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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti di dirigente di seconda fascia, in prova, del ruolo dei
dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da assegnare
al Dipartimento del Tesoro, con sede in Roma.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.50 del 26/6/2007 |
Ente: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 07E04106 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 5 |
Scadenza: | 26/7/2007 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Ministero dell'economia
e delle finanze
Dipartimento del Tesoro;
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche ed in particolare l'articolo 28 relativo all'accesso alla
qualifica di dirigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito
nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria, che contempla, in sede di ripartizione tra le
articolazioni dell'Amministrazione dell'economia e delle finanze del
contingente di personale ivi previsto, la possibilita' di adottare
modalita' anche speciali per il reclutamento;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, concernente il regolamento recante disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei
dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, concernente il regolamento di disciplina in materia di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente «Azioni positive per la realizzazione
della parita' uomo-donna nel lavoro» con riferimento anche al
contenuto degli articoli 35 e 57 del citato decreto legislativo
n. 165/2001 al fine di garantire pari-opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, con cui e' stato
adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante ulteriori
modifiche ed integrazioni alla suddetta legge n. 241 del 1990,
concernenti norme generali sull'azione amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione del secondo comma
dell'art. 24 della citata legge n. 241/1990 e il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante il
regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - n. 1/2005 dell'11 febbraio
2005, concernente le misure finalizzate all'attuazione nelle
pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel suddetto
decreto legislativo n. 196/2003;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, e successive modificazioni, concernente la
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni
ed integrazioni, contenente disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione;
Vista la circolare n. 69 del 6 agosto 1998, del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - concernente l'individuazione
degli atti soggetti alla verifica di legalita' degli Uffici centrali
del Bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica (collegato alla legge
finanziaria 1998);
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (collegato alla
legge finanziaria 1999);
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004);
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto
l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio
e della programmazione economica, nonche' i successivi decreti
legislativi e regolamentari, fra i quali il decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 ed in particolare l'art. 12
istitutivo del ruolo unico del personale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare,
l'art. 55 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e
delle finanze e la contestuale soppressione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente «conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, concernente
disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale,
nonche' per la tutela del diritto d'autore ed altre misure urgenti,
convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1 della legge
25 giugno 2005;
Vista la nota n. 9058 del 28 aprile 2005, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri la proposta della rideterminazione della
dotazione organica dello stesso dicastero, ai sensi dell'art. 1,
comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 febbraio 2006 concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali,
alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero
dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici universitari, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.
concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia
di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del
Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della funzione
pubblica 5 maggio 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di
lauree (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, che sostituisce il
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, concernente modifiche
al regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli
atenei;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dirigente Area 1 - quadriennio normativo 2002/2005 - sottoscritto in
data 21 aprile 2006;
Vista la nota n. 13927 del 23 giugno 2005, con la quale il
Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso, tra l'altro,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, la richiesta di autorizzazione a bandire concorsi
per l'accesso alla qualifica dirigenziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie generale, n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale
il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato a
bandire, tra l'altro, la procedura concorsuale per il reclutamento di
personale da inquadrare nella qualifica dirigenziale;
Vista la nota n. 94447 del 18 dicembre 2006, con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro
- ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio P.P.A. servizio
mobilita' - la richiesta di autorizzazione ad avviare le procedure
concorsuali in mancanza di personale da trasferire in eccedenza o
disponibilita', ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la nota n. 0007609-21/02/2007-1.2.3.2 del 21 febbraio 2007,
con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, Ufficio P.P.A. servizio mobilita' - ha
comunicato di non avere allo stato personale da assegnare, ai sensi
dell'art. 34-bis del suddetto decreto legislativo n. 165/2001;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale del 3 maggio 2006 del
Ministero dell'economia e delle finanze concernente il reclutamento
di personale con qualifica dirigenziale emanato sulla base della
citata legge n. 248/2005 che consente di ricorrere a forme speciali
di reclutamento;
Considerate le gravi carenze di organico nella qualifica
dirigenziale delle varie articolazioni dell'Amministrazione
dell'economia e delle finanze e la necessita' di sopperire
tempestivamente alle stesse al fine di assicurare la regolare
funzionalita' degli uffici;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione di un
concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di dirigente
di seconda fascia, per le esigenze del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro;
Considerato, inoltre, che dei suddetti cinque posti la
percentuale del 50% e' destinata al personale appartenente
all'amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 272 del 2004 e dell'art. 2, comma 2, del suddetto
decreto ministeriale 3 maggio 2006;
Considerato, infine, che i vincitori del concorso sono tenuti a
frequentare un ciclo di attivita' formative, organizzato dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 272/2004;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente di seconda fascia, in prova,
del ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze,
da assegnare al Dipartimento del Tesoro, con sede in Roma.
