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COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM

Modifica del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
millecinquantadue unita' di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2,
profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e
vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.53 del 6/7/2021
Ente:COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
Località:Nazionale
Codice atto:21E07656
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Rettifica
Numero di posti:1052
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021, in corso di registrazione, che nomina la Commissione
RIPAM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare
l'art. 247, comma 1, che stabilisce che, nel rispetto delle
condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e di
quelle previste dall'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale
di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte presso sedi decentrate
anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le
previsioni del presente articolo;
Visto l'art. 247, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, che tra l'altro stabilisce che il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua le
sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della
provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di
plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di
ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del
coordinamento dei prefetti territorialmente competenti.
L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica
delle strutture disponibili di cui al medesimo comma avviene tenendo
conto delle esigenze di economicita' delle procedure concorsuali e
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle
amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a
carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle
strutture;
Visto l'art. 248, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, secondo cui, per le procedure concorsuali per il personale non
dirigenziale di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gia' bandite alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data,
sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste,
la Commissione per l'attuazione del progetto di Riqualificazione
delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) puo' modificare, su richiesta
delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le
modalita' di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di
concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle
procedure, prevedendo esclusivamente, in base alla lettera a),
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento
delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni
tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa,
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilita', nonche', sulla base di quanto disposto
dalla lettera b), lo svolgimento delle prove anche presso sedi
decentrate secondo le modalita' dell'art. 247 del medesimo decreto;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, del citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni,
nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti,
l'utilizzo di sedi decentrate con le modalita' previste dall'art.
247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e
in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe,
la non contestualita', assicurando comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 21 aprile 2021 con la quale e' prorogato, fino al 31
luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l'art. 6, il quale prevede, tra l'altro, che «Il "Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo" e' ridenominato
"Ministero della cultura"» nonche' che «Le denominazioni "Ministro
della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo"»;
Visto il bando di concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di millecinquantadue unita' di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II area,
posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla
fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della cultura
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019);
Considerato che il concorso risulta gia' bandito alla data di
entrata in vigore del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che
alla medesima data e' stata effettuata la prova preselettiva;
Considerata l'esigenza rappresentata dal Ministero della cultura
da ultimo con nota prot. n. 15517 del 14 maggio 2021 di modificare il
bando di concorso ai sensi dell'art. 248, comma 1, decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77;
Considerata la necessita' di garantire la celerita' della
procedura concorsuale per l'assunzione del personale di area II,
posizione economica F2, presso il Ministero della cultura,
assicurando la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione
epidemiologica da COVID-19;
Tenuto conto della necessita' di modificare le modalita' di
svolgimento della prova selettiva scritta e, qualora si verifichi un
aggravamento della situazione epidemiologica da COVID-19, la
modalita' di svolgimento della prova selettiva orale;
Considerata la necessita' di modificare gli articoli 3, 6, 7 e 8
del predetto bando di concorso;

Delibera:

Art. 1

Modifica del bando

1. Il bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di millecinquantadue unita' di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato, da inquadrare nella II area posizione economica F2,
profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e
vigilanza del Ministero della cultura (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019) e' modificato
ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La prova selettiva scritta di cui all'art. 7 si potra' svolgere anche
presso sedi decentrate e si svolgera' esclusivamente mediante
strumentazione informatica e piattaforme digitali; la prova selettiva
orale di cui all'art. 8 verra' svolta in videoconferenza nell'ipotesi
in cui si verifichi un aggravamento della situazione epidemiologica
da COVID-19.
2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1 del presente
articolo:
a) all'art. 3, comma 3, punto 2 del bando e' aggiunto il
seguente periodo: «la prova selettiva scritta si potra' svolgere
anche presso sedi decentrate e si svolgera' esclusivamente mediante
strumentazione informatica e piattaforme digitali.»;
b) all'art. 3, comma 3, punto 3 del bando e' aggiunto il
seguente periodo: «La prova selettiva orale verra' svolta in
videoconferenza, nell'ipotesi in cui si verifichi un aggravamento
della situazione epidemiologica da COVID-19, attraverso l'utilizzo di
strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa,
l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali.»;
c) all'art. 6, comma 13, del bando e' aggiunto in fine il
seguente periodo: «Almeno venti giorni prima dello svolgimento della
prova scritta sono altresi' pubblicate, sul sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sistema "Step-One 2019", le
misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica.»;
d) all'art. 7, comma 1, del bando e' aggiunto il seguente
periodo: «La prova selettiva scritta si potra' svolgere anche presso
sedi decentrate e si svolgera' esclusivamente mediante strumentazione
informatica e piattaforme digitali.»;
e) l'art. 7, comma 5, del bando e' cosi' sostituito: «L'assenza
dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita
per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la
violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte
della situazione epidemiologica di cui all'art. 6, comma 13,
comportera' l'esclusione dal concorso.»;
f) l'art. 7, comma 9, del bando e' cosi' sostituito: «I
candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione
strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per
la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce
definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel
momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte
delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato
del candidato, utilizzando strumenti digitali.»;
g) all'art. 7, comma 10, del bando dopo le parole «sul sito
http://riqualificazione.formez.it***RAQUO*** sono aggiunte le seguenti «, sul
sistema "Step-One 2019"»;
h) all'art. 8, comma 2, del bando e' aggiunto in fine il
seguente periodo: «La prova orale verra' svolta in videoconferenza,
nell'ipotesi in cui si verifichi un aggravamento della situazione
epidemiologica da COVID-19, attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni
tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa,
l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle
telecomunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali. Sul sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sistema "Step-One 2019" sono
pubblicate le misure per la tutela della salute pubblica a fronte
della situazione epidemiologica, nonche' le eventuali indicazioni di
dettaglio in merito allo svolgimento della prova. La violazione delle
predette misure per la tutela della salute pubblica a fronte della
situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.».

                               Art. 2 

Forme di pubblicita'

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», sul sito http://riqualificazione.formez.it, sul sistema
«Step-One 2019» e sul sito istituzionale del Ministero della cultura.

                               Art. 3 

Mezzi di impugnazione

1. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.

                               Art. 4 

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente
provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall'art. 1,
comma 1, pubblicato, tra l'altro, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63
del 9 agosto 2019.
Roma, 5 luglio 2021

p. Il Dipartimento
della funzione pubblica
Fiori

p. Il Ministero dell'economia
e delle finanze
Castaldi

p. Il Ministero dell'interno
Nicolo'


 

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