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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'immissione di duemiladuecento unita' nel
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 6/2/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:04E00412
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2200
Scadenza:8/3/2004
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164, concernente le pari
opportunita' tra uomo e donna;
Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e lo modalita' di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze
armate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, recante norme per l'immissione dei volontari delle
Forze armate nelle carriere iniziali della difesa, delle Forze di
polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1977, n. 505,
concernente armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al
terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in
servizio permanente effettivo, a norma dell'art. 1, comma 99, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, che ha modificato il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, nella parte relativa
alla fissazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi
per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, emanato in
attuazione dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 380/1999,
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per
l'istituzione del servizio militare professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
Vista la direttiva dello Stato Maggiore dell'Esercito
n. 1700/162.200 del 17 aprile 2000, concernente il controllo
dell'efficienza operativa del personale in servizio permanente
dell'Esercito;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modifiche, nella legge 27 febbraio 2002, n. 15;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
n. 215/2001;
Vista la direttiva tecnica in data 18 dicembre 2003 della
direzione generale della sanita' militare relativa all'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui al citato decreto
ministeriale 4 aprile 2000;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;
Visto il foglio n. 6736/082302 del 23 dicembre 2003, con il quale
lo Stato maggiore dell'Esercito stabilisce il numero dei posti da
destinare per i ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente;
Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente
bando di concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso e destinatari
 
1. E' indetto, per l`anno 2004, un concorso per titoli per
l'immissione di 2.200 unita' nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente dell'Esercito, riservato a:
a) volontari in ferma breve nell'Esercito reclutati ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958 in servizio quali
trattenuti/raffermati o che siano stati posti in congedo da non piu'
di un anno alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
b) volontari in ferma breve nell'Esercito reclutati ai sensi
della legge 18 giugno 1999, n. 186 (concorsi straordinari) in
servizio quali trattenuti/raffermati o in congedo;
c) volontari in ferma breve nell'Esercito reclutati ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
in servizio o in congedo e che valutati ai fini delle immissioni
nelle carriere iniziali dell'Esercito, delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco non siano stati utilmente inseriti nelle graduatorie relative
alle suddette immissioni.
2. Tutti i destinatari di cui al comma 1 devono aver maturato
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso tre anni di servizio in ferma breve
nell'Esercito, pena l'esclusione dal concorso.
3. Ai vincitori sara' assegnata una delle specializzazioni
previste per il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
in relazione alle specifiche esigenze di Forza armata e tenendo
presente quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, per coloro che abbiano subito
ferite o lesioni in servizio, per causa di servizio.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. I concorrenti debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non debbono aver riportato condanne per delitti non colposi,
anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura
penale, non essere incorsi in provvedimenti di destituzione da
pubblici uffici o di espulsione dalle Forze armate o Forze di
polizia, non essere sottoposti a misure di prevenzione;
d) non essere incorsi in proscioglimenti d'autorita' o
d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza
armata o Corpo armato dello Stato secondo le normative vigenti ad
eccezione dei proscioglimenti d'autorita' per permanente inidoneita'
psico-fisica;
e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, quale sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80;
f) possedere un profilo/idoneita' fisio-psico-attitudinale
previsto per l'impiego nella forza armata in qualita' di volontari in
servizio permanente (222222222); si prescinde dal citato requisito
nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dall'art. 10 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505 per gli aspiranti che
abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni
che abbiano provocato una permanente inidoneita' psico-fisica quali
volontari in ferma breve purche' siano giudicati parzialmente idonei
al servizio permanente.
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso e mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione
per i militari in congedo e fino alla data di immissione in ruolo per
i militari in servizio.
3. Il requisito di cui alla lettera f) sara' accertato con le
modalita' di cui al successivo art. 6.
4. I candidati che risultassero ad una verifica, anche successiva
all'incorporazione, per i militari in congedo o all'immissione in
ruolo per i militari in servizio, in difetto di uno o piu' dei
requisiti previsti saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati
vincitori, decadranno dalla nomina. Pertanto, i candidati che non
abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dall'arruolamento
debbono ritenersi tutti ammessi con riserva alle varie fasi
dell'arruolamento stesso.

