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UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Concorso a 8 borse di studio per la qualificazione nel settore
creditizio e finanziario
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.85 del 26/10/2001 |
Ente: | UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI |
Località: | - |
Codice atto: | 01E13658 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/11/2001 |
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Art. 1.
Caratteristiche delle borse di studio
L'Ufficio Italiano dei Cambi, di seguito denominato Ufficio,
mette a concorso otto borse di studio per la qualificazione nel
settore creditizio e finanziario.
Le borse di studio, finalizzate all'assunzione in esperimento nel
grado di Coadiutore (carriera operativa), sono riservate ad elementi
in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al successivo art. 2.
Le borse di studio comportano la frequenza obbligatoria e con
profitto di un corso di qualificazione presso l'Ufficio diretto a
fornire un quadro di conoscenze specialistiche sulle funzioni e sulle
attivita' svolte dall'Istituto.
L'importo lordo settimanale delle borse di studio e' fissato in
euro 760 per i partecipanti residenti fuori della provincia di Roma e
in euro 300 per quelli residenti nella suddetta provincia.
L'Ufficio comunichera' ai vincitori del concorso la data di
inizio del corso di qualificazione, la sua durata e il conseguente
importo complessivo della borsa di studio.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione al concorso e per l'assunzione
Sono richiesti i requisiti di seguito indicati:
1) possesso con un punteggio di almeno 105/110 - o votazione
equivalente - di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza;
scienze politiche; economia e commercio; economia delle istituzioni e
dei mercati finanziari; economia delle amministrazioni pubbliche e
delle istituzioni internazionali; economia e legislazione per
l'impresa; economia aziendale; economia politica; economia e finanza;
discipline economiche e sociali; scienze economiche; scienze
economiche e sociali; scienze economiche-marittime; scienze
economiche e bancarie; economia bancaria, economia bancaria,
finanziaria e assicurativa; economia assicurativa e previdenziale;
scienze bancarie e assicurative; economia del commercio
internazionale e dei mercati valutari; economia marittima e dei
trasporti; scienze dell'amministrazione; statistica; scienze
statistiche demografiche e sociali; scienze statistiche e attuariali;
scienze statistiche ed economiche; statistica e informatica per
l'azienda; matematica; scienze dell'informazione; scienze
internazionali e diplomatiche; sociologia; ovvero altro diploma di
laurea equipollente per legge; ovvero titolo di studio conseguito
all'estero con votazione corrispondente ad almeno 105/110,
riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi, secondo la vigente normativa, ad uno dei diplomi di laurea
sopra indicati;
2) eta' non superiore ai 40 anni, secondo quanto previsto dal
regolamento del personale dell'Ufficio in base alla facolta' di
deroga di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 in tema di
limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Il limite
massimo di 40 anni:
2.1.) e' elevato di un anno per i coniugati e di un anno per
ogni figlio fino a un massimo di due anni;
2.2.) e' elevato di cinque anni nei confronti di vedovi o
vedove di dipendenti dell'Ufficio deceduti in attivita' di servizio;
2.3.) non e' operante per i dipendenti dell'Ufficio
inquadrati in un grado diverso da quello di Coadiutore che, forniti
degli altri requisiti, chiedono di partecipare al concorso.
La documentazione relativa all'elevazione del limite di eta' deve
essere prodotta secondo le modalita' di legge che verranno
successivamente indicate.
3) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge;
4) idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi tramite enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie.
5) godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
6) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
7) adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo -
inclusa l'equipollenza del titolo di studio - devono essere posseduti
alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
gli altri alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui
al punto 7) viene accertato durante le prove del concorso.
L'Ufficio, fermi restando i termini prescritti per il possesso da
parte dei candidati dei requisiti previsti dal presente bando, puo'
verificarne l'effettivo possesso anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
L'Ufficio dispone l'esclusione dal concorso, non da' seguito
all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d'impiego
dei soggetti che risultano sprovvisti, alla data prescritta per il
relativo possesso, di uno o piu' dei requisiti previsti dal presente
bando.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
Termine per la presentazione della domanda
Per esigenze di carattere organizzativo si raccomanda di
compilare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo
prestampato allegato al presente bando di cui e' parte integrante.
L'eventuale redazione della domanda in carta libera deve essere
effettuata riportando fedelmente - con scrittura dattilografica o a
stampatello - l'intero contenuto del predetto modulo.
Il bando e' disponibile anche sul sito internet dell'Ufficio
"www.uic.it".