Il 50% dei posti e' riservato al personale di ruolo del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 e dell'art. 2, comma 2,
del citato decreto ministeriale 3 maggio 2006.
Di tale quota:
1) il 30% e' riservato, ai sensi dell'art. 22, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, al personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle
finanze, appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale,
comunque denominata, della carriera direttiva;
2) il 20% e' riservato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma,
del decreto ministeriale 3 maggio 2006, al personale di ruolo del
Ministero dell'economia e delle finanze, posizioni economiche C2 e
C3, che abbia maturato alla data del bando, anche complessivamente,
almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche.
Qualora i posti riservati di cui al punto 1) non dovessero essere
coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti agli aventi
diritto alla riserva del 20%.
La riserva del 50% dei posti che non dovesse essere coperta per
mancanza di aventi titolo sara' conferita ai concorrenti che abbiano
superato le prove secondo l'ordine finale di graduatoria.
Gli aspiranti alla suddetta riserva devono essere in possesso del
prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate alle eventuali autorizzazioni richieste secondo la
normativa vigente.
Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in
effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso, l'Amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra'
adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.
Coloro che intendano avvalersi dei titoli di preferenza di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Al concorso sono ammessi a partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio
o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso
le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il
periodo di servizio e' ridotto a quattro anni;
b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea;
d) i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio
universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per
almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1. laurea specialistica (LS), ora denominata «laurea
magistrale» (LM) ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, appartenente ad una delle seguenti classi:
finanza (19-S);
relazioni internazionali (60-S);
scienze dell'economia (64-S);
scienze economico-aziendali (84-S);
scienze per la cooperazione allo sviluppo (88-S);
studi europei (99-S);
giurisprudenza (22-S);
teoria e tecniche della normazione e dell'informazione
giuridica (102-S);
scienze della politica (70-S);
scienze delle pubbliche amministrazioni (71-S);
statistica economica, finanziaria ed attuariale (91-S);
statistica per la ricerca sperimentale (92-S);
ovvero «diploma di laurea» (DL), conseguito secondo il vecchio
ordinamento, in economia e commercio, giurisprudenza ed equipollenti
ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle suelencate
classi di lauree specialistiche e' determinata dal decreto
Interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 21 agosto 2004, n. 196.
Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di
studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti
disposizioni. Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento
che la riconosca.
Per gli aspiranti provenienti dall'ex carriera direttiva o che
appartengano a qualifiche funzionali corrispondenti, a seguito di
corso-concorso di preparazione per il reclutamento di impiegati della
ex carriera direttiva indetto dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione - che abbiano compiuto almeno quattro anni di
servizio effettivo nella qualifica - e' ammesso il possesso dei
diplomi di laurea previsti dalla predetta Scuola superiore per
l'ammissione ai corsi-concorsi stessi.
2. cittadinanza italiana (ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 non si puo' prescindere dal
possesso della cittadinanza italiana);
3. godimento dei diritti politici;
4. idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della
vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego a
seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso, indicato dal secondo comma del successivo
art. 3.
Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
Il candidato dovra' produrre domanda di ammissione al concorso in
via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di
scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una specifica
applicazione informatica accessibile all'indirizzo http://
href="http://www.concorsi">www.concorsi. mef.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno,
compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale «Concorsi ed esami».
Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato dovra'
effettuare la stampa della domanda che, debitamente firmata, dovra'
essere spedita esclusivamente tramite servizio postale, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro -
Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la
qualita' dei processi e dell'organizzazione - Ufficio I - Via XX
Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il terzo giorno successivo a
quello stabilito dal precedente comma.
In fase di stampa verra' automaticamente attribuito un numero di
protocollo necessario per le operazioni d'ufficio. Tale numero dovra'
essere riportato sulla busta contenente la copia cartacea della
domanda, unitamente al codice concorso (10001).