                               Art. 3.
 
Compilazione ed inoltro delle domande
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice secondo il modello riportato
nell'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente
decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello
stesso;
b) firmata per esteso dall'aspirante (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) presentata o fatta pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le seguenti modalita':
dagli aspiranti in servizio, presso il comando/ente di
appartenenza che dovra' provvedere a trasmetterla al Ministero della
difesa direzione generale per il personale militare I reparto 3^
divisione 3^ sezione - via XX Settembre, 123 - c.a.p. 00187 Roma fax
06/47354458;
dagli aspiranti in congedo, presso il distretto militare di
appartenenza che dovra' provvedere a trasmetterla all'indirizzo sopra
indicato del Ministero della difesa;
gli enti riceventi sono obbligati a rilasciare agli
interessati ricevuta dell'avvenuta presentazione.
2. L'Amministrazione della difesa non assume responsabilita' in
caso di ritardo o smarrimento delle domande prodotte tramite servizio
postale.
Gli aspiranti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, tramite l'Autorita' diplomatica o
consolare.
Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare:
a) grado, cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) di essere cittadino italiano;
e) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
f) indirizzo di residenza presso il quale saranno trasmesse
comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto
recapito dovranno essere segnalate tempestivamente alla Direzione
generale per il personale militare, I reparto 3ª divisione 3ª
sezione, numero fax 06/47354458. L'Amministrazione non assume
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore;
g) data di decorrenza giuridica quale VFB, tipo di arruolamento
quale VFB (ordinario ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 332/1997, straordinario ai sensi del combinato disposto
della legge n. 186/1999 e della legge n. 958/1986, blocchi/scaglioni
ai sensi della legge n. 958/1986), posizione di servizio;
h) se in congedo, ultimo reparto o ente di appartenenza che lo
ha collocato in congedo, la data del collocamento in congedo e
indicazione del distretto militare di appartenenza nella Forza in
congedo; l'aspirante in congedo dovra', inoltre, allegare alla
domanda copia del foglio di congedo, se ne e' in possesso;
i) di avere/non avere procedimenti penali o disciplinari
pendenti;
j) di non aver riportato condanne penali per delitti non
colposi anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di
procedura penale, misure di sicurezza e di prevenzione ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 codice di procedura
penale;
k) di non essere stato prosciolto d'autorita' o d'ufficio da
precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo
armato dello Stato secondo le normative vigenti ad eccezione di
proscioglimenti d'autorita' per permanente inidoneita' psico-fisica;
l) eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni; i candidati dovranno elencare gli
eventuali titoli posseduti;
m) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel
bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in
esso e' stabilito.
5. I candidati che hanno frequentato classi successive al
conseguimento del diploma di scuola media inferiore o hanno
conseguito il diploma di scuola media superiore, ai fini della
valutazione dei titoli, dovranno allegare dichiarazione sostitutiva
di certificato scolastico (redatta come da allegato B al presente
bando e sottoscritta ai sensi delle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da
cui risulti il superamento di ogni classe o eventualmente il possesso
del diploma di scuola media superiore).

                               Art. 4.
 
