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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE

Concorso pubblico, per esami, a dodici posti di dirigente di seconda
fascia dell'area amministrativa, da preporre alla direzione degli
uffici di dirigenza non generale dell'amministrazione centrale e
periferica.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.85 del 26/10/2007
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:07E07258
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:12
Scadenza:-
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche ed in particolare l'art. 28;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme
generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39 come
successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato» ed in particolare
l'art. 3, comma 5;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, convertito, con
modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre
2000, n. 333, recante «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo
1999, n. 68»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, concernente il regolamento per la disciplina delle modalita'
di istituzione, organizzazione e funzionamento nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 24 settembre
2004, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del
13 novembre 2004, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di
dirigente;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento
tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
26 settembre 2005, con il quale l'ex Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare procedure
pubbliche concorsuali, per reclutare, fra l'altro, n. 20 dirigenti
amministrativi di seconda fascia;
Vista la nota prot. n. 64530 del 21 maggio 2007, con la quale il
Ministero dell'economia e finanze esprime l'assenso alla ripartizione
dei posti convenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e il
Ministero dell'universita' e della ricerca, che attribuisce dodici
dei venti posti come sopra autorizzati all'ex Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 luglio 2006, recante competenze e uffici del Ministero della
Pubblica Istruzione e la dotazione organica del personale;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione
7 dicembre 2006, n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, relativo alla
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto «modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area 1 dipendente
dalle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto Ministeri»;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - 3 novembre 2005, n. 3/05,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294,
relativa agli adempimenti delle Pubbliche amministrazioni in materia
di avvio delle procedure concorsuali;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4/05,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294, in
materia di riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'accesso
nelle Pubbliche Amministrazioni;
Assolti gli adempimenti di cui all'art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario
indire un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento dei
citati dodici dirigenti amministrativi da impiegare per le esigenze
degli Uffici appartenenti alle diverse articolazioni del Ministero
della pubblica istruzione;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: - per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di
durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509; - per laurea (L), il titolo accademico di durata
triennale; - per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di
durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM) ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale
22 dicembre 2004, n. 270; - per diploma di specializzazione (DS), il
titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale n. 270/2004, conseguito presso le scuole di
specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; - per dottorato di ricerca (DR), il
titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale n. 270/2004, conseguito ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso yg
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dodici posti di
dirigente di seconda fascia dell'area amministrativa, da preporre
alla direzione degli uffici di dirigenza non generale
dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della
pubblica istruzione.
Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 272/2004, il 30% dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Ministero della pubblica istruzione
appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque
denominata, della carriera direttiva, purche' in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 2.
Qualora la quota di cui al comma precedente non venga interamente
ricoperta da personale avente i requisiti sopra citati, la parte
rimanente, fino alla concorrenza del 30% dei posti messi a concorso,
e' riservata al personale dipendente del Ministero della pubblica
istruzione, purche' in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 2.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ne devono
fare espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso,
secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate
categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine
di graduatoria.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) diploma di laurea (DL) o laurea specialistica (LS),
attualmente laurea magistrale (LM), o laurea (L) di durata triennale.
I titoli accademici rilasciati dalle Universita' straniere
saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree
suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento
di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di
studio rilasciato dalle Universita' italiane in base alla normativa
vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per
la presentazione delle domande;
2) trovarsi in una della seguenti posizioni:
a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in
possesso di laurea triennale, del diploma di laurea o di laurea
specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio,
o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
specializzazione, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali, per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del
diploma di laurea. Il periodo di servizio richiesto e', altresi',
ridotto a quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali
che siano stati reclutati a seguito di corso concorso per ricoprire
posizioni funzionali, per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
b) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti di diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni
