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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti per
l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico,
nell'ambito professionale di psicologia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.86 del 28/10/2022
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:22E13662
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:27/11/2022

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL CAPO DIPARTIMENTO
dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come
modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2022, n. 48,
«Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico e
del concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice direttore
tecnico-scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi dell'art. 173 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 dicembre 2019,
recante l'individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle
qualifiche iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo II del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, recante le
equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali
(LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n.
167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n.
166, concernente il «Regolamento recante requisiti d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto l'art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE)» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni;
Vista la nota dell'Ufficio del Capo del Corpo n. 20878 dell'11
ottobre 2022, con la quale sono stati comunicati i posti relativi al
concorso in argomento;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti per
l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico,
nell'ambito professionale di psicologia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sotto elencate categorie sono
rispettivamente riservati, qualora applicabili:
a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di
partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, ad
esclusione dei limiti di eta';
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da
almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dal citato art.
2;
c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del
termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli
altri requisiti previsti dal predetto art. 2.
Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente
lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio
precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati
idonei.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) eta' non superiore agli anni quarantacinque. Non e' soggetta
ai limiti massimi di eta', ai sensi dell'art. 173, comma 3, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la partecipazione al
concorso del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco destinatario della riserva del venticinque per cento dei posti
di cui all'art. 1, lettera a) del presente bando;
d) laurea magistrale in psicologia (LM-51). Sono fatte salve,
ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie
conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate
ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche
(LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al
decreto n. 270/2004;
e) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'
art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro
che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di partecipazione.
I requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale devono
sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.

                               Art. 3 


Esclusione dal concorso


Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 4 


Domanda di partecipazione


La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per
via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile
all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le
istruzioni ivi specificate.
Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita'
digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno per la
presentazione telematica della domanda coincida con un giorno
festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio
della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di
acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il
possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
Difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo
https://concorsionline.vigilfuoco.it
Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati
dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita'
penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci.
L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75.
I candidati devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) l'esatta indicazione della residenza anagrafica con la
precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei
diritti politici;
d) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2,
lettera d), del presente bando per l'ammissione al concorso,
precisando la denominazione della classe di laurea, l'Universita' e
la data di conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia
stato conseguito all'estero, il candidato deve indicare gli estremi
del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della
richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio
conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento;
e) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
f) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo;
g) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco;
i) l'eventuale possesso dei titoli valutabili a parita' di
punteggio di cui all'art. 9 del presente bando;
j) l'eventuale diritto alle riserve di posti di cui all'art. 1
del presente bando;
k) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, tra quelli
previsti dall'art. 10 del presente bando.
I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel
presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
finale.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive
eventuali variazioni di indirizzo di residenza anagrafica e di posta
elettronica certificata accedendo con le proprie credenziali al
Portale dei concorsi https://concorsi.online.vigilfuoco.it ed
inserendo i nuovi dati nella sezione «Il mio profilo».
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di
mancata inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento
degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici o di
altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


La Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, e' presieduta da un prefetto o da un dirigente
generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta da
un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di
esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due non appartenenti
all'Amministrazione emanante e individuati tra i professori
universitari.
Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un
membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del
componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di
informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con
l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel
presente bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non
sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero
da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno
di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile.

                               Art. 6 


Presentazione alle prove


Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e
le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, alle prove
scritte o anche soltanto ad una di esse e' considerata rinuncia al
concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale e' considerata rinuncia al concorso.

                               Art. 7 


Prova preselettiva


Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte
il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di
esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo Dipartimento, al
superamento di una prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 16 dicembre 2022, nonche'
sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della Difesa civile http://www.vigilfuoco.it sara' data notizia
riguardo lo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva o delle
prove scritte.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
L'eventuale prova preselettiva, che potra' svolgersi presso sedi
decentrate o anche in via telematica da remoto, consiste nella
risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie
oggetto delle prove scritte ed orali indicate nell'art. 8.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5.
Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione, si applica la disposizione dell'art. 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione degli elaborati e' effettuata mediante procedure
informatizzate.
E' ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo
art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti
messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal
concorrente nella predetta prova non puo' essere inferiore a 6/10
(sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i candidati che
abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
La commissione esaminatrice redige, secondo l'ordine della
votazione, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova
preselettiva. Tale elenco e' approvato con decreto del Capo del
Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti
gli effetti, della pubblicazione sul sito internet istituzionale
www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.

                               Art. 8 


Prove di esame


Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale.
Le prove scritte consistono nella stesura di un elaborato oppure
nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti
informatici.
La prima prova scritta verte su psicologia generale e la seconda
prova scritta verte su psicologia sociale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte di cui al presente articolo, sulle seguenti materie:
a) psicologia dell'emergenza;
b) psicometria e statistica applicata alle discipline
psicologiche;
c) normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della Difesa civile e ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione
della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

                               Art. 9 


Titoli valutabili a parita' di punteggio


La Commissione esaminatrice valuta, a parita' di punteggio, i
seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo articolo, del seguente
ordine di preferenza:
a) abilitazione professionale correlata alla laurea magistrale
in psicologia (LM-51);
b) dottorato di ricerca afferente alla laurea magistrale in
psicologia (LM-51);
c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale
requisito di partecipazione al presente concorso.

                               Art. 10 


Formazione della graduatoria


La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla
base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei
voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova
orale e valutando in caso di parita' di punteggio, i titoli di cui
all'art. 9 del presente bando.
L'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito,
nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'art. 173, comma 5,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, dei titoli di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni.
Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collochino in pari posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive
modificazioni.
I titoli di preferenza e precedenza devono essere posseduti al
termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al presente concorso.
Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza non
dichiarati nella domanda di partecipazione al citato concorso.
Non sono, altresi', valutati i titoli di preferenza e di
precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal presente bando ovvero che siano pervenuti all'Amministrazione
dopo la scadenza del termine di seguito indicato nel presente
articolo.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti
d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza,
devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni
sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo
svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con le
modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni,
attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da inviare
all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre
il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. A tal fine fara' fede la data di invio on-line per l'inoltro a
mezzo posta certificata.

                               Art. 11 


Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale


Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno sul
sito del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della Difesa civile http://www.vigilfuoco.it, con avviso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge e nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.

                               Art. 12 


Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali


Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati
nella graduatoria finale di cui all'art. 10, si applica il decreto
del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.
Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione del candidato
dal concorso.

                               Art. 13 


Trattamento dei dati personali


Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione
centrale per l'Amministrazione generale - Ufficio II - Affari
concorsuali e contenzioso - Roma e trattati, anche attraverso
procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli
di preferenza.
L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di
rettifica, limitazione, cancellazione degli stessi nonche' il diritto
di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
Difesa civile - Direzione centrale per l'Amministrazione generale -
Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - via Cavour n. 5 -
00184 Roma. L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di
proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati
personali o ricorso dinanzi all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 14 


Accesso agli atti


I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale e' il dirigente
dell'Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione
centrale per l'Amministrazione generale.

                               Art. 15 


Disposizioni finali


Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della Difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 20 ottobre 2022

Il Capo Dipartimento: Lega

 

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