Istruttoria delle domande prodotte dai candidati militari in servizio
 
1. I Comandi/enti interessati dovranno ricevere le domande
presentate dai militari in servizio provvedendo a:
a) certificarne l'avvenuta presentazione apponendo il timbro
dell'ente, la data, il numero di protocollo ed il visto del capo
ufficio personale;
b) far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche
documento caratteristico recante nel frontespizio, quale data di
chiusura, quella di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso e quale motivazione, la
seguente dicitura: «Partecipazione a concorso per volontari di truppa
in s.p. dell'E.I. ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
31 luglio 2003, n. 236»;
c) far pervenire le domande stesse, a mezzo corriere, al
Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare,
I reparto 3ª divisione - 3ª sezione via XX Settembre, 123/A - 00187
Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, corredate:
dalla dichiarazione sostitutiva di cui in allegato «B» al
presente decreto, redatta dall'interessato ai fini della valutazione
dei titoli;
dalla certificazione di cui in allegato «C» al presente
decreto, compilata in ogni sua parte, atta a comprovare il possesso
del profilo sanitario e dei titoli di cui al successivo art. 10.
Detta certificazione dovra' essere firmata dal comandante di Corpo e
controfirmata, per presa visione e accettazione, dal candidato;
dalla certificazione del comandante di Corpo relativa al
controllo dell'efficienza operativa di cui al successivo art. 7;
da copia conforme all'originale del documento caratteristico
redatto secondo le modalita' di cui alla precedente lettera b);
da copia conforme all'originale della documentazione
caratteristica riferita agli ultimi due anni di servizio (comprensiva
di quella indicata alla precedente lettera b);
da copia conforme all'originale del foglio matricolare
aggiornato alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
dalla dichiarazione di completezza di cui all'allegato «D»;
informare telegraficamente la direzione generale per il
personale militare I reparto 3ª divisione - 3ª sezione via XX
Settembre, 123/A - 00187 Roma di ogni evento che dovesse intervenire
nei confronti dei candidati durante la procedura concorsuale
(trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione del distretto
militare che lo assume nella forza in congedo, variazioni del
recapito, invio alla frequenza dei corsi, instaurazione o definizione
di procedimenti disciplinari e penali, inidoneita' anche temporanea
al servizio militare, proscioglimenti ed altre variazioni rilevanti
ai fini concorsuali).

                               Art. 5.
 
Istruttoria delle domande dei militari in congedo
 
I distretti militari dovranno trasmettere, a mezzo corriere, le
domande di partecipazione prodotte dai militari in congedo alla
direzione generale per il personale militare I reparto 3ª divisione
3ª sezione via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, entro trenta giorni
successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso provvedendo a corredarle di:
dichiarazione sostitutiva di cui in allegato «B» al presente
decreto redatta dall'interessato ai fini della valutazione del
titoli;
copia conforme all'originale della documentazione
caratteristica relativa agli ultimi due anni di servizio in qualita'
di volontari in ferma triennale o di raffermati/trattenuti;
copia conforme all'originale del foglio matricolare aggiornato
alla data in cui il militare e' stato posto in congedo;
dichiarazione di completezza di cui in allegato «D».

                               Art. 6.
 
