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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale a 114 posti di
collaboratore tecnico del settore motoristico e meccanico, area
funzionale C, posizione economica C1.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.85 del 25/10/2005
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:05E06290
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/11/2005
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241: «norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 «concernente norme in favore
dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»;
considerato che le condizioni di persona priva di vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui sono tenuti i dipendenti inquadrati nel profilo
professionale indicato nell'art. 1 del presente bando, in quanto le
funzioni proprie del suddetto profilo professionale richiede il pieno
possesso del requisito della vista;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104: «legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate» e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174: «regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 1,
lettera d), secondo il quale per l'accesso ai posti del Ministero
della Difesa non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487: «regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei corsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 «delega al governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche alle
leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333: «regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 «disposizioni
per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236 con il quale
e' stato integrato e modificato il decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 «disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione» ed in particolare l'art. 7;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «approvazione
del codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
Ministeri - stipulato in data 12 giugno 2003 per il quadriennio
2002-2005 e biennio economico 2002-2003;
Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti civili
del Ministero della Difesa di cui agli accordi collettivi del
29 novembre 2004;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 2005, «concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche delle professionalita' civili del Ministero della Difesa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2005 «concernente l'autorizzazione a bandire procedure di
reclutamento ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre
2004, n. 311»;
Assolti gli adempimenti di cui all'art. 34/bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto pertanto di dovere procedere all'emanazione del
relativo bando per il reclutamento delle professionalita' rientranti
in quelle indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 agosto 2005.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, su base
circoscrizionale, a 114 posti di collaboratore tecnico del settore
motoristico e meccanico, area funzionale C, posizione economica C1. I
predetti posti sono ripartiti tra le seguenti regioni:
 
Regione |Posti
Emilia-Romagna |5
Lazio |35
Liguria |31
Lombardia |4
Piemonte |9
Puglia |16
Sicilia |3
Toscana |5
Trentino Alto Adige |4
Umbria |1
Veneto |1
 

Gli aspiranti al concorso possono presentare una sola domanda di
ammissione nella quale devono chiaramente specificare la regione per
la quale intendono concorrere.
Qualora un aspirante indicasse nella domanda per l'ammissione
piu' di una regione fara' fede la prima indicazione.
In applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997 e
successive modificazioni, una parte delle assunzioni non inferiore al
50% avverra' con contratto di lavoro a tempo parziale, con
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno,
secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
e tenuto conto di quanto previsto dalla legge finanziaria in vigore
all'atto delle assunzioni stesse, nonche' del numero delle
autorizzazioni ad assumere stabilite dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
I candidati assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
potranno svolgere attivita' di lavoro autonomo o subordinato anche
laddove sia obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali, purche'
l'attivita' svolta non comporti un conflitto di interessi con la
specifica attivita' di servizio.
Il personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale
e' tenuto a comunicare, prima della stipula del contratto,
l'esistenza di altra attivita' lavorativa.
Qualora l'attivita' sia svolta con una amministrazione pubblica o
configuri, comunque, conflitto di interessi, il candidato e' invitato
a cessare dalla situazione di incompatibilita'. In caso di diniego
non si da' luogo alla stipula del contratto.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
Sono previste le riserve di posti indicate nell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni, dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 nonche'
del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236.
Le riserve di posti non potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso per ciascuna regione.
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria
di aventi diritto a riserva.
Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione ai concorsi e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) titolo di studio:
diploma di laurea in ingegneria meccanica, diploma di laurea
in ingegneria navale conseguiti durante il vigente ordinamento
didattico prima dell'adeguamento ai sensi dell'art. 7, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Ovvero:
laurea specialistica in ingegneria meccanica (36S), laurea
specialistica in ingegneria navale (37S);
Ovvero:
laurea triennale del settore industriale: ingegneria meccanica,
ingegneria navale;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
4) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
5) godimento dei diritti politici;
6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
7) condotta e qualita' morali (art. 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile, coloro che siano stati licenziati e coloro
che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di
ammissione come sopra descritti.

                               Art. 4.
 
Domanda e termine per la presentazione
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato a), dovranno essere indirizzate
al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale
Civile - 2ª Divisione - Viale dell'Universita', n. 4 - 00185 Roma, -
Tel. 06/49862354 e trasmesse esclusivamente, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta,
decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La data di spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro e data
dell'ufficio postale accettante.
Le domande devono essere redatte secondo lo schema del modulo che
viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni
che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma; non si terra' conto di quelle prive della sottoscrizione.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovra' dichiarare
sotto la propria responsabilita':
1) cognome e nome (le donne debbono indicare il cognome da
nubile);
2) la data e il luogo di nascita;
3) numero di codice fiscale;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
5) di godere dei diritti politici;
6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
7) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 c.p.p.) o i procedimenti penali eventualmente
pendenti a loro carico;
8) di essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti
dall'art. 3 del presente bando, indicando l'Universita' presso la
quale e' stato conseguito, nonche' la data ed il luogo;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego. Tale
dichiarazione va fatta anche se negativa;
11) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo
unico 10 gennaio 1957, n. 3, ne' di essere stato licenziato, ne' di
essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza
passata in giudicato;
12) il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza
di cui agli articoli 2 e 8 del presente bando;
13) per quale lingua straniera, tra quelle indicate nel
successivo art. 6, intende concorrere.
Gli aspiranti al concorso dovranno altresi' indicare la regione
per la quale intendono concorrere.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove, ai sensi della legge suddetta.
In ragione di cio', la domanda di partecipazione dovra' essere
corredata, giusta circolare n. 6 del 24 luglio 1999, prot.
n. 42304/99 del Dipartimento della funzione pubblica, da una
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne
specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui
sopra, al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare
partecipazione al concorso anche per i soggetti portatori di
qualsiasi tipo di handicap.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
Con successivo provvedimento amministrativo sara' nominata la
commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni e dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 6.
 
