ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei
gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese
nel censimento ufficiale della popolazione»;
Vista la deliberazione del Consiglio di presidenza assunta
nell'adunanza del 24-25 gennaio 2023, con la quale l'organo
consiliare «ha approvato la bozza del Protocollo di intesa tra i
rappresentanti della Corte dei conti e quelli della Provincia
autonoma di Bolzano relativamente al bando di concorso a quattro
posti per la nomina a referendario nel ruolo della magistratura della
Corte dei conti riservato, per tre posti, al gruppo linguistico
tedesco e, per un posto, al gruppo linguistico ladino»;
Visto il Protocollo d'intesa fra la Corte dei conti e la
Provincia autonoma di Bolzano, acquisito al protocollo di questo
istituto al n. prot. 370/CDP/CONPRE del 26 gennaio 2023, con il quale
le parti concordano e stipulano quanto segue: «il bando di concorso a
quattro posti per la nomina a Referendario nel ruolo della
magistratura della Corte dei conti, la cui indizione e' stata
deliberata dal Consiglio di presidenza nelle adunanze del 7 e del
20-21 luglio 2021, e' riservato, per tre posti, al gruppo linguistico
tedesco e, per un posto, al gruppo linguistico ladino»;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami,
a quattro posti di referendario nel ruolo della magistratura
contabile, da destinare alle sezioni o alla Procura della Corte dei
conti aventi sede in Bolzano, riservati ai candidati appartenenti
alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza.
2. I posti di cui al comma 1 sono riservati, per tre posti, al
gruppo linguistico tedesco e, per un posto, al gruppo linguistico
ladino.
3. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle
sezioni o alla Procura della Corte dei conti aventi sede in Bolzano;
la permanenza minima dei referendari nell'ufficio di prima
assegnazione e' fissata in dieci anni.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per
esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una
valutazione positiva di idoneita';
b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio e
gli avvocati dello Stato;
c) i magistrati militari e/o i magistrati amministrativi;
d) i magistrati tributari provenienti da altre magistrature;
e) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
almeno cinque anni;
f) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
dipendenti dei due rami del Parlamento, della Presidenza della
Repubblica e della Corte costituzionale, gli impiegati della
Provincia autonoma di Bolzano e delle relative amministrazioni
locali, i funzionari degli organismi comunitari, i militari
appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni caso deve trattarsi di
soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti del diploma di
laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica
dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea con almeno
cinque anni di anzianita' di servizio a tempo indeterminato;
g) il personale docente di ruolo in materie giuridiche delle
Universita' nonche' i ricercatori, confermati o che abbiano
conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in materie
giuridiche, con almeno tre anni di anzianita' di servizio.
2. I requisiti di anzianita' prescritti dal comma 1 ai fini
dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei
periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata
per la partecipazione al concorso.
3. Al concorso sono ammessi i cittadini italiani appartenenti o
aggregati ad uno dei gruppi linguistici tedesco e ladino.
4. I candidati, in possesso del titolo di studio di cui all'art.
1, comma 1 conseguito all'estero, sono ammessi a partecipare ove lo
stesso sia stato oggetto di riconoscimento accademico in Italia, alla
stregua della vigente normativa, ovvero sia stato oggetto di un
riconoscimento finalizzato, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189.
Qualora le procedure relative ai riconoscimenti di cui al comma
precedente siano state attivate ma non si siano concluse entro il
termine di presentazione della domanda i candidati interessati
saranno ammessi con riserva alle prove di concorso.
5. Sono ammessi coloro che siano in possesso dell'attestato di
conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiana e tedesca
riferito al titolo di studio «diploma di laurea» ovvero livello di
competenza C1 del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (ex livello A) ai sensi dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni.

