Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
MINISTERO DELL'INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 30 posti per l'accesso alla
qualifica iniziale della carriera prefettizia.
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
Fonte: | Gazzetta ufficiale n.84 del 26/10/2012 |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 12E05991 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 26/11/2012 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DIPARTIMENTO
per le politiche del personale dell'amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia», a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266 e, in particolare, l'articolo 4 che disciplina l'accesso
alla carriera;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, come
modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2007, n. 39,
concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso
pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato»;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, concernente
il «Regolamento recante norme sui limiti di eta' per la
partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
della carriera prefettizia»;
Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196, come
modificato dal decreto ministeriale 19 dicembre 2008, n. 221,
concernente il «Regolamento recante le modalita' di svolgimento del
corso biennale di formazione del personale della carriera
prefettizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008,
n. 105, recante «Recepimento dell'accordo sindacale relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006 - 2007,
riguardante il personale della carriera prefettizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2011,
n. 105, recante «Recepimento dell'accordo sindacale relativo al
biennio economico 2008 - 2009, riguardante il personale della
carriera prefettizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
2009, n. 210, recante «Disposizioni relative all'organizzazione degli
uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'Interno ed al personale dell'Amministrazione civile
dell'Interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404 - 416,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n.184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto l'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n.
183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012)»;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca 16
marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea
magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di
lauree del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei
titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11
luglio 2002, n. 148»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
novembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2011,
registro n. 1, foglio n. 38, con il quale e' stata autorizzata la
procedura per il reclutamento di trenta unita' per l'accesso alla
qualifica iniziale della carriera prefettizia;
Decreta
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 30
posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di prima
assegnazione verranno individuate in relazione ai posti di funzione
che saranno disponibili alla conclusione del corso di formazione
iniziale previsto dal decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196 e
successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei posti e' riservato ai
dipendenti dell'Amministrazione civile dell'Interno inquadrati
nell'area funzionale terza (ex area funzionale C), in possesso di una
delle lauree indicate al successivo articolo 2, comma 1, lettera g)
del presente bando e con almeno due anni di effettivo servizio in
posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di
uno dei titoli di studio specificati nel citato articolo 2, comma 1,
lettera g). I posti riservati che non dovessero essere coperti
saranno conferiti ad altri candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
3. A conclusione della procedura concorsuale potra' essere
richiesto ai vincitori di prestare il consenso per un possibile
impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei
necessari requisiti.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a 35 anni.
Tale limite di eta' e' elevato:
- di un anno per i coniugati;
- di un anno per ogni figlio vivente;
- di cinque anni per gli appartenenti alle categorie elencate
nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» e per coloro ai quali e' esteso lo stesso
beneficio;
- di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio
militare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il limite massimo non puo' comunque superare, anche in caso di
cumulo di benefici, i quaranta anni di eta'. Tale limite non si
applica ai candidati dipendenti civili di ruolo della pubblica
amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della
Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli
ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e
finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, nonche' alle corrispondenti
qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti del personale
suindicato opera la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e successive
modificazioni ed integrazioni;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all'impiego. A tal fine l'Amministrazione
puo' sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
g) laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso
altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente
ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28
novembre 2000: giurisprudenza (classe n. 22/S), scienze della
politica (classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni
(classe n. 71/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), sociologia
(classe 89/S), programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali (classe 57/S), storia contemporanea (classe 94/S),
studi europei (classe 99/S). Sono, altresi', ammessi i diplomi di
laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze
dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica,
economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni
internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati
dalle universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati,
secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento,
previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
Sono, inoltre, ammesse le lauree magistrali equiparate ai titoli
di studio suindicati, ai sensi del decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca di concerto con il
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 9 luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 7 ottobre 2009, n. 233.
I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e
istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono
stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.
Sara' cura del candidato specificare gli estremi del
provvedimento di equiparazione o equipollenza, ovvero della richiesta
di equiparazione o equipollenza del titolo di studio conseguito
all'estero nella domanda di partecipazione al concorso, a pena
d'esclusione dallo stesso.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono esclusi
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, o licenziati ai sensi delle corrispondenti disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Art. 3
Presentazione delle domande - Termine e modalita'
1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente, a pena di irricevibilita', in via
telematica, accedendo all'apposita procedura informatizzata,
all'indirizzo internet http://concorsiciv.interno.it.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di invio
on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara'
prorogato al giorno successivo non festivo.
3. Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare
l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della
somma di euro 10,00 a titolo di diritto di segreteria quale
contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale,
come previsto dall'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre
2011, n. 183. Il versamento potra' essere effettuato con bonifico
bancario mediante l'utilizzo del codice I.B.A.N. IT
17L0100003245348014356000 intestato alla Tesoreria dello Stato - Roma
Succursale, indicando nella causale la denominazione del concorso e
gli estremi del decreto ministeriale di indizione dello stesso ovvero
tramite conto corrente postale n. 871012 intestato alla Sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, specificando nella
causale, oltre alla denominazione del concorso e agli estremi del
decreto ministeriale di indizione dello stesso, l'imputazione del
versamento al capitolo 3560 «Conto entrate eventuali e diverse
concernenti il Ministero dell'Interno - Capo XIV».
