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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Concorso pubblico, per esami, a dieci posti, per l'accesso al profilo
professionale di assistente amministrativo, area B, posizione
economica B3, del ruolo del personale del Ministero
dell'universita' e della ricerca.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.91 del 21/11/2008 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 8E011136 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 22/12/2008 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
degli affari generali e del personale
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
e integrazioni, legge quadro, per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme
generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39, come
successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili e successive modifiche;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante
«disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo»,
in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
Visto in particolare il comma 20, dell'art. 1, del succitato
decreto legge che recita «Con riferimento ai Ministeri per i quali
sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un
periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more
dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi
uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le
autorita' di Governo, la struttura di tali uffici e' definita, nel
rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata
in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i
provvedimenti organizzativi vigenti, purche' resti ferma l'unicita'
degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per
l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova
struttura di governo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19
novembre 2007, n. 264, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio
2008, registro n. 1, foglio n. 73, recante il Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca e la
dotazione organica del personale;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale», cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78
CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di
orientamento sessuale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
marzo 2008, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2008,
registro n. 4, foglio n. 277, con il quale il Ministero
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare procedure
pubbliche concorsuali, per reclutare, fra l'altro, dieci dipendenti
per l'area B, posizione economica B3;
Visto l'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che prevede tra l'altro il riconoscimento, in termini di punteggio,
del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28
settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa stipulati anteriormente a tale data;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al
personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 e
successivi contratti collettivi, di cui l'ultimo, relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2004-2005,
sottoscritto in data 7 dicembre 2005;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - 3 novembre 2005, n. 3/05,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294,
relativa agli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
di avvio delle procedure concorsuali;
Considerato che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario
indire un concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti nell'area funzionale B, posizione economica B3, per le esigenze
degli uffici del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti, per
l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo, area
B, posizione economica B3, del ruolo del personale del Ministero
dell'universita' e della ricerca.
Art. 2.
Riserve di posti
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti
messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle Forze Armate, congedati
senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del
presente bando.
Considerato che l'art. 3, comma 106, della citata legge 24
dicembre 2007, n. 244, prevede tra l'altro il riconoscimento, in
termini di punteggio del servizio prestato presso le pubbliche
amministrazioni per almeno tre anni, anche se non continuativi nel
quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti
di collaborazione stipulati anteriormente a tale data, al suddetto
personale viene riconosciuto il seguente punteggio:
punti 0,25 per ciascun periodo continuativo di un anno con le
pubbliche amministrazioni e ulteriori punti 0,75 per ciascun anno
continuativo di servizio prestato nel settore del Ministero
dell'universita' e della ricerca, purche' svolto con lodevole
servizio, fino ad un massimo di punti 3.
I posti riservati, che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo, saranno conferiti ai concorrenti che abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
Coloro che intendano avvalersi della riserva indicata nel presente
articolo, oppure che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni
debbono farne espressa dichiarazione della domanda di partecipazione
al concorso.
Art. 3.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (l'eventuale
possesso di titoli accademici non esonera il candidato dall'indicare
il titolo di studio utile per la partecipazione al concorso);
I titoli di studio rilasciati all'estero saranno considerati utili
purche' riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati in Italia, ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati,
a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data
di scadenza per la presentazione delle domande;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
e) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
nelle funzioni al quale il concorso si riferisce;
f) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure che
siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della
vigente normativa contrattuale.
I candidati comunitari di cittadinanza diversa da quella italiana
devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, anche i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica Italiana;
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 4.
Presentazione della domanda Termini e modalita'
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in modo conforme al modello allegato A), deve essere indirizzata e
presentata direttamente o inviata, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, al Ministero dell'universita' e della ricerca -
Direzione generale degli affari generali e del personale, piazza J.
F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La firma in calce alla domanda deve essere apposta
dall'interessato in forma leggibile e per esteso e non necessita di
autentica. Alla domanda deve essere allegato, in carta semplice,
copia di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra
quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Non saranno prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione, nonche' le domande inoltrate in ritardo, quel ne sia
la causa, anche se non imputabile al candidato.
Ai fini dell'accertamento della tempestivita' della presentazione
della domanda, la data e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per avvalersi, in relazione alla
propria posizione di handicap, dei benefici di cui all'art. 20 della
legge stessa (ausilio necessario, eventuale utilizzo di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame), debbono
corredare la domanda con una certificazione, rilasciata dall'Azienda
sanitaria locale, nella quale vanno specificati gli elementi
essenziali occorrenti perche' l'Amministrazione predisponga per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione
all'eventuale preselezione e al concorso.
Nella domanda, che deve recare in calce la firma autografa del
candidato, il medesimo, oltre ad indicare in quale lingua, fra
inglese, francese, tedesco e spagnolo, vuole effettuare la prova di
lingua straniera, deve dichiarare, sotto la propria responsabilita',
ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e, se
nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato
trascritto l'atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
nelle funzioni al quale il concorso si riferisce;
e) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero
(anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale, oppure applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali
pendenti in Italia o all'estero;
f) la sua posizione nei riguardi delle norme sul servizio di
leva;
g) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado
posseduto, alla data del suo conseguimento e l'Istituto che lo ha
rilasciato;
h) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza
o, a parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli debbono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso;
i) l'indirizzo (comprensivo di avviamento postale, di numero
telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato,
del numero di fax) presso cui chiede che siano trasmesse le
comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far
conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
L'Amministrazione non risponde dell'eventuale dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con
successivo decreto del Direttore generale degli affari generali e del
personale ed e' composta, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato nelle
premesse, da numero tre membri, di cui un dirigente o equiparato con
funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del
concorso, mentre le funzioni di segretario sono svolte da personale
appartenente all'area funzionale C.