                               Art. 3 


Termine per il possesso dei requisiti


1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso.
2. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 4 


Termine e modalita' di presentazione delle domande


1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 17,00 del novantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso
in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione al concorso deve essere
presentata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di
seguito indicate. Il candidato deve collegarsi al portale concorsi
all'indirizzo https://concorsi.corteconti.it - autenticarsi tramite
Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), ovvero Carta di
identita' elettronica e seguire la procedura relativa al concorso
«REFERENDARIO - 4 posti - sede BOLZANO», compilando l'apposito
modulo.
Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec)
personalmente intestato al candidato.
I candidati provvederanno ad eseguire il versamento di euro
50,00, quale contributo, non rimborsabile, per le spese relative
all'organizzazione ed all'espletamento del concorso, unicamente
tramite il sistema PagoPa a cio' predisposto, a cui potranno
collegarsi direttamente nel corso della procedura di compilazione
della domanda. L'amministrazione si riserva di effettuare le
opportune verifiche escludendo chi non ottemperi a quanto sopra.
3. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del
sistema informativo l'amministrazione si riserva di informare i
candidati, al ripristino delle attivita', circa le eventuali
determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato
sul portale di cui al comma precedente.
4. La documentazione di cui all'art. 6, comma 1, deve essere
allegata, in formato digitale, secondo le modalita' illustrate sul
portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non disponga
della versione digitale della documentazione da esibire, puo' inviare
gli originali cartacei, entro l'ulteriore termine perentorio di venti
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, all'indirizzo:
Corte dei conti
Segretariato generale
Direzione generale risorse umane
Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche
viale Mazzini, 105
00195 - Roma.
Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.
La medesima documentazione puo' essere, altresi', presentata a mano
al Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche, nello stesso
termine, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
dell'avvenuta consegna a mano verra' rilasciata ricevuta.
5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata.
6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica
certificata.

                               Art. 5 


Contenuto e modalita' delle domande


1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', e ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
pena l'esclusione dal concorso:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
e) di essere in possesso del certificato di appartenenza o
aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di
Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni. Il servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche
si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso
in capo al candidato del requisito di cui trattasi;
f) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza - o
titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli
articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto
legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio
«diploma di laurea» ovvero livello di competenza C1 del quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (ex livello A)
ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
g) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura;
i) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale, ai sensi dell'art. 2 del presente bando, si chiede
l'ammissione al concorso, e della relativa decorrenza giuridica della
nomina;
j) l'eventuale ulteriore anzianita' vantata in categoria
diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede
l'ammissione al concorso ai fini dell'eventuale valutazione di cumulo
di cui all'art. 2, comma 2 del bando;
k) di non essere stato dichiarato decaduto o dispensato
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a) devono, inoltre, dichiarare la data in cui e'
stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di
idoneita'. L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata
formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione
della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i
candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento.
I candidati appartenenti alla categoria di cui all'art. 2, comma
1, lettera a) che al momento della presentazione della domanda non
hanno ancora concluso il periodo di tirocinio, ma siano in possesso
della prescritta anzianita' in altra categoria tra quelle indicate,
possono partecipare al concorso facendo valere il servizio pregresso,
a condizione che il periodo di tirocinio risulti superato all'esito
dell'accertamento che sara' effettuato, per i candidati ammessi alle
prove orali, nell'immediatezza del relativo espletamento.
3. I candidati devono dichiarare il possesso dei titoli di
studio, con esplicita indicazione, per ciascuno di essi,
dell'Universita'/ente presso il quale sono stati conseguiti e la data
di conseguimento. In caso di titoli di studio conseguiti all'estero
il candidato deve ulteriormente indicare:
a) ove il titolo di studio conseguito all'estero sia stato
oggetto di riconoscimento accademico in Italia, alla stregua della
vigente normativa, gli estremi del provvedimento rilasciato
dall'Universita'. Qualora la procedura di riconoscimento accademico
non si sia ancora conclusa, il candidato dovra' dimostrare l'avvio
della procedura indicando gli estremi relativi all'avvenuta
presentazione della richiesta di riconoscimento;
b) ove il titolo di studio conseguito all'estero sia stato
oggetto un riconoscimento finalizzato ai sensi dell'art. 38, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, gli estremi del
provvedimento di riconoscimento finalizzato rilasciato dall'organo
competente. Qualora la procedura di riconoscimento finalizzato del
titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il candidato dovra'
dimostrare l'avvio della procedura indicando gli estremi relativi
all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento, ai
sensi del citato art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
30 marzo 2001 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio
2009, n. 189.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 65, i
candidati appartenenti o aggregati al gruppo linguistico tedesco
devono sostenere almeno una delle prove scritte e, comunque, le prove
orali nella lingua del rispettivo gruppo linguistico. I medesimi
candidati appartenenti o aggregati al gruppo linguistico tedesco
devono indicare se intendono sostenere le altre prove scritte nella
lingua italiana, nella lingua tedesca ovvero, sia nella lingua
italiana che in quella tedesca.
5. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 2 del
decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 65, i candidati appartenenti o
aggregati al gruppo linguistico ladino devono indicare se intendono
sostenere le previste prove di esame nella lingua italiana, nella
lingua tedesca ovvero, sia nella lingua italiana che in quella
tedesca.
6. I candidati devono specificare in quale lingua intendono
sostenere la prova orale obbligatoria di lingua straniera e
l'eventuale prova facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere
indicate nell'annesso programma d'esame.
7. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di
nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a dieci anni.
8. Nella domanda di partecipazione, ai sensi degli articoli 4 e
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il candidato disabile deve
specificare, comprovando con idonea certificazione di struttura
sanitaria pubblica, da allegare alla domanda, l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi. Ai sensi degli articoli 5 della legge 8 ottobre
2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito
in legge 6 agosto 2021, n. 113, i candidati con diagnosi di disturbi
specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta
dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in
funzione della propria necessita' che deve essere opportunamente
documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico - legale dell'ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica, da allegare alla domanda. L'adozione delle misure
di cui al primo periodo sara' determinata a giudizio della
commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e
comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita'
del 9 novembre 2021 sopra citato.
9. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono
rilasciate ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. I candidati patrocinanti presso le magistrature superiori
sono tenuti a specificare mettendo in evidenza nel curriculum vitae,
se il titolo posseduto e' stato ottenuto per anzianita' o a seguito
di superamento di esame.