Preselezione e prove di esame
 
Qualora l'elevato numero delle domande pervenute lo renda
necessario, si fara' ricorso a forme di preselezione, realizzate
tramite l'ausilio di sistemi automatizzati.
Il contenuto e le modalita' dell'eventuale preselezione saranno
oggetto di apposito decreto che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -
del 10 marzo 2006.
Le due prove scritte, di cui una a risposte sintetiche,
verteranno sulle materie specialistiche:
motoristica;
meccanica;
Il colloquio al quale saranno ammessi i candidati che avranno
riportato il punteggio di almeno 21/30 nelle prove scritte, vertera'
oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte anche sulle
seguenti:
norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed igiene
ambientale;
ordinamento del Ministero della difesa;
conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse;
lingua straniera (a scelta tra inglese, francese, tedesco o
spagnolo).
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno
21/30.
Il punteggio finale e' determinato dalla somma della media dei
voti riportati nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel
colloquio.
La comunicazione dei giorni, del luogo e della sede in cui avra'
luogo l'eventuale preselezione, ovvero in cui si svolgeranno le prove
scritte del concorso o eventuali rinvii, sara' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» del 10 marzo 2006.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione,
disposta ai sensi del precedente art. 3, sono ammessi al concorso con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'assunzione, e dovranno senza alcun preavviso o invito presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento nei locali e nei
giorni indicati nel presente articolo.
La mancata presentazione alla preselezione, ove essa venga
effettuata e/o alle prove scritte costituira' motivo di esclusione
dal concorso.
I candidati che avranno superato la preselezione, ove essa venga
effettuata, saranno convocati per l'espletamento delle prove scritte
almeno 15 giorni prima della data fissata.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte.

                               Art. 7.
 
Trasparenza amministrativa
 
Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, la commissione
esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le
modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei
relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.

                               Art. 8.
 
Preferenze a parita' di merito
 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattente;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno
presentare o far pervenire al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale civile - 2ª divisione - Viale
dell'Universita', 4 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice, ovvero
autocertificazione attestante il possesso dei titoli di riserva,
preferenza e precedenza, a parita' di valutazione, gia' indicati
nella domanda. La documentazione ovvero l'autocertificazione non e'
richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in
possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche
amministrazioni.

                               Art. 9.
 
Approvazione della graduatoria
 
Per ciascuna regione sara' redatta apposita graduatoria dei
concorrenti idonei e dei vincitori secondo l'ordine dei punti della
valutazione complessiva riportata da ciascun candidato tenendo conto
delle precedenze e preferenze previste dagli articoli 2 e 8 del
presente bando.
I posti che eventualmente restassero disponibili per una regione
non potranno essere attribuiti ai candidati vincitori inseriti nelle
graduatorie di altre regioni.
Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori del
concorso sono approvate con provvedimento amministrativo.
Le stesse saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero
della difesa e rese consultabili sul sito internet.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per il termine previsto dalla
normativa in vigore dalla data della sopracitata pubblicazione per
l'eventuale copertura dei posti per il quale il concorso e' stato
bandito.

                              Art. 10.
 
Documentazione
 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o
far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione da parte dell'amministrazione, un certificato medico
rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio (o da un medico militare in servizio permanente
effettivo), dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il
concorso si riferisce.
Per i candidati, invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di
guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili,
mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori
di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico
deve essere rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e
contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado
di invalidita', nonche' delle condizioni attuali risultanti
dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato non puo'
riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni
di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni
fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego
al quale concorre.
L'amministrazione, comunque, ha la facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
Nello stesso termine di giorni trenta, i candidati vincitori
dovranno altresi' comprovare, producendo apposite dichiarazioni
sostitutive di certificazioni - rese ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - il possesso
dei seguenti requisiti di ammissione: eta', cittadinanza italiana,
godimento dei diritti politici, iscrizione nelle liste elettorali,
posizione nei riguardi degli obblighi militari, titolo di studio
prescritto, assenza di condanne penali.
L'amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita' del
contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazione non veritiera.
Per accelerare il procedimento, l'interessato puo' altresi'
trasmettere, entro il termine di cui al primo comma del presente
articolo, copia fotostatica ancorche' non autenticata dei certificati
di cui sia gia' in possesso.
Scaduto inutilmente il termine di giorni trenta previsto dal
presente articolo, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non
potra' darsi luogo alla stipulazione del contratto individuale di
lavoro ed il candidato stesso sara' dichiarato rinunciatario.

                              Art. 11.
 
Assunzione con contratto individuale di lavoro
 
Acquisita la necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i candidati dichiarati
vincitori, dei quali sia stato accertato il possesso dei requisiti
secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, saranno invitati a
stipulare, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro -
comparto Ministeri - un contratto individuale a tempo indeterminato
finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno
e/o a tempo parziale nell'area funzionale e profilo professionale per
il quale hanno concorso.
Ai nuovi assunti sara' attribuita la posizione economica C1 oltre
agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine indicato da questa amministrazione comporta
l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora i vincitori
assumano servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa
servizio.

                              Art. 12.
 
Trattamento dati personali
 
Secondo quanto previsto del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale civile - per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto
legislativo n. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale civile.
Titolare del trattamento e' il direttore generale del personale
civile pro-tempore che potra' avvalersi di terzi - viale
dell'Universita', 4 - 00185 Roma.

                              Art. 13.
 
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
 
Roma, 17 ottobre 2005
 
Il direttore generale: Lucidi

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