4. Il candidato deve, inoltre, specificare in quale lingua tra
inglese e francese intende sostenere la prova obbligatoria scritta e
orale; del pari il candidato e' tenuto a segnalare in quale lingua
tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto
della prova scritta ed orale, intende eventualmente sostenere la
prova orale facoltativa.
5. Nella domanda di ammissione dovra' essere indicato anche
l'eventuale possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle
scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi
formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca,
purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita'
formative dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g) del presente bando da far valere ai fini della formazione
della graduatoria finale.
6. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato e' tenuto ad
effettuare la stampa della domanda che, debitamente sottoscritta,
dovra' essere consegnata nel giorno stabilito per la prova
preselettiva unitamente alla copia della ricevuta di versamento dei
diritti di segreteria.
7. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini
della partecipazione al concorso, si terra' conto unicamente della
domanda con data di protocollo piu' recente.
8. La mancata consegna della domanda di partecipazione,
debitamente sottoscritta, nel giorno stabilito per la prova
preselettiva, comporta l'esclusione dalle prove concorsuali.
9. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni, dovra' fare esplicita richiesta, nella domanda on-line,
in relazione al proprio handicap, dell'ausilio necessario, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove di esame, al fine di consentire
all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso. Inoltre,
l'interessato e' tenuto ad indicare nella cennata domanda gli
elementi indispensabili per il reperimento della certificazione
sanitaria che specifichi la natura del proprio handicap.
10. Il candidato ha, inoltre, l'obbligo di comunicare - a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero dell'Interno,
Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione
Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Ufficio IV - Affari del Reclutamento
e della Formazione - Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma, oppure a
mezzo posta certificata all'indirizzo
reclutamento.persciv@pec.interno.it, le successive eventuali
variazioni di indirizzo e/o di recapito, avendo cura di riportare in
tale comunicazione il numero di protocollo collocato in alto a destra
nella prima pagina della domanda stampata.
11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni del recapito da parte del concorrente o nel caso di
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o
del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4
Esclusione dal concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. Determinano l'esclusione dal concorso:
le domande di partecipazione al concorso presentate con modalita'
diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 1, del presente
bando;
le domande presentate dalle quali non risulti il possesso di
tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso;
le domande prive della sottoscrizione autografa.
3. L'esclusione dal concorso, per i motivi di cui al precedente
comma 2, puo' essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento,
con provvedimento motivato.
Art. 5
Commissione esaminatrice
Con successivo decreto del Ministro dell'Interno verra' nominata
la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'articolo 4
del decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, cosi' come modificato
dal decreto ministeriale 13 febbraio 2007, n. 39.
Art. 6
Prova preselettiva
1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte e' subordinata
allo svolgimento di una prova preselettiva ricorrendo, ove
necessario, a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti
tra le seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto
amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, economia
politica e storia contemporanea.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta.
4. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di
difficolta', in relazione alla natura della domanda che puo' essere
facile, di media difficolta' e difficile.
5. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia
mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero
di domande di pari difficolta'.
Art. 7
Modalita' di predisposizione dei quesiti
e svolgimento della prova preselettiva
1. Il Ministero dell'Interno puo' avvalersi, per la formulazione
dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di aziende o
istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della
formazione del personale.
2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti, vertenti sulle
discipline indicate nell'articolo 6, in numero proporzionale alle
materie scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di
un'ora.
I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla
commissione esaminatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire
egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal
fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di
media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
3. I questionari, contenuti in plichi debitamente sigillati,
vengono distribuiti prima dell'inizio della prova preselettiva e
aperti contestualmente da parte dei candidati su autorizzazione della
commissione esaminatrice. E' disposta l'esclusione dalla prova del
candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
dell'autorizzazione della commissione.
4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validita'.
6. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce
garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al
concorso, ne' sana l'eventuale irregolarita' della domanda stessa.
L'Amministrazione procedera' alla verifica della validita' dei
requisiti prescritti dopo lo svolgimento della prova preselettiva
stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata.
Art. 8
Pubblicazione dei quesiti e modalita'
di svolgimento della prova preselettiva
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 29 gennaio 2013, nonche' nel sito
internet del Ministero dell'Interno http://concorsiciv.interno.it,
verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti
ed alle modalita' di svolgimento della prova preselettiva. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.
Art. 9
Valutazione della prova preselettiva
1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del relativo
punteggio viene differenziata secondo l'indice statistico riportato
nell'allegato «A», in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
2. E' ammesso a sostenere le prove scritte di cui al successivo
articolo 10 un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a
concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un
punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini
dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e'
pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Interno
http://concorsiciv.interno.it e di tale pubblicazione verra' data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Art. 10
Prove scritte
1. Le prove scritte consistono:
a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su
diritto amministrativo e/o diritto costituzionale, diritto civile,
storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana;
b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico -
amministrativo o gestionale - organizzativo, al fine di verificare
l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problemi
inerenti alle funzioni dirigenziali;
c) nella traduzione, con l'uso del dizionario, di un testo o
nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta
dal candidato.