                               Art. 6 


Ulteriori indicazioni e allegazioni alle domande di partecipazione


1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono, altresi',
dichiarare, a pena di esclusione:
a) di essere in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o equiparata ai sensi del decreto interministeriale 9
luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e
lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi», conseguito al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito, l'anno del
conseguimento, la votazione riportata nell'esame finale di laurea,
nonche' la media aritmetica dei voti degli esami;
b) la qualifica posseduta e l'anzianita' nella qualifica, per i
candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c),
d), f) e g) dell'art. 2, comma 1;
c) la data di iscrizione all'albo professionale degli avvocati,
per i candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera e)
dell'art. 2, comma 1.
Il candidato deve fornire, in allegato alla domanda, copia
dell'attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue
italiano e tedesco, di cui all'art. 5, comma 1, lettera f).
Il candidato deve inoltre fornire, in allegato alla domanda, un
curriculum vitae aggiornato, recante l'indicazione degli studi
compiuti, degli esami universitari superati con i relativi voti, dei
titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra
attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata.
In fase di compilazione della domanda di partecipazione il
candidato deve esibire le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la
valutazione. Le pubblicazioni devono essere altresi' edite a stampa
entro il termine di inoltro della domanda. Non sono prese in
considerazione le pubblicazioni prive di codici identificativi
corretti o per le quali non sia chiaramente evidenziata la parte che
riguarda l'apporto del candidato.
Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse in formato
digitale nei modi di cui all'art. 4, comma 2. Nel caso in cui le
pubblicazioni scientifiche superino il limite dimensionale per
l'inserimento nel portale, il candidato, entro il termine di inoltro
della domanda, puo' inviarle, in formato cartaceo, dentro un plico
chiuso sul quale dovra' essere indicata la dicitura «Concorso
pubblico, per titoli ed esami, a 4 posti di referendario nel ruolo
della carriera di magistratura della Corte dei conti - sede Bolzano»,
all'indirizzo:
Corte dei conti
Segretariato generale
Direzione generale risorse umane
Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche
viale Mazzini, 105
00195 - Roma.
Deve essere, inoltre, fornito, l'elenco delle eventuali
pubblicazioni scientifiche, che siano in regola con le norme
contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni ed integrazioni, con indicazione degli estremi
identificativi e del numero di pagine di ciascuna. Gli originali
delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in un numero non
superiore a cinque, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4, del
presente bando.
2. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di
partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9, e
le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di
cui all'art. 4, comma 2. L'amministrazione procede ad idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato con ogni conseguenza di legge in ipotesi di mendacio.