le funzioni dirigenziali;
c) coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni, purche' muniti del diploma di laurea;
d) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che
abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea;
3) cittadinanza italiana;
4) idoneita' fisica alle funzioni dirigenziali;
5) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
6) godimento dei diritti politici. Non possono essere ammessi
al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo,
nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento, oppure siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure che siano
stati licenziati ai sensi delle disposizioni di cui ai contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
comparti.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
In sede di esame il candidato deve dimostrare la conoscenza, a
livello avanzato, di una delle seguenti lingue straniere: inglese,
francese, tedesca o spagnola, nonche' la conoscenza, sempre a livello
avanzato, dell'utilizzo di sistemi informatici.
Se le prove d'esame sono precedute dalla preselezione di cui al
successivo art. 6, l'Amministrazione verifica la validita' delle
domande solo dopo lo svolgimento della stessa e limitatamente ai
candidati che l'abbiano superata. Il superamento della preselezione
non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di
partecipazione al concorso, ne' sana eventuali irregolarita' della
domanda stessa.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda - Termine e modalita'
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in modo conforme al modello allegato A) al presente bando, deve
essere presentata a mano o inviata, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, al Ministero della pubblica istruzione -
Dipartimento per la programmazione ministeriale, del bilancio, delle
risorse umane e dell'informazione - Direzione generale per le risorse
umane del Ministero, Acquisti e affari generali - Ufficio II - Viale
Trastevere, 76/A - 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
La firma in calce alla domanda deve essere apposta
dall'interessato in forma leggibile e per esteso e non necessita di
autentica. Alla domanda dovra' essere allegato, in carta semplice,
copia di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra
quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Non sono prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione, nonche' le domande inoltrate in ritardo, quale ne sia
la causa, anche se non imputabile al candidato.
Ai fini dell'accertamento della tempestivita' nella presentazione
della domanda, la data e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Se la domanda e' presentata a mano,
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale del Ministero della
pubblica istruzione.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per avvalersi, in relazione alla
propria situazione di handicap, dei benefici di cui all'art. 20 della
legge stessa (ausilio necessario, eventuale utilizzo di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame), debbono
corredare la domanda di una certificazione, rilasciata dall'azienda
sanitaria locale, nella quale vanno specificati gli elementi
essenziali occorrenti perche' l'Amministrazione predisponga per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione
alla eventuale preselezione e al concorso.
Nella domanda, che deve recare in calce la firma autografa del
candidato, lo stesso, oltre ad indicare in quale lingua straniera,
tra quelle riportate nell'art. 2 e nel successivo art. 6, intende
sostenere la prova nel corso del colloquio, deve dichiarare, sotto la
propria responsabilita', ai sensi delle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e,
se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia
stato trascritto l'atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nelle funzioni al quale il concorso si riferisce;
e) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero
(anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale, si sia proceduto alla applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali
procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
f) la sua posizione nei riguardi delle norme sul servizio di
leva;
g) il diploma di laurea (DL) o la laurea specialistica (LS),
attualmente laurea magistrale (LM), o la laurea (L) di durata
triennale posseduta e la data del relativo conseguimento, con
l'esatta indicazione dell'Universita' che l'ha rilasciata;
h) se si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del
presente bando di concorso ai fini delle riserve di posti;
i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti
rapporti di pubblico impiego;
j) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza
o, a parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso;
k) l'indirizzo (comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico ed eventualmente, se ritenuto dal candidato, del
numero di fax) presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni
relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali, successive variazioni.
L'Amministrazione non risponde dell'eventuale dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione di cui al
precedente art. 2, il candidato deve altresi' dichiarare in quale
posizione si trovi tra quelle elencate nel suddetto articolo con
lettera a), b), c) e d).
Inoltre:
se si trova nella posizione a), deve dichiarare:
la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza,
l'ufficio e l'amministrazione di appartenenza, nonche' l'attuale sede
di servizio;
l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o del
diploma di specializzazione;
se reclutato in un'amministrazione statale a seguito di
corso-concorso;
se si trova nella posizione b), deve dichiarare:
la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza,
l'ufficio, l'ente o la struttura pubblica di appartenenza, nonche'
l'attuale sede di servizio;
se si trova nella posizione c), deve dichiarare:
l'ufficio e l'amministrazione presso i quali ha ricoperto
incarichi dirigenziali o equiparati, nonche' il periodo di servizio
prestato nelle suddette funzioni;
se si trova nella posizione d), deve dichiarare e altresi'
certificare:
l'ente o l'organismo internazionale presso il quale ha
maturato esperienze lavorative, indicando il periodo di servizio,
nonche' la posizione funzionale nella quale ha svolto il predetto
servizio.
Il candidato deve infine dichiarare gli estremi dei provvedimenti
relativi alla concessione di periodi di aspettativa per motivi di
famiglia autorizzati, la durata dei periodi stessi, nonche' ogni
altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