2. La durata delle prove scritte e' stabilita in otto ore per
quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella di cui alla
lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c).
3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare
soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purche' non
commentati, e il dizionario per la prova di lingua straniera. Non
potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni portatili e strumenti
idonei alla memorizzazione e trasmissione di dati ne' introdurre o
consultare appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni caso essere
consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di
sorveglianza.
4. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione
degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio
inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei
successivi elaborati.
5. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte
saranno resi noti almeno quindici giorni prima delle prove stesse
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», nonche' nel sito internet del Ministero
dell'Interno http://concorsiciv.interno.it. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
candidati. Pertanto, coloro che non hanno ricevuto comunicazione
dell'esclusione dalle prove d'esame sono tenuti a presentarsi nei
giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti. L'assenza anche da una
sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso,
qualunque ne sia la causa.
Art. 11
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia
sono assistiti, nell'espletamento della prova preselettiva e delle
prove scritte, anche da personale del Ministero dell'Interno in
possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate
nell'articolo 2, comma 1, lettera g) del presente bando o di diploma
di scuola media superiore di secondo grado.
2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il
tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle
prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto.
Art. 12
Prove orali
1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che
abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque
prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.
2. Agli stessi candidati sara' inviata apposita comunicazione
della data in cui dovranno sostenere la prova orale, almeno venti
giorni prima dello svolgimento della stessa. Nella medesima
comunicazione, verra' indicato il voto riportato in ciascuna delle
prove scritte.
3. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle
seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza
dell'organizzazione, diritto comunitario, scienza delle finanze,
diritto penale (codice penale libro I; libro II, titoli II e VII ),
legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita'
istituzionali del Ministero dell'Interno, elementi di amministrazione
del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.
4. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa,
nonche' la conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse
all'uso degli strumenti informatici.
5. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti
sono proposti con estrazione a sorte.
6. Nell'ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano
fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una
prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese,
inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova
scritta.
7. Le prove orali s'intendono superate qualora il candidato abbia
riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.
8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
Art. 13
Preferenze
1. I candidati che hanno superato le prove d'esame, possono
fruire, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato
«B»), nonche' della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, del
presente bando.
2. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
3. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche e integrazioni, attestanti il possesso dei
suddetti titoli di preferenza, comprensive degli elementi
indispensabili per lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio,
dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata postale, con avviso di
ricevimento, al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Politiche
del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane,
Ufficio IV - Affari del Reclutamento e della Formazione, Piazza del
Viminale, 1 - 00184 Roma, oppure a mezzo posta certificata
all'indirizzo reclutamento.persciv@pec.interno.it, entro e non oltre
il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante per la trasmissione a mezzo raccomandata o la data di
invio on-line per l'inoltro a mezzo posta certificata.
Art. 14
Formazione della graduatoria
1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla media dei voti
riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova
orale.
2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle
scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi
formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca,
purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita'
formative dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g) del presente bando determina, ai fini della formazione
della graduatoria di merito, l'attribuzione di un ulteriore
punteggio, rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi.
3. Qualora i predetti titoli siano stati conseguiti all'estero,
si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 gennaio 2006, n. 29
e al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189.
4. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 12, comma 6,
del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un
massimo di 1,50 centesimi.
5. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la
cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente
bando, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro
il termine assegnato dall'Amministrazione.
6. Il Capo Dipartimento per le Politiche del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale,
approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto
delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni.
7. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso, nominati consiglieri, e' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, nonche' nel sito
internet del Ministero dell'Interno. Dell'approvazione della
graduatoria e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 15
Presentazione dei documenti e corso di formazione iniziale
1. I vincitori devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data della richiesta dell'Amministrazione e a
pena di decadenza, una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di
cui all'articolo 2 del presente bando, nonche' la certificazione
medica attestante l'idoneita' fisica all'impiego, rilasciata
dall'azienda sanitaria locale o da un ufficiale medico.
2. L'inosservanza dei termini prescritti nella presentazione
della dichiarazione di cui al precedente comma, ovvero la mancanza
anche di uno solo dei requisiti richiesti, nonche' la mancata
presentazione al corso di formazione iniziale senza giustificati
motivi, comporteranno la decadenza dalla nomina.
3. I vincitori del concorso per l'accesso alla carriera
prefettizia nominati consiglieri, sono ammessi al corso di formazione
iniziale, della durata di due anni, organizzato dalla Scuola
Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, con le modalita' di cui
al decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196 come modificato dal
decreto ministeriale 19 dicembre 2008, n. 221.
4. I consiglieri, ai quali spettera' il trattamento economico
complessivo secondo la disciplina vigente all'atto della nomina,
devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni.
Art. 16
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le
Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse
Strumentali e Finanziarie, Direzione Centrale per le Risorse Umane,
Ufficio IV - Affari del Reclutamento e della Formazione, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. L'indicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, quello di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio IV -
Affari del Reclutamento e della Formazione - Piazza del Viminale, 1 -
00184 Roma.
Art. 17
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme
generali vigenti in materia di pubblico impiego.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Roma, 10 ottobre 2012
Il capo dipartimento: Lamorgese
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsiAvere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare
Scaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!