La data di invio della copia cartacea dell'istanza e' stabilita
dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
Il termine per l'invio delle domande cartacee, ove cada in giorno
festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
Non saranno prese in considerazione candidature presentate
esclusivamente on-line e, quindi, senza la trasmissione della copia
cartacea della domanda. Ugualmente non saranno prese in
considerazione candidature per le quali risulti esclusivamente
l'inoltro della domanda cartacea.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione
al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu'
l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita e di residenza;
c) il codice fiscale;
d) la cittadinanza italiana;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto;
f) le eventuali condanne penali riportate in Italia o
all'estero o gli eventuali procedimenti penali pendenti; la
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) il titolo di studio posseduto, tra quelli previsti dal
presente bando, con esatta indicazione dell'Universita' che lo ha
rilasciato e della data in cui e' stato conseguito, nonche' gli
estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno
dei titoli di studio richiesti qualora il diploma di laurea sia stato
conseguito all'estero;
h) la categoria di appartenenza tra quelle ammesse a
partecipare, richiamate dall'art. 2 del presente bando;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ne' di essere stato licenziato da altro impiego statale ai
sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti;
j) il candidato disabile deve dichiarare di essere portatore di
handicap e, qualora lo ritenga opportuno, al fine di avvalersi dei
benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere
gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo
svolgimento delle prove; in tal caso, anche successivamente all'invio
della domanda cartacea, il medesimo dovra' trasmettere idonea
certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che
specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto
richiesto nella domanda; sulla busta contenente il citato certificato
dovra' essere riportato il numero di protocollo attribuito alla
domanda on-line. Al fine di consentire all'Amministrazione di
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti, la certificazione
medica dovra' pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre
i trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto
dell'art. 3, secondo comma, del presente bando;
k) di essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni
cui il concorso si riferisce;
l) di conoscere la lingua inglese a livello avanzato;
m) di saper utilizzare a livello avanzato il personal computer
ed i software applicativi piu' diffusi nonche' di conoscere
problematiche e potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici;
n) di aver diritto di beneficiare della riserva dei posti del
50%, prevista dall'art. 1, secondo comma, del presente bando;
o) di aver diritto di beneficiare dei titoli di preferenza da
far valere, a parita' di punteggio, nella formazione della
graduatoria di merito, come previsto dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, successivamente
modificato ed integrato;
p) di essere a conoscenza che dovra' permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni ai
sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 230 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 legge finanziaria 2006);
q) il domicilio, compreso il numero di codice di avviamento
postale, qualora diverso dalla residenza, presso il quale desidera
siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con
l'impegno di farne conoscere le successive variazioni; l'eventuale
recapito telefonico.
L'aspirante dovra' infine dichiarare di aver preso visione di
quanto disposto dall'art. 13 del presente bando in relazione al
trattamento dei dati personali.
Alla copia cartacea della domanda di partecipazione al concorso
il candidato dovra' allegare un curriculum vitae, datato e firmato,
contenente l'elenco dettagliato di tutti i titoli formativi e
professionali che ritiene utile produrre ai fini della valutazione di
cui al successivo art. 8.
La commissione esaminatrice procedera' alla valutazione dei
titoli dopo lo svolgimento della prova scritta e prima della
correzione dei relativi elaborati, pertanto i candidati che avranno
sostenuto la prova scritta dovranno far pervenire, nel termine di
quindici giorni dallo svolgimento della stessa, all'indirizzo
riportato all'art. 3, i titoli dichiarati nel curriculum vitae. I
titoli, tranne quelli gia' in possesso del Dipartimento che indice il
concorso, dovranno essere prodotti o in originale, o in copia
autenticata, o in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita'
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali
previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica.
Il candidato deve, peraltro, dichiarare di essere consapevole:
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci;
che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso
saranno subordinate alle eventuali autorizzazioni richieste secondo
la normativa vigente.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda cartacea, dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ne' per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso
di ricevimento.
Art. 4.
Restituzione dei titoli
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al successivo
art. 9, i candidati potranno chiedere all'ufficio del Ministero
presso il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione al
concorso, la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei
documenti presentati.
Art. 5.
Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso
Non saranno prese in considerazione:
a) le domande non inviate secondo le modalita' di cui
all'art. 3 del presente bando;
b) le domande cartacee che presentano correzioni rispetto a
quanto trasmesso con il modulo on-line;
c) le domande cartacee non firmate dal candidato in maniera
autografa ed in originale;
d) le domande cartacee spedite oltre il termine di tre giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza dell'invio
on-line del modulo di domanda.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in
qualsiasi momento della procedura del concorso ove venga accertata la
mancanza dei richiesti requisiti.
La mancata esclusione dall'eventuale test di preselezione non
costituisce garanzia della regolarita' della domanda di
partecipazione al concorso, ne' sana l'eventuale irregolarita' della
domanda stessa.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
Con successivo decreto dell'Organo di governo
dell'Amministrazione, in armonia con quanto disposto dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
sara' nominata la commissione esaminatrice, garantendo il rispetto
delle situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa
vigente.