La nomina del presidente e dei membri della commissione puo'
riguardare anche il personale in quiescenza da non piu' di tre anni
che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica
richiesta per il concorso e che non sia stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego.
Almeno un terzo dei posti di componente della commissione e'
riservato alle donne, salva motivata impossibilita'.
La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento
da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai
candidati.
La commissione, considerato il numero dei concorrenti, prima
dell'inizio delle prove concorsuali, stabilisce il termine del
procedimento concorsuale, che non puo' comunque superare i sei mesi a
decorrere dalla data di effettuazione delle prove scritte, e lo rende
pubblico.
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, da
formalizzare nel relativo verbale, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Il decreto di nomina della commissione del concorso e' trasmesso
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come
richiamato dall'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007.
Art. 7.
Prova di preselezione
Qualora se ne ravvisi la necessita', l'Amministrazione ha facolta'
di effettuare una preselezione, il cui svolgimento sara' comunicato
con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In caso di svolgimento della prova preselettiva, viene ammesso
alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il
numero dei posti messi a concorso.
L'eventuale preselezione viene effettuata mediante una serie di
quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove scritte e orali.
I candidati eventualmente classificatisi con il medesimo punteggio
dell'ultimo candidato ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere
le prove scritte.
Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Art. 8.
Prove di esame
Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica o a
contenuto teorico-pratico, e in una prova orale, e sono diretti ad
accertare il possesso di una adeguata conoscenza della materia
amministrativa e contabile in generale, della gestione di processi e
problematiche di discreta complessita', nonche' dell'ordinamento e
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca e delle
sue diverse unita' organizzative, e, in particolare, dell'uso di
strumenti di automazione d'ufficio (All. B).
Per sostenere le prove, i candidati debbono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Le prove scritte consistono in:
a) un elaborato in tema di: diritto amministrativo (elementi),
contabilita' di Stato (elementi) e ordinamento del Ministero
dell'universita' e della ricerca;
b) una prova pratica su personal computer per accertare la
conoscenza di:
1. creazione, copia, spostamento e cancellazione di una
cartella;
2. creazione, copia, spostamento e cancellazione di un file;
3. utilizzo di periferiche di input/output;
4. composizione, modifica e stampa di un documento;
5. formattazione di testi;
6. stampa Unione;
7. composizione, modifica e cancellazione di un messaggio di
posta elettronica;
8. manutenzione dei messaggi di posta elettronica: la
suddivisione in cartelle e l'archiviazione anche mediante l'utilizzo
di filtri;
9. spam: utilizzo di filtri;
10. navigazione su internet;
11. le ricerche su internet: utilizzo dei motori di ricerca;
12. creazione di una matrice e visualizzazione dei risultati
mediante un grafico.
Per lo svolgimento delle due prove scritte i candidati avranno a
disposizione, rispettivamente, 6 (sei) ore e 2 (due) ore.
Alla prova scritta sono ammessi, con riserva di accertamento dei
requisiti prescritti, tutti i candidati ai quali non sia stata
comunicata l'esclusione dal concorso, i quali sono tenuti a
presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo
indicati nel comunicato, che sara' pubblicato con successivo avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di
avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, nonche' di comunicare tra loro nell'aula. In
caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
Al colloquio orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato
non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono
la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello nel
quale debbono sostenere la prova stessa.
Il colloquio verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove
scritte, sulle seguenti materie:
elementi di diritto pubblico;
legislazione universitaria.
Detta prova comprendera' anche l'accertamento della conoscenza di
una lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese,
tedesco e spagnolo attraverso la traduzione di un testo.
Il colloquio orale si intende superato dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.
Art. 9.
Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie generali
di merito
Il punteggio finale e' determinato dalla somma dei voti conseguiti
in ciascuna prova scritta e dalla votazione conseguita nel colloquio
e dall'eventuale punteggio relativo ai titoli prodotti e valutati
dalla commissione.
La graduatoria di merito del concorso e' formulata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale,
come sopra determinato, conseguito da ciascun candidato.
A parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni
in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego
nelle amministrazioni statali.
I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far
pervenire al competente ufficio, entro il termine perentorio di
giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei
titoli, gia' indicati nella domanda, di preferenza e precedenza nella
nomina, a pena di decadenza dal beneficio. I suddetti titoli sono
valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di
partecipazione e purche' risulti dai medesimi il possesso dei
requisiti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui
l'Amministrazione dell'universita' e della ricerca ne sia gia' in
possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche
amministrazioni, purche' nella domanda di ammissione l'interessato
abbia indicato con esattezza, oltre al possesso del titolo, anche
l'ufficio e l'amministrazione presso cui la relativa documentazione
e' depositata.
Il direttore generale interessato della procedura concorsuale, al
termine dei lavori delle commissioni esaminatrici, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti
per l'assunzione, la graduatoria di merito dei candidati risultati
idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il
direttore generale dichiara vincitori del concorso i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle
riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, verra' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
le eventuali impugnative.
Art. 10.
Costituzione del rapporto di lavoro
La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata
all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno,
nel profilo professionale di «assistente amministrativo» area
funzionale B, posizione economica B3, del ruolo unico del personale
del Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi della
normativa vigente.
Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.
Art. 11.
Accesso agli atti del concorso
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la
struttura del Ministero dell'universita' e della ricerca alla quale
sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso, e
sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura
concorsuale. I dati personali forniti dai vincitori del concorso sono
successivamente raccolti presso il Ministero dell'universita' e della
ricerca, Direzione generale degli affari generali e del personale,
piazza J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, per l'eventuale, successiva
instaurazione del rapporto di lavoro.
Art. 13.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il direttore generale: Salernitano
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