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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale, XIX Ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.65 del 22/8/2003
Ente:UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Località:-
Codice atto:03E04709
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/9/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del
3 ottobre 1997;
Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999,
relativo al regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 200
del 21 dicembre 2001, nonche' le successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2001 n. 115 programmazione
del sistema universitario per il triennio 2001/2003, art. 10 -
Internazionalizzazione;
Vista la nota di indirizzo del MURST del 27 luglio 2001, prot.
n. 1581 con la quale e' stato varato il piano di
internazionalizzazione del sistema universitario e dato corso alla
presentazione dei progetti;
Visto il progetto di internazionalizzazione presentato dal prof.
Marcello Longeri, quale coordinatore del progetto del dottorato
internazionale in scienza e tecnologia delle Mesofasi e dei materiali
molecolari;
Vista la nota MIUR prot.n. 2160 del 23 dicembre 2002, con la
quale e' data comunicazione della approvazione e della relativa
concessione del cofinanziamento al progetto di internazionalizzazione
presentato dal prof. Marcello Longeri, codificato con il
n. INT01A427E;
Viste le delibere adottate dal Senato accademico e dal consiglio
di amministrazione, adunanze rispettivamente del 19 dicembre 2002 e
20 dicembre 2003, con le quali e' stata approvata la proposta di
attivazione del corso di dottorato internazionale in scienza e
tecnologia delle Mesofasi e dei materiali molecolari nonche' il
relativo finanziamento di Ateneo;
Viste le convenzioni stipulate con l'University of Colorado
(USA), Universita' de Tunis El Manar ( Tunisia), Universitatae din
Bucarest (Romania), Universita' de Bordeaux (Francia) e l'Universita'
di Pavia;
Vista la nota rettorale prot. n. 1314 del 7 febbraio 2003 con la
quale e' stata trasmessa al MIUR la certificazione del
cofinanziamento di Ateneo;
Vista la nota rettorale prot.n. 4905 del 13 marzo 2003, con la
quale veniva richiesta al MIUR l'approvazione del nuovo piano
finanziario;
Vista la nota MIUR prot. n. 629 del 10 aprile 2003 con la quale
si consentivano le modifiche richieste al piano finanziario;
Vista la nota MIUR prot. n. 716 del 6 maggio 2003 relativa
all'assegnazione ed all'accreditamento di Euro 175.000 quale quota di
cofinanziamento del progetto di internazionalizzazione in
discussione;
Visto il parere del nucleo di valutazione interna del 10 aprile
2003;
Vista la delibera del senato accademico del 9 giugno 2003 con la
quale viene approvata l'istituzione dei Corsi di dottorato di Ricerca
19° ciclo e la proposta di ripartizione delle relative borse;
Vista la nota prot. n. 1674 del 27 giugno 2003 con la quale il
Preside della facolta' di scienze M.F.N. avanza la richiesta di un
contributo per la copertura di spese connesse al progetto di
internazionalizzazione di che trattasi;
Visto il DR. n. 1978 del 28 luglio 2003, con il quale si e'
proceduto alla ripartizione delle borse di studio fra i vari
dottorati attivati dall'Unical quale sede amministrativa per il XIX
ciclo, e, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 1, relativo
all'attribuzione di n. 4 borse di studio per il corso di dottorato
internazionale in scienze e tecnologie delle mesofasi e dei materiali
molecolari;
Accertato che la copertura finanziaria sara' assicurata, per cio'
che attiene le 4 borse di cui al citato decreto rettorale n. 1978,
sul capitolo pertinente del bilancio di previsione dell'Unical 2004,
e per n. 1 borsa per effetto della nota del Preside della Facolta' di
scienze M.F.N. del 27 giugno 2003, prot. n. 1674, in ordine alla
quale e' in itinere il provvedimento autorizzativo; la copertura
della 6ª borsa di studio sara' assicurata, per il primo anno, dalle
economie di bilancio delle maggiorazione 50% per il periodo di studi
all'estero degli anni precedenti e gravera' sul pertinente capitolo
di bilancio. Per gli anni successivi (2° e 3° anno), la copertura
finanziaria della sesta borsa di studio sara' assicurata dalle
economie derivanti dal finanziamento relativamente alle quote di
maggiorazione 50% o dalle economie del bilancio sempre relativamente
alle citate maggiorazioni;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
E' istituito presso l'Universita' della Calabria il corso di
dottorato di ricerca internazionale in scienza e tecnologia delle
Mesofasi e dei materiali molecolari, XIX Ciclo.
E' indetto, pertanto, un concorso pubblico, per esami, per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in
scienza e tecnologia delle mesofasi e dei materiali molecolari, XIX
Ciclo.
Sede di svolgimento:
Universita' della Calabria - Dipartimento di chimica e
dipartimento di fisica;
Posti 9;
Borse di studio 6;
Durata 3 anni.
I posti e le borse sono cosi' ripartite:
n. 7 posti, di cui n. 4 posti coperti con borsa di studio delle
quali n. 2 borse sono riservate a studenti stranieri e n. 3 posti
senza copertura di borsa di studio.
Campo di ricerca:
proprieta' ottiche e/o elettroottiche di sistemi mesomorfi);
un posto con borsa di studio.
Campo di ricerca:
sintesi e caratterizzazione di complessi metallici
luminescenti;
un posto con borsa di studio.
Campo di ricerca:
proprieta' di film organici elettroottici.
Fermi restando i termini della data di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso di
ammissione previsti dal successivo art. 5, i posti assegnati al corso
di dottorato potranno eventualmente essere aumentati a seguito di
appositi finanziamenti che si rendessero disponibili dopo
l'emanazione del presente bando. I posti aggiuntivi saranno, in ogni
caso, assegnati solo in presenza dell'atto di convenzione stipulato
con l'ente finanziatore.
L'eventuale aumento delle borse di studio puo' determinare
l'incremento dei posti complessivamente messi a concorso, per un
numero di posti pari all'aumento del numero delle borse.
Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di
ricerca, dovra' essere assicurata la copertura finanziaria per il
periodo della borsa e stipulata apposita convenzione con il
dipartimento cui afferiscono i docenti che mettono a disposizione i
propri fondi (DR n. 200 del 21 dicembre 2001).

