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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di complessive sei
borse di studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti
all'Unione europea provvisti di diploma di laurea o di diploma di
istruzione secondaria, per collaborare allo svolgimento di progetti
di ricerca finalizzati, finanziati dal Ministero della salute.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.30 del 15/4/2003 |
Ente: | ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO |
Località: | - |
Codice atto: | 03E02265 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 15/5/2003 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, contenente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concernente
il riordinamento dell'ISPESL, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera
h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441, concernente l'organizzazione, il funzionamento e la
disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL;
Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modifiche ed integrazioni che prevede finanziamenti
nell'ambito della politica di ricerca e sviluppo del Ministero della
salute;
Vista la nota del Ministero della salute "programmi speciali ex
art. 12, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni ammessi a finanziamento per
l'esercizio finanziario 2001 ISPESL "dell'8 febbraio 2002
n. DGRSVE/CRS/ISPESL 23-2001/240, con la quale viene comunicata
l'avvenuta registrazione, da parte del competente Ufficio centrale di
bilancio, delle convenzioni tra il Ministero della salute e l'ISPESL,
nonche' degli atti di impegno di spesa relativi ai progetti ammessi a
finanziamento;
Vista la convenzione stipulata tra il Ministero della salute e
l'ISPELS per l'effettuazione del programma di ricerca finalizzata
relativa all'anno 2001, con la quale l'ISPELS si impegna a svolgere i
programmi di ricerca di seguito indicati nei limiti del finanziamento
accordato con D.D. del 9 luglio 2001, registrato alla Corte dei conti
in data 17 settembre 2001, registro n. 6, foglio n. 181:
1. l'impiego dei biosensori nella valutazione dell'esposizione
occupazionale a inquinanti chimici e biologici (finanziamento
Euro 352.223,60);
2. rilascio in atmosfera di sostanze tossiche: previsione,
prevenzione e protezione della salute umana (finanziamento
Euro 251.514,50);
3. sviluppo di criteri di valutazione del rischio ambientale e
sanitario associato a microrganismi patogeni in ambienti acquatici
(finanziamento Euro 201.418,19);
4. la valutazione dei rischi nella manipolazione di
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario (finanziamento
Euro 201.418,19);
5. criteri procedurali per la prevenzione delle infezioni
virali in ambito occupazionale ospedaliero (finanziamento
Euro 150.805,41);
6. strategie di controllo del rischio da cancerogeni chimici
occupazionali: sviluppo di indicatori di esposizione, dose ed effetto
(finanziamento Euro 301.610,82);
7. macroelementi di un Sistema di gestione integrato e
valutazione del suo impatto con il "Sistema sicurezza" in ambito
ospedaliero (finanziamento Euro 50.096,31),
per un totale complessivo di Euro 1.509.087,02 e di durata non
superiore ai due anni;
Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1995, con il quale e'
stato approvato il regolamento per il conferimento delle borse di
studio da fruirsi presso l'ISPESL, che trova applicazione, nel
presente bando, per le parti compatibili con la specialita' del
rapporto derivante da un finanziamento del Ministero della salute;
Visto il proprio decreto del 14 febbraio 2003, con il quale sono
state approvate le modifiche al regolamento per il conferimento delle
borse di studio da fruirsi presso l'ISPESL;
Visto il proprio decreto 5 marzo 2002, con il quale si esplicita
che, per quanto attiene i progetti di ricerca finalizzata, finanziati
dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 12, comma 2, del
decreto legislativo n. 502/1992, per "spese per il personale" devono
intendersi sia le spese per le borse di studio che le spese per
contratti a termine, consulenze, missioni ed eventuali altre spese
riferite al personale;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, contenente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, contenente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Viste le indicazioni fatte pervenire dai direttori dei
dipartimenti centrali alla unita' funzionale II del dipartimento
relazioni esterne in ordine alle borse di studio da mettere a
concorso, previste dai programmi di ricerca finalizzata 2001;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione a
cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione europea
provvisti di diploma di laurea o di diploma di istruzione secondaria,
di complessive sei borse di studio per collaborare allo svolgimento
di progetti di ricerca finalizzati, finanziati dal Ministero della
salute, ripartite come segue:
Gruppo A - L'impiego dei biosensori nella valutazione
dell'esposizione occupazionale a inquinanti chimici e biologici
(DML). Luogo di fruizione Monteporzio Catone, Centro ricerche ISPESL,
DML.