> La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
La domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 30 novembre
2001 all'Ufficio Italiano dei Cambi - Servizio Personale - Divisione
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, via delle Quattro Fontane,
n. 123 - 00184 Roma. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
La domanda puo' essere presentata, entro il termine perentorio
del 30 novembre 2001, direttamente alla sede dell'Ufficio, via delle
Quattro Fontane, n. 123 - Roma, dalle ore 8 alle ore 16,30 di ciascun
giorno lavorativo, escluso il sabato. Della data di presentazione
della domanda fa fede il timbro a data dell'Ufficio, che viene
apposto sulla stessa il medesimo giorno della sua presentazione.
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dal concorso - le domande:
a) prive della firma autografa;
b) spedite o presentate direttamente oltre il suddetto termine
perentorio, non assumendo l'Ufficio alcuna responsabilita' per
eventuali ritardi o disguidi postali;
c) inoltrate tramite telegramma, telex o qualsiasi altro mezzo
non idoneo ad accertarne la fonte di provenienza;
d) dalle quali risulti il mancato possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso di cui ai punti 1) e 2)
del precedente art. 2.
L'Ufficio comunica per iscritto agli interessati il provvedimento
di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda. L'ammissione alle
prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in ordine al
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
I candidati che, nati anteriormente al 1 dicembre 1961, intendano
usufruire delle elevazioni del limite di eta' di cui all'art. 2,
punti 2.1 e 2.2, ovvero dell'esenzione dal limite di eta' di cui al
punto 2.3 del citato articolo, devono farne espressa menzione nella
domanda specificando, per le ipotesi di cui al punto 2.1, la
condizione di coniugato/a e/o il numero dei figli; per l'ipotesi di
cui al punto 2.2, lo stato di vedovo/a di dipendente dell'Ufficio
deceduto in attivita' di servizio; per l'ipotesi di cui al punto 2.3,
la qualifica di dipendente dell'Ufficio. In caso contrario la domanda
non e' ritenuta regolare e comporta in qualsiasi momento l'esclusione
dal concorso.
I candidati che intendono far valere eventuali titoli di riserva,
precedenza e/o preferenza nelle assunzioni, stabiliti da disposizioni
di legge vincolanti per l'Ufficio ovvero da norme regolamentari dello
stesso, devono farne espressa menzione nella domanda; nel caso in cui
l'indicazione sia omessa, il titolo non viene preso in
considerazione.
L'Ufficio non promuove regolarizzazioni documentali ne' consente
regolarizzazioni documentali tardive.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge n. 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge
n. 68/1999 i candidati disabili devono indicare - mediante
compilazione del "quadro 1" dell'accluso modulo di domanda - la
necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle
prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal
fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti
disabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, secondo lo
schema del "quadro 1" ovvero allegare idonea certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica competente.
Il "quadro 1", se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato, pena la perdita dei benefici previsti nel riquadro stesso.
Sulla base della documentazione ricevuta, il medico competente
dell'Ufficio (o altro sanitario di fiducia) valuta la sussistenza
delle condizioni per la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi
e/o degli ausili, con riguardo alla specifica condizione di
disabilita'.
Qualora l'Ufficio riscontri la non veridicita' di quanto
autocertificato dal candidato, procede all'annullamento delle prove
dallo stesso sostenute e alla conseguente esclusione dal concorso.
I candidati portatori di handicap possono, per ogni evenienza,
prendere contatto con il Servizio Personale - Divisione Gestione e
Sviluppo delle Risorse Umane (tel. 0646631).
I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo chiaro
e inequivocabile, anche l'indirizzo al quale l'Ufficio deve inviare
tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione di
quella relativa al test preselettivo, che viene effettuata con le
modalita' di cui all'art. 5.
L'Ufficio non assume alcuna responsabilita' per il mancato o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da
imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza di chiarezza
nell'indicazione dell'indirizzo da parte del candidato ovvero a
omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento
dell'indirizzo medesimo.
Art. 4.
Test preselettivo
I candidati sono convocati a sostenere un test preselettivo
articolato in tre sezioni riguardanti:
1) l'accertamento della conoscenza delle materie del programma
allegato;
2) l'accertamento della conoscenza della lingua inglese;
3) l'accertamento del possesso delle capacita' attitudinali,
con particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di
logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei
problemi.
Il test e' corretto in forma anonima con l'ausilio di tecnologia
informatica. La Commissione esaminatrice, di cui al successivo
art. 6, stabilisce i criteri di valutazione che sono comunicati prima
dell'inizio della prova.
I candidati classificatisi fino al 100o posto della graduatoria
di preselezione formata dalla predetta Commissione esaminatrice,
nonche' quelli eventualmente classificatisi ex aequo in tale ultima
posizione, sono chiamati a sostenere la prova scritta di cui al
successivo art. 6.