Verifica del profilo sanitario
 
1. I candidati saranno sottoposti alla verifica del profilo
sanitario da essi posseduto con le seguenti modalita':
a) per i candidati in servizio nel territorio nazionale, tale
verifica sara' effettuata dal dirigente del servizio sanitario presso
i comandi di appartenenza; per i candidati impiegati in operazioni
all'estero la verifica sara' effettuata dal dirigente del servizio
sanitario o da ufficiale medico operante presso il Servizio sanitario
del reparto ovvero di altro reparto operante nello stesso territorio
o da altro Ufficiale medico operante presso struttura sanitaria della
forza armata. I relativi esiti dovranno essere trasmessi, con la
domanda di partecipazione e la documentazione prescritta, alla
direzione generale per il personale militare I reparto 3ª divisione -
3ª sezione entro il termine di trenta giorni successivi alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
b) per i candidati in congedo la verifica sara' effettuata da
una commissione medica nominata dalla direzione generale per il
personale militare presso il centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito sito in Foligno, via Gonzaga n. 2. La
convocazione dei candidati sara' effettuata a cura del centro stesso
sulla base degli elenchi nominativi comunicati dalla direzione
generale per il personale militare I reparto 3ª divisione - 3ª
sezione. I candidati dovranno presentarsi muniti di:
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita, attestante l'esito dell'accertamento dei markers dell'epatite
B (sia antigeni che anticorpi) e C;
i soli concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
produrre referto di ecografia pelvica effettuata presso struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore a
sessanta giorni precedenti la visita e referto di test di gravidanza
eseguito presso struttura pubblica o privata in data non anteriore a
cinque giorni precedenti la visita. In caso di positivita' del test
di gravidanza la commissione non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio
ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
i candidati saranno sottoposti ai seguenti accertamenti
specialistici e strumentali:
cardiologico con ECG;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
neuropsichiatrico;
radiografia del torace in due proiezioni, al fine di
escludere la possibile sussistenza di patologie misconosciute che
possano essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della
comunita' militare nella quale potra' essere inserito (qualora il
candidato fosse in possesso di dette radiografie di data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, le potra' produrre);
analisi del sangue concernente:
a) emocromo completo;
b) glicemia;
c) creatininemia;
d) transaminasemia (ALT, AST);
e) bilirubinemia totale e frazionata;
f) G6PDH (metodo quantitativo);
la commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine qualora lo ritenesse opportuno;
saranno giudicati idonei gli aspiranti che a seguito della
predetta visita abbiano avuto conferma del possesso del coefficiente
non minore di «2» nelle varie caratteristiche costituenti il profilo
psico-fisico e risultino in possesso degli ulteriori requisiti per
l'idoneita' fisica adeguata all'espletamento del servizio in qualita'
di volontari in servizio permanente prevista dal decreto ministeriale
4 aprile 2000, relativo all'elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare;
il giudizio di idoneita' o di non idoneita' relativo agli
accertamenti in parola sara' reso noto ai candidati seduta stante
sottoponendo alla firma degli stessi, a cura dell'organo preposto
all'accertamento, apposito foglio di notifica;
la mancata presentazione, per qualsiasi motivo,
all'accertamento sanitario verra' considerata rinuncia da parte del
candidato;
il giudizio riportato nel predetto accertamento e' definitivo
e nel caso di non idoneita' comporta l'esclusione dall'arruolamento;
detti provvedimenti sono adottati per delega della direzione generale
per il personale militare dal centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito.
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, nei confronti degli aspiranti
che abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o
lesioni che abbiano provocato una permanente inidoneita' psico-fisica
quali volontari in ferma breve purche' siano stati giudicati
parzialmente idonei al servizio permanente.

                               Art. 7.
 
Accertamento della efficienza operativa
 
1. I candidati giudicati in possesso del profilo sanitario
prescritto dovranno essere sottoposti alle prove relative
all'accertamento dell'efficienza operativa prevista per il personale
in servizio permanente dell'Esercito secondo quanto prescritto dalla
direttiva dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 1700/162.200 ITER del
17 aprile 2000;
ai sensi della citata direttiva:
a) per i candidati in servizio sara' ritenuto valido il
controllo dell'efficienza operativa gia' svolto presso i reparti di
appartenenza a cura di apposita commissione nominata presso i reparti
stessi purche' detto accertamento sia stato effettuato entro i dodici
mesi antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
b) per i candidati in congedo il controllo dell'efficienza
operativa sara' effettuato presso il centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito successivamente al giudizio di
idoneita' alla visita medica, a cura di una commissione nominata
dalla direzione generale per il personale militare.
Le prove di efficienza operativa si intenderanno superate qualora
siano stati raggiunti, per ogni singola prova, i risultati minimi
riportati nella tabella di cui in allegato «E» al presente decreto.
In caso di mancato superamento di una o piu' prove parziali, le
stesse dovranno essere ripetute non prima di venti giorni e non oltre
trenta giorni dall'effettuazione delle prime, con le medesime
suddette modalita', limitatamente alle sole prove non superate
inizialmente. Il personale che, al termine della seconda prova, avra'
conseguito il giudizio di «Non ha superato la prova di efficienza
operativa» sara' escluso dal concorso. Per i soli militari in congedo
i provvedimenti di esclusione sono adottati per delega della
direzione generale per il personale militare dal Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito.
Per il personale gia' declassato ai sensi dell'art. 10, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505 e giudicato
parzialmente inidoneo al servizio militare ai sensi della direttiva
dello Stato maggiore dell'Esercito n. 882/081300 del 15 maggio 2000,
la commissione potra' disporre l'effettuazione del controllo
dell'efficienza operativa limitatamente alle prove commisurate alle
effettive condizioni fisiche, sentito il parere del dirigente del
servizio sanitario del reparto di appartenenza, per i militari in
servizio, o del dirigente del servizio sanitario del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, per il personale in
congedo; in alternativa, lo stesso personale sara' esonerato dalla
effettuazione delle prove.

