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UNIVERSITA' DI TERAMO

Concorso per il reclutamento esterno di una unita' di personale di
categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
per le esigenze del dipartimento di scienze degli alimenti.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.83 del 24/10/2003
Ente:UNIVERSITA' DI TERAMO
Località:Teramo  (TE)
Codice atto:03E06108
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:24/11/2003
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, che integra
e modifica il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni;
Visto il decreto rettorale 13 ottobre 1998, n. 171, con il quale
e' stato emanato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il C.C.N.L. del comparto del personale delle Universita',
sottoscritto in data 9 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed in
particolare il comma 6 dell'art. 18;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Considerata la sussistenza della necessaria copertura
finanziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto, presso l'Universita' degli studi di Teramo, un
concorso per il reclutamento esterno di una unita' di personale di
categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del dipartimento di scienze degli alimenti.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 (diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale oppure diplomi di istituto magistrale o di liceo
artistico piu' corso annuale integrativo); oppure: titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto equipollente dalle competenti
autorita' ai sensi della normativa vigente;
b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) o cittadinanza di uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea;
c) godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza;
d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
e) idoneita' fisica all'impiego al quale il bando si riferisce;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica i
vincitori, in base alla normativa vigente.
Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati
dispensati o destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una
pubblica amministrazione e coloro nei cui confronti il rapporto di
lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato risolto per
motivi disciplinari.
I suddetti requisiti debbono essere tutti posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Per difetto anche di uno solo dei requisiti puo' essere disposta,
in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal
concorso con decreto motivato del rettore; l'eventuale ammissione
alle prove concorsuali si dovra' pertanto ritenere in ogni caso
effettuata con riserva.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda
 
Per partecipare al concorso di cui all'art. 1 del presente bando,
l'aspirante candidato dovra' compilare l'apposita domanda seguendo lo
schema di cui all'allegato A, fornito anche per via telematica
(http://www.unite.it/Concorsi--PA/Concorsi--PA.html). La domanda
dovra', quindi, essere presentata a mano o spedita a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento all'Universita' degli studi di
Teramo - Ripartizione per il reclutamento selettivo e concorsuale -
viale F. Crucioli, 122 - 64100 Teramo, entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva
comunicazione di qualsiasi variazione dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
Nella domanda di partecipazione al concorso, debitamente firmata,
l'aspirante candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome e il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza, con l'indicazione della via, del numero
civico, della citta', della provincia e del codice di avviamento
postale;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
appartenenti all'Unione europea;
e) il comune ove e' iscritto nelle liste elettorali ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime. I candidati cittadini degli altri Stati membri dell'Unione
europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi
pendenti o, comunque, di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali; in caso contrario, dovra' specificare le
eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti;
g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910
(diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale oppure diplomi di istituto magistrale o di liceo
artistico piu' corso annuale integrativo), l'istituto presso il quale
e' stato conseguito e la data del conseguimento, oppure il possesso
di un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto
equipollente dalle competenti autorita' ai sensi della normativa
vigente;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;
i) di non aver precedentemente prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni ovvero i servizi prestati e le eventuali
cause di risoluzione;
l) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile, nonche' di non aver subito la risoluzione del rapporto di
impiego per motivi disciplinari;
m) il possesso degli eventuali titoli di preferenza a parita'
di merito e di precedenza, previsti all'art. 8 del presente bando;
n) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea);
o) l'indirizzo, con l'eventuale recapito telefonico, dove si
desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla
presente procedura. Detto indirizzo dovra' essere specificato anche
qualora coincida con la residenza gia' indicata.
Gli aspiranti candidati portatori di handicap, per ottenere la
concessione degli ausili necessari in relazione al proprio handicap,
nonche' degli eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove concorsuali, dovranno allegare alla domanda di partecipazione,
secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, la relativa certificazione medico-sanitaria.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedimenti di assunzione.
Saranno esclusi dalla procedura concorsuale i candidati le cui
domande non siano state debitamente sottoscritte o che, per qualsiasi
causa, dovessero essere presentate a mano o spedite a mezzo di
raccomandata a.r. oltre il termine sopra indicato.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice e programma di esame
 