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'accesso ai corsi
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici negli stati di appartenenza o di provenienza, coloro che
siano in possesso di laurea ovvero titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
2. I cittadini stranieri comunitari ed non comunitari in possesso
di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
rilasciata dalle autorita' accademiche italiane, dovranno fare
espressa richiesta di equipollenza alla laurea del titolo di studio
presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato)
nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda
stessa dei documenti, tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane all'estero secondo le vigenti disposizioni in
materia per gli studenti stranieri, utili a consentire al collegio
dei docenti di dichiarare l'equipollenza.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita
all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
4. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta
«con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena di
decadenza, autocertificazione del diploma di laurea almeno cinque (5)
giorni prima della data fissata per la prova di ammissione.

                               Art. 3.
 
Titolari di assegni di ricerca
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca. I posti relativi sono da
ritenersi in soprannumero rispetto a quelli indicati all'art. 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.

                               Art. 4.
 
Dipendente pubblico
 
Ai sensi dell'art. 52 comma 57 della legge 21 dicembre 2001,
n. 448, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, il dipendente pubblico puo'
porsi in aspettativa conservando il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.

                               Art. 5.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo
il modello allegato A) al presente bando di cui fa parte integrante
(non saranno accolte domande che non riportino tutti i dati
richiesti) corredata da n. 3 etichette adesive, con indicato: nome,
cognome e il domicilio eletto agli effetti del concorso, indirizzata
al rettore dell'Universita' della Calabria via Pietro Bucci -
Edificio amministrazione - 87036 Arcavacata di Rende (CS), va spedita
a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e'
fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante.
Saranno inammissibili le domande inviate a mezzo posta oltre il
termine di scadenza.
Saranno, inoltre, inammissibili le domande prive di
sottoscrizione.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile,
sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al corso di dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza ( a macchina o in stampatello ) sotto la personale
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico), e l'eventuale indirizzo di posta elettronica.
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
si presenta domanda indicando obbligatoriamente il campo di ricerca,
atteso che il dottorato in questione prevede una suddivisione dei
posti e delle borse per campi di ricerca;
c) la cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata conseguita o si presume verra'
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso
universita' straniera, nonche' la data e il numero del decreto
rettorale con il quale eventualmente e' stata gia' dichiarata
l'equipollenza;
e) l'eventuale assegno di ricerca di cui e' titolare;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) di indicare le lingue straniere conosciute;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza, e/o del recapito;
i) di essere o non dipendente da pubblica amministrazione;
l) di non essere iscritto/a ad una Scuola di specializzazione,
ad un corso di formazione, ad un master; in caso affermativo
manifestare l'impegno a sospenderne la frequenza prima dell'inizio
del corso.
4. L'amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatte indicazioni della residenza e del recapito e della posta
elettronica da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili all'amministrazione
stessa.

                               Art. 6.
 
Prove di ammissione ai corsi
 
1. L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e
in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
2. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
3. Le prove d'esame avranno luogo presso l'Universita' della
Calabria, Arcavacata di Rende, Ponte P. Bucci - Dipartimento di
Chimica Cubo 15 C, 2° piano - Aula D, alle ore 9, nei giorni:
martedi' 28 ottobre 2003 (prova scritta);
mercoledi' 29 ottobre 2003 (prova orale).
4. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta di identita';
o qualunque altro valido documento.

