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UNIVERSITA' DI TRIESTE

Procedura di valutazione comparativa
per la copertura di due posti di ricercatore universitario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.74 del 17/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DI TRIESTE
Località:Trieste  (TS)
Codice atto:099E7205
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:17/10/1999
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Visto il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito in legge 22
aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in
legge 23 gennaio 1991, n. 21;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994
relativo all'individuazione dei settori scientifico-disciplinari
degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19
novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 relativo alla
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 19
ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11
novembre 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20
ottobre 1998;
Visto il regolamento sui criteri di valutazione dei curricula
complessivi e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati alle
valutazioni comparative per la copertura di posti di professore e
ricercatore universitario di ruolo, emanato con decreto rettorale n.
454/AG del 7 maggio 1999 e modificato con decreto rettorale n.
664/AG del 13 luglio 1999;
Vista la richiesta di copertura mediante valutazioni comparative di
complessivi due posti di ricercatore universitario formulata dal
consiglio della facolta' di medicina e chirurgia in data 29 giugno
1999;
Vista la deliberazione del senato accademico del 7 luglio 1999;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 21
luglio 1999;
Accertato che nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario
1999 e' stata prevista la copertura finanziaria per i posti richiesti
e che sono rispettati i limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta procedura di valutazione comparativa per la copertura di
due posti di ricercatore universitario presso la facolta' di medicina
e chirurgia per i seguenti settori scientifico-disciplinari:
Settore scientifico-disciplinare F18X - Diagnostica per immagini e
radioterapia: un posto
Anatomia radiologica clinica
Medicina nucleare
Radiobiologia medica
Radiologia
Radioterapia
Radioterapia oncologica
Tipologia di impegno didattico: didattica tutoriale nella
disciplina radiologia diagnostica.
Tipologia di impegno scientifico: ricerca nell'ambito delle
tecnologie avanzate in diagnostica per immagini.
Settore scientifico-disciplinare F22A - Igiene generale ed
applicata: un posto
Educazione sanitaria
Epidemiologia (settore F22A)
Igiene
Igiene ambientale
Igiene applicata
Igiene degli alimenti
Igiene del lavoro
Igiene degli alimenti
Igiene del lavoro
Igiene della nutrizione (settore F22A)
Igiene ed educazione sanitaria
Igiene scolastica
Medicina di comunita' (settore F22A)
Medicina preventiva, riabilitativa e sociale
Metodologia epidemiologica ed igiene
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari (settore
F22A)
Storia della sanita' pubblica (settore F22A)
Tipologia di impegno didattico: e' relativa alle diverse discipline
del settore scientifico-disciplinare "igiene generale ed applicata"
previste nei corsi di laurea e nei corsi di D.U. della facolta' di
medicina e chirurgia e nella scuola di specializzazione in igiene e
medicina preventiva.
Tipologia di impegno scientifico: ricerca nell'ambito dell'igiene
con particolare riguardo alla epidemiologia, l'epidemiologia
molecolare e il management sanitario.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduti dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori e ricercatori universitari di ruolo inquadrati
nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per
il quale e' indetta la procedura di valutazione comparativa;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative
presso questa od altre sedi universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
Domande di ammissione - Termini e modalita'
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila
il modulo della domanda fornito per via telematica
(http://www.univ.trieste.it) indicando obbligatoriamente il codice di
identificazione personale (codice fiscale) e ne stampa una copia - in
carta semplice - che, debitamente firmata, dovra' consegnare -
unitamente alla fotocopia del codice fiscale - alla sezione personale
docente di questa Universita' - Piazzale Europa, 1 - Trieste
(pianoterra edificio A - ala sinistra) entro il seguente termine
perentorio, a pena di esclusione: ore 12 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale. A tal fine non fara' fede la data di compilazione
per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all'Universita' degli studi di Trieste - Sezione personale docente -
Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste: in tal caso dovra' pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale. A tal fine non fara' fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Sara' cura del candidato riportare sulla busta di
spedizione il proprio nome e indirizzo, i dati di individuazione del
posto per il quale concorre, la facolta', la sigla e il titolo del
settore scientifico-disciplinare, nonche' il seguente avviso
"recapito tassativo entro le ore 12 del
giorno........................." (indicare il giorno di scadenza del
termine di presentazione della domanda).
I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua
italiana con le modalita' previste dal presente articolo.
Non e' richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda
di partecipazione.
La domanda del candidato dovra' contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore
scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere
ammesso.
Il candidato che intenda partecipare alla valutazione comparativa
per piu' settori scientifico-disciplinari, dovra' presentare, con
plichi separati, distinte domande e relativi allegati per ogni
settore, facendo menzione in ciascuna di esse delle altre valutazioni
comparative alle quali ha chiesto di partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
Tutti i candidati (italiani e stranieri) dovranno, inoltre,
dichiarare sotto la propria responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
3) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo
inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale
presenta la domanda di partecipazione;
4) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo'
partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative
non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco
di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e
l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente".
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Il candidato italiano dovra' altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita':
6) di essere iscritto nelle liste elettorali - precisandone il
comune, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militare.
Il candidato straniero dovra' altresi' dichiarare nella domanda,
sotto la propria responsabilita':
6) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
7) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso
dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
I candidati che intendano avvalersi del diritto di cui all'art. 3
della legge 12 ottobre 1993, n. 413, dovranno dichiarare la propria
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
I candidati riconosciuti handicappati dovranno specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Questa Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli dovranno,
inoltre, allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia - debitamente sottoscritto - della
propria attivita' scientifica e didattica;
2) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione
comparativa e relativo elenco debitamente sottoscritto in unica
copia;
3) pubblicazioni in unica copia e relativo elenco - debitamente
sottoscritto - in duplice copia.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie
linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate
nella lingua od in una delle lingue per le quali e' indetta la
procedura di valutazione comparativa, anche se diverse da quelle
indicate nel comma precedente.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo
di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione,
quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede
l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura del Regno".
L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea
documentazione da unire alla domanda oppure da autocertificazione del
candidato sotto la propria responsabilita'.
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in
lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
I documenti, titoli e pubblicazioni di cui ai punti 2) e 3) vanno
prodotti in originale o copia conforme all'originale. I candidati
cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea
possono dimostrare la conformita' all'originale dei documenti, titoli
e pubblicazioni di cui ai punti 2) e 3) mediante dichiarazione
sostitutiva come previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Possono altresi' dimostrare
il possesso dei documenti e titoli di cui al punto 2) mediante la
forma delle dichiarazioni sostitutive consentite dalla legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403.
I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo
le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fermo restando quanto previsto dall'art.
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
I candidati cittadini extracomunitari non residenti in Italia
secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, devono produrre i documenti, titoli e
pubblicazioni di cui ai punti 2) e 3) in originale o in copia
autenticata.
Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati
dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e'
cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati presso questa od altre amministrazioni.
Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla
Ripartizione docenti di ruolo (numero telefonico 040/6763130 -
E-mail: elvia.colombin amm.univ.trieste.it oppure E-mail: pasquale
d'ippolito amm.univ.trieste.it).