La commissione giudicatrice e' nominata e composta, ai sensi
delle vigenti disposizioni, da tecnici esperti nelle materie oggetto
del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime.
Le prove di esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale.
La prima prova scritta vertera' sui laboratori di analisi di
Ispezione degli alimenti di origine animale, intesi sia come
produzioni primarie che come prodotti trasformati: loro tipologie e
principali attrezzature.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico,
consistera' nella descrizione di allestimento, organizzazione e
funzionamento di laboratori di Ispezione degli alimenti di origine
animale.
La prova orale vertera' sui seguenti argomenti:
1) discussione sui programmi oggetto delle prove scritte e
sulla normativa relativa alla sicurezza dei laboratori;
2) elementi di legislazione universitaria.
La prova orale, inoltre, tendera' all'accertamento della
conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.

                               Art. 6.
 
Svolgimento delle prove
 
Per sostenere le prove di esame, i candidati sono tenuti a
presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora in cui si svolgeranno, verra' portato a conoscenza
degli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 16 gennaio 2004.
E' assolutamente vietata l'introduzione nell'aula in cui si
svolgono le prove di telefoni cellulari e di qualsivoglia
strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con
l'esterno.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per
il sostenimento della prova stessa.
L'elenco nominativo degli ammessi alla prova orale verra',
altresi', reso noto mediante pubblicazione sul sito internet
dell'Ateneo (www.unite.it).
La prova orale non si intendera' superata se non sara' stata
conseguita una votazione di almeno 21/30 o equivalente e non sara'
stata dimostrata una conoscenza, ritenuta sufficiente dalla
commissione giudicatrice, della lingua inglese.
Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la commissione
giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato che, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso, nel
medesimo giorno, nella sede di esame.

                               Art. 7.
 
Graduatoria del concorso
 
Espletate le prove del concorso, la commissione forma la
graduatoria generale di merito provvisoria.
La graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente della
votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti
riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella
prova orale. A parita' di punteggio i candidati saranno indicati
seguendo l'ordine alfabetico.

                               Art. 8.
 
Preferenza a parita' di merito e precedenza
 
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire all'Universita' degli studi di Teramo, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto la prova stessa, i documenti in carta
semplice, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive, che
certifichino, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso, il possesso:
a) dei titoli di precedenza indicati nell'art. 18 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e nell'art. 40 della legge
20 settembre 1980, n. 574, in materia di personale militare, e nella
legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei
disabili;
b) dei titoli di preferenza a parita' di merito, previsti
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, attestanti
l'appartenenza del candidato ad una o piu' delle seguenti categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra e
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di
guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
c) dei sottoelencati titoli di preferenza a parita' di merito e
di titoli, previsti dall'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni:
1) numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) l'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Quanto sopra anche se tali dichiarazioni siano state rese nella
domanda di partecipazione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta qualora l'amministrazione ne
sia gia' in possesso. In tale caso e' comunque fatto obbligo al
candidato di fornire esplichi riferimenti all'amministrazione nei
medesimi termini temporali di cui al primo comma del presente
articolo.
Sulla base di quanto precede e della graduatoria generale di
merito provvisoria si provvede con decreto rettorale all'approvazione
della graduatoria generale definitiva ed alla dichiarazione del
vincitore.
Tale provvedimento conclude la procedura concorsuale e della sua
pubblicazione all'albo del rettorato sara' data notizia, mediante
avviso, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Dalla data di
pubblicazione del predetto avviso decorre il termine di sessanta
giorni per impugnare l'atto dinanzi all'autorita' giudiziaria
amministrativa e il termine di centoventi giorni per esperire il
ricorso straordinario al Capo dello Stato.

                               Art. 9.
 