=====================================================================
| Titoli di studio richiesti,
Settore di ricerca | durata, finanziamenti
=====================================================================
Studio: "Valutazione |
dell'applicabilita' di biosensori |
per il monitoraggio di bioaerosol"|Tecnico di laboratorio biomedico -
responsabile scientifico UO/6 |1 borsa di studio per 2 anni -
dott.ssa Nicoletta Vonesch |Euro 20.658,00 totale
---------------------------------------------------------------------
Studio: "Biosensore a DNA per |
misure di tossicita' di miscele di|
inquinanti: validazione della |
metodica a confronto con il Comet |Laurea in scienze biologiche - 1
test" responsabile scientifico |borsa di studio per 2 anni -
UO/7 dott.ssa Paola Tomao |Euro 20.658,00 totale
Gruppo B - Sviluppo di criteri di valutazione del rischio
ambientale e sanitario associato a microrganismi patogeni in ambienti
acquatici (DIPIA). Luogo di fruizione Roma, via Alessandria, 220/E
Laboratorio di patologia del lavoro - DML.
=====================================================================
| Titoli di studio richiesti,
Settore di ricerca | durata, finanziamenti
=====================================================================
Studio: "Stima del rischio |
infettivo e metodologie per la |
prevenzione" responsabile |Laurea in medicina e chirurgia - 1
scientifico UO/3 dott.ssa Tiziana |borsa di studio per 2 anni -
Paola Baccolo |Euro 20.658,00 totale
Gruppo C - Criteri procedurali per la prevenzione delle infezioni
virali in ambito occupazionale ospedaliero (DIL). Luogo di fruizione
Monteporzio Catone, Centro ricerche ISPESL Laboratorio di biochimica
applicata al lavoro - DIL.
=====================================================================
| Titoli di studio richiesti,
Settore di ricerca | durata, finanziamenti
=====================================================================
Studio: "Indicatori molecolari |
di contaminazione ambientale di |
fluidi biologici" responsabile |Laurea in scienze biologiche - 1
scientifico UO/6 dott.ssa |borsa di studio per 2 anni -
Antonella Mansi |Euro 20.658,00 totale
Gruppo D - Strategie di controllo del rischio da cancerogeni
chimici occupazionali: sviluppo di indicatori di esposizione, dose ed
effetto (DML). Luogo di fruizione Monteporzio Catone, Centro ricerche
ISPESL, DML.
=====================================================================
| Titoli di studio richiesti,
Settore di ricerca | durata, finanziamenti
=====================================================================
Studio: "Sviluppo di indicatori |
di effeto per la valutazione del |
rischio genotossico da esposizione|
ad IPA in lavoratori addetti ai |
servizi aeroportuali" responsabile|Laurea in scienze biologiche - 1
scientifico UO/2 dott.ssa Delia |borsa di studio per 2 anni -
Cavallo |Euro 25.823,00 totale
Gruppo E - Macroelementi di un Sistema di gestione integrato e
valutazione del suo impatto con il "Sistema sicurezza" in ambito
ospedaliero (DTS). Luogo di fruizione, Roma, via Alessandria, 220/E
DTS.
=====================================================================
| Titoli di studio richiesti,
Settore di ricerca | durata, finanziamenti
=====================================================================
Studio: "Macroelementi di un |
sistema di gestione di qualita' |
integrato e valutazione del suo |
impatto con il sistema sicurezza |Laurea in ingegneria con
in ambito ospedaliero" |conoscenze informatico-statistiche
responsabile scientifico UO/1 ing.|- 1 borsa di studio per 2 anni -
Domenico Geraci |Euro 20.658,00 totale
Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per un solo gruppo e
per un solo settore di ricerca fra quelli sopra indicati, che
dev'essere espressamente indicato nella domanda di partecipazione al
concorso.
Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti
dell'ISPESL.
Dette borse di studio avranno la durata di 24 mesi e dovranno
essere fruite presso i dipartimenti centrali dell'ISPESL a decorrere
dalla data di inizio del conferimento.
Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento
ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di
ricerche e di lavori scientifici e/o tecnici che interessano
l'attivita' dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini
istituzionali.
Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di
lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei
borsisti.
Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti
previdenziali, ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o
premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che
privati, ne' con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti
di lavoro pubblico o privato. A nessun titolo possono essere
attribuiti all'assegnatario, oltre all'importo della borsa, compensi
che facciano carico a contributi o assegnazioni dell'ISPESL.
Art. 2.
Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di
studio a candidati provvisti di diploma di laurea e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente
all'Unione europea;
b) diploma di laurea conseguito presso una universita' o
istituto di istruzione universitaria equiparato della Repubblica
italiana o di un Paese dell'Unione europea, cosi' come indicati
nell'art. 1 in relazione al gruppo ed al singolo settore di ricerca.