La commissione sara' composta da un presidente, scelto tra
magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello
Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di
universita' pubbliche o private designati nel rispetto delle norme
dei rispettivi ordinamenti di settore e da due componenti, scelti tra
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori
di prima fascia di universita' pubbliche o private, nonche' tra
esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del
concorso; le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario
appartenente all'area professionale C.
La commissione potra' essere integrata da componenti esperti di
lingua inglese e di informatica.
Art. 7.
Programma e diario delle prove d'esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una prova
orale.
Qualora il numero delle domande pervenute risulti particolarmente
elevato, l'Amministrazione ha facolta' di effettuare una prova
preselettiva ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che
consistera' in una serie di domande a risposta multipla sulle materie
oggetto delle prove del concorso.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che si siano
collocati entro il cinquantesimo posto della graduatoria della prova
preselettiva e tutti coloro che abbiano conseguito lo stesso
punteggio del cinquantesimo.
L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del
voto finale di merito.
Per l'espletamento e la gestione della prova preselettiva,
l'Amministrazione potra' avvalersi di qualificati istituti pubblici
e/o societa' private specializzate.
La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, sara' diretta ad
accertare l'attitudine dei candidati a risolvere correttamente, sotto
il profilo della legittimita', della convenienza e dell'efficienza ed
economicita' organizzativa, questioni connesse con l'attivita'
istituzionale del Dipartimento del Tesoro, con particolare riguardo
alle seguenti aree tematiche:
analisi e programmazione economico-finanziaria;
gestione del fabbisogno finanziario dello Stato, con
particolare riferimento a: emissione e gestione del debito pubblico,
gestione e dismissione di enti e imprese nonche' gestione dell'attivo
e del patrimonio;
gestione degli interventi finanziari dello Stato, con
particolare riguardo agli aiuti di Stato e al connesso contenzioso
comunitario;
vigilanza e regolamentazione del sistema bancario e finanziario
e prevenzione dei reati finanziari;
ruolo e rapporti dell'Italia con i principali organismi
finanziari comunitari ed internazionali;
management pubblico.
La prova orale mirera' ad accertare la preparazione e la
professionalita' del candidato nonche' l'attitudine all'espletamento
delle funzioni dirigenziali e vertera', con riferimento alle
tematiche oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie:
diritto amministrativo;
diritto commerciale, con particolare riferimento al diritto
societario;
diritto comunitario e internazionale;
economia politica e politica economica;
econometria e statistica;
teoria dei mercati e degli intermediari finanziari;
economia monetaria e internazionale;
scienza delle finanze;
contabilita' di Stato.
Il colloquio avra' inizio con l'illustrazione da parte di ciascun
candidato del proprio percorso formativo e professionale.
Nell'ambito della prova orale sara', inoltre, accertata la
conoscenza, a livello avanzato, della lingua inglese scritta e orale
nonche' dell'utilizzo del personal computer, dei software applicativi
piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica e
delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli
strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale «Concorsi ed esami» dell'11 settembre 2007 verra' dato
avviso della sede e della data di svolgimento della eventuale prova
preselettiva o della prova scritta.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora
indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'assenza dalle suddette prove comporta l'esclusione dal
concorso, qualunque ne sia la causa.
Per aver accesso all'aula degli esami i candidati ammessi a
sostenere le prove dovranno esibire un idoneo documento di
riconoscimento, in corso di validita'.
La mancata presentazione, comunque giustificata ed a qualsiasi
causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova,
comporta l'esclusione dal concorso; pertanto nessuna richiesta di
differimento verra' concessa.
Per l'espletamento delle prove i concorrenti non potranno portare
con se' libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni
di alcun tipo, ne' potranno portare borse, cellulari o strumenti
informatici, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima
dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale
provvedera' a restituirle al termine delle stesse, senza, peraltro,
assumere alcuna responsabilita'.
I candidati potranno consultare soltanto i dizionari, i testi di
legge ed i codici non commentati. Durante lo svolgimento delle prove
i candidati non potranno comunicare tra loro in alcun modo, pena
l'immediata espulsione dall'aula degli esami.
Il colloquio avra' luogo a Roma e si svolgera' in un'aula idonea
ad assicurare la partecipazione del pubblico.
Ciascuna prova e' valutata in centesimi e si intende superata con
un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Pertanto, al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno
riportato nella prova scritta una votazione di almeno settanta
centesimi.
I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima della data fissata per sostenere la prova stessa. Ai
medesimi sara' contemporaneamente comunicato il punteggio conseguito
nella valutazione dei titoli e il voto riportato nella prova scritta.
