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LIBERA UNIVERSITA' "S. PIO V"

Valutazione comparativa, per esami, per l'ammissione a cinque posti
di cui tre con borsa di studio, per il corso di dottorato di ricerca
in economia e diritto, nell'ambito delle relazioni internazionali,
XIX ciclo, di durata triennale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.58 del 25/7/2003
Ente:LIBERA UNIVERSITA' "S. PIO V"
Località:-
Codice atto:03E04176
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:5
Scadenza:25/8/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modifiche;
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la legge 30 novembre 1989 n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con cui e'
stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il vigente Statuto di autonomia della Libera Universita'
degli studi S. Pio V, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
30 aprile 2002;
Visto il regolamento di ateneo per il dottorato di ricerca della
Libera Universita' degli studi S. Pio V, in attuazione delle norme
previste dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto
ministeriale 30 aprile 1999;
Vista la delibera del consiglio di facolta' del 4 giugno 2003 di
attivazione del corso di dottorato di ricerca in economia e diritto
nell'ambito delle relazioni internazionali;
Vista la riunione del senato accademico della Libera universita'
degli studi «S. Pio V» del 18 giugno 2003, in cui e' stata disposta
l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in Economia e diritto
nell'ambito delle relazioni internazionali;
Vista la legge del 3 agosto 1998, n. 315, e successive modifiche
e integrazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 giugno
2003, con cui e' stata approvata l'attivazione del corso di dottorato
di ricerca in economia e diritto nell'ambito delle relazioni
internazionali;
 
Decreta:
 
Art. 1. A t t i v a z i o n e
E' indetta, per l'a.a. 2003/2004, la valutazione comparativa, per
esami, per l'ammissione a cinque posti, di cui tre con borsa di
studio, per il corso di dottorato di ricerca in «economia e diritto
nell'ambito delle relazioni internazionali», XIX ciclo, di durata
triennale.

                   Art. 2. Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di laurea italiana o di analogo
titolo accademico conseguito all'estero e preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche, qualora non gia' dichiarato
equipollente. Ai fini del predetto riconoscimento il candidato dovra'
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa con i documenti utili al fine di
consentire al collegio dei docenti la relativa dichiarazione di
equipollenza (tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo la normativa
vigente).
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali abbiano conseguito il diploma di laurea entro e non oltre il
31 luglio 2003.
In tal caso l'ammissione verra' accettata «con riserva» ed il
candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo
certificato di laurea (o autocertificazione), entro la data di inizio
della prova scritta di concorso.

                    Art. 3. Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice sul modulo allegato al presente bando, devono essere dirette
al magnifico rettore della Libera universita' degli studi S. Pio V e
presentate o inviate all'ufficio dottorati di ricerca via delle Sette
Chiese n. 139 - 00145 Roma entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
1) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il codice fiscale;
2) la propria cittadinanza;
3) la laurea posseduta, completa di titolo e data del
conseguimento, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, allegando un certificato di esami sostenuti;
4) le lingue straniere conosciute (in quanto e' previsto un
soggiorno di studio all'estero nell'ambito del corso di dottorato);
5) quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio
militare;
6) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
7) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
8) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso;
9) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
10) di aver preso visione del bando di concorso;
11) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale ed il numero telefonico) con espressa
menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione
dello stesso.
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove sara'
disponibile sul sito internet dell'Universita' (www.luspio.it).

                        Art. 4. Prove d'esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove d'esame sono
intese ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine
alla ricerca scientifica.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede,
della data e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite il sito internet dell'Universita'
(www.luspio.it), quindici giorni prima della data fissata per la
prova.
La convocazione alla prova orale avverra' con le stesse modalita'
a coloro che avranno superato la prova scritta venti giorni prima
della data fissata per il colloquio, ovvero a mezzo di comunicazione
in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice, nella
ipotesi di rinuncia ai termini di preavviso espressa da tutti i
candidati presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

         Art. 5. Commissione giudicatrice e suoi adempimenti
La commissione per la valutazione comparativa dei candidati e'
nominata con decreto del rettore della «Libera universita' degli
studi S. Pio V», sentito il collegio dei docenti, ed e' composta da
cinque membri scelti tra professori e ricercatori universitari di
ruolo che appartengano alle aree scientifiche cui si riferisce il
corso di dottorato. Della commissione possono far parte, non piu' di
due esperti anche stranieri che appartengano ad enti o strutture
pubbliche e private di ricerca.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di:
prova scritta: 60 punti (minimo 40 punti per l'ammissione al
colloquio),
colloquio: 60 punti (minimo 40 punti per il superamento).
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di
parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni.

                     Art. 6. Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
In caso di rinuncia o di mancata o tardiva accettazione da parte
degli aventi diritto, subentra altro candidato, secondo l'ordine
della graduatoria.

                    Art. 7. Domanda di iscrizione
I concorrenti ammessi devono presentare o far pervenire
all'ufficio dottorati di ricerca via delle Sette Chiese n. 139 -
00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono
dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo
invito tramite telegramma, domanda di iscrizione al corso di
dottorato, in carta libera, allegando:
a) una fotocopia del documento di identita', in carta libera,
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) diploma - documento originale - di scuola secondaria
superiore;
d) certificato di laurea con la relativa votazione;
e) dichiarazione, in carta libera, di non essere iscritti ad
altra scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o, in caso
contrario, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
g) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
che, per l'eventuale concessione di borsa di studio, non dovra'
essere superiore a Euro 12.911;
h) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata.
In relazione alle lettere c) e d) potra' presentare una
autocertificazione - ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 - riservandosi di consegnare, nel
piu' breve tempo possibile, la documentazione originale.

Art. 8. Posti a concorso, borse di studio, contributo per l'accesso e
la frequenza ai corsi
Le tre borse di studio saranno attribuite secondo l'indicazione
della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati ex
art. 5 comma 3 del presente bando.
L'importo di ogni singola borsa, verra' determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1 lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni. L'ammontare della borsa e' pari a
Euro 10.561,55 al lordo di tutte le imposte, tasse ed oneri di legge.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
L'erogazione avverra' in rate semestrali posticipate rispetto
all'inizio del corso.
Le borse verranno erogate per l'intera durata del corso e il loro
importo verra' elevato in misura di un rimborso delle spese di un
viaggio (a/r) per il soggiorno di studio all'estero da effettuarsi
nell'arco del triennio di dottorato.

              Art. 9. Obblighi e diritti dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di
valutazione negativa, la cessazione.
I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso su
motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti.
Nei casi di maternita', di grave e documentata malattia, di
servizio militare, su proposta del collegio dei docenti, il titolo
puo' essere conseguito in data successiva a quella stabilita.
Il collegio dei docenti, su proposta del consiglio della facolta'
interessata, puo' affidare ai dottorandi una limitata attivita'
didattica che non comprometta pero' l'attivita' di formazione alla
ricerca.

                    Art. 10. Conseguimento titolo
Il titolo di dottore di ricerca, che si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, ripetuto per una sola volta, e'
conferito, a conclusione del corso, dal rettore della Libera
universita' degli studi S. Pio V.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' formata e
nominata con decreto rettorale in conformita' al regolamento di
dottorato di ricerca della Libera universita' degli studi S. Pio V.

                    Art. 11. Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale
30 aprile 1999 ed al regolamento di Ateneo per il dottorato di
ricerca della Libera universita' degli studi S. Pio V.
Roma, 15 luglio 2003
Il rettore: Leoni

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