E' esclusa, per la partecipazione al concorso, l'equipollenza di
qualsiasi altro diploma di laurea non indicato nell'art. 1;
c) idoneita' fisica all'attivita' di tirocinio, aggiornamento e
perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
d) non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici;
Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di
studio a candidati provvisti di diploma di istruzione secondaria e'
necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente
all'Unione europea;
b) diploma di istruzione secondaria conseguito presso
un'Istituto di istruzione secondaria della Repubblica italiana o di
un Paese dell'Unione europea, cosi' come indicati nell'art. 1 in
relazione al gruppo ed al singolo settore di ricerca. E' esclusa, per
la partecipazione al concorso, l'equipollenza di qualsiasi altro
diploma di istruzione secondaria non indicato nell'art. 1;
c) non aver conseguito diploma di laurea;
d) idoneita' fisica all'attivita' di tirocinio, aggiornamento e
perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
e) non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici;
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso per
difetto dei requisiti sopra indicati.
Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
dovra' essere inoltrata, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altra forma di presentazione, all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento relazioni
esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca "Casilina"
e "Monteporzio" - Unita' funzionale II - Unita' amministrativa per le
attivita' di stampa, formazione ed informazione, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo,
la scadenza di esso verra' protratta al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei
titoli allegati nel termine sopra indicato.
Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine
prescritto, presentare la domanda di ammissione alle atorita'
diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.
Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra
fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
stesso, o in forma diversa da quella richiesta.
Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per un solo gruppo ed
un solo settore di ricerca fra quelli indicati nel precedente art. 1,
che dev'essere espressamente indicato nella domanda di partecipazione
al concorso.(Qualora il candidato con una stessa domanda chieda di
concorrere per piu' settori di ricerca, verra' preso in
considerazione solo il settore indicato per primo; qualora invece il
candidato presenti piu' domande per piu' gruppi o piu' settori,
verra' presa in considerazione soltanto quella che risulti pervenuta
per prima, in base al timbro del protocollo in arrivo apposto dal
competente ufficio della sede centrale dell'Istituto, mentre per le
altre, verra' adottato apposito decreto di esclusione).
Al candidato, inoltre, e' fatto obbligo di produrre un sintetico
elaborato, inerente il settore prescelto, del programma di studio e
di ricerca che intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa, pena l'esclusione dal concorso, dal quale si possa valutare
sia l'attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica, sia la
preparazione nel campo specifico degli studi che si propone di
compiere.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema esemplificativo (vedi allegato 1), l'aspirante, oltre a
manifestare la volonta' di partecipare al concorso, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita', quanto segue:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e luogo di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza del Paese di appartenenza;
5) il titolo di studio di cui e' in possesso, con l'indicazione
dell'Universita' o dell'Istituto di istruzione secondaria che lo ha
rilasciato, del voto e della data di conseguimento;
6) il gruppo ed il settore di ricerca, fra quelli indicati
nell'art. 1 del presente bando, per il quale intende concorrere;
7) di non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
8) di non essere dipendente dell'ISPESL;
9) di non aver rinunciato o di essere stato dichiarato decaduto
da borse di studio conferite dall'ISPESL;
10) di autorizzare l'ISPESL, ai sensi della legge 31 dicembre
1996, n. 675, ad utilizzare i dati personali contenuti nella domanda
ai soli fini della gestione dell'attivita' concorsuale;
11) il domicilio e l'indirizzo (con relativo numero telefonico)
al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni
relative al concorso.
La domanda di ammissione al concorso dev'essere sottoscritta dal
candidato. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad
autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Il candidato dovra' indicare, nella parte in alto a sinistra
della busta contenente la domanda, il concorso, il gruppo, nonche' il
settore di ricerca cui la stessa fa riferimento.
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'ISPESL -
Dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree
di ricerca "Casilina" e "Monteporzio", Unita' funzionale II, per le
finalita' di gestione del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.
Art. 5.
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati,
in carta libera, i seguenti documenti:
a) certificato di laurea rilasciato dalla competente
universita' con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli
esami di profitto e nell'esame finale del corso di laurea ovvero
diploma di istruzione secondaria con l'indicazione del voto riportato
nell'esame finale di maturita';
b) pubblicazioni scientifiche; (saranno prese in considerazione
esclusivamente quelle ove sia individuabile il contributo personale;
inoltre i lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione
soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore accettante
la pubblicazione);
c) documenti attestanti attivita' svolte, attinenti il settore
di ricerca oggetto della borsa;
d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso
(esclusi i curricula, che non vengono valutati);
e) programma di studio e di ricerca, inerente il settore
prescelto, che il candidato intende svolgere durante il periodo di
fruizione della borsa, pena l'esclusione dal concorso.
Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), c) e d) puo'
essere comprovato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni
sottoscritte dal candidato, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedi allegato 2).
I titoli di cui cui alla lettera b) dovranno essere prodotti in
originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero in semplice
fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica citato, che attesti la conformita' di detta copia
all'originale. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
dovra' essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia
fotostatica di un documento di identita' del candidato medesimo (vedi
allegato 3), pena la nullita' della stessa.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L'ISPESL procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
I titoli di cui al presente articolo, prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e da copia fotostatica del documento di identita' con la
quale se ne attesti la conformita' all'originale, non saranno presi
in considerazione ai fini della valutazione di cui al successivo
art. 7.
I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande
e nella forma prevista.
I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
Art. 6.
Saranno esclusi dal concorso, con provvedimento motivato
dell'Amministrazione, i candidati:
1) che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio
indicato nel primo comma del precedente art. 3, o che abbiano
utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista;
2) le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel
precedente art. 3;
3) che non alleghino il programma di studio e di ricerca,
inerente il settore prescelto, che intendono svolgere durante il
periodo di fruizione della borsa;
4) le cui domande siano prive di sottoscrizione;
5) che abbiano riportato condanne penali comportanti
l'interdizione dai pubblici uffici;
6) che siano dipendenti dell'ISPESL;
7) che abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti
da borse di studio conferite dall'ISPESL.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 7.
Alla valutazione dei titoli prodotti dagli aspiranti provvedera'
apposita commissione nominata con decreto del direttore
dell'Istituto.
Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra', per ciascun candidato, di complessivi 10 punti cosi'
ripartiti:
cat. I - votazione di laurea: fino a punti 7,00, attribuiti
secondo il seguente prospetto:
da 66/110 a 89/110 - punti 5,50
da 90/110 a 99/110 - punti 6,00
da 100/110 a 109/110 - punti 6,50
da 110/110 a 110 e lode - punti 7,00
cat. I - votazione di maturita': fino a punti 7,00, attribuiti
secondo il seguente prospetto:
da 36/60 a 44/60 - punti 5,50
da 45/60 a 54/60 - punti 6,00
da 55/60 a 58/60 - punti 6,50
da 59/60 a 60/60 - punti 7,00
oppure
da 60/100 a 74/100 - punti 5,50
da 75/100 a 90/100 - punti 6,00
da 91/100 a 98/100 - punti 6,50
da 99/100 a 100 e lode - punti 7,00
cat. II - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 1,00;
cat. III - attivita' svolte con particolare riferimento a
quelle attinenti al settore di ricerca oggetto della borsa, eventuali
altri titoli, programma di studio e di ricerca: fino a punti 2,00.
La commissione esaminatrice determinera' i criteri di massima per
la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della
documentazione relativa ai titoli stessi.
Sono ricompresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a
ciascuno attribuito, i candidati che abbiano conseguito una votazione
di almeno 7/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione.
Al termine dei suoi lavori, la commissione presenta una relazione
contenente il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria di merito
in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun
candidato.
Sono dichiarati vincitori i candidati che risultino primi
classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello
delle borse messe a concorso.
A parita' di punteggio complessivo, la preferenza sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.
Art. 8.
I candidati utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno
presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, al Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse economico-finanziarie e del personale - Unita'
funzionale I - Amministrazione del personale, via Urbana 167, 00184
Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal
giorno di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti
rilasciati in carta libera:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
sottoscritta dal candidato e comprovante:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la cittadinanza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso.
La dichiarazione sostitutiva ha la stessa validita' temporale
degli atti che sostituisce.
L'Istituto procedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati
con le modalita' di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, consultando direttamente gli archivi
dell'Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, quinto comma, del
presente bando, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsita' in
atti. Qualora dal controllo effettuato da questa Amministrazione
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera;
2) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero
dal medico legale dell'Azienda sanitaria locale o dall'Ufficiale
sanitario, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica,
nonche' l'idoneita' a svolgere l'attivita' di borsista. Detto
certificato non puo' essere sostituito da altro documento ai sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e dev'essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
I concorrenti di cui sopra, inoltre, dovranno rilasciare una
dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento della
borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del
presente bando ed il divieto, ai sensi dell'art. 1 del bando
medesimo, di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o
corrispettivi derivanti da altre borse o rapporti di lavoro pubblico
o privato.