                               Art. 8.
 
Commissione giudicatrice
 
Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la commissione
giudicatrice che dovra' provvedere alla valutazione dei titoli
posseduti dai candidati ed alla redazione della graduatoria di merito
di cui al successivo art. 10. La citata commissione sara' composta
da:
un brigadiere generale o colonnello o dirigente, presidente;
tre ufficiali superiori o funzionario amministrativo, membri;
un ufficiale inferiore o collaboratore amministrativo, membro e
segretario.

                               Art. 9.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La commissione di cui al precedente art. 8 provvedera' alla
valutazione dei sottoindicati titoli assegnando il relativo
punteggio, espresso in centesimi, attenendosi ai valori
sottoindicati, nonche' ai criteri preventivamente stabiliti dalla
commissione stessa:
a) per la durata del servizio effettivamente svolto (punteggio
massimo conseguibile punti 24):
fino a trentasei mesi, punti 0;
dal trentasettesimo mese in poi, fino ad un massimo di
24 punti;
i mesi di servizio effettivo verranno conteggiati con
l'esclusione dei periodi di riposo medico e di licenza di
convalescenza. La frazione superiore a 15 giorni sara' considerata
mese intero;
b) per il rendimento in servizio desunto dalla documentazione
caratteristica (scheda valutativa/rapporto informativo) riferita agli
ultimi due anni di servizio (punteggio massimo conseguibile punti
35):
eccellente/pienamente positivo, da 20 a 35 punti;
superiore alla media/rendimento soddisfacente, fino ad un
massimo di 19 punti;
nella media/rendimento sufficiente, 0 punti;
inferiore alla media/rendimento insufficiente, decremento di
70 punti;
c) per il titolo di studio (punteggio massimo conseguibile
punti 5):
possesso del diploma di scuola media di secondo grado, punti
5;
per ogni classe superata dopo il conseguimento del diploma di
scuola media di primo grado (non cumulabile con il punteggio previsto
per il possesso del diploma di scuola media di secondo grado), punti
1;
d) per la partecipazione ad operazioni «fuori del territorio
nazionale» (punteggio massimo conseguibile punti 12):
per ogni mese o frazione superiore a giorni quindici di
servizio effettivamente prestato in operazioni fuori del territorio
nazionale, punti 0,5;
e) per il grado rivestito:
caporal maggiore, punti 5;
f) grado di conoscenza della lingua straniera (punteggio
massimo conseguibile punti 10):
1ª lingua (accertata dalla SLEE):
somma SLP compresa tra 4 e 7 punti 1;
somma SLP compresa tra 8 e 9 punti 2;
somma SLP compresa tra 10 e 13 punti 4;
somma SLP compresa tra 14 e 16 punti 6.
2ª e 3ª (accertate dalla SLEE):
somma SLP compresa tra 4 e 7 punti 0,5;
somma SLP compresa tra 8 e 9 punti 1;
somma SLP compresa tra 10 e 13 punti 1,5;
somma SLP compresa tra 14 e 16 punti 2;
g) per le ricompense: fino ad un massimo di 9 punti per le
ricompense e distinzioni onorifiche militari e civili e per
ricompense per lodevole comportamento in servizio e particolare
rendimento in servizio;
h) per le sanzioni disciplinari di Corpo inflitte e' previsto
un decremento fino ad un massimo di 10 punti, secondo i sottoindicati
coefficienti:
rimprovero, 0,15 punti;
consegna, 0,5 punti;
consegna di rigore, 1 punto;
il totale dei punti da portare a decremento sara' determinato dal
seguente rapporto:
(Numero giorni di punizione/rimproveri) x (Coefficiente
relativo al tipo di punizione)
(Durata del servizio effettivamente prestato)
Saranno ritenuti validi i titoli che risulteranno posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

                              Art. 10.
 
