Mininterno.net - Bando di concorso SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA Procedura di valutazione comparativa per la...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario presso la classe di scienze sociali -
settore di economia.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 13/8/1999
Ente:SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Località:-
Codice atto:099E6228
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:12/9/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41 - istitutiva della scuola;
Visto lo statuto della scuola emanato con decreto direttoriale n.
4437 del 2 febbraio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 22 aprile 1987 n. 158;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6
maggio 1994 e il decreto ministeriale 23 giugno 1997 e 26 febbraio
1999, di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico
disciplinari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n.
341;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 19
ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 di data 11
novembre 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 di data 20
ottobre 1998;
Vista la ministeriale n. 026/seg./1989 del 18 febbraio 1999;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178;
Vista la deliberazione n. 7 assunta dal consiglio direttivo nella
seduta del 29 gennaio 1999 con la quale nel rideterminare l'organico
di posti di ricercatore universitario sono stati individuati i posti
disponibili e approvata la loro copertura finanziaria;
Visto il regolamento della scuola recante le modalita' di
espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari e dei ricercatori di ruolo, emanato con decreto
direttoriale n. 6281 del 10 maggio 1999;
Vista la deliberazione della classe di scienze sociali in data 5
luglio 1999 con la quale viene richiesta la copertura per concorso di
un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare P01B
Politica economica;
Accertato che sono rispettati i limiti di spesa di cui all'art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Decreta:
Art. 1.
Numero posti
E' indetta procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario presso la classe di scienze
sociali - settore di economia per il seguente settore
scientificodisciplinare:
P01B - Politica economica
Discipline del settore scientifico disciplinare
Analisi economica congiunturale
Economia applicata
Economia dei beni e delle attivita' culturali (settore P01B)
Economia del lavoro
Economia dell'ambiente (settore P01B)
Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica
Economia delle istituzioni (settore P01B)
Economia sanitaria (settore P01B)
Politica economica (settore P01B)
Politica economica agraria
Politica economica europea
Programmazione economica
Sistemi di contabilita' macroeconomica
Sistemi economici comparati
La tipologia di impegno scientifico richiesto riguarda in
particolare l'economia della ricerca, innovazione e diffusione; le
proprieta' dinamiche di economie decentrate; le politiche
scientifiche e tecnologiche.
La tipologia dell'impegno didattico riguarda l'attivita'
seminariale e di supervisione di ricerca in microeconomia (avanzata),
processi stocastici ed applicazioni economiche; modelli di crescita
ed implicazioni normative; econometria applicata.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori e i ricercatori universitari di ruolo inquadrati
nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per
il quale e' indetta la procedura.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
Domande di ammissione - Termine e modalita'
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila
il modulo di domanda fornito anche per via telematica attraverso le
pagine Internet della Scuola (http: //www.sssup.it) indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale) - in carta semplice - che, debitamente firmata, dovra'
consegnare - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - a questa
scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna -
Pisa, entro il seguente termine perentorio, a pena di esclusione: ore
12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tale fine non fara' fede
la data di compilazione per via telematica.
La domanda, invece che consegnata, potra' essere inviata a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al direttore di questa scuola
(via G. Carducci, 40 - 56127 Pisa): in tal caso dovra' pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presento decreto nella Gazzetta
Ufficiale. A tal fine non fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua
italiana con le modalita' previste dal presente articolo.
La domanda del candidato dovra' contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la classe ed il settore
scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere
ammesso.
Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Tutti i candidati dovranno, inoltre,
dichiarare sotto la propria responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicandone gli estremi delle relative sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
3) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo
inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale
presenta domanda di partecipazione;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo'
partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative
non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco
di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta. Il candidato e' escluso dalla procedura,
successiva alla quinta, per la quale, abbia presentato domanda di
partecipazione entro l'anno solare di riferimento. Ai fini
dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda
all'ufficio competente";
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
6) di essere fisicamente idoneo all'impiego di ricercatore
universitario.
Il candidato italiano dovra' altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita':
a) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
b) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Il candidato straniero dovra' altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita':
a) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini della suddetta valutazione. Ogni eventuale variazione
dello stesso dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui
e' stata indirizzata l'istanza di partecipazione.
I candidati portatori di handicap, dovranno specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Questa scuola non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli dovranno,
inoltre, allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica;
2) documenti e titoli, in originale o in copia conforme
all'originale che si ritengano utili ai fini della valutazione
comparativa e relativo elenco, in unica copia. La conformita'
all'originale potra' risultare da dichiarazione del candidato, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 403/1998;
3) pubblicazioni, in unica copia, in numero non superiore a dieci,
di cui almeno tre pubblicate nell'ultimo triennio, presentate in
originale o in copia conforme all'originale. Tale conformita' potra'
risultare da dichiarazione del candidato.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo
della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1943, n. 660: ogni stampatore ha l'obbligo
di consegnare per qualsivoglia stampato o pubblicazione quattro
esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede
l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura del Regno".
L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea
documentazione da unire alla domanda oppure da autocertificazione del
candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15;
4) elenco delle pubblicazioni in duplice copia.
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in
lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati
dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e'
cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati alla scuola.
Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
alla valutazione comparativa.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti all'ufficio
personale della scuola superiore S. Anna (n. telefonico
050/19883261).

