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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione per le
professioni legali, per l'anno accademico 2012-2013
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.67 del 28/8/2012 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 12E04776 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 5/10/2012 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127 e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in
particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso
per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per
le professioni legali;
Visto il decreto del Ministro dell'universita', della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme
per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione
per le professioni legali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo
2001, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;
Visto l'art. 2, comma 146, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n.
286, che ha sostituito l'art. 16, comma 2-ter, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia, con il
quale, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398
del 1997, e' stato definito il numero complessivo dei laureati in
giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione
nell'anno accademico 2012-2013;
Visto il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale
nell'adunanza del 3 maggio 2012;
Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del
decreto n. 537 del 1999, all'indizione del concorso nazionale, per
titoli ed esame, per l'accesso alle scuole nell'anno accademico
2012-2013 per il numero complessivo di 3.700 posti;
Decreta:
Art. 1
Indizione del concorso
1. Per l'anno accademico 2012-2013 e' indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di
specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'art. 4 del
regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell'art. 3, comma l ,
del decreto n. 537 del 1999, e' pari a 3.700 unita'.
3. Il concorso si svolgera' il giorno 24 ottobre 2012 su tutto il
territorio nazionale presso le universita' sedi di facolta' di
giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso
ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato.
4. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle
sedi indicate nell'allegato 1 collocandosi in soprannumero, possono
chiedere l'iscrizione alla scuola presso una qualunque universita'
che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.
Art. 2
Presentazione della domanda
1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in esecuzione
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e
successive modificazioni, in data anteriore al 24 ottobre 2012. La
domanda di partecipazione al concorso dovra' essere presentata alla
segreteria della facolta' di giurisprudenza di uno degli atenei di
cui all'allegato 1 entro il 5 ottobre 2012. Puo' essere presentata
domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in
possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo
consegua comunque in data anteriore alla prova d'esame. Alla domanda
di partecipazione i candidati allegano la documentazione comprovante
l'avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla
competente universita'.
2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. E' in facolta' dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati
dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con
motivato provvedimento del direttore amministrativo.
Art. 3
Prova d'esame
1. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti
a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale,
su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I
quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. E' altresi'
vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi
forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti.
3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 4
Commissione giudicatrice
1. Con decreto rettorale e' costituita presso ciascuno degli
atenei di cui all'allegato 1 una commissione giudicatrice del
concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un
magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal
componente avente maggiore anzianita' di ruolo ovvero, a parita' di
anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'. La commissione e'
incaricata di assicurare la regolarita' dell'espletamento delle prove
di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati,
nonche' la verbalizzazione. La commissione provvede inoltre alla
formulazione della graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5.
Con lo stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza
ed il responsabile del procedimento.
2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la
commissione giudicatrice costituita presso la facolta' di
giurisprudenza dell'Universita' «La Sapienza» di Roma invita uno dei
candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti
gli elaborati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto n. 537 del
1999. A tal fine la commissione controlla preliminarmente
l'integrita' dei plichi contenenti i tre elaborati.
3. Il numero dell'elaborato sorteggiato e' comunicato per via
telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine
dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli
elaborati e' effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti
nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in
cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari. E' in ogni
caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto
il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della
commissione.
4. Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio
2001. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001.
I responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati,
provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio
interuniversitario CINECA il giorno 22 ottobre 2012. L'esito della
correzione degli elaborati e' comunicato dal CINECA stesso ai
responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della
valutazione di cui all'art. 5 da parte della commissione
giudicatrice.
Art. 5
Valutazione della prova e dei titoli
1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a
disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per
la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del
curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 4,
comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2012
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Profumo
Il Ministro della giustizia
Severino
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