                               Art. 4.
 
Esclusione dal concorso
 
I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con
successivo decreto, ed e' composta, secondo quanto stabilito
dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004
citato nelle premesse, da un numero dispari di membri, di cui uno con
funzioni di presidente.
Il Presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o
contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia della
pubblica amministrazione, professori di prima fascia di universita'
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore.
I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle
amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di universita'
pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione
nelle materie oggetto del concorso.
Almeno un terzo dei posti di componente della commissione e'
riservato alle donne.
Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
all'area funzionale C.
La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento
da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai
candidati e da uno o piu' componenti esperti di informatica.
Il decreto di nomina della commissione del concorso e' trasmesso
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come
richiamato dal punto 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 agosto 2005.

                               Art. 6.
 
Prove di esame
 
L'esame consiste in due prove scritte, della durata di otto ore
ciascuna, ed una prova orale. I punteggi sono espressi in centesimi.
Qualora se ne ravvisi la necessita', l'Amministrazione ha
facolta' di effettuare una preselezione.
In caso di svolgimento della prova preselettiva, viene ammesso
alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il
numero dei posti messi a concorso. L'eventuale preselezione viene
effettuata mediante una serie di quesiti a risposta multipla,
vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte e orali. I
candidati eventualmente classificatisi col medesimo punteggio
dell'ultimo candidato ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere
le prove scritte.
Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Per sostenere le prove i candidati debbono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Nel corso delle prove scritte i candidati possono consultare
esclusivamente codici e testi di legge non commentati. Ai candidati
e' fatto comunque divieto di avvalersi di supporti cartacei, di
telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati, di comunicare tra loro,
nonche' di introdurre alcun oggetto nell'aula ove si svolge la prova.
In caso di violazione di tale divieto, la commissione esaminatrice
delibera l'immediata esclusione dal concorso.
Una delle prove scritte, a contenuto teorico, verte su tematiche
attinenti lo svolgimento delle funzioni dirigenziali relative a:
diritto amministrativo, diritto costituzionale, contabilita' di
Stato, analisi delle politiche pubbliche e della riforma
amministrativa, con particolare riguardo alle politiche scolastiche,
alla normativa concernente l'ordinamento del Ministero della pubblica
istruzione e gli ordinamenti scolastici.
L'altra prova, a contenuto prevalentemente pratico, e' diretta ad
accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto i
profili della legittimita', efficienza, efficacia ed economicita'
dell'azione amministrativa, di questioni riguardanti l'attivita'
istituzionale del Ministero della pubblica istruzione.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami», del 18 gennaio 2008, sara' pubblicato
il diario delle prove scritte oppure, qualora si proceda a
preselezione, il diario delle prove preselettive.
In quest'ultimo caso, lo stesso avviso indichera' la data della
successiva Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami», contenente il diario delle prove
scritte, nonche' l'elenco dei candidati ammessi alle prove medesime,
per i quali tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
In assenza di preselezione, alla prova scritta sono ammessi, con
riserva di accertamento dei requisiti prescritti, tutti i candidati
ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, i quali
saranno tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno,
nell'ora e nel luogo indicati nell'avviso di cui al precedente comma.
L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
Al colloquio orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato
non meno di settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte.
I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono
la relativa comunicazione, con indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello nel
quale debbono sostenere la prova stessa.
Il colloquio, che tende alla valutazione della capacita'
professionale e della preparazione del candidato, nonche'
dell'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali e della
conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni in
genere ed, in particolare, del Ministero della pubblica istruzione,
verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sul
diritto civile e diritto processuale civile, con particolare riguardo
al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ed alla giurisdizione
del giudice ordinario in materia di controversie di lavoro, diritto
penale e procedura penale, con particolare riguardo ai delitti contro
la P.A., diritto dell'Unione europea, normativa sul M.P.I., scienza
dell'amministrazione, scienza della comunicazione, con particolare
riguardo alla comunicazione istituzionale. E', inoltre, prevista una
prova finalizzata alla valutazione della conoscenza ad un livello
avanzato della lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle di
inglese, francese, tedesca e spagnola, che prevede esercizi di
lettura, traduzione e conversazione. Nell'ambito del colloquio,
viene, altresi', accertata la conoscenza a livello avanzato, da parte
del candidato, dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di
piu' comune impiego, anche attraverso una verifica pratica, e delle
implicazioni organizzative e sulla semplificazione procedimentale,
connesse con l'adozione degli strumenti informatici.
Il colloquio orale si intende superato dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a settanta centesimi.

                               Art. 7.
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale
di merito
 
Il punteggio finale e' determinato dalla somma dei voti
conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nel
colloquio. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva
non ha valore ai fini della votazione complessiva.
La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato.
A parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni
in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego
nelle amministrazioni statali.
I candidati che abbiano superato il colloquio devono far
pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per
la programmazione ministeriale, del bilancio, delle risorse umane e
dell'informazione - Direzione generale per le risorse umane del
Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio IV, viale Trastevere,
76/A - 00153 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli, gia'
indicati nella domanda, di preferenza e precedenza nella nomina, a
pena di decadenza dal beneficio. I suddetti titoli sono valutati
esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di partecipazione e
purche' risulti dai medesimi il possesso dei requisiti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui
l'Amministrazione della Pubblica istruzione ne sia gia' in possesso o
ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni,
purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con
esattezza, oltre al possesso del titolo, anche l'ufficio e
l'amministrazione presso cui la relativa documentazione e'
depositata.
Il direttore generale per le risorse umane del Ministero,
acquisti e affari generali, riconosciuta la regolarita' del
procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per
l'assunzione, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei
nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento il direttore
generale dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di
posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della
pubblica istruzione. Di tale pubblicazione verra' data notizia
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami».

                               Art. 8.
 
Costituzione del rapporto di lavoro
 
La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata
all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e
indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti del Ministero
della pubblica istruzione, ai sensi della normativa vigente.
I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a
frequentare, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 272/2004, un ciclo di attivita' formative, organizzato
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. I vincitori
del concorso sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi
previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. del personale con qualifica
dirigenziale, sottoscritto il 9 gennaio 1997. Decorso il periodo di
prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli
interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione in
servizio.
Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo
abbiano gia' superato nella stessa qualifica, presso altra pubblica
amministrazione.
Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per le
risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio II,
viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, e sono utilizzati ai soli fini
della gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro.

                              Art. 10.
 
Norma di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto viene trasmesso al Dipartimento della
funzione pubblica - Ufficio personale pubblica amministrazione, e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - IGOP, come prevede il punto 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005, e
sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 22 ottobre 2007
Il direttore generale: Criscuoli

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