                               Art. 4.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti, e' disposta con decreto
motivato del direttore.

                               Art. 5.
Prove di esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri generali e li
consegnano al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la
pubblicita' presso la sede della scuola. I criteri sono pubblicizzati
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della
commissione. A tal fine il componente designato dalla classe convoca
la prima riunione della commissione giudicatrice decorsi trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
nomina.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche la commissione terra' in considerazione i
seguenti criteri, indicati all'art. 2, comma 8 del regolamento della
scuola, citato nelle premesse:
a) originalita' e innovativi della produzione scientifica e rigore
metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) approccio interdisciplinare della produzione scientifica;
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
f) continuita' temporale della produzione scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
Per i fini di cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare
specificamente nella valutazione comparativa:
a) la quantita' e qualita' dell'attivita' didattica svolta,
comprese le attivita' didattiche innovative condotte a livello
nazionale ed internazionale;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri con particolare riferimento
alle potenziali ricadute dell'attivita' di ricerca svolta in ambito
territoriale od istituzionale, nonche' alla partecipazione a bandi di
ricerca nazionali o internazionali;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca nonche' i titoli acquisiti in
corsi di alta formazione post laurea di durata almeno annuale
organizzati da universita' italiane o straniere;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche la procedura prevede lo svolgimento di due prove
scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una
prova orale.
La sede, il giorno e l'ora delle prove sono comunicati al candidato
almeno venti giorni prima dello svolgimento delle prove.
Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti,
con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta di identita';
b) passaporto;
c) patente automobilistica;
d) libretto ferroviario personale;
e) tessera postale;
f) porto d'armi;
g) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio.

                               Art. 6.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di un componente da parte del consiglio di classe che ha richiesto il
bando e mediante elezione dei restanti componenti.
Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i
professori che hanno conseguito la nomina ad ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma e i ricercatori
confermati.
Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione della classe, fra
i professori ordinari o associati confermati e deve afferire al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso
in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo,
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, a settori affini indicati dal Consiglio universitario
nazionale.
I componenti elettivi sono individuati in un professore ordinario
se il consiglio di classe ha designato un professore associato
confermato ovvero in un professore associato confermato se il
consiglio di classe ha designato un professore ordinario, nonche' in
un ricercatore confermato, eletti fra i professori ordinari,
associati confermati e ricercatori confermati, non in servizio presso
questa scuola, dalla corrispondente fascia dei professori di ruolo e
dai ricercatori confermati. A parita' di voti prevale il piu' anziano
nel ruolo di appartenenza. A parita' di anzianita' di ruolo prevale
il piu' anziano di eta'.
L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
direttoriale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al
direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo
l'insediamento delle commissioni non sono ammesse istanze di
ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi.
La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto direttoriale di nomina. Il
direttore puo' prorogare una sola volta e per non piu' di quattro
mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non siano conclusi dopo la proroga, il direttore
con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione
dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo
nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                               Art. 7.
Accertamento della regolarita' degli atti
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
Il direttore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto nomina il vincitore della
valutazione comparativa.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il direttore, entro il
predetto termine, rinvia con un provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Il direttore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
della procedura di valutazione comparativa nonche' il nominativo del
candidato nominato in ruolo. La relazione riassuntiva, con annessi i
giudizi individuali e collegiali per ciascun candidato, e' pubblicata
nel bollettino ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via
telematica sul sito http: //sssup.it della scuola.

                               Art. 8.
Documenti di rito
Il concorrente dichiarato vincitore dovra' presentare o far
pervenire alla scuola, entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto
l'invito i seguenti documenti:
1) certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale
competente per territorio da cui risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego al quale la valutazione comparativa si
riferisce ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837;
2) dichiarazione del candidato attestante che non ricopre altri
uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei
comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo
dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18
marzo 1958, n. 311).
Il cittadino straniero, non residente in Italia, dichiarato
vincitore dovra' presentare o far pervenire alla scuola, entro il
termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il cittadino straniero e' cittadino;
3) certificato medico rilasciato dell'unita' sanitaria locale
competente per territorio o equipollente da cui risulti che il
candidato e' fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si
riferisce ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837;
4) certificato attestante la cittadinanza.
I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della
suddetta valutazione.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Il candidato straniero che sia dipendente di ruolo di
amministrazione dello Stato italiano e' dispensato dal presentare i
documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4), purche' comprovi tale sua
qualita' presentando un'attestazione rilasciata dall'amministrazione
dalla quale dipende, da cui risulti che si trova in attivita' di
servizio con l'indicazione della retribuzione goduta alla data
dell'attestazione stessa.