                               Art. 4.
Esclusione dalla valutazione comparativa.
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione, per difetto dei requisiti, e' disposta con decreto
motivato del rettore.

                               Art. 5.
Prove di esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la
pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta' che ha
richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni
prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare;
f) possesso del titolo di dottore di ricerca, conseguito in Italia
o all'estero, congruente con il settore scientifico-disciplinare per
il quale e' bandita la procedura per la copertura di posti di
ricercatore.
Per i fini di cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e' previsto lo svolgimento di due prove scritte, una
delle quali con una prova pratica, ed una prova orale.
Le prove d'esame si svolgeranno nella sede che l'Universita'
riterra' di stabilire. Il diario della prima prova scritta e della
seconda prova con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in
cui le medesime avranno luogo sara' notificato agli interessati,
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici
giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del diario delle
prove e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La convocazione per la prova orale avverra' a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa.
Per lo svolgimento della prima e della seconda prova e' concesso ai
candidati, per ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore.
Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti,
con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta di identita';
b) passaporto;
c) patente automobilistica;
d) libretto ferroviario personale;
e) tessera postale;
f) porto d'armi;
g) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio.

                               Art. 6.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori
confermati.
Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di
facolta', fra i professori ordinari o associati confermati e deve
afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando
ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6,
ultimo periodo, dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, a settori affini indicati dal
Consiglio universitario nazionale.
I componenti elettivi sono individuati da un professore ordinario
se la facolta' ha designato un professore associato confermato,
ovvero da un professore associato confermato se la facolta' ha
designato un ordinario, e da un ricercatore confermato, eletti fra i
professori e ricercatori non in servizio presso questo Ateneo dalla
corrispondente fascia dei professori di ruolo e dai ricercatori
confermati. A parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di
appartenenza. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu'
anziano di eta'.
L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi.
La commissione deve concludere i suoi lavori entro il termine
massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale
di nomina. Il rettore puo' prorogare per una sola volta e per non
piu' di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura
per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la
proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure
per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.

