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UNIVERSITA' DI MESSINA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento per la
durata di un anno di una unita' di personale categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa gestionale da assegnare alla
direzione amministrativa.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.64 del 13/8/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DI MESSINA |
Località: | Messina (ME) |
Codice atto: | 02E06472 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 12/9/2002 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 16 aprile 1962, n. 230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 ed il decreto
ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 modificato, con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Messina;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 ed in particolare l'art. 2
comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 - Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 1.1.26/10888/9.84 del 5 febbraio 1999, attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ed in
particolare l'art. 13, comma 1;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetta presso l'Universita' degli studi di Messina una
selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento per la
durata di un anno, di una unita' di personale categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa - gestionale, da assegnare alla
direzione amministrativa di questa Universita'.
L'Amministrazione garantisce pari opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro e il trattamento nei luoghi di lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali per l'ammissione
Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati
membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) eta' non inferiore agli anni 18;
3) idoneita' fisica all'impiego, l'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i candidati utilmente
collocati in graduatoria, in base alla normativa vigente;
4) titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza;
Il titolo di studio, qualora conseguito all'estero, dovra' gia'
essere stato riconosciuto ed attestato, dalla competente autorita',
equipollente a quello previsto, in base ad accordi internazionali
ovvero alla normativa vigente;
5) avere il godimento dei diritti politici;
6) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare (per
i cittadini italiani).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio
provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle
prove d'esame, l'esclusione dalla pubblica selezione per difetto dei
requisiti prescritti. L'esclusione verra' comunicata all'interessato.
Art. 3.
Domande e termini di presentazione
Le domande di ammissione redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A), dovranno essere indirizzate al Direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi di Messina - Piazza
Pugliatti, n. 1 - 98100 Messina, entro e non oltre il termine
perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del relativo avviso di selezione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale -
Concorsi ed esami. Il Bando sara' affisso all'albo ufficiale
dell'Ateneo nonche' all'albo della Ripartizione I - personale ed
affari generali - ed e' consultabile sul sito internet di questa
Universita' www.unime.it alla voce concorsi.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal
precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo
schema allegato e compilate in ogni loro parte.
Verranno esclusi dalla selezione gli aspiranti le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
Unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione, i
candidati dovranno presentare i documenti, in carta semplice,
comprovanti il possesso dei titoli di cui chiedono la valutazione ai
sensi del successivo art. 5, in caso contrario essi non possono
essere oggetto di valutazione.
Tali titoli possono essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia autenticata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 (allegato C). Con la suddetta documentazione, spedita
per posta, deve essere prodotta copia fotostatica, fronte e retro, di
un documento d'identita' del sottoscrittore, rilasciato da una
pubblica amministrazione; in caso contrario la documentazione non
potra' essere valutata.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni a
qualsiasi titolo gia' presentati a questa universita'.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati portatori di handicaps, ai sensi della legge del
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le
prove specificate nel presente bando.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sara' nominata e composta ai sensi
delle vigenti disposizioni.
La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le
modalita' di valutazione dei titoli e della prova di esame da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti rispettivamente ai titoli ed alla prova di esame.
Art. 5.
Valutazione dei titoli e prove di esame
Il punteggio complessivo e' pari a 120 punti cosi' suddivisi:
30 punti per titoli;
90 punti per le prove di esame.
I titoli valutabili appartenenti alle categorie sottoelencate
dovranno essere prodotti dai candidati in allegato alla domanda di
partecipazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato C).
a) alla votazione riportata nel conseguimento del diploma di
laurea, sara' attribuito un punteggio fino a un massimo di punti 12,
da ripartirsi come sotto indicato:
con punteggio di 110 e lode punti 12
con punteggio da 105 a 110 su 110 punti 10
con punteggio da 99 a 104 su 110 punti 8
con punteggio da 94 a 98 su 110 punti 6
b) precedenti rapporti di impiego presso lo Stato, enti
pubblici, purche' non si siano conclusi per demerito:
per ciascun periodo di novanta giorni svolto, punti 0,10;
Il totale della voce b) non potra' superare punti 2.
c) titoli scientifici, pubblicazioni sino ad un massimo di
punti 5, ripartiti secondo le modalita' predeterminate dalla
commissione giudicatrice durante la seduta preliminare.
d) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
punti, 6
e) altri titoli: dottorato di ricerca, masters, altre
abilitazioni, punti 5.
I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati
come titoli utili ove sia possibile individuare l'apporto dei singoli
autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato per la
parte che lo riguarda.
In nessun caso saranno valutati i periodi di servizio a tempo
indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
candidati prima della effettuazione delle prove di esame, mediante
affissione all'albo della Ripartizione I - personale ed affari
generali dell'Universita'.
I candidati ammessi verranno convocati a sostenere le prove di
esame mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'esame della selezione consistera' in due prove scritte:
1) diritto privato;
2) diritto amministrativo e/o costituzionale.
I candidati che avranno riportato in ciascuna prova una votazione
di almeno 21/30 saranno ammessi alla prova orale che si articolera'
in una prova teorico-pratica svolta su PC ed in un colloquio che
vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte piu' contabilita'
di Stato ed ordinamento Universita', con particolare riguardo allo
Statuto dell'Universita' degli studi di Messina consultabile al sito
internet Unime.it - La prova orale comprendera' anche l'accertamento
della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra
quelle parlate nell'ambito dell'Unione europea.
L'esame non si intendera' superato se la valutazione sara'
inferiore a 21/30.
La votazione complessiva sara' determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento validi a norma di legge:
a) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive
modificazioni e integrazioni;
b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita';
c) fotografia recente, con la firma dell'aspirante autenticata
dal sindaco o da un notaio.