La votazione complessiva sara' determinata dalla somma dei voti
riportati nella prova scritta e nella prova orale e del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.
Art. 8.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
stabiliti dalla commissione esaminatrice, e' effettuata dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
Saranno valutati esclusivamente i titoli elencati in dettaglio
nel curriculum vitae allegato alla copia cartacea della domanda di
partecipazione, e che dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 50.
La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire
ai singoli titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, tenendo
conto dell'attinenza degli stessi con il profilo professionale da
conferire, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:
a) incarichi dirigenziali o |
equiparati | fino ad un massimo di punti 25
---------------------------------------------------------------------
| punti 3 per anno o frazione di
- presso il DT |anno
---------------------------------------------------------------------
- presso l'ex Ministero del |
tesoro, del bilancio e della | punti 2,50 per anno o frazione
programmazione economica |di anno
---------------------------------------------------------------------
- presso altre amministrazioni |
pubbliche o altri enti ed |
organismi nazionali ed | punti 2 per anno o frazione di
internazionali |anno
---------------------------------------------------------------------
b) altri incarichi ricoperti in |
settori attinenti alle competenze |
istituzionali del DT di durata non|
inferiore a sei mesi | fino ad un massimo di punti 15
---------------------------------------------------------------------
c) titoli accademici e di studio | fino ad un massimo di punti 10
Art. 9.
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e
pubblicazione della graduatoria di merito
Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i
candidati che abbiano superato il colloquio con esito positivo,
l'Amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Coloro che abbiano superato la prova orale e che intendano far
valere i titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, dovranno far pervenire a
questa Amministrazione, entro il termine e con le modalita' che
saranno indicate con apposita comunicazione, i documenti attestanti
il possesso dei suddetti titoli, purche' gia' dichiarati nella
domanda di partecipazione.
La graduatoria di merito sara' formata dalla commissione
esaminatrice secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva
conseguita da ciascun candidato, tenendo conto delle riserve e degli
eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 1 del presente bando.
A parita' di merito e titoli, sara' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998.
Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, nel limite
dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in
graduatoria.
La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto
ministeriale e notificata ai candidati inclusi nella graduatoria
stessa.
Nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'economia e delle
finanze e, successivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», sara' data notizia
dell'approvazione della graduatoria mediante appositi avvisi.
Dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana decorre il termine per le eventuali impugnative e
decorrono altresi' i ventiquattro mesi di efficacia della
graduatoria.
Art. 10.
Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori, prima di procedere alla stipula
del contratto individuale di lavoro, dovranno far pervenire
all'indirizzo indicato all'art. 3, terzo comma, del presente bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento dell'apposita comunicazione, un certificato medico,
rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o
da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale
risulti l'idoneita' fisica all'impiego; qualora il candidato sia
affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico
deve farne menzione ed indicare che non sia tale da menomare
l'attitudine al servizio.
Per quanto riguarda i candidati disabili il certificato medico
deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
il medesimo non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le funzioni del posto cui aspira.
L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla
commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Inoltre, l'Amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.
Art. 11.
Assunzione in servizio
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate ai vincoli di finanza pubblica e condizionate ad apposite
eventuali autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente.
I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno
in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la necessaria
documentazione, dovranno stipulare apposito contratto individuale di
lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale.
I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in
relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a
tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di
dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero
dell'economia e delle finanze e, anteriormente al conferimento del
primo incarico dirigenziale, saranno tenuti a frequentare un ciclo di
attivita' formative, organizzato dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 272/2004.
La partecipazione alle iniziative di formazione e' considerata
servizio utile a tutti gli effetti.
I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, che non
puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, con le modalita'
stabilite dalle vigenti norme contrattuali.
I vincitori dovranno permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma
aggiunto dall'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
legge finanziaria 2006).
Art. 12.
Accesso agli atti del concorso
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro - Servizio dipartimentale per gli affari generali, il
personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione - per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
Gli stessi dati potranno essere comunicati ai soggetti terzi che
forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento
della procedura concorsuale.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonche' il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro -
Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la
qualita' dei processi e dell'organizzazione.
Art. 14.
Norme di salvaguardia
Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno
immediata applicazione, restando preclusa la possibilita' per
l'Amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta
delle leggi previgenti.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
svolgimento dei concorsi pubblici e reclutamento di personale.
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi
entro il termine perentorio di sessanta e di centoventi giorni dalla
data di pubblicazione.
Roma, 15 giugno 2007
Il direttore generale: Grilli
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