                               Art. 7.
Accertamento della regolarita' degli atti
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
Il rettore accerta con proprio decreto, entro 20 giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto nomina il vincitore della
valutazione comparativa.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa nonche' i nominativi dei
candidati nominati in ruolo. La relazione riassuntiva, con annessi i
giudizi individuali e collegiali, e' pubblicata nel Bollettino
ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via telematica.

                               Art. 8.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati interessati alla restituzione delle pubblicazioni e dei
documenti prodotti potranno ritirarli presso la sezione personale
docente - personalmente o con delega a terzi o incaricando un
corriere a proprie spese - entro novanta giorni dal termine di
scadenza per eventuali impugnative. Scaduto tale termine, gli atti
saranno definitivamente archiviati.

                               Art. 9.
Documenti di rito
Il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea
dichiarato vincitore dovra' presentare o far pervenire
all'Universita', entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito,
i seguenti documenti:
1) certificato medico, in bollo, di data non anteriore a sei mesi
dalla comunicazione dell'esito del concorso, rilasciato dall'unita'
sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare,
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego
al quale il concorso si riferisce ed e' esente da imperfezioni che
possano comunque influire sul rendimento del servizio, con
l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi
dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
2) dichiarazione del candidato attestante che non ricopre altri
uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei
comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo
dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18
marzo 1958, n. 311);
3) dichiarazione attestante:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) inesistenza di condanne penali o carichi pendenti;
e) posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari.
Il candidato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea
che sia dipendente di ruolo di amministrazioni dello Stato o
universitarie e' dispensato dalla dichiarazione di cui al n. 3,
purche' comprovi tale sua qualita' presentando una dichiarazione
attestante che e' in attivita' di servizio presso l'amministrazione
da cui dipende, con l'indicazione della qualifica ricoperta e della
retribuzione in godimento.
Il cittadino extracomunitario dovra' presentare o far pervenire
all'Universita', entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito,
i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza;
3) certificato medico, rilasciato dall'unita' sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti
che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego al quale il
concorso si riferisce ed e' esente da imperfezioni che possano
comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837;
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Se residente in Italia, il
cittadino straniero deve presentare, oltre al certificato anzidetto,
anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano ed i
certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale e dalla Procura della Repubblica
presso la Pretura circondariale;
5) certificato di godimento dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza;
6) dichiarazione del candidato attestante che non ricopre altri
uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei
comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo
dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18
marzo 1958, n. 311);
l documenti predetti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo;
quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), dovranno essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il candidato extracomunitario che sia dipendente di ruolo di
amministrazioni dello Stato o universitarie e' dispensato dal
presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) purche'
comprovi tale sua qualita' presentando un'attestazione in carta
legale rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipende, da cui
risulti che si trova in attivita' di servizio con l'indicazione della
retribuzione goduta alla data dell'attestazione stessa.
l cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. l5, limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino dovranno essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi
devono essere legalizzate dalle competenti autorita' consolari
italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

                              Art. 10.
Nomina dei vincitori
Subordinatamente all'accertamento dell'effettiva disponibilita'
finanziaria per le spese di personale ed in conformita' alle
disposizioni dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
vincitore della valutazione comparativa verra' nominato ricercatore
universitario con decreto rettorale.
La nomina in ruolo decorre dal 1 novembre successivo alla data del
provvedimento di accertamento della regolarita' degli atti della
valutazione comparativa.
All'atto dell'assunzione in servizio l'interessato e' tenuto a
rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 145, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Al ricercatore spetta il trattamento economico previsto dalla legge
22 aprile 1987, n. 158, e dalle successive norme in materia.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo sara' sottoposto ad un
giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale, composta
da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed un associato
estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal
Consiglio universitario nazionale tra i docenti del settore.
La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica
integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di
una motivata relazione del consiglio di facolta' e dell'istituto o
del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore e' assegnato.
Se il giudizio sara' favorevole, il ricercatore sara' immesso nel
ruolo dei ricercatori confermati con diritto al relativo trattamento
economico. Se l'attivita' del ricercatore sara' valutata
sfavorevolmente, l'interessato sara' nuovamente sottoposto a giudizio
dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio sara' sfavorevole il
ricercatore cessera' di appartenere al ruolo.

                              Art. 11.
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali
forniti dai candidati saranno trattati per le finalita' di gestione
della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
Il presente bando di valutazione comparativa sara' inoltrato al
Ministero di Grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".
Trieste, 25 agosto 1999
Il rettore: Delcaro
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