                               Art. 7 


Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, dati e documenti resi dai
candidati


Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella
graduatoria, l'amministrazione acquisisce d'ufficio, ai sensi
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e
i documenti richiesti dagli articoli 5 e 6 del bando in possesso
delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti
ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il
reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.

                               Art. 8 


Commissione esaminatrice


1. La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, e' composta, ai sensi dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, da sei membri che
conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al
gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua
tedesca, scelti dall'elenco dei nomi di cui al Protocollo d'intesa
fra la Corte dei conti e la Provincia autonoma di Bolzano, acquisito
al protocollo di questo istituto al n. prot. 370/CDP/CONPRE del 26
gennaio 2023.
Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti, per la
sostituzione dei membri elettivi, nel caso di impedimento rilevante,
e del segretario, nel caso di assenza o impedimento.
Non possono essere nominati componenti della commissione di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in
qualsiasi modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al
concorso per referendario della Corte dei conti.
Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte della
commissione in uno degli ultimi tre concorsi per referendario della
Corte dei conti.
2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
commissione con l'intervento, ove occorra, a supporto della
commissione, di un esperto delle lingue indicate dai candidati,
professore o lettore nelle universita'.

                               Art. 9 


Condizioni di ammissione alle prove d'esame e modalita' di
valutazione dei titoli


1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento
dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli
di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali
della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare
il prospetto relativo alle categorie di titoli ammissibili,
disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2.
2. La commissione procede, preliminarmente, all'esame dei titoli
di ciascun candidato esclusivamente ai fini del conseguimento del
punteggio minimo di 30 punti e della conseguente ammissione alle
prove scritte.
La valutazione completa dei titoli e' effettuata solo nei
confronti dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati
scritti, prima dell'inizio della correzione.
Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del
complesso dei titoli, per un massimo totale di sessanta punti. La
ripartizione dei sessanta punti complessivi tra le quattro categorie
di titoli ammissibili, definita nella Scheda Titoli che costituisce
parte integrante del presente bando, e' la seguente:
1ª ctg - Doti di capacita' e rendimento: max punti 24;
2ª ctg - Incarichi ricoperti: max punti 6;
3ª ctg - Titoli di cultura: max punti 24;
4ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: max punti 6.
Con riguardo alle «doti di capacita' e di rendimento» di cui alla
Scheda Titoli - prima categoria, lettera A, B, C, D - il punteggio
sara' conteggiato per ogni singola attivita' svolta, secondo quanto
indicato dalla Scheda Titoli (punteggio pieno per i primi anni e
ridotto per i successivi, ove previsto), nei limiti del punteggio
massimo previsto (max 24 punti).
3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi
prescritti dall'art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli
inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio
sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art. 4,
comma 2.

                               Art. 10 


Modalita' di svolgimento delle prove d'esame


1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Le prove si svolgeranno a Bolzano.
3. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 52 del 28 giugno 2024 e sul portale
di cui all'art. 4, comma 2 e' data comunicazione dei giorni, dell'ora
e della sede in cui avranno luogo le prove scritte.
4. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti, sono tenuti
a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati con le modalita' di cui
al precedente comma del presente articolo, presso la sede di esame
per sostenere le prove scritte.
5. Durante le prove scritte e' consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in
edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che
siano stati preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice
e da questa verificati.
6. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al
comma 5 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, secondo le
indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario delle prove scritte, curando che sulla copertina
di ciascun testo sia presente, in maniera da lasciare visibile il
titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati
in contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti -
devono essere accompagnati da un elenco, contenente anche le
generalita' del candidato.
7. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.
8. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
9. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
ricevono la relativa comunicazione, all'indirizzo di posta
elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2 con l'indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti
giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale.