Saranno esclusi dalla prova i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
Il diario dell'esame, con l'indicazione dell'ora, del giorno, del
mese e del luogo in cui lo stesso si svolgera', verra' comunicato ai
candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno
quindici giorni prima dell'inizio del medesimo.
La mancata presentazione all'esame sara' considerata come
rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Art. 6.
Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito
La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni (allegato B).
Pertanto, i concorrenti che avranno superato l'esame, dovranno
far pervenire, per loro iniziativa, alla Ripartizione I - personale
ed affari generali - Universita' degli studi di Messina, Piazza
Pugliatti, n. 1 - 98100 Messina, entro il termine perentorio di
quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto l'esame, i documenti in carta semplice, in originale
o copia autenticata, attestanti il possesso dei titoli di preferenza
a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali
risulti, altresi' il possesso del requisito alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione.
Sara' dichiarato vincitore della selezione il candidato utilmente
collocato nella graduatoria di merito sotto condizione sospensiva
dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
all'impiego.
Con provvedimento del Direttore amministrativo saranno approvati
gli atti della selezione nonche' la graduatoria di merito unitamente
a quella del vincitore.
La graduatoria di merito sara' immediatamente efficace e sara'
pubblicata all'albo dell'Universita' degli studi di Messina.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a
serie speciale - Concorsi ed esami - e dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorrera' il termine per eventuali impugnative.
Art. 7.
Costituzione rapporto di lavoro
Il vincitore sara' invitato a stipulare un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per la durata di un anno, con
rapporto di lavoro a tempo pieno, con il trattamento economico e
normativo equiparato a quello previsto dal C.C.N.L. del Comparto
universita' per il personale a tempo indeterminato della categoria D,
posizione economica D1, compatibilmente con la durata del contratto a
termine.
In tale contratto saranno indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro nonche' il termine
finale, le mansioni o funzioni, la retribuzione spettante e la sede
di destinazione.
Il contratto individuale specifichera' che il rapporto di lavoro
e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per
le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni
modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
L'assunzione verra' effettuata al di fuori della dotazione
organica d'Ateneo.
La relativa spesa gravera' sul Tit. 1, Cap. 3, Art. 3 del
Bilancio universitario.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potra'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 8.
Presentazione dei documenti
Il vincitore, con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti per l'ammissione all'impiego, all'atto della stipula del
contratto di lavoro individuale, sara' invitato a presentare, entro
trenta giorni, i sottoelencati documenti, in una delle seguenti
forme:
1) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione (per tutti i
documenti tranne per quello di cui al punto g) che dovra' essere
prodotto in originale). In quest'ultimo caso, resta salva la
possibilita' per l'Amministrazione di procedere ad idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi dl codice penale e delle leggi speciali in materia
e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;
a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza
italiana o titolo che da' diritto alla equiparazione ovvero
certificato comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici. I
cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea devono
presentare il certificato di godimento dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
c) certificato generale del casellario giudiziario, ovvero
certificato equipollente rilasciato alla competente autorita' del
paese di cui il candidato straniero e' cittadino; i cittadini
stranieri, oltre al certificato anzidetto, devono presentare anche il
certificato generale del casellario giudiziale italiano;
d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura
competente per residenza del candidato;
e) originale o copia autenticata del titolo richiesto
dall'art. 2, punto 4), del presente bando, in sostituzione del titolo
di studio in originale o copia conforme, puo' essere presentato un
documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica. Qualora
il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si dovra'
produrre dichiarazione di equipollenza del titolo italiano del titolo
di studio posseduto; tale dichiarazione dovra' essere rilasciata
dalle competenti autorita';
f) copia integrale dello stato di servizio militare o del
foglio matricolare o in caso negativo certificato di esito di leva
debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, i cittadini
italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in
posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
g) certificato medico rilasciato dall'Azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti
che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo e
incondizionato nell'impiego al quale concorre. La capacita'
lavorativa dei portatori di handicap e' accertata dalla commissione
di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992. L'Amministrazione ha la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati
utilmente collocati in graduatoria; coloro che non siano riconosciuti
idonei o non si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita sono
esclusi dalla selezione;
h) fotocopia del documento di riconoscimento;
i) stato di famiglia;
l) codice fiscale (fotocopia).
Il vincitore entro il medesimo termine, dovra' dichiarare sotto
la propria responsabilita', salvo quanto previsto dall'art. 18,
comma 8, del C.C.N.L. Comparto universita', di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ovvero a presentare la
dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso
di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero si provvede, per il rapporto gia' instaurato, alla
immediata risoluzione del medesimo. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio
nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di
impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i motivi,
proroga il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
I documenti di cui alle lettere a), b), c), d) e g) se prodotti
nelle forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento
dell'invito ad esibirli.
I certificati, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino, devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti di cui alle lettere a) e b) dovranno attestare il
possesso dei requisiti anche alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione.
I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere
regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni
dalla relativa richiesta.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' di
Messina - Ripartizione I personale ed affari generali - e trattati
per le finalita' di gestione della selezione e del rapporto di lavoro
instaurato.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati che stipuleranno il contratto.
Art. 10.
Ritiro dei titoli
I candidati potranno provvedere al recupero dei titoli e delle
pubblicazioni inviate all'Universita' entro sei mesi dalla
comunicazione dell'avvenuta approvazione atti, salvo eventuale
contenzioso in atto; trascorso tale termine, l'Universita' disporra'
del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna
responsabilita'.
Art. 12.
Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa
nonche' nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.
Messina, 3 luglio 2002
Il direttore amministrativo: Ferluga
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