                               Art. 7.
 
Commissioni giudicatrici
 
1. Per il presente concorso di ammissione al dottorato di ricerca
e' nominata dal rettore un'apposita commissione giudicatrice
incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta di
tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di
ruolo nell'area scientifica di riferimento, cui possono essere
aggiunti non piu' di due esperti esterni di chiara fama, anche
stranieri scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private
universitarie e di ricerca.
2. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
3. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
5. Alla fine della seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo del dipartimento
presso il quale si e' svolta la prova, nonche' all'albo ufficiale
dell'Universita'.
6. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
7. Poiche' il dottorato preveda una suddivisione di posti e di
borse per campi di ricerca, la commissione e' tenuta a compilare
distinte graduatorie.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi
 
1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In presenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se
il corso di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.
3. Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca puo'
porsi, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato,
in aspettativa per motivi di studio.
4. Gli iscritti ad una Scuola di specializzazione, ad un Corso di
formazione, ad un Master, ammessi al dottorato di ricerca hanno
l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la
durata del corso di dottorato.
5. Saranno titolari delle borse di studio, i candidati collocati
in posizione utile nelle graduatorie di merito e per un numero pari
alle borse finanziate dall'Ateneo o dagli enti esterni o da fondi di
ricerca.

                               Art. 9.
 
Iscrizione
 
I candidati che avranno superato le prove di concorso, collocati
nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti disponibili,
dovranno presentare o far pervenire alla segreteria studenti
dell'Universita' della Calabria entro il termine di quindici (15)
giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore per i cittadini italiani, mentre per cittadini stranieri,
autocertificazione del diploma che ha consentito loro l'ammissione
all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle
universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea con indicazione
della sede di conseguimento e della votazione riportata negli esami
finali;
e) autocertificazione di non essere iscritto/a ad una scuola di
specializzazione e, in caso affermativo, manifestazione dell'impegno
a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato
di ricerca;
f) impegno scritto, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
all'amministrazione universitaria e a non iniziare le predette
attivita' senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del
collegio dei docenti;
g) dichiarazione (in carta libera) circa l'eventuale dipendenza
da pubblica amministrazione e, in caso affermativo, opzione della
fruizione o meno della borsa di studio;
h) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
i) tassa di iscrizione e di assicurazione.
I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I cittadini italiani e stranieri ( comunitari e non) che
intendono fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 10
del presente bando, dovranno produrre, previa richiesta da parte
dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul reddito
personale complessivo annuo.
Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del
candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le
condizioni di cui al successivo punto 4 dell'articolo 10.
Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello stato stesso.

                              Art. 10.
 
Borse di studio
 
1. Ai primi candidati posizionatisi in graduatoria e' conferita
la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse
disponibili. I candidati ammessi su posti senza borsa possono
partecipare al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti,
mediante il pagamento delle tasse e dei contributi. I titolari di
assegno di ricerca sono ammessi in soprannumero al corso di
dottorato, con le modalita' di cui all'art. 3 e al punto 4
dell'art. 8 del presente bando.
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito annuo
personale complessivo non superiore a Euro 12.911,42 sara' conferita,
ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una borsa di
studio il cui importo e' pari a euro 10.561,54 al lordo degli oneri
previdenziali e assistenziali anche a carico dell'amministrazione.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso.
Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.
La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della
durata del corso degli studi.
Per periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei
mesi e' necessario il parere favorevole del collegio dei docenti; per
periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.
3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione
comparativa di merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.

                              Art. 11.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare il corso di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. Alla fine di ciascun anno gli iscritti al corso di dottorato
dovranno presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e
le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la
conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.
3. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il corso durante l'anno di frequenza, decade dal dottorato ed e'
obbligato a restituire l'eventuale borsa di studio percepita
nell'anno in corso fino al momento dell'abbandono.
4. Il dottorando, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca.

                              Art. 12.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Il dottorando vincitore della borsa di studio e' preventivamente
esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione, con esclusione
della tassa di assicurazione contro gli infortuni.
Il dottorando vincitore di un posto senza borsa e' tenuto al
pagamento dei contribuiti per l'accesso e la frequenza ai corsi e
della tassa di assicurazione contro gli infortuni.

                              Art. 13.
 
Modalita' per il conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.

                              Art. 14.
 
Trattamento dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Calabria, per le finalita' di
gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca
dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della
citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                              Art. 15.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Rende, 30 luglio 2003
Il rettore: Latorre

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