Art. 9.
Con decreto del direttore dell'Istituto saranno approvate le
graduatorie di merito, dichiarati i vincitori ed assegnate le borse
di studio.
Detto decreto verra' successivamente pubblicato nel bollettino
"Fogli informazione ISPESL" (disponibile presso le sedi
dell'Istituto). Di tale pubblicazione si dara' notizia mediante
avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione
potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di
partecipazione al concorso.
I vincitori del concorso ai quali e' stata assegnata la borsa di
studio verranno invitati ad iniziare la frequenza presentandosi
presso i dipartimenti centrali dell'ISPESL, a pena di decadenza, il
giorno fissato nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art. 10.
Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per
rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai
candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 11.
Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'ISPESL,
all'attivita' di ricerca in programma.
Puo' essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato
dell'Amministrazione, su proposta del responsabile scientifico,
l'assegnatario che:
a) dopo aver iniziato a collaborare per l'attivita' di ricerca
in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze;
b) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 12
e dal divieto di cumulo di cui all'art. 1 del presente bando;
c) dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla
ricerca.
In questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.
Il godimento della borsa di studio e' sospeso per il periodo in
cui il titolare debba adempiere agli obblighi militari di leva o
assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.
Cessato l'impedimento, il borsista e' tenuto a riprendere
immediatamente la sua attivita', a pena di decadenza dal prosieguo
del godimento della stessa.
Art. 12.
Il borsista ha l'obbligo:
1) di iniziare la propria attivita' presentandosi presso i
dipartimenti centrali dell'ISPESL, il giorno fissato nella
comunicazione di cui al quinto comma del precedente art. 9;
2) di frequentare l'Unita' operativa di assegnazione presso la
sede indicata nell'art. 1, svolgendo le ricerche per le quali e'
stata concessa la borsa, secondo le direttive del competente
responsabile scientifico;
3) di osservare le norme interne dell'Istituto, rimanendo ferma
la possibilita', per il responsabile scientifico, di gestire
l'attivita' del borsista per quanto riguarda orari e giornate
lavorative;
4) di trasmettere, al termine della fruizione della borsa,
all'ISPESL - Dipartimento relazioni esterne - Unita' funzionale II -
una particolareggiata relazione sull'attivita' scientifica svolta
vistata dal responsabile scientifico della ricerca per la quale e'
stata concessa la borsa. La relazione e' comunicata al Comitato
tecnico-scientifico e puo' essere pubblicata, integralmente o in
riassunto, in riviste edite a cura dell'ISPESL, senza che nulla al
riguardo il borsista possa pretendere e/o eccepire;
5) di dare notizia (nella relazione di cui al precedente n. 4)
di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute
durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 34, commi secondo e successivi, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 13.
Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento
della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato per l'inizio della fruizione della borsa.
Nel corso del godimento della borsa di studio il responsabile
scientifico puo' consentire una sospensione dell'attivita' del
borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza
maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia
o salute.
Qualora la causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga per oltre un mese, il responsabile scientifico potra'
ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione.
Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge
n. 53/2000), dovranno sospendere l'attivita' di borsista previa
esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere
indicati i periodi di astensione ai sensi del citato decreto
legislativo.
Nelle ipotesi di cui sopra verra' operata una trattenuta sul
rateo mensile proporzionale alla durata dell'assenza.
Art. 14.
Il borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti
dall'esercizio della propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Lo Stato si assumera' l'onere della relativa spesa.
Art. 15.
L'inizio dell'attivita' dei borsisti vincitori e' subordinata
all'effettiva disponibilita' dei finanziamenti relativi a ciascun
progetto, a seguito di trasferimento dei fondi da parte delle
amministrazioni competenti.
L'Amministrazione si riserva piena facolta' di prorogare e
riaprire i termini, revocare o sospendere e modificare il presente
bando di concorso, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse
la necessita' o l'opportunita', dandone tempestiva comunicazione agli
interessati, senza che gli stessi, per questo, possano vantare
diritti o pretese di sorta.
Art. 16.
L'ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali
compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
La prima rata sara' erogata solo dopo che il responsabile
scientifico avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
La spesa complessiva di Euro 129.113,00 gravera' sull'art. 952
denominato "Finanziamento attivita' di ricerca finalizzata", spese
per il personale, del capitolo unico n. 2330 dello stato di
previsione della spesa relativo all'anno 2003.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale di
bilancio presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro.
Roma, 18 marzo 2003
Il direttore: Moccaldi
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