In caso di partecipazione al test preselettivo di un numero di
candidati non superiore a 100, vengono chiamati a sostenere la
suddetta prova scritta il 75% dei presenti al test in questione, con
arrotondamento all'unita' superiore, nonche' quelli classificati ex
aequo all'ultima posizione utile della relativa graduatoria.
Ai restanti candidati viene comunicata la non ammissione alla
successiva fase concorsuale.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della
determinazione della graduatoria di merito.
Art. 5.
Convocazione al test preselettivo
Ai candidati viene data notizia del calendario e del luogo di
effettuazione del test tramite avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - di uno dei martedi' o venerdi' del mese di febbraio 2002.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento del test - viene indicata la Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana sulla quale tale avviso sara' successivamente
pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento del test preselettivo dopo la
pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo
calendariodello stesso viene prontamente diffusa mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami".
Tali informazioni sono disponibili anche sul sito internet
dell'Ufficio "www.uic.it".
>
Art. 6.
Commissione esaminatrice. Prove d'esame
Il Direttore Generale dell'Ufficio nomina la Commissione
esaminatrice incaricata di sovraintendere alle prove d'esame.
Le prove d'esame si svolgono a Roma. Ai candidati ammessi vengono
comunicati la sede e il calendario ai fini dello svolgimento delle
stesse.
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e una orale
sulle materie indicate nel programma allegato.
La prova scritta comporta lo svolgimento in forma sintetica ma
argomentata di tre temi fra quelli proposti dalla Commissione
esaminatrice vertenti sulle materie di cui alle sezioni A e B del
suddetto programma.
I candidati devono scegliere un tema tra quelli proposti
nell'ambito degli argomenti inclusi nella sezione A ed un tema tra
quelli proposti nell'ambito degli argomenti inclusi nella sezione B;
possono scegliere il terzo tema indifferentemente tra quelli proposti
nell'ambito degli argomenti dell'una o dell'altra sezione.
Per lo svolgimento degli elaborati e' consentita la consultazione
unicamente di raccolte di legge non commentate ne' annotate. A tal
fine saranno fornite indicazioni ai candidati ammessi alla prova
scritta.
La prova e' corretta in forma anonima ed e' valutata, fino ad un
massimo di 50 punti, nei confronti dei soli candidati che hanno
presentato i tre temi svolti secondo le modalita' di cui ai commi 4 e
5 del presente articolo. La prova e' superata da coloro che hanno
riportato almeno 30 punti.
La prova orale verte su tutte le materie indicate nel programma
allegato. Il colloquio tende ad accertare la maturita' di pensiero,
la capacita' di giudizio, la cultura giuridica e/o economica connessa
con le materie oggetto di esame nonche' la capacita' di utilizzare il
proprio patrimonio concettuale.
La prova, valutata fino ad un massimo di 50 punti, e' superata
dai candidati che hanno conseguito una votazione minima di 30 punti.
Sono considerati idonei i candidati che hanno riportato una
votazione almeno pari alla somma dei punteggi minimi previsti per la
prova scritta e per la prova orale.
In occasione della prova orale ha luogo anche una conversazione
in lingua inglese; essa e' valutata con l'attribuzione di un
punteggio fino a un massimo di 3 punti, non computabili nel punteggio
della prova orale ma utili a determinare il punteggio complessivo di
cui al successivo art. 8.
Al termine di ogni giornata di esame viene affisso, in apposito
spazio, un prospetto riportante i risultati conseguiti da ciascun
candidato nelle singole prove d'esame.
I candidati che nella domanda abbiano dichiarato di possedere
eventuali titoli di riserva, precedenza o preferenza stabiliti per le
assunzioni da disposizioni di legge vincolanti per l'Ufficio o da
norme regolamentari dell'Ufficio stesso, devono comprovare il
possesso di tali titoli alla data della domanda mediante idonea
documentazione da prodursi al momento in cui sostengono la prova
orale. Tale obbligo di documentazione puo' essere adempiuto con le
modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Art. 7.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
d'identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati
membri dell'Unione europea devono essere muniti di documento
equipollente.
I documenti di cui sopra devono essere in corso di validita'.
Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti
documenti.
Art. 8.
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni conseguite nella prova scritta, nella
prova orale e a seguito dell'accertamento della conoscenza della
lingua straniera nel corso della prova orale di cui all'art. 6, comma
11.
La commissione esaminatrice compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
L'Ufficio forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di
merito e ai titoli di riserva, precedenza e/o preferenza, dichiarati
nella domanda e documentati con le modalita' indicate al comma 13,
del precedente art. 6.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine della
graduatoria finale.
Se uno dei vincitori rinuncia alla borsa, l'Ufficio si riserva la
facolta' di assegnarla ad altro candidato idoneo seguendo l'ordine
della graduatoria finale.