Costituzione del rapporto di lavoro
 
Il candidato dichiarato vincitore ed in possesso di tutti i
requisiti prescritti sara' assunto in prova presso l'Universita'
degli studi di Teramo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
nella categoria C - posizione economica C1, dell'area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con diritto al trattamento
economico e giuridico previsto dalle vigenti disposizioni.
Le attivita' che sara' chiamato ad espletare presenteranno le
seguenti caratteristiche:
grado di autonomia: svolgimento di attivita' inerenti
procedure, con diversi livelli di complessita', basate su criteri
parzialmente prestabiliti;
grado di responsabilita': relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
La mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento tempestivamente
comunicati all'amministrazione, comportera' automaticamente
l'impedimento alla costituzione del rapporto di lavoro.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei documenti
 
Entro trenta giorni dall'assunzione del servizio, il lavoratore
ha l'obbligo di presentare alla Ripartizione per gli affari del
personale una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale
risultino:
data e luogo di nascita;
residenza;
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati
membri dell'Unione europea;
godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di uno
degli altri Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare,
inoltre, il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza;
assenza di eventuali condanne penali e di eventuali carichi
pendenti o, comunque, la non conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali. In caso contrario, dovranno essere indicate le
condanne riportate e la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria
che l'ha emessa, nonche' gli eventuali carichi pendenti di cui si e'
a conoscenza. I cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione
europea dovranno, altresi', dichiarare di non aver riportato condanne
penali e di non avere carichi pendenti o, comunque, di non essere a
conoscenza di procedimenti penali a proprio carico, sia nello Stato
di cui sono cittadini sia in quello italiano;
possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione
alla prova concorsuale;
posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
composizione del nucleo familiare.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti
al personale statale di ruolo dovranno presentare, nel termine
sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, nonche'
una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino
il possesso del titolo di studio richiesto e la composizione del
nucleo familiare.
E' fatto, inoltre, obbligo di presentare una fotocopia del
tesserino di codice fiscale.
Scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, di cui al primo
comma del presente articolo, e fatta salva la possibilita' di una sua
proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato
impedimento, si provvedera' all'immediata risoluzione del rapporto di
lavoro.
Gli stati, fatti e qualita' personali dichiarati saranno oggetto
di idonei controlli, da parte dell'Universita', in merito alla loro
veridicita'.

                              Art. 11.
 
Costituzione rapporti di lavoro a tempo determinato
 
La graduatoria generale di merito, formata all'esito della
procedura concorsuale, potra' essere considerata utile, altresi', per
la eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
per mansioni proprie della categoria C, nell'area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 19 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
I rapporti di lavoro di cui al precedente comma potranno essere
attivati, subordinatamente al verificarsi di esigenze nelle strutture
dell'Ateneo e tenuto conto delle disponibilita' del bilancio, nelle
seguenti ipotesi:
a) per sostituzione di personale assente, quando l'assenza
prevista superi i sessanta giorni consecutivi;
b) per sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 9 dicembre 1977,
n. 903 e 8 marzo 2000, n. 53;
c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attivita' o
per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando
alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in
servizio.
I rapporti di lavoro a tempo determinato potranno, altresi',
essere attivati per lo svolgimento di attivita' nell'ambito di
programmi di ricerca, per l'attivazione di infrastrutture tecniche
complesse o per la realizzazione di specifici progetti di
miglioramento dei servizi offerti, ai sensi del menzionato art. 19.
L'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato, disposta ai sensi dei precedenti commi del presente
articolo, non inficia quanto disposto dall'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

                              Art. 12.
 
Responsabile del procedimento
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando e' la dott.ssa Anna Pina
Cipulli - Ripartizione per il reclutamento selettivo e concorsuale -
viale F. Crucioli, 122 - 64100 Teramo (tel. 0861/266253 fax
0861/266293).

                              Art. 13.
 
Rinvio
 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nel regolamento di esecuzione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni.
Teramo, 14 ottobre 2003
Il rettore: Russi

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