Graduatoria ed immissione in ruolo
 
1. La commissione di cui al precedente art. 8 redigera' la
graduatoria finale di merito sulla base del punteggio ottenuto per
ciascun aspirante, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi
attribuiti ai singoli titoli decrementata di quelli relativi alle
eventuali sanzioni disciplinari di corpo ed ai giudizi «inferiore
alla media/rendimento insufficiente», cosi' come previsto dal
precedente art. 9.
2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore parita' sara'
data precedenza ai candidati aventi minore eta' (articoli 8 e 9 della
legge 16 giugno 1998, n. 191). I concorrenti utilmente collocati
nella graduatoria di merito sono dichiarati vincitori ed immessi nel
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito
con il grado di 1° Caporal maggiore.
3. La graduatoria di merito e l'immissione nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito saranno
approvate con decreti dirigenziali adottati dalla direzione generale
per il personale militare.

                              Art. 11.
 
Accettazione nomina
 
1. L'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente con il grado di 1° caporal maggiore sara' notificata al
candidato dal reparto/ente di appartenenza, per i concorrenti in
servizio, o dal distretto militare di appartenenza, per i concorrenti
in congedo.
2. Entro i cinque giorni successivi alla data di notifica di cui
al comma 1, gli interessati dovranno rilasciare dichiarazione di
accettazione alla suddetta immissione ovvero dichiarazione di
rinuncia. La mancanza di dette dichiarazioni, nel termine sopra
indicato, sara' considerata rinuncia.
3. Sara' cura dei reparti/enti e dei distretti militari inviare,
a mezzo corriere, al Ministero della difesa direzione generale per il
personale militare, I reparto 3ª divisione - 3ª sezione via XX
Settembre, 123/A - 00187 Roma, le dichiarazioni di accettazione alla
nomina ovvero le dichiarazioni di rinuncia.

                              Art. 12.
 
Disposizioni amministrative
 
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi delle prove sono a carico dei candidati che, per
l'acquisto del biglietto ferroviario, potranno usufruire della
riduzione di cui alla prevista tariffa. Il documento che da' diritto
alla concessione potra' essere rilasciato dal distretto militare piu'
vicino al luogo di residenza, previa esibizione della documentazione
comprovante l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione
al concorso ovvero della lettera di convocazione per gli accertamenti
sanitari.
2. Durante le fasi relative alle sopracitate visite, i
concorrenti potranno usufruire di vitto e alloggio, compatibilmente
con le disponibilita' logistiche del momento, a carico del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e per
ulteriori attivita' promozionali concernenti il reclutamento della
forza armata. I predetti dati saranno trattati presso una banca dati
autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le finalita' inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'ufficiale o del funzionario che sara'
nominato responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento e'
il direttore generale della direzione generale per il personale
militare.

                              Art. 14.
 
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
 
L'Amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione, sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita'
della dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, decadra' dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e
sara' denunciato alla Procura della Repubblica
 
Avvertenze generali
 
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
richiesta direttamente all'Ufficio relazioni con il pubblico della
direzione generale per il personale militare via XX Settembre,
n. 123/A - 00187 Roma tel. 06/4355941 nei giorni e negli orari sotto
indicati:
dal lunedi' al giovedi' dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30
alle 16,30;
venerdi' dalle 8,30 alle 13.00;
consultando la sezione Difesa di rai-televideo a pag. 417;
consultando il sito www. persomil.difesa.it
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2004
Amm. Sq.: Lucidi

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