L'Ufficio si riserva altresi' la facolta' di utilizzare la
graduatoria finale entro due anni dalla data di approvazione della
stessa.
Art. 9.
Adempimenti per gli assegnatari delle borse di studio
L'Ufficio comunica l'assegnazione della borsa di studio ai
vincitori del concorso. A seguito di tale comunicazione essi devono
tempestivamente dare risposta scritta di accettazione della borsa di
studio o di rinuncia alla medesima.
I partecipanti al corso di qualificazione di cui all'art. 1
devono documentare, nei termini che verranno indicati dall'Ufficio,
il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di
assunzione; tale documentazione puo' essere prodotta con le modalita'
previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Nell'ambito della documentazione che deve essere fornita ai fini
della verifica del possesso dei requisiti di assunzione, sono
comprese anche le dichiarazioni relative all'esistenza o meno di
condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o di sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero di carichi
pendenti.
Art. 10.
Borsa di studio
Una Commissione, nominata dal Direttore Generale dell'Ufficio,
accerta il profitto tratto dalla frequenza al corso di qualificazione
da parte degli assegnatari delle borse di studio. Durante lo
svolgimento del corso viene rilevato il profilo attitudinale dei
borsisti. A tale rilevazione possono partecipare anche consulenti
esterni.
L'Ufficio si riserva la facolta' di revocare la borsa di studio,
sospendendo l'erogazione delle somme non maturate, ai borsisti che -
sentita la Commissione di cui al precedente comma - non danno prova
di assiduita' ovvero non dimostrano di seguire le lezioni e le
esercitazioni con profitto.
Art. 11.
Visita medica preassuntiva
L'Ufficio fa sottoporre i vincitori delle borse di studio a
visita medica presso enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie
al fine di accertare l'incondizionata idoneita' fisica all'impiego.
Ove la visita medica non abbia luogo durante lo svolgimento del
corso di qualificazione, ai residenti fuori della provincia di Roma
vengono rimborsate le spese di viaggio dal capoluogo di provincia di
residenza e ritorno secondo le tariffe ferroviarie della 1a classe e
viene corrisposto un contributo alle altre spese nella misura
forfettaria di euro 77 per ogni giornata di permanenza a Roma. Ai
candidati residenti all'estero sono rimborsate le spese di viaggio,
idoneamente documentate, sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici
di linea dalla localita' di residenza e ritorno. Se il viaggio
avviene con l'aereo il rimborso e' commisurato alla tariffa prevista
per la classe economica. Al luogo di residenza e' equiparato il luogo
ove il candidato si trovi stabilmente per documentati motivi di
studio o di lavoro.
Art. 12.
Nomina e assegnazione
L'Ufficio procede all'assunzione dei borsisti che, oltre ad aver
frequentato con profitto il corso di qualificazione, non abbiano
tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell'Istituto e siano in possesso dei requisiti regolamentari
previsti per l'assunzione stessa.
Essi sono nominati Coadiutori. La definitivita' della nomina e'
subordinata al compimento, con esito favorevole, a giudizio
insindacabile dell'Ufficio, del periodo di esperimento che avra' la
durata di sei mesi. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, l'esperimento
e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.
L'accettazione della nomina a Coadiutore non puo' essere in alcun
modo condizionata.
Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell'Unione europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme "sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro" presso gli enti
pubblici.
In seguito alla nomina a Coadiutore, gli interessati devono
assumere servizio nel termine stabilito dall'Ufficio.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio nel termine prescritto
decadono dalla stessa, cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni
del Regolamento del Personale dell'Ufficio.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996,
concernente la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali e, in particolare alle disposizioni
di cui all'art. 10, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso l'Ufficio, Servizio Personale - Divisione Gestione e
Sviluppo delle Risorse Umane, per le finalita' di gestione del
concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento
degli stessi, per gli assegnatari delle borse di studio e per gli
assunti, prosegue anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione, pena
l'esclusione dal concorso.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi
n. 104/1992 e n. 68/1999.
I dati di cui all'art. 9, comma 3, del presente bando sono
trattati, per le finalita' previste dall'art. 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo n. 135/1999, allo scopo di accertare il
possesso del requisito della compatibilita' dei comportamenti tenuti
dagli interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base
a quanto previsto dalle norme regolamentari dell'Ufficio.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 13
della legge n. 675/1996, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
dell'Ufficio Italiano dei Cambi, via delle Quattro Fontane, n. 123 -
00184 Roma, in qualita' di titolare del trattamento. Il responsabile
del trattamento e' il Capo del Servizio Personale.
Art. 14.
Norme richiamate
Il presente bando di concorso tiene conto della legge n. 125/1991
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro.
Roma, 15 ottobre 2001
Il direttore generale: Carlo Santini
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