                               Art. 11 


Valutazione delle prove scritte e orali


1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una media di almeno quarantotto sessantesimi nel complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di quarantadue sessantesimi.
3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I
candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai quarantadue
punti.
4. La commissione esaminatrice puo' attribuire fino a 2,4 punti
per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la
graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione
dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei
punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla
prova orale facoltativa di lingua.
6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti e, ai sensi dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, si applica la
precedenza dei candidati idonei residenti da almeno due anni nella
Provincia di Bolzano.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di
posti previste dall'art. 1, comma 2.

                               Art. 12 


Ordinamento giuridico-amministrativo della Provincia di Bolzano ai
fini delle prove


1. Le prove d'esame sia scritte che orali, ai sensi dell'art. 16
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305,
terranno anche conto del particolare ordinamento
giuridico-amministrativo della Provincia di Bolzano.

                               Art. 13 


Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della
graduatoria


1. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del
Presidente della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura
della Corte.
2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria e' pubblicata sul sito
istituzionale della Corte dei conti.
3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della
graduatoria e' ammesso, per questioni di preferenza, cosi' come
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso
al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa
deliberazione del Consiglio di Presidenza, con provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

                               Art. 14 


Nomina dei vincitori e assegnazione delle sedi


1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei
conti.
2. I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno
diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra
i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di
Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 3.

                               Art. 15 


Pubblicita' degli atti concorsuali


1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
sono disponibili sul portale di cui al precedente art. 4, comma 2,
nonche' all'indirizzo internet:
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTr
asparente/BandiConcorso/ConcorsiMagistratura

2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte
dei conti, Sezione Amministrazione Trasparente, il provvedimento di
indizione del concorso, il provvedimento di nomina della commissione
esaminatrice, nonche' tutte le informazioni oggetto di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura
concorsuale, nonche', per dubbi o problemi di natura tecnica, i
candidati potranno far riferimento agli indirizzi di posta
elettronica ed ai contatti telefonici che saranno resi disponibili
sulla piattaforma utile alla presentazione delle domande concorsuali.

                               Art. 16 


Trattamento dei dati personali


1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del
regolamento (UE) n. 2016/679, e' la Corte dei conti.
2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del
regolamento (UE) n. 2016/679, in relazione alla fase della
presentazione in via telematica delle domande, e' Deda Next S.r.l.
(gia' Dedagroup Public Services S.r.l.), sulla base di atto di
designazione della Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato da
Dedagroup Public Services S.r.l. (ora Deda Next S.r.l.) in data 15
febbraio 2021 (atto protocollato in entrata alla Corte dei conti con
n. 484 del 16 febbraio 2021).
3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale
sulla protezione dei dati" (di seguito regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone preposte alla procedura di selezione individuate
dall'istituto nell'ambito della procedura medesima.
7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di
trattamento dei dati personali la Corte dei conti puo' venire a
conoscenza di dati che il regolamento definisce «categorie
particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono
idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento).
9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del regolamento).
10. Il titolare del trattamento indica i contatti al quale
l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati:
Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia), viale Giuseppe
Mazzini n. 105, 00195 (tel.: (+39) 06.38761; pec:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it).
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti
derivanti dal regolamento.
12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono:
per la Corte dei conti: indirizzo di posta elettronica
certificata responsabile.protezione.dati@corteconticert.it
13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.

                               Art. 17 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
sul sito istituzionale della Corte dei conti, Sezione Amministrazione
Trasparente.
3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
Roma, 11 marzo 2024

Il Presidente: Carlino

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