                               Art. 9.
Nomina dei vincitori
Subordinatamente all'accertamento dell'effettiva disponibilita'
finanziaria per le spese di personale ed in conformita' alle
disposizioni dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
candidato risultato vincitore verra' nominato con decreto
direttoriale ricercatore universitario, previo accertamento della
regolarita' degli atti della valutazione comparativa.
Al ricercatore spetta il trattamento economico previsto dalla legge
22 luglio 1987, n. 158 e successive norme in materia.

                              Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'ufficio personale della scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento S. Anna - titolare del trattamento - per le finalita'
di gestione della valutazione comparativa e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione comparativa dei requisiti di partecipazione pena
l'esclusione dalla suddetta valutazione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alla normativa vigente.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero di grazia e
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale "Concorsi ed Esami".
Pisa, 21 luglio 1999
Il direttore: Varaldo
----------------------------------------
Schema di domanda per candidati cittadini italiani (in carta
semplice)
Al direttore della scuola superiore di
studi universitari e di perfezionamento
S. Anna - Via G. Carducci, 40 - 56127
Pisa
Il sottoscritto ..... nato a .....(provincia di .....), il
................ e residente in ..... (provincia di .....) via
.....n. ........ c.a.p. ...................... codice di
identificazione personale (fiscale) ..... chiede di essere ammesso a
partecipare alla valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare....................... presso la classe di
scienze sociali - Settore di economia della scuola superiore S. Anna
di Pisa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n.
64 del 13 agosto 1999.
A tal fine il sottoscritto dichiara:
a) di possedere la cittadinanza italiana (ovvero di essere
equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quanto italiano non
appartenente alla Repubblica;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .....
.............................................. (1);
c) di non aver riportato condanne penali (2);
d) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
e) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo
inquadrato nel settore scientifico-disciplinare per il quale presenta
domanda di partecipazione;
f) di essere fisicamente idoneo all'impiego di ricercatore
universitario;
g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari: .....(3);
h) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in ..... via
..... n. .......... c.a.p. ..................... (tel.
...................................);
i) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo'
partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative
non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco
di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
a) fotocopia del codice fiscale,
b) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica;
c) documenti e titoli, in originale o copia autanticata, ritenuti
utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco;
d) pubblicazioni;
e) elenco delle pubblicazioni in duplice copia;
Il sottoscritto dichiara altresi' di essere consapevole della
veridicita' della presente domanda e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
in caso di false dichiarazioni.
Ai sensi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 sulla tutela dei
dati personali, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti
nella presente istanza, per le finalita' di gestione della
valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori
universitari.
Data .....
Firma .....
---------
(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(2) dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(3) Attesa di chiamata - Rinviato - Dispensato - Riformato - In
servizio - Congedato.
----------------------------------------
Schema di domanda per candidati cittadini stranieri (in carta
semplice)
Al direttore della scuola superiore di
studi universitari e di perfezionamento
S. Anna - Via G. Carducci, 40 - 56127
Pisa
Il sottoscritto ..... nato a (indicare localita' e lo Stato) .....
il .................... e residente in ..... n. .......... c.a.p.
................ codice di identificazione personale (fiscale)
..... chiede di partecipare alla valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare........................... presso la classe
di scienze sociali - Settore di economia della scuola superiore S.
Anna di Pisa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale -
n. 64 del 13 agosto 1999.
Il sottoscritto dichiara:
a) di possedere la cittadinanza .....
b) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato
di appartenenza (o di provenienza);
c) di non aver riportato condanne penali (1);
d) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione italiana per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
e) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo
presso universita' italiane inquadrato nel settore scientifico
disciplinare per il quale presenta domanda di partecipazione;
f) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo'
partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative
non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco
di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta;
g) di essere fisicamente idoneo all'impiego di professore
associato;
h) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
i) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in .....
..... c.a.p. ......................... via ..... n. .............
(tel. .........................).
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
a) fotocopia del codice fiscale,
b) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica;
c) documenti e titoli, in originale o copia autenticata, ritenuti
utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco;
d) pubblicazioni;
e) elenco delle pubblicazioni in duplice copia;
Il sottoscritto dichiara altresi' di essere consapevole della
veridicita' della presente domanda e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
in caso di false dichiarazioni.
Ai sensi della legge 675 del 31 dicembre 1996 sulla tutela dei dati
personali, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti
nella presente istanza, per le finalita' di gestione della
valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori
universitari.
Data .....